IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto il decreto-legge n. 92 del 29 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 1995, n. 75, contenente misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, che autorizza la spesa di lire 210 miliardi a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori di merci per conto di terzi italiani; Ritenuta la necessita' di adottare, in favore degli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro delle finanze allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti d'imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo; Considerato che il credito d'imposta puo' essere concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa; Considerata la necessita' di determinare per il secondo semestre 1994 l'ammontare globale del credito d'imposta attribuibile per ciascun veicolo in funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire 210 miliardi; Decreta: Art. 1. I beneficiari del credito d'imposta di cui all'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 92, sono individuati nelle persone fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, alla data del 31 dicembre 1993 e titolari di autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi, fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa, insistenti sugli autoveicoli individuati nel successivo art. 3 in funzione della loro massa complessiva ovvero massa rimorchiabile, con esclusione dei veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 chilogrammi. AVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 40, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota alle premesse: - I commi 1, 2 e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 92/1995. (Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), in corso di conversione in legge, sono cosi' formulati: "1. Per il secondo semestre dell'anno 1994, e' concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonche' un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della U.E., rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano. 2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'Albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, e' adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto, del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo. 3. Il credito di imposta e' concesso fino ad un massimo di 100 veicoli per impresa". Nota all'art. 1: - La legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 31 luglio 1974.