IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto-legge  n. 92 del 29 marzo 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del  30  marzo  1995,  n.  75,  contenente  misure
urgenti  per  il  settore  dell'autotrasporto  di  merci per conto di
terzi, che autorizza  la  spesa  di  lire  210  miliardi  a  parziale
copertura  dell'incremento dei costi di trasporto per i trasportatori
di merci per conto di terzi italiani;
  Ritenuta   la   necessita'   di   adottare,   in    favore    degli
autotrasportatori  italiani  di  merci  per  conto  di terzi iscritti
all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974,  n.  298,  nei  limiti  del
fondo  disponibile, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge
27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
giugno  1990,  n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti di
concerto con il Ministro delle finanze allo scopo  di  consentire  la
concessione  di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento
dell'imposta sul reddito  delle  persone  fisiche,  dell'imposta  sul
reddito  delle  persone  giuridiche, dell'imposta locale sui redditi,
dell'imposta sul valore aggiunto nonche' in sede di versamento  delle
ritenute   alla   fonte   operate   dai   sostituti  d'imposta  sulle
retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo;
  Considerato che il credito d'imposta puo' essere concesso  fino  ad
un massimo di 100 veicoli per impresa;
  Considerata  la  necessita'  di determinare per il secondo semestre
1994 l'ammontare  globale  del  credito  d'imposta  attribuibile  per
ciascun  veicolo  in  funzione dell'ulteriore limite di spesa di lire
210 miliardi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  I  beneficiari  del  credito  d'imposta  di  cui  all'art.  1   del
decreto-legge  29  marzo  1995, n. 92, sono individuati nelle persone
fisiche e giuridiche iscritte all'albo di cui  alla  legge  6  giugno
1974,  n.  298,  alla  data  del  31  dicembre  1993  e  titolari  di
autorizzazioni al trasporto di cose per conto di terzi,  fino  ad  un
massimo  di  100  veicoli  per  impresa, insistenti sugli autoveicoli
individuati nel successivo  art.  3  in  funzione  della  loro  massa
complessiva  ovvero  massa  rimorchiabile, con esclusione dei veicoli
aventi una massa complessiva a pieno carico  non  superiore  a  3.500
chilogrammi.
          AVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  40,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operativo  il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota alle premesse:
             -  I  commi  1,  2  e 3 dell'art. 1 del D.L. n. 92/1995.
          (Interventi per il settore dell'autotrasporto di  cose  per
          conto  di  terzi),  in  corso di conversione in legge, sono
          cosi' formulati:
             "1. Per il secondo semestre dell'anno 1994, e'  concesso
          un  credito  d'imposta  di lire 210 miliardi a favore delle
          imprese      nazionali      autorizzate       all'esercizio
          dell'autotrasporto  di  cose per conto di terzi, nonche' un
          contributo  di  lire  8  miliardi   per   le   imprese   di
          autotrasporto  di  Paesi  membri  della U.E., rapportato ai
          consumi  di  gasolio  per  autotrazione  per   i   percorsi
          effettuati nel territorio italiano.
            2.  Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto
          di terzi, iscritti all'Albo di  cui  alla  legge  6  giugno
          1974,  n. 298, e' adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2,
          del decreto legge 27 aprile 1990, n.  90,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito
          decreto,  del Ministro dei trasporti e della navigazione di
          concerto con il  Ministro  delle  finanze,  allo  scopo  di
          consentire  la  concessione  di  un  credito  di imposta da
          valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle
          persone fisiche, dell'imposta  sul  reddito  delle  persone
          giuridiche,  dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta
          sul valore aggiunto, nonche' in sede  di  versamento  delle
          ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta sulle
          retribuzioni  dei  dipendenti  e  sui  compensi  da  lavoro
          autonomo.
            3. Il credito di imposta e' concesso fino ad  un  massimo
          di 100 veicoli per impresa".
          Nota all'art. 1:
             -  La legge n. 298/1974 (Istituzione dell'albo nazionale
          degli  autotrasportatori  di  cose  per  conto  di   terzi,
          disciplina  degli autotrasporti di cose e istituzione di un
          sistema di tariffe a forcella per i trasporti di  merci  su
          strada)  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del
          31 luglio 1974.