IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
                           DI CONCERTO CON
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                                  E
                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che  istituisce
il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;
  Vista  la  legge  15  febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della
preparazione e del commercio dei mangimi, cosi' come  modificata  dal
decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 e dai
decreti ministeriali 21 luglio  1989,  n.  316  e  16  ottobre  1991,
nonche' dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89;
  Visto  l'art.  9 del citato decreto del Presidente della Repubblica
31 marzo 1988, n. 152, che dispone che alle modifiche degli  allegati
alla  legge  15  febbraio  1963,  n.  281, si provvede con decreto di
questo Ministero di concerto con  il  Ministero  dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanita';
  Vista  la  direttiva  n. 92/87/CEE della Commissione del 26 ottobre
1992,  che  stabilisce  un  elenco  non  esclusivo   dei   principali
ingredienti   normalmente   impiegati   e   commercializzati  per  la
preparazione di mangimi composti destinati ad animali  diversi  dagli
animali   familiari,   pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  delle
Comunita' europee n. L 319 del 4 novembre 1992;
  Ritenuto necessario apportare alcune modifiche agli  allegati  alla
surrichiamata  legge 15 febbraio 1963, n. 281, al fine di adeguare la
vigente normativa nazionale alla citata direttiva n. 92/87/CEE;
  Sentita la commissione tecnica per i mangimi, istituita  presso  il
Ministero  della sanita' ai sensi dell'art. 9 della legge 15 febbraio
1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 13
settembre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Gli allegati II e III della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono
integrati conformemente alle indicazioni contenute  nell'allegato  al
presente decreto.