IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, che istituisce il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali; Vista la legge 15 febbraio 1963, n. 281, sulla disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi, cosi' come modificata dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152 e dai decreti ministeriali 21 luglio 1989, n. 316 e 16 ottobre 1991, nonche' dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 89; Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 152, che dispone che alle modifiche degli allegati alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, si provvede con decreto di questo Ministero di concerto con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed il Ministero della sanita'; Vista la direttiva n. 92/87/CEE della Commissione del 26 ottobre 1992, che stabilisce un elenco non esclusivo dei principali ingredienti normalmente impiegati e commercializzati per la preparazione di mangimi composti destinati ad animali diversi dagli animali familiari, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 319 del 4 novembre 1992; Ritenuto necessario apportare alcune modifiche agli allegati alla surrichiamata legge 15 febbraio 1963, n. 281, al fine di adeguare la vigente normativa nazionale alla citata direttiva n. 92/87/CEE; Sentita la commissione tecnica per i mangimi, istituita presso il Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, che ha espresso parere favorevole nella riunione del 13 settembre 1994; Decreta: Art. 1. 1. Gli allegati II e III della legge 15 febbraio 1963, n. 281, sono integrati conformemente alle indicazioni contenute nell'allegato al presente decreto.