Si fa seguito al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 20 ottobre 1994 per informare che, con regolamento U.E. n. 657/95 del 28 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea n. L 69 del 29 marzo 1995, sono state fissate le norme di gestione e ripartizione della seconda tranche dei contingenti in oggetto per il 1995. L'ammontare totale riservato agli importatori tradizionali e la quota massima che puo' essere richiesta dai nuovi importatori figura in allegato. Le domande di autorizzazione all'importazione devono essere presentate al piu' tardi entro le ore 17 del 18 aprile p.v. (se trasmesse via fax o telex devono comunque essere confermate entro il 21 aprile p.v.), con la documentazione e secondo le modalita' previste nel citato comunicato del 20 ottobre 1994. Limitatamente agli operatori tradizionali, si comunica che gli stessi possono presentare, in alternativa alla documentazione doganale giustificativa, copia delle licenze precedentemente ottenute, indicando il totale delle importazioni effettuate, per lo specifico prodotto, nel 1991 e 1992. Tale possibilita' e' peraltro esclusa per le calzature V.D. 6402.99, per le quali occorre sempre la documentazione doganale e relativa distinta delle importazioni negli anni 1991 e 1992. La Commissione U.E. entro il 10 maggio comunichera' i criteri in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.