Si fa seguito al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
246  del  20 ottobre 1994 per informare che, con regolamento U.E.  n.
657/95 del 28 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Comunita'  europea  n.  L 69 del 29 marzo 1995, sono state fissate le
norme  di  gestione  e  ripartizione  della   seconda   tranche   dei
contingenti in oggetto per il 1995.
   L'ammontare  totale  riservato  agli importatori tradizionali e la
quota massima che puo' essere richiesta dai nuovi importatori  figura
in allegato.
   Le   domande  di  autorizzazione  all'importazione  devono  essere
presentate al piu' tardi entro le ore  17  del  18  aprile  p.v.  (se
trasmesse  via fax o telex devono comunque essere confermate entro il
21 aprile  p.v.),  con  la  documentazione  e  secondo  le  modalita'
previste nel citato comunicato del 20 ottobre 1994.
   Limitatamente  agli  operatori  tradizionali,  si comunica che gli
stessi  possono  presentare,  in  alternativa   alla   documentazione
doganale   giustificativa,   copia   delle   licenze  precedentemente
ottenute, indicando il totale delle importazioni effettuate,  per  lo
specifico  prodotto,  nel  1991 e 1992. Tale possibilita' e' peraltro
esclusa per le calzature V.D. 6402.99, per le quali occorre sempre la
documentazione doganale e relativa distinta delle importazioni  negli
anni 1991 e 1992.
   La  Commissione  U.E. entro il 10 maggio comunichera' i criteri in
base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.