IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 8 marzo 1995 con il quale il prof. Franco Barberi e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti gli articoli 5 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, con la quale sono stati definiti le attivita' ed i compiti di protezione civile; Considerato che, ai sensi dell'art. 1 della predetta legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono affidati al Presidente del Consiglio dei Ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, la promozione ed il coordinamento delle attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale; Ritenuta l'opportunita' di delegare al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri prof. Franco Barberi, le funzioni sopraindicate previste dagli articoli 1, 3 e 4, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che resta nell'ambito dei poteri affidati dalla stessa legge al Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente decreto: Art. 1. Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, prof. Franco Barberi, e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo, di promozione e di coordinamento delle attivita' di protezione civile, individuate dagli articoli 1, 3 e 4, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sulla base di quanto precisato in premessa. Il Sottosegretario e' altresi' delegato: a) alla pianificazione di emergenza ed all'utilizzazione dei mezzi di soccorso e di protezione ai fini della difesa civile; b) ai rapporti con gli Stati esteri per tutte le attivita' di protezione civile, previa intesa con il Ministero degli affari esteri, e con gli enti e gli organismi che svolgono all'estero attivita' scientifiche interessanti la protezione civile; c) a presiedere il Consiglio nazionale della protezione civile; d) a presiedere la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi; e) a presiedere il Comitato operativo della protezione civile. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 15 marzo 1995 Il Presidente: DINI Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 1995 Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 138