IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettivita' alberghiera e turistica; Visto il proprio decreto n. 381286 del 22 dicembre 1994, con il quale e' stata fissata nella misura dell'1,35% la maggiorazione forfettaria da riconoscere nell'anno 1995 agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore turistico-alberghiero di cui alla menzionata legge n. 326/1968, effettuate con provvista non obbligazionaria; Visto il proprio decreto n. 371000 del 22 dicembre 1994, con il quale la commissione onnicomprensiva, stabilita nella misura dell'1,25% per l'anno 1995 a favore degli enti creditizi per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato per il settore fondiario-edilizio, viene riconosciuta anche alle banche che operano con provvista obbligazionaria ai sensi della stessa legge n. 326/1968; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia; Vista la delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del 3 marzo 1994 nonche' il relativo decreto ministeriale di attuazione del 21 dicembre 1994; Considerato che l'ampliamento degli strumenti di raccolta ed il processo di despecializzazione, operativa e temporale, indotto dal predetto decreto legislativo n. 385/1993, rendono meno significativo ed utilizzabile il rendimento delle obbligazioni, non piu' rappresentativo del costo della provvista bancaria; Considerata, pertanto, l'opportunita' di stabilire nella misura dell'1,35% la maggiorazione forfettaria per tutte le operazioni di credito agevolato effettuate nel settore turistico e alberghiero ai sensi della citata legge n. 326/1968; Decreta: A modifica di quanto previsto dai decreti ministeriali n. 381286 e n. 371000 del 22 dicembre 1994 specificati nelle premesse, la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 326, e' fissata per l'anno 1995 nella misura dell'1,35%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 marzo 1995 Il Ministro: DINI