L'art. 8 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, ha chiarito il trattamento fiscale degli scarti di emissione (cioe' delle differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito e valori di rimborso), stabilendo in particolare che questi devono intendersi ricompresi tra gli interessi di cui all'art. 56, comma 3, del TUIR. Conseguentemente essi concorrono alla determinazione del reddito imponibile secondo il criterio della competenza temporale. Sul piano bilancistico, invece, la normativa vigente per gli enti finanziari e per le societa' di intermediazione mobiliare impone di registrare pro rata temporis soltanto gli scarti di negoziazione (cioe' le differenze tra costi di acquisto e valori di rimborso) dei titoli di proprieta' immobilizzati e gli scarti di emissione dei titoli emessi. In relazione a cio' e allo scopo di evitare disomogeneita' fra trattamento fiscale e trattamento di bilancio, vengono di seguito indicati i criteri che gli operatori devono adottare per la rilevazione in bilancio degli scarti di emissione dei titoli di proprieta'. 1. Titoli non immobilizzati. Al portafoglio non immobilizzato occorre applicare le seguenti regole: a) gli scarti di emissione vanno rilevati pro rata temporis nella voce "interessi attivi" del conto economico; b) l'importo maturato dei suddetti scarti deve essere portato a incremento del valore dei titoli iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale. La capitalizzazione degli scarti, da registrare al netto delle ritenute fiscali maturate, va operata anche quando il valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio superi i relativi prezzi di mercato: in tal caso occorre registrare le corrispondenti svalutazioni; c) il risultato della negoziazione deve essere depurato degli scarti di emissione maturati nel periodo di possesso dei titoli ceduti. 2. Titoli immobilizzati. Il criterio di ripartizione temporale degli scarti di emissione si sovrappone a quello riguardante l'obbligo di registrare pro rata temporis gli scarti di negoziazione dei titoli immobilizzati. E' dunque necessario coordinare i due meccanismi. Tale coordinamento puo' essere realizzato partendo dalla considerazione che lo scarto di negoziazione (1) corrisponde alla somma algebrica di due elementi: a) lo scarto di emissione non ancora maturato al momento dell'acquisto; b) lo scarto di negoziazione in senso stretto e cioe' al netto dello scarto di emissione di cui alla lettera a) (2). Secondo tale approccio, la distribuzione temporale dello scarto di negoziazione lungo la vita residua del titolo puo' essere considerata come la risultante netta di due piani di ammortamento, uno riguardante lo scarto di emissione, l'altro la differenza di cui alla precedente lettera b) (3). Pertanto, lo scarto di emissione che matura annualmente sui titoli immobilizzati deve continuare a figurare nel conto economico unitamente alla quota di competenza temporale dell'aggregato anzidetto e non va quindi rilevato autonomamente. Analogamente a quanto previsto per i titoli non immobilizzati, la capitalizzazione dello scarto di negoziazione va effettuato al netto della ritenuta fiscale maturata sullo scarto di emissione. 3. Disposizione transitoria. La norma fiscale richiamata in premessa stabilisce fra l'altro che, con riferimento ai titoli posseduti all'inizio del 1994, qualora in passato siano stati adottati criteri di imputazione degli scarti di emissione diversi da quello della ripartizione pro rata temporis, lo scarto gia' maturato concorre a formare il reddito imponibile dello stesso 1994 per la parte riferibile all'intero periodo di possesso. In proposito, si fa presente che l'anzidetta componente reddituale deve essere convenzionalmente registrata in conto economico nella voce "altri proventi di gestione". Gli intermediari devono indicare in modo specifico tale importo nella nota integrativa. ------------ (1) Lo scarto di negoziazione va computato come differenza tra costo di acquisto del titolo e valore di rimborso al netto della ritenuta (non recuperabile da parte dell'acquirente) sullo scarto di emissione maturato sino al momento dell'acquisto. (2) Nella sostanza l'aggregato in questione corrisponde allo scarto di negoziazione a "valori attuali", vale a dire alla differenza tra il costo di acquisto del titolo ed il suo valore di rimborso "attuale" (pari al valore di emissione incrementato dello scarto di emissione maturato fino al momento dell'acquisto al netto della corrispondente ritenuta). (3) Gli operatori devono comunque procedere alla individuazione delle due componenti reddituali, poiche' solo lo scarto di emissione e' assoggettato al prelievo alla fonte e consente quindi lo scomputo della ritenuta per competenza temporale.