L'art. 8 del decreto-legge 27 dicembre 1994, n. 719, ha chiarito
il trattamento fiscale degli scarti di emissione (cioe' delle
differenze negative tra valori di emissione dei titoli di debito e
valori di rimborso), stabilendo in particolare che questi devono
intendersi ricompresi tra gli interessi di cui all'art. 56, comma 3,
del TUIR.
Conseguentemente essi concorrono alla determinazione del reddito
imponibile secondo il criterio della competenza temporale.
Sul piano bilancistico, invece, la normativa vigente per gli enti
finanziari e per le societa' di intermediazione mobiliare impone di
registrare pro rata temporis soltanto gli scarti di negoziazione
(cioe' le differenze tra costi di acquisto e valori di rimborso) dei
titoli di proprieta' immobilizzati e gli scarti di emissione dei
titoli emessi.
In relazione a cio' e allo scopo di evitare disomogeneita' fra
trattamento fiscale e trattamento di bilancio, vengono di seguito
indicati i criteri che gli operatori devono adottare per la
rilevazione in bilancio degli scarti di emissione dei titoli di
proprieta'.
1. Titoli non immobilizzati.
Al portafoglio non immobilizzato occorre applicare le seguenti
regole:
a) gli scarti di emissione vanno rilevati pro rata temporis
nella voce "interessi attivi" del conto economico;
b) l'importo maturato dei suddetti scarti deve essere portato a
incremento del valore dei titoli iscritto nell'attivo dello stato
patrimoniale. La capitalizzazione degli scarti, da registrare al
netto delle ritenute fiscali maturate, va operata anche quando il
valore di libro (incrementato degli scarti) dei titoli in portafoglio
superi i relativi prezzi di mercato: in tal caso occorre registrare
le corrispondenti svalutazioni;
c) il risultato della negoziazione deve essere depurato degli
scarti di emissione maturati nel periodo di possesso dei titoli
ceduti.
2. Titoli immobilizzati.
Il criterio di ripartizione temporale degli scarti di emissione si
sovrappone a quello riguardante l'obbligo di registrare pro rata
temporis gli scarti di negoziazione dei titoli immobilizzati. E'
dunque necessario coordinare i due meccanismi.
Tale coordinamento puo' essere realizzato partendo dalla
considerazione che lo scarto di negoziazione (1) corrisponde alla
somma algebrica di due elementi:
a) lo scarto di emissione non ancora maturato al momento
dell'acquisto;
b) lo scarto di negoziazione in senso stretto e cioe' al netto
dello scarto di emissione di cui alla lettera a) (2).
Secondo tale approccio, la distribuzione temporale dello scarto di
negoziazione lungo la vita residua del titolo puo' essere considerata
come la risultante netta di due piani di ammortamento, uno
riguardante lo scarto di emissione, l'altro la differenza di cui alla
precedente lettera b) (3).
Pertanto, lo scarto di emissione che matura annualmente sui titoli
immobilizzati deve continuare a figurare nel conto economico
unitamente alla quota di competenza temporale dell'aggregato
anzidetto e non va quindi rilevato autonomamente.
Analogamente a quanto previsto per i titoli non immobilizzati, la
capitalizzazione dello scarto di negoziazione va effettuato al netto
della ritenuta fiscale maturata sullo scarto di emissione.
3. Disposizione transitoria.
La norma fiscale richiamata in premessa stabilisce fra l'altro che,
con riferimento ai titoli posseduti all'inizio del 1994, qualora in
passato siano stati adottati criteri di imputazione degli scarti di
emissione diversi da quello della ripartizione pro rata temporis, lo
scarto gia' maturato concorre a formare il reddito imponibile dello
stesso 1994 per la parte riferibile all'intero periodo di possesso.
In proposito, si fa presente che l'anzidetta componente reddituale
deve essere convenzionalmente registrata in conto economico nella
voce "altri proventi di gestione". Gli intermediari devono indicare
in modo specifico tale importo nella nota integrativa.
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(1) Lo scarto di negoziazione va computato come differenza tra
costo di acquisto del titolo e valore di rimborso al netto della
ritenuta (non recuperabile da parte dell'acquirente) sullo scarto di
emissione maturato sino al momento dell'acquisto.
(2) Nella sostanza l'aggregato in questione corrisponde allo
scarto di negoziazione a "valori attuali", vale a dire alla
differenza tra il costo di acquisto del titolo ed il suo valore di
rimborso "attuale" (pari al valore di emissione incrementato dello
scarto di emissione maturato fino al momento dell'acquisto al netto
della corrispondente ritenuta).
(3) Gli operatori devono comunque procedere alla individuazione
delle due componenti reddituali, poiche' solo lo scarto di emissione
e' assoggettato al prelievo alla fonte e consente quindi lo scomputo
della ritenuta per competenza temporale.