IL RETTORE
  Visto  lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il  testo  unico  della  legge   sull'istruzione   superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il regio decreto 30 settembre 1938,  n.  1652,  e  successive
modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme  sul  piano  di
sviluppo delle universita';
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991,
concernente l'approvazione del piano di  sviluppo  delle  universita'
per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  31 gennaio 1992, concernente
l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari;
  Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 1992, con il quale e'
stato  approvato  l'ordinamento  didattico  del  corso   di   diploma
universitario   in   terapia   della  riabilitazione  della  neuro  e
psicomotricita' dell'eta' evolutiva;
  Vista la proposta di modifica di statuto  formulata  dal  consiglio
della  facolta' di medicina e chirurgia in data 15 dicembre 1993, dal
consiglio di amministrazione in data 1 febbraio  1994  e  dal  senato
accademico in data 7 febbraio 1994;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  la  nuova
modifica proposta, in deroga al termine triennale di  cui  all'ultimo
comma  dell'art.  17  del  testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i
motivi  esposti  nelle  deliberazioni  degli  organi   accademici   e
convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
  Visto  il  parere  espresso  dal  Consiglio universitario nazionale
nell'adunanza del 19 maggio 1994;
  Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data 30
novembre 1994;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi  di  Genova,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 68 viene cosi' modificato:
  La facolta' di medicina e chirurgia conferisce:
   la laurea in medicina e chirurgia;
   la laurea in odontoiatria;
   il  diploma  universitario  in   ortottista   ed   assistente   di
oftalmologia;
   il diploma universitario in scienze infermieristiche;
   il diploma universitario in terapisti della riabilitazione;
   il diploma universitario in logopedia;
   il  diploma  universitario  in  terapia della riabilitazione della
neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.