IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico della legge sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle universita'; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11; Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle universita' ad istituire diplomi universitari; Visto il decreto ministeriale del 15 dicembre 1992, con il quale e' stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva; Vista la proposta di modifica di statuto formulata dal consiglio della facolta' di medicina e chirurgia in data 15 dicembre 1993, dal consiglio di amministrazione in data 1 febbraio 1994 e dal senato accademico in data 7 febbraio 1994; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 maggio 1994; Vista la delibera della facolta' di medicina e chirurgia in data 30 novembre 1994; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 68 viene cosi' modificato: La facolta' di medicina e chirurgia conferisce: la laurea in medicina e chirurgia; la laurea in odontoiatria; il diploma universitario in ortottista ed assistente di oftalmologia; il diploma universitario in scienze infermieristiche; il diploma universitario in terapisti della riabilitazione; il diploma universitario in logopedia; il diploma universitario in terapia della riabilitazione della neuro e psicomotricita' dell'eta' evolutiva.