IL MINISTRO
                  PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
  Vista la legge 29 giugno 1939,  n.  1497,  sulla  protezione  delle
bellezze naturali;
  Visto  il  regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione
della legge predetta;
  Visto l'art.  82,  secondo  comma,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Vista  la  nota  n.  12772  del  16  ottobre  1992  con la quale la
Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di  Ravenna  ha
evidenziato alla commissione provinciale per la tutela delle bellezze
naturali  di Forli' la necessita' e l'urgenza di sottoporre a vincolo
ex lege n. 1497/1939 l'area dei Colli di S. Martino Montellabate e S.
Lorenzo in Correggiano, sita nel territorio comunale di Rimini;
  Vista la ministeriale n. 2758 del 12 dicembre 1992 con la quale  la
suddetta  soprintendenza  e'  stata  invitata  a predisporre gli atti
idonei  ad  avviare  la  procedura  per  l'imposizione  del   vincolo
predetto,  richiamando  il  contenuto  della  sentenza  n. 359 del 31
dicembre 1985 nella quale la Corte costituzionale ha  riconosciuto  a
questa  amministrazione  una potesta' concorrenziale con quella della
regione  di  imporre  vincoli  secondo  la  procedura  prevista   dal
richiamato  art.  82  ex  decreto  del Presidente della Repubblica n.
616/1977;
  Vista la nota n. 11992 del 9 novembre 1993 con la quale la  regione
Emilia-Romagna   -   Assessorato   programmazione,  pianificazione  e
ambiente, servizio  tutela  a  valorizzazione  del  paesaggio  e  del
territorio,  nel  comunicare  che  l'area  sopramenzionata  e'  stata
individuata  nelle  cartografie  del  piano  territoriale  paesistico
regionale     fra     le     "zone     di    particolare    interesse
paesaggistico-ambientale", soggette alle  disposizioni  dell'art.  19
delle   norme   del  piano  stesso,  ha  precisato  di  ritenere  che
l'emanazione di specifico decreto ai sensi della legge  n.  1497/1939
creerebbe  "una  concorrenza  di  vincoli  sul  medesimo  oggetto non
giustificata";
  Vista la ministeriale n. 1044/IIG2 del 18 gennaio 1994 nella  quale
e'  stato  chiarito  al  suddetto  organo  regionale che l'inclusione
dell'area predetta nel piano  territoriale  paesistico  regionale  e'
atto  di  tutela  diverso  dall'imposizione  di un vincolo ex lege n.
1497/1939 che  subordina  l'esecuzione  di  qualsiasi  intervento  di
modifica  dello  stato dei luoghi alla procedura prevista dalla legge
n. 431/1985 per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge
n. 1497/1939;
  Vista la nota n.  3057  del  28  febbraio  1994  con  la  quale  la
Soprintendenza  per  i beni ambientali e architettonici di Ravenna ha
comunicato che nessun provvedimento di tutela e' stato adottato dagli
organi regionali, ed ha precisato che l'area da sottoporre  a  tutela
risulta nei confini leggermente estesa, nel suo lembo settentrionale,
rispetto a quella individuata nel piano paesistico regionale;
  Rilevata    pertanto   l'inerzia   dell'ente   regionale   rispetto
all'adozione del provvedimento di vincolo ex lege numero 1497/1939;
  Considerato   che   la  Soprintendenza  per  i  beni  ambientali  e
architettonici di Ravenna, con nota n. 10457w del 9  luglio  1993  ha
formulato tale proposta per l'area costituita dai Colli di S. Martino
Montellabate  e S. Lorenzo in Correggiano sita nel comune di Rimini e
cosi' delimitata: procedendo in senso orario, il  confine  inizia  in
localita'  Gaiofana  lungo  la  s.p.  41,  all'incrocio con la via S.
Lorenzo in Correggiano (q. 29,0) e procede in direzione nord  per  un
tratto  di  lunghezza  di  m  1.800 fino all'incrocio con via Ca' del
Drago; di qui piega verso est lungo la stessa via Ca' del  Drago  per
una  lunghezza  di  m  300 per piegare a nord in corrispondenza di un
viottolo privato adiacente ad un fosso (q. 23,2) lungo  il  quale  il
confine  continua  per  una lunghezza di m 500 verso nord-est sino ad
incrociare la via Ca' Sabbioni (q. 22,2). Da qui il confine  prosegue
lungo  la  detta via in direzione nord-ovest per m 330 per continuare
in corrispondenza di un fosso che piega prima verso nord e poi  verso
est  sino  a  congiungersi  dopo  m  670  con  il  fossato  adiacente
l'autostrada A14 "Bologna-Ancona" (q. 14,6). Il confine procede lungo
la detta autostrada in direzione sud-est per una lunghezza di m 2.400
per piegare verso sud-ovest in corrispondenza della via S. Lorenzo in
Correggiano (q. 26,5) per circa m 110 fino all'incrocio con la strada
sterrata lungo  la  quale  procede  verso  sud  per  m  750  fino  ad
incrociare  la  via  Barchi  (q.  26,5);  da  questo punto il confine
procede lungo la strada per circa m 600 in direzione  sud-ovest  fino
all'incrocio  con  la  via  Fonte  Rovescio  da dove procede lungo la
stessa con andamento sinuoso verso ovest con un tratto  di  lunghezza
pari  a  m 1.100, fino all'incrocio con via Lagone (q. 36,44), di qui
il confine piega verso nord lungo la detta via per una lunghezza di m
150 fino ad un incrocio per piegare poi verso ovest sempre  lungo  la
strada  per  una  lunghezza  di  m 200 fino ad incrociare un viottolo
privato (q. 34,72). Da qui il confine segue  detto  viottolo  salendo
lungo la collina in direzione nord nord-ovest per congiungersi con la
via  S. Lorenzo in Correggiano in prossimita' del cimitero (q. 36,5).
Da qui la detta via piega verso ovest per ricongiungersi con il punto
di partenza sopraindicato all'incrocio con la s.p. 41 (q. 29,0);
  Considerato che la zona  suddetta  riveste  un  notevole  interesse
paesaggistico  per  la  presenza  di  piccole aree boscate e di punti
panoramici verso la Riviera Adriatica  (dal  litorale  riminese  alle
colline  di  Gabicce),  S.  Marino  e  la  valle del Marecchia, ed e'
caratterizzata da pregevoli emergenze  architettoniche  di  rilevanza
storico-artistica  come  la  villa  des Verges, imponente costruzione
seicentesca ristrutturata alla fine  del  XIX  secolo,  con  parco  e
giardino  all'italiana, nonche' da consistenti tracce di insediamenti
dell'eta' neolitica e  dell'eta'  del  bronzo  e  di  quella  romana,
testimonianze  della  diffusa  occupazione  agricola  del  territorio
riminese nell'antichita';
  Considerato che la Soprintendenza sopracitata nella richiamata nota
n. 12772 del 16 ottobre 1992 ha evidenziato come  siano  in  fase  di
studio  una serie di progetti di opere di notevole impatto ambientale
che potrebbero gravemente alterare le valenze sopradescritte;
  Rilevata pertanto la necessita' e l'urgenza  di  sottoporre  l'area
sopraindicata ad un idoneo provvedimento di tutela;
  Visto  il  parere favorevole espresso dal comitato di settore per i
beni ambientali e architettonici del Consiglio nazionale per  i  beni
culturali e ambientali nella seduta del 13 e 14 luglio 1994;
                              Decreta:
  L'area  dei  Colli  di  S.  Martino  Montellabate  e  S. Lorenzo in
Correggiano sita nel comune di Rimini,  cosi'  come  perimetrata,  e'
dichiarata  di  notevole  interesse  pubblico ai sensi della legge 29
giugno 1939, n. 1497, ed in applicazione dell'art. 82 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,  ed  e'  pertanto
soggetta  a  tutte  le disposizioni contenute nella legge stessa ed a
quelle previste nel citato decreto del Presidente della Repubblica.
  La Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici di Ravenna
provvedera' a  che  copia  della  Gazzetta  Ufficiale  contenente  il
presente decreto venga affissa ai sensi e per gli effetti dell'art. 4
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 12 del regolamento 3
giugno  1940,  n.  1357,  all'albo del comune interessato e che copia
della  Gazzetta  Ufficiale  stessa,  con  relativa   planimetria   da
allegare,  venga  depositata  presso  i  competenti uffici del comune
suddetto.
  Avverso  il  presente  atto  e'  ammessa  proposizione  di  ricorso
giurisdizionale   avanti   al   tribunale   amministrativo  regionale
competente per territorio o, a  scelta  dell'interessato,  avanti  al
tribunale amministrativo regionale del Lazio, secondo le modalita' di
cui  alla  legge  6 dicembre 1971, n. 1034, ovvero e' ammesso ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente    della   Repubblica   24   novembre   1971,   n.   1199,
rispettivamente entro sessanta e  centoventi  giorni  dalla  data  di
avvenuta notificazione del presente atto.
   Roma, 12 gennaio 1995
                                                p. Il Ministro: SERIO