IL PRESIDENTE DEL COMITATO NAZIONALE
  Visto il decreto 21 giugno 1991, n. 324, del Ministro dell'ambiente
di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato,   dei   trasporti,   della  sanita',  dell'interno,
concernente  il  regolamento  delle  modalita'  organizzative  e   di
funzionamento  dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di
smaltimento dei rifiuti,  cosi'  come  modificato  ed  integrato  con
decreto 26 luglio 1993, n. 392;
  Visto, in particolare, l'art. 10 del citato decreto 21 giugno 1991,
n.  324,  concernente  la  presentazione  delle  domande d'iscrizione
all'albo;
  Visti, altresi', gli articoli 11  e  12  dello  stesso  decreto  21
giugno  1991,  n.  324,  riguardante  i requisiti e le condizioni per
l'iscrizione all'albo;
  Visto l'art. 7 del decreto 21 giugno 1991, n. 324,  concernente  le
attribuzioni del Comitato nazionale dell'albo;
  Vista  la  propria  deliberazione  del  21  aprile  riguardante  le
procedure per  l'iscrizione  delle  imprese  che  intendono  svolgere
attivita' di smaltimento dei rifiuti;
  Ravvisata  l'opportunita'  di modificare la citata deliberazione 21
aprile 1994, al fine di semplificare le procedure di iscrizione;
                              Delibera:
                               Art. 1.
  L'art.  1  della  deliberazione  21  aprile  1994  riguardante   le
procedure  per  l'iscrizione  delle  imprese  che  intendono svolgere
attivita' di smaltimento dei rifiuti e' cosi' modificato:
 Per l'iscrizione all'albo delle imprese  non  autorizzate  ai  sensi
dell'art.  6, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica
n. 915/1982  alla  data  di  effettiva  operativita'  dell'albo,  che
intendono  svolgere le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, punti da
5 a 15, del decreto 21 giugno 1991, n. 324, cosi' come modificato con
decreto 26 luglio 1993, n. 392, viene adottata la seguente procedura:
   1) presentazione della domanda d'iscrizione  cosi'  come  previsto
dall'art.  10  del  decreto  21  giugno  1991,  n.  324, allegando la
descrizione  dell'attrezzatura  tecnica  necessaria   alla   gestione
dell'impianto nonche' l'attestazione di idonea capacita' finanziaria,
pari  ad almeno un'annualita' del costo di gestione, con le modalita'
previste dall'art. 12 del citato decreto n. 324/1991;
   2) iscrizione all'albo in via provvisoria;
   3) acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 6, lettera d),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
   4) iscrizione all'albo in via definitiva.
    Roma, 9 marzo 1995
                                               Il presidente: AMOROSO