L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI
                            ED AMBIENTALI
                    E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
  Visto lo statuto della regione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n.
637;
  Visto il testo unico delle leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e
dell'Amministrazione  della  regione siciliana, approvato con decreto
del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;
  Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80;
  Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;
  Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
  Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;
  Visto il decreto del presidente della regione Sicilia n.  4756  del
25  agosto  1967,  con  il  quale  e'  stato  dichiarato  di notevole
interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n.    1497/1939,
il territorio dell'isola di Ustica;
  Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;
  Esaminata  la  proposta  della  soprintendenza ai beni culturali ed
ambientali di Palermo, che con note n. 12961/T del 25 giugno  1994  e
n. 14405 del 4 agosto 1994 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del
gia'  citato  art.  5  della  legge regionale n. 15/1991, che vengano
adottate  le  misure  di  salvaguardia  dell'isola  di   Ustica,   ad
esclusione  del  centro  urbano  e  della  zona  cimiteriale, come da
planimetrie allegate e secondo la seguente perimetrazione:
Isola di Ustica.
  E'  vincolata  l'intera  isola  ad  esclusione  dell'area   urbana,
ricadente  nei  fogli di mappa numeri 4 e 12, e dell'area cimiteriale
ricadente nel foglio di mappa n. 3:
   foglio di mappa n. 1: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 2: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 3: rimane esclusa dal vincolo ex art.  5  della
legge  regionale  n.  15/1991  la zona cimiteriale e l'area a sud-est
delimitata dalla linea che corre lungo il confine  occidentale  delle
particelle  187,  336,  335,  131, da sud verso nord, costeggiando la
particella 115 fino a raggiungere la strada vicinale  Tramontana;  si
segue  verso  est e sud-est la stessa strada fino all'incrocio con la
strada del cimitero da dove si prosegue verso nord  lungo  la  strada
comunale Petriera nel tratto a limite con il F.d.M. n. 4;
   foglio  di  mappa n. 4: rimane escluso dal vincolo ex art. 5 della
legge regionale n. 15/1991 il centro urbano  e  le  aree  perimetrate
secondo  la  linea  di  confine  con  il F.d.M. n. 9, lungo la strada
vicinale Gorgo di Gaezza si devia verso nord-est seguendo  il  limite
del  F.d.M. n. 12 che si segue per un lungo tratto verso sud-est fino
alla via Vittorio Emanuele che si  percorre  fino  a  raggiungere  la
particella  181;  a nord rimane esclusa dal vincolo l'area delimitata
dalla strada comunale Petriera che si segue fino all'incrocio con  la
strada  vicinale della Falconiera, che si percorre fino a raggiungere
il limite con il F.d.M. n. 12;
   foglio di mappa n. 5: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 6: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 7: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 8: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 9: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 10: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio di mappa n. 11: il vincolo comprende tutto il territorio;
   foglio  di  mappa  n.  12: rimangono escluse dal vincolo ex art. 5
della legge regionale n. 15/1991 le aree del centro urbano delimitate
dal limite con i F.d.M. numeri 9 e 4, quest'ultimo che si segue  fino
alla via Torre Santa Maria da dove si devia verso sud-est percorrendo
la  via Vittorio Emanuele attraversando il tornante e risalendo verso
nord nord-ovest, a raggiungere  la  via  Mezzaluna  fino  a  risalire
costeggiando  la  particella  474,  al limite del confine sud sud-est
delle case Carbozzello, seguendo il lato ovest della  particella  620
si   risale  deviando  verso  nord-est  fino  a  raggiungere  la  via
Belvedere, da dove si prosegue lungo il lato ovest  della  particella
442  fino  a  raggiungere  la  strada  vicinale Croce Mezzaluna ed il
limite con il F.d.M. n. 4;
  Premesso che l'isola  di  Ustica  e'  costituita  da  un  complesso
inscindibile  di  quadri  naturali  di  straordinaria bellezza per il
sistema costiero che e' costituito da versanti collinari orientali  e
meridionali che con ripidi pendii scendono a mare; per le coste basse
e frastagliate dello Spalmatore sia per la costa alta settentrionale,
con  la  tipica  falesia  attiva  di  cui sono visibili le molteplici
intrusioni  dicchiformi  che  la  attraversano  e   l'alterazione   a
disquamazione  cipollare  dei  basalti  colonnari,  caratterizzata da
fenomeni di  erosione  marina  del  litorale,  messi  ancor  piu'  in
evidenza da una serie di grotte e nicchie molto caratteristiche, essa
presenta  molteplici  fattori  di  ordine  morfologico che mettono in
risalto  alcuni  degli  aspetti  piu'   singolari   e   significativi
dell'isola;
  Considerato che le colline centrali sono caratterizzate da evidenti
scarpate  anche  di  tipo  strutturale  e  con  pendii  fortemente  o
moderatamente scoscesi, costituite  dai  principali  centri  eruttivi
(Monte  Guardia  dei  Turchi  e Monte Costa del Fallo) collassati nel
pre-siciliano in  conseguenza  di  fenomeni  vulcano  tettonici,  con
struttura vulcanica complessa, che presentano segni, a diverse quote,
di  presumibili  centri  eruttivi periferici e importanti dicchi alla
base   del   versante   settentrionale,   Collina   della   Falconara
caratterizzata  da  versanti  fortemente  scoscesi,  costituita da un
edificio vulcanico,  collassato  a  settentrione  in  conseguenza  di
fenomeni  vulcanotettonici  e  che mostra ancor verso sud la forma di
cono craterico  e  presenta,  fra  i  banchi  di  tufi  del  versante
meridionale,  un  giacimento fossilifero (Malacofauna Tirreniana) non
accessibile, che  riveste  un  particolare  significato  tessanomico,
stratigrafico e paleoclimatico;
  Considerato  che  le  ampie  superfici  terrazzate  aventi  origine
dall'azione erosiva del mare, di cui e' possibile evidenziarne almeno
tre  ordini  posti  a  diversi  livelli,  possiedono  un   intrinseco
carattere di singolarita' geomorfologica;
  Considerato  che  le  aree  sono  caratterizzate  dalla presenza di
emergenze geologiche e geomorfologiche;
  Considerato che gli aspetti vegetazionali, aventi elevato carattere
di naturalita' confinati in frammenti di territorio  inaccessibili  e
risparmiati  dall'azione antropica, sono oggi presenti in contiguita'
con le aree rimboschite;
  Considerato  che  i  sistemi biologici sub-naturali insediati sulle
rupi marine sono caratterizzati da una copertura vegetale in  cui  si
osserva   la  prevalente  presenza  di  specie  prettamente  alofile,
accompagnate da altre specie accidentali;
  Considerato che i beni storico-culturali documentano,  integrandosi
con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della
storia e della cultura dell'isola;
  Considerato  che  le  aree  archeologiche (villaggio preistorico in
localita' Faraglioni), identificate in base ai vincoli imposti  dalla
legge n. 1089/1939, sono entrate a far parte del demanio regionale; i
complessi  archeologici,  i  quali  sono  di  riconosciuta entita' ed
estensione (abitati, necropoli, nuclei  funerari  ipogeici  ecc.)  si
configurano  come  un  sistema organico e articolato di strutture; le
aree  archeologiche  di  particolare  interesse,  aree  in   cui   e'
documentata  una notevole presenza di reperti gia' rinvenuti o ancora
presenti in situ,  queste  si  possono  configurare  come  luoghi  di
importante  documentazione  storica;  altre  aree  archeologiche sono
contrassegnate  da  una  estensione  rada  di  reperti  e   manufatti
ceramici, ovvero da strutture danneggiatesi nel corso del tempo e non
piu'  integre;  altre  zone  presentano  invece  solo  un  potenziale
interesse archeologico, dato che queste si  trovano  in  rapporto  di
stretta  contiguita' territoriale con le aree di accertato e notevole
interesse archeologico, queste zone possono anche  configurarsi  come
fasce   di   rispetto  alle  aree  archeologiche,  essendo  del  pari
suscettibili  di  divenire,  tramite  futuri  accertamenti,  zone  di
motivato interesse archeologico;
  Considerato  che  le  aree  agricole  produttive  sono  in  diretto
rapporto   fisico    ed    estetico-visuale    con    le    emergenze
paesistico-ambientali     e     geomorfologiche,     territorialmente
significative, laddove l'attivita' agricola contribuisce a  connotare
il  paesaggio  e  parti dello stesso con strutture a campi chiusi, le
quali svolgono un ruolo essenziale per la percepibilita'  dei  valori
paesistici  di  piu'  alta dimensione; le aree agricole produttive di
interesse  agronomico  e  storico-ambientale  non  aggredite  o   non
interessate  da  processi di urbanizzazione sono caratterizzate da un
tessuto agricolo con struttura a  campi  chiusi,  dalla  presenza  di
elementi  e  tracce  di  nodi  tradizionali,  di coltivazioni e da un
sistema insediativo che connota e qualifica il paesaggio; altre  aree
agricole  a causa dell'abbandono delle coltivazioni tradizionali sono
state oggetto di trasformazione d'uso per  la  presenza  sempre  piu'
intensa di insediamenti abitativi stagionali, sulla base del rilascio
delle  singole  concessioni  edilizie  e  in assenza di una opportuna
pianificazione che definisca i limiti  e  i  rapporti  tra  i  volumi
edificati  ed  i  lotti  di  pertinenza,  nonche'  l'inserimento  nel
contesto ambientale;
  Considerato che detto territorio e' interessato  da  interventi  in
progetto  o  in  fase  di realizzazione che potrebbero stravolgere il
paesaggio e l'ecosistema dell'area;
  Constatato che con decreto del presidente della regione Sicilia  n.
4756  del  25  agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
regione siciliana n. 38 del  2  settembre  1967,  l'intera  isola  di
Ustica  e'  stata  sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per
gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
  Ritenuto  opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni
di  tutela  che  valgano  ad  impedire   modificazioni   dell'aspetto
esteriore   del  paesaggio,  del  patrimonio  naturale  e  di  quello
storico-culturale del territorio dell'isola di Ustica, ad  esclusione
del centro urbano e dell'area cimiteriale, perimetrare le aree di cui
all'art.  5  della  legge  regionale  n.  15/1991; per le motivazioni
espresse in premessa e successive constatazioni, sono individuate nel
territorio del comune di Ustica  le  aree,  campite  in  rosso  nelle
allegate  planimetrie  che formano parte integrante e sostanziale del
presente decreto, in cui e' vietata, fino all'approvazione dei  piani
paesistici,  ogni  modificazione  dell'assetto del territorio nonche'
qualsiasi  opera  edilizia,  con  esclusione  degli   interventi   di
manutenzione  ordinaria,  straordinaria e consolidamento statico e di
restauro  conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
l'aspetto esteriore degli edifici.
  Dette  aree  sono ricadenti per intero nei fogli di mappa numeri 1,
2, 5, 6, 7, 8, 9, 10,  11;  rimangono  escluse  dalla  perimetrazione
alcune  aree  (urbana  e  cimiteriale),  ricadenti nei fogli di mappa
numeri 3, 4, 12, sopra meglio descritte;
  Ritenuto che alla  dichiarazione  di  immodificabilita'  temporanea
interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di
una  adeguata  e  definitiva  disciplina  di  uso  del  territorio da
dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939  e  dell'art.
1-bis  della  legge  n.   431/1985, mediante la redazione di un piano
territoriale paesistico, gia' in avanzata fase  di  compilazione,  e,
comunque, non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione
del   presente   decreto   nella  Gazzetta  ufficiale  della  regione
siciliana;
  Per tali motivi:
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela  ai  sensi  e
per  gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n.
15,  fino  all'approvazione  del  piano  territoriale  paesistico  e,
comunque, non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione
del   presente   decreto   nella  Gazzetta  ufficiale  della  regione
siciliana, e' vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio,
nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi  di
manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di
restauro  conservativo  che  non  alterino  lo  stato  dei  luoghi  e
l'aspetto esteriore dell'isola di Ustica  ad  esclusione  del  centro
urbano  e  dell'area cimiteriale, come da planimetrie allegate numeri
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e secondo la perimetrazione  di
cui  alle  premesse  del  presente  decreto  che  costituiscono parte
integrante e sostanziale dello stesso.