L'ASSESSORE PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE Visto lo statuto della regione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637; Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della regione siciliana, approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70; Vista la legge regionale 1 agosto 1977, n. 80; Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116; Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497; Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357; Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431; Visto il decreto del presidente della regione Sicilia n. 4756 del 25 agosto 1967, con il quale e' stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/1939, il territorio dell'isola di Ustica; Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15; Esaminata la proposta della soprintendenza ai beni culturali ed ambientali di Palermo, che con note n. 12961/T del 25 giugno 1994 e n. 14405 del 4 agosto 1994 ha chiesto, ai sensi e per gli effetti del gia' citato art. 5 della legge regionale n. 15/1991, che vengano adottate le misure di salvaguardia dell'isola di Ustica, ad esclusione del centro urbano e della zona cimiteriale, come da planimetrie allegate e secondo la seguente perimetrazione: Isola di Ustica. E' vincolata l'intera isola ad esclusione dell'area urbana, ricadente nei fogli di mappa numeri 4 e 12, e dell'area cimiteriale ricadente nel foglio di mappa n. 3: foglio di mappa n. 1: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 2: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 3: rimane esclusa dal vincolo ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991 la zona cimiteriale e l'area a sud-est delimitata dalla linea che corre lungo il confine occidentale delle particelle 187, 336, 335, 131, da sud verso nord, costeggiando la particella 115 fino a raggiungere la strada vicinale Tramontana; si segue verso est e sud-est la stessa strada fino all'incrocio con la strada del cimitero da dove si prosegue verso nord lungo la strada comunale Petriera nel tratto a limite con il F.d.M. n. 4; foglio di mappa n. 4: rimane escluso dal vincolo ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991 il centro urbano e le aree perimetrate secondo la linea di confine con il F.d.M. n. 9, lungo la strada vicinale Gorgo di Gaezza si devia verso nord-est seguendo il limite del F.d.M. n. 12 che si segue per un lungo tratto verso sud-est fino alla via Vittorio Emanuele che si percorre fino a raggiungere la particella 181; a nord rimane esclusa dal vincolo l'area delimitata dalla strada comunale Petriera che si segue fino all'incrocio con la strada vicinale della Falconiera, che si percorre fino a raggiungere il limite con il F.d.M. n. 12; foglio di mappa n. 5: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 6: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 7: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 8: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 9: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 10: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 11: il vincolo comprende tutto il territorio; foglio di mappa n. 12: rimangono escluse dal vincolo ex art. 5 della legge regionale n. 15/1991 le aree del centro urbano delimitate dal limite con i F.d.M. numeri 9 e 4, quest'ultimo che si segue fino alla via Torre Santa Maria da dove si devia verso sud-est percorrendo la via Vittorio Emanuele attraversando il tornante e risalendo verso nord nord-ovest, a raggiungere la via Mezzaluna fino a risalire costeggiando la particella 474, al limite del confine sud sud-est delle case Carbozzello, seguendo il lato ovest della particella 620 si risale deviando verso nord-est fino a raggiungere la via Belvedere, da dove si prosegue lungo il lato ovest della particella 442 fino a raggiungere la strada vicinale Croce Mezzaluna ed il limite con il F.d.M. n. 4; Premesso che l'isola di Ustica e' costituita da un complesso inscindibile di quadri naturali di straordinaria bellezza per il sistema costiero che e' costituito da versanti collinari orientali e meridionali che con ripidi pendii scendono a mare; per le coste basse e frastagliate dello Spalmatore sia per la costa alta settentrionale, con la tipica falesia attiva di cui sono visibili le molteplici intrusioni dicchiformi che la attraversano e l'alterazione a disquamazione cipollare dei basalti colonnari, caratterizzata da fenomeni di erosione marina del litorale, messi ancor piu' in evidenza da una serie di grotte e nicchie molto caratteristiche, essa presenta molteplici fattori di ordine morfologico che mettono in risalto alcuni degli aspetti piu' singolari e significativi dell'isola; Considerato che le colline centrali sono caratterizzate da evidenti scarpate anche di tipo strutturale e con pendii fortemente o moderatamente scoscesi, costituite dai principali centri eruttivi (Monte Guardia dei Turchi e Monte Costa del Fallo) collassati nel pre-siciliano in conseguenza di fenomeni vulcano tettonici, con struttura vulcanica complessa, che presentano segni, a diverse quote, di presumibili centri eruttivi periferici e importanti dicchi alla base del versante settentrionale, Collina della Falconara caratterizzata da versanti fortemente scoscesi, costituita da un edificio vulcanico, collassato a settentrione in conseguenza di fenomeni vulcanotettonici e che mostra ancor verso sud la forma di cono craterico e presenta, fra i banchi di tufi del versante meridionale, un giacimento fossilifero (Malacofauna Tirreniana) non accessibile, che riveste un particolare significato tessanomico, stratigrafico e paleoclimatico; Considerato che le ampie superfici terrazzate aventi origine dall'azione erosiva del mare, di cui e' possibile evidenziarne almeno tre ordini posti a diversi livelli, possiedono un intrinseco carattere di singolarita' geomorfologica; Considerato che le aree sono caratterizzate dalla presenza di emergenze geologiche e geomorfologiche; Considerato che gli aspetti vegetazionali, aventi elevato carattere di naturalita' confinati in frammenti di territorio inaccessibili e risparmiati dall'azione antropica, sono oggi presenti in contiguita' con le aree rimboschite; Considerato che i sistemi biologici sub-naturali insediati sulle rupi marine sono caratterizzati da una copertura vegetale in cui si osserva la prevalente presenza di specie prettamente alofile, accompagnate da altre specie accidentali; Considerato che i beni storico-culturali documentano, integrandosi con il paesaggio, i caratteri ed i momenti peculiari e definiti della storia e della cultura dell'isola; Considerato che le aree archeologiche (villaggio preistorico in localita' Faraglioni), identificate in base ai vincoli imposti dalla legge n. 1089/1939, sono entrate a far parte del demanio regionale; i complessi archeologici, i quali sono di riconosciuta entita' ed estensione (abitati, necropoli, nuclei funerari ipogeici ecc.) si configurano come un sistema organico e articolato di strutture; le aree archeologiche di particolare interesse, aree in cui e' documentata una notevole presenza di reperti gia' rinvenuti o ancora presenti in situ, queste si possono configurare come luoghi di importante documentazione storica; altre aree archeologiche sono contrassegnate da una estensione rada di reperti e manufatti ceramici, ovvero da strutture danneggiatesi nel corso del tempo e non piu' integre; altre zone presentano invece solo un potenziale interesse archeologico, dato che queste si trovano in rapporto di stretta contiguita' territoriale con le aree di accertato e notevole interesse archeologico, queste zone possono anche configurarsi come fasce di rispetto alle aree archeologiche, essendo del pari suscettibili di divenire, tramite futuri accertamenti, zone di motivato interesse archeologico; Considerato che le aree agricole produttive sono in diretto rapporto fisico ed estetico-visuale con le emergenze paesistico-ambientali e geomorfologiche, territorialmente significative, laddove l'attivita' agricola contribuisce a connotare il paesaggio e parti dello stesso con strutture a campi chiusi, le quali svolgono un ruolo essenziale per la percepibilita' dei valori paesistici di piu' alta dimensione; le aree agricole produttive di interesse agronomico e storico-ambientale non aggredite o non interessate da processi di urbanizzazione sono caratterizzate da un tessuto agricolo con struttura a campi chiusi, dalla presenza di elementi e tracce di nodi tradizionali, di coltivazioni e da un sistema insediativo che connota e qualifica il paesaggio; altre aree agricole a causa dell'abbandono delle coltivazioni tradizionali sono state oggetto di trasformazione d'uso per la presenza sempre piu' intensa di insediamenti abitativi stagionali, sulla base del rilascio delle singole concessioni edilizie e in assenza di una opportuna pianificazione che definisca i limiti e i rapporti tra i volumi edificati ed i lotti di pertinenza, nonche' l'inserimento nel contesto ambientale; Considerato che detto territorio e' interessato da interventi in progetto o in fase di realizzazione che potrebbero stravolgere il paesaggio e l'ecosistema dell'area; Constatato che con decreto del presidente della regione Sicilia n. 4756 del 25 agosto 1967, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 38 del 2 settembre 1967, l'intera isola di Ustica e' stata sottoposta a vincolo paesaggistico, ai sensi e per gli effetti della legge 29 giugno 1939, n. 1497; Ritenuto opportuno, pertanto, per garantire le migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale del territorio dell'isola di Ustica, ad esclusione del centro urbano e dell'area cimiteriale, perimetrare le aree di cui all'art. 5 della legge regionale n. 15/1991; per le motivazioni espresse in premessa e successive constatazioni, sono individuate nel territorio del comune di Ustica le aree, campite in rosso nelle allegate planimetrie che formano parte integrante e sostanziale del presente decreto, in cui e' vietata, fino all'approvazione dei piani paesistici, ogni modificazione dell'assetto del territorio nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. Dette aree sono ricadenti per intero nei fogli di mappa numeri 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; rimangono escluse dalla perimetrazione alcune aree (urbana e cimiteriale), ricadenti nei fogli di mappa numeri 3, 4, 12, sopra meglio descritte; Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilita' temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dello art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico, gia' in avanzata fase di compilazione, e, comunque, non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana; Per tali motivi: Decreta: Art. 1. Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e, comunque, non oltre il termine di un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, e' vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonche' qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dell'isola di Ustica ad esclusione del centro urbano e dell'area cimiteriale, come da planimetrie allegate numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e secondo la perimetrazione di cui alle premesse del presente decreto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.