Con  deliberazione  adottata  dal  consiglio generale il 14 aprile
1994 ed approvata dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -
Dipartimento  del turismo, di concerto con il Ministro del tesoro, in
data 14 settembre 1994, l'Automobile club d'Italia  ha  approvato  il
seguente nuovo testo del regolamento di attuazione degli articoli 2 e
4  della  legge 7 agosto 1990, n. 241, a modifica ed integrazione del
precedente regolamento avente il medesimo oggetto  emanato  con  atto
consiliare dell'8 luglio 1993:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
   1.  Ai  fini  delle  disposizioni  del  presente  regolamento, per
"legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241.
   2.  Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  che  si  concludono  con  un  provvedimento finale di
competenza  dell'A.C.I.,  sia  che  conseguano  obbligatoriamente  ad
iniziativa  di  parte,  sia che debbano essere promossi d'ufficio, ai
sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, nonche'  ai  subprocedimenti
di  competenza dell'A.C.I. che si concludono con provvedimenti finali
di altre amministrazioni.
   3. I procedimenti di competenza dell'A.C.I., con l'indicazione del
termine finale entro il quale  il  procedimento  deve  concludersi  e
dell'organo   o  ufficio  competente,  sono  elencati  nella  tabella
allegata che costituisce parte integrante del  presente  regolamento.
In  caso  di  mancata  inclusione  del  procedimento  nella  allegata
tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte
legislativa o regolamentare o, in mancanza,  nel  termine  di  trenta
giorni di cui all'art. 2 della legge.