Con deliberazione adottata dal consiglio generale il 14 aprile 1994 ed approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento del turismo, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 14 settembre 1994, l'Automobile club d'Italia ha approvato il seguente nuovo testo del regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a modifica ed integrazione del precedente regolamento avente il medesimo oggetto emanato con atto consiliare dell'8 luglio 1993: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "legge" si intende la legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi che si concludono con un provvedimento finale di competenza dell'A.C.I., sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge, nonche' ai subprocedimenti di competenza dell'A.C.I. che si concludono con provvedimenti finali di altre amministrazioni. 3. I procedimenti di competenza dell'A.C.I., con l'indicazione del termine finale entro il quale il procedimento deve concludersi e dell'organo o ufficio competente, sono elencati nella tabella allegata che costituisce parte integrante del presente regolamento. In caso di mancata inclusione del procedimento nella allegata tabella, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'art. 2 della legge.