comunali
                                     e, per conoscenza:
                                  regionali
                                  Alle  presidenze   delle   province
                                  All'Associazione  nazionale  comuni
                                  italiani (A.N.C.I.)
                                  (U.P.I.)
                                  All'Unione nazionale comuni montani
                                  All'Associazione          nazionale
                                  certificatori revisori enti locali
                              PREMESSA
Anche  per questo anno la Circolare e' di solo aggiornamento, perche'
si vuole attendere il consolidarsi  delle  nuove  disposizioni  -  il
nuovo  Decreto legislativo   sull'ordinamento contabile e finanziario
degli enti locali e le  nuove  norme  quadro  in  materia  di  lavori
pubblici - cosi' da adeguare anche il Decreto Ministeriale sulle pro-
cedure  della  Cassa  DD.PP.  al  nuovo contesto legislativo, e poter
pubblicare entro la fine dell'anno una Circolare organica  basata  su
indirizzi normativi certi.
Nel  frattempo  pero',  in un'ottica di completa responsabilizzazione
degli Enti mutuatari, alla luce della nuova legge sulle  Autonomie  e
delle  altre  normative  connesse  o  collegate,  si  e'  ritenuto di
rivisitare le procedure, per evitare inutili controlli  o  ridondanti
richieste documentali, che nulla aggiungono alla intrinseca validita'
dell'operare, ma ne appesantiscono l'iter istruttorio.
Per  un  ente  finanziatore,  quale  e' la Cassa DD.PP., e' l'aspetto
finanziario, sotto il profilo della validita' degli atti di garanzia,
quello che deve essere oggetto della rispondenza del  suo  intervento
alle  normative  vigenti  in  materia creditizia, l'aspetto legale da
considerare.
L'accentuazione del rilievo'  economico  dell'attivita'  pubblica  di
investimento, la predisposizione di strumenti informatici sempre piu'
semplici  e completi, la consapevolezza del definitivo tramonto di un
inammissibile sistema di approccio al mondo delle opere e dei servizi
pubblici, si reputa porti ad un riavvicinamento del nostro Paese agli
standards europei.
Questa e' la filosofia e  la  visione  che  sottendono  all'attivita'
dell'istituto  e  che  hanno  determinato gli adeguamenti procedurali
illustrati nella presente Circolare.
                           ATTIVITA' 1995
1. DISPONIBILITA' FINANZIARIE
Il consistente ribasso dei tassi di interesse registrato sui  mercati
monetari  e  finanziari, nel periodo compreso fra l'inizio del 1993 e
la prima meta' del 1994,  ha  reso  la  remunerazione  del  risparmio
postale  estremamente  conveniente; cio' ha determinato un incremento
della  raccolta  dell'Istituto  alla  quale,  pero',  non  ha   fatto
riscontro  un'analoga  dinamica  degli  impieghi,  dal momento che la
domanda di finanziamenti degli Enti Locali si e' mantenuta su livelli
sostanzialmente modesti.
Il Governo ed il Parlamento non  hanno  riproposto,  nella  legge  di
accompagnamento    della    finanziaria,   l'articolo   che   fissava
autoritativamente il limite annuale complessivo delle concessioni  di
mutuo   della   Cassa  DD.PP.,  e  il  Consiglio  di  Amministrazione
dell'Istituto, dato l'incremento del risparmio postale, ha confermato
l'apertura totale al finanziamento delle richieste degli Enti.
Percio',  per  il  1995,  non esistono piu' i cosiddetti "plafonds" e
saranno i limiti interni ai loro bilanci a  regolare  il  volume  dei
mutui assumibili dagli enti mutuatari.
2. ADEGUAMENTI PROCEDURALI
Come  accennato  nella  premessa,  nella nuova visione dell'autonomia
degli Enti e delle responsabilita'  degli  Organi  nell'ambito  delle
rispettive  competenze,  la  Cassa  non  dara' luogo ad alcun esame o
richiesta di documentazione relativa ad  atti  presupposti  di  altri
atti  di  competenza  dell'Ente (es. l'approvazione di un progetto in
area  vincolata   presuppone   di   aver   ottenuto   la   necessaria
autorizzazione).
Da  questa impostazione discendono una serie di modifiche che vengono
qui di seguito esaminate singolarmente.
Settori di intervento:
2.1 Tra le novita' sui settori  di  intervento  occorre  esaminare  i
    "progetti   di   automazione"   e   i   "debiti   fuori  bilancio
    riconosciuti".
I Progetti di automazione
a) In merito al finanziamento di questi progetti  e'  da  considerare
   abolita  la  preventiva valutazione della Commissione sui progetti
   informatici di cui alla Circolare n. 1200/94.
All'atto della domanda, pertanto, l'Ente non dovra' piu'  trasmettere
copia   del   progetto   esecutivo   e  scheda  riepilogativa;  sara'
sufficiente un sommario elenco delle forniture che intende acquisire.
Si procedera', alla  concessione  dei  relativi  mutui  senza  alcuna
limitazione   sugli   importi  (in  precedenza  gli  stessi  venivano
rapportati alla popolazione residente).
Il finanziamento, di durata decennale,  e'  limitato  ai  soli  costi
relativi  all'acquisto  di macchinari (hardware), sistemi operativi e
programmi applicativi (software).
Sono escluse le spese per  assistenza,  manutenzione,  addestramento,
studi  di fattibilita', spese progettuali, predisposizione ambiente e
caricamento archivi.
Per le erogazioni, ad  evitare  oneri  eccessivi  per  la  Cassa,  si
invitano  gli Enti a richiedere i pagamenti per importi non inferiori
al 30 per cento del finanziamento.
Debiti fuori bilancio riconosciuti
b) L'art. 37, 3 comma, del Decreto legislativo 25.2.1995, n.  77,  ha
   previsto  la  possibilita'  di assumere mutui per il finanziamento
   delle spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio.
La copertura  con  l'indebitamento  e'  soggetta  alla  verificata  e
documentata impossibilita' di utilizzare altre risorse.
Con  l'entrata in vigore della nuova normativa la Cassa DD.PP. potra'
procedere alla concessione dei  suddetti  mutui.  Per  l'adesione  di
massima   si  dovra'  trasmettere  la  richiesta  accompagnata  dalla
delibera consiliare di riconoscimento del debito,  con  l'indicazione
dell'esecutivita'  a  tutti gli effetti di legge ovvero dell'adozione
della clausola di immediata eseguibilita'.
Dopo  la  concessione  del  mutuo,  sulla  base  dei   normali   atti
istruttori, potra' avvenire il pagamento su specifica richiesta.
Dichiarazione ai fini dell'adesione di massima
2.2  Come  noto  la  procedura di finanziamento viene attivata con la
    presentazione  della  domanda  di  mutuo  accompagnata   da   una
    dichiarazione  del  Segretario,  il  quale, ai sensi dell'art. 53
    della legge n. 142/90, e' garante della legittimita' dell'operato
    dell'Ente.
Piano finanziario e economico finanziario
La dichiarazione e' ora limitata:
- all'indicazione degli estremi della delibera  consiliare  o  organo
  corrispondente  di approvazione del piano economico e finanziario o
  del piano finanziario.
  Dal 1996, entrando a regime la nuova contabilita' che abroga il pi-
   ano finanziario come atto autonomo, la Cassa non richiedera'  piu'
   l'attestazione in ordine a tale atto.
  Comunque si ritiene di chiarire che il presupposto di legittimita',
   ai  sensi  dell'art.  43  -  1  comma  del  D.Lg.vo  n.  77/95, si
   trasferisce  dalla  citazione   della   delibera   consiliare   di
   approvazione   del   piano   finanziario  all'attestazione,  nella
   delibera di approvazione del progetto esecutivo,  della  copertura
   delle   maggiori   spese   finanziarie   e   di  gestione  causate
   dall'investimento anche per le  spese  eccedenti  l'orizzonte  del
   bilancio pluriennale.
Progetto
-  all'indicazione  degli  estremi  della delibera di Giunta o organo
  corrispondente di approvazione del progetto esecutivo;
Proprieta' dell'opera
- alla attestazione che l'opera verra'  acquisita  al  demanio  o  al
  patrimonio  dell'Ente  ovvero che l'Ente mutuatario sia titolare di
  un diritto reale di godimento (diritto di  superficie  art.  952  e
  seg.    C.C.;  usufrutto  art. 978 e seg. C.C.; uso art. 1021 C.C.)
  sull'opera finanziata, per tutta  la  durata  di  ammortamento  del
  mutuo.
Vincoli
- Quale atto presupposto, non verra' piu' richiesta l'attestazione in
  ordine al rispetto dei vincoli archeologici e paesaggistici.
Esecutivita' delle delibere
La  fase della pubblicazione delle delibere ai fini dell'esecutivita'
incide in modo significativo sul  complesso  dei  tempi  necessari  a
perfezionare  l'iter  di  finanziamento di un'opera. Da cio' la Cassa
ritiene di poter introdurre le seguenti modifiche istruttorie.
L'attestazione sull'esecutivita' delle delibere non verra'  richiesta
per  quelle  approvative  dei  progetti,  mentre  per  le delibere di
approvazione dei piani finanziari o economici  e  di  assunzione  dei
mutui  verra' accettata anche la clausola dell'art. 47, 3 comma della
legge  n.  142/90   di   immediata   eseguibilita'.   Rientra   nella
responsabilita'   dell'Ente   il   comunicare  alla  Cassa  eventuali
impugnative o annullamenti.
Enti risanati
Per gli Enti Locali dissestati e  risanati  per  i  quali,  ai  sensi
dell'art.  37  della  legge  23.12.1994 n. 724, viene meno il divieto
decennale  di  assunzione  di  mutui,  sara'   necessario   integrare
l'attestazione del segretario in merito:
-  all'esistenza  di  avanzi  di  amministrazione  nei  due  esercizi
  successivi quello per il quale  e'  stata  approvata  l'ipotesi  di
  bilancio riequilibrato;
-  al ripiano di disavanzi di gestione di servizi pubblici gestiti da
  Aziende Speciali o Consorzi per la quota a carico dell'Ente.
3. EROGAZIONI E MANDATI DI PAGAMENTO
Appalto chiuso
3.1  In  materia  di  erogazioni  riteniamo   importante   fare   una
    precisazione  per  l'istituto  dell'appalto "chiuso" o "chiavi in
    mano".  In questi casi, poiche' oggetto del contratto e' il  bene
    costruito  e  non  la  costruzione  del  bene,  le competenze del
    direttore dei lavori sono comprese nell'importo aggiudicato e non
    possono formare oggetto di autonoma somministrazione,  in  quanto
    la  direzione dei lavori e' "interna" e non fa capo alla stazione
    appaltante.
Mandati di pagamento
3.2 Con circolare n. 75 del  2  novembre  1994  prot.  n.  121097  la
    Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di finanza
    ha regolato le modalita' applicative dell'art. 67 bis della legge
    di  contabilita'  generale  dello  Stato  per i titoli di spesa a
    favore di persone giuridiche pubbliche e private nonche' di  enti
    ed associazioni.
    Con  questa  circolare si e' voluto ovviare alla produzione della
    bolletta di riscossione  e  regolamentare  l'estinzione  mediante
    accreditamento anche in conto corrente postale.
    Questo  Istituto  sta provvedendo ad acquisire tutti gli elementi
    informativi  per  dare  esecuzione  a  questa   nuova   modalita'
    operativa   e  per  dar  corso,  presumibilmente  a  partire  dal
    settembre 1995, ai pagamenti sui relativi conto correnti postali.
4. LA COMUNICAZIONE: IL TELEFAX
   In forza dell'art. 6, comma 2 della legge 412/91 nonche' dell'art.
    6 quater  della  legge  80/91  viene  riconosciuta  validita'  ai
    documenti   trasmessi  via  telefax,  di  cui  risulti  certa  la
    provenienza.
   Quest'ultima condizione impedisce di accettare documenti trasmessi
    via fax da sedi diverse da quelle dell'ente  mutuatario  (es.  da
    altri Comuni o soggetti privati).
   Si  invitano  gli  Enti  ad  omettere,  una  volta optato per tale
    sistema  di  comunicazione,  la   trasmissione   della   medesima
    documentazione  nelle  vie  ordinarie, al fine di evitare inutili
    duplicazioni.
5. SEGNALAZIONI
   Si richiama l'attenzione dei mutuatari su due situazioni che  sono
    spesso   causa  di  interlocutoria  e  dunque  di  ritardi  nelle
    operazioni di concessione dei mutui:
- l'assenza della data sulle attestazioni prodotte;
- l'errata indicazione, sulle delegazioni di pagamento, degli anni di
  ammortamento (10/20), che vengono confusi con il numero delle  rate
  semestrali (20/40).
                     LEGGI SPECIALI ED EMERGENZE
La  mancata  piena  utilizzazione delle risorse che negli anni scorsi
sono state messe a disposizione dallo Stato per  i  settori  ritenuti
prioritari,  coniugata  con l'attuale rigidita' del bilancio statale,
sta spingendo i Ministeri competenti a trovare strade  e/o  procedure
che portino piu' rapidamente a raggiungere gli obiettivi posti a base
delle leggi di finanziamento.
Cosi'  e'  stata  scelta  o la riprogrammazione attenta delle risorse
destinate all'ambiente, oppure  lo  strumento  "della  ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri"  che, ai sensi dell'art. 5
della legge n. 225/92 dichiara "l'emergenza" e nomina un  Commissario
delegato   attribuendogli   un   potere  generale  di  impulso  e  di
coordinamento.
A) RISORSE DESTINATE ALL'AMBIENTE
Si riporta la circolare congiunta tra il Ministero dell'Ambiente e la
Cassa DD.PP. per  il  finanziamento  degli  interventi  connessi  con
l'ambiente  e  previsti  nel  piano  triennale  di  tutela ambientale
1994/1996.
Premessa
Il D.L. 7 gennaio 1995 n. 3 in  materia  di  riutilizzo  dei  residui
derivanti  da  cicli di produzione, nonche' in materia di smaltimento
rifiuti,  riattiva  o  agevola  l'utilizzo  delle  risorse   per   il
finanziamento di interventi connessi con l'ambiente.
Per  l'attuazione  delle  nuove  disposizioni  si  e'  proceduto alla
verifica della situazione legislativa ed a coordinare  le  norme  del
settore con le procedure di finanziamento.
Le  procedure  non  possono ovviamente prescindere dalle disposizioni
indicate nella delibera CIPE 21/12/1993 (Piano  Triennale  di  Tutela
Ambientale  1994/1996)  in  quanto  l'onere di ammortamento dei mutui
concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti e' a carico  dello  Stato  e
trattasi di interventi in materia ambientale.
Il  P.T.T.A.  1994/1996  prevede  che  ogni  Regione  predisponga  un
documento di  programma  nel  quale  "...vengano  indicati,  in  modo
specifico  per  aree  programmate,  gli  obiettivi  ambientali  e gli
interventi occorrenti per conseguirli",  il  Ministero  dell'Ambiente
approva, anche per singole aree programmate, i documenti regionali di
programma e comunica tale approvazione ai Presidenti delle Regioni.
Sulla  base  di  questa premessa si riportano di seguito le procedure
distinte per norma di settore.
1. Interventi in aree urbane ad elevato rischio ambientale nel bacino
    del Po / Adige
Riferimenti legislativi
1.1 Legge 11 marzo 1988 n. 17 comma 18;
D.L. 3.5.1991 n. 142 convertito dalla legge 3  luglio  1991,  n.  195
art. 8, 4 comma;
D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art. 17;
Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996.
Con legge 11/3/1988 n. 67, art. 17, comma 18 vennero stanziati L. 100
miliardi   per   il  potenziamento  degli  impianti  di  depurazione,
integrazione del sistema di collettamento fognario,  risanamento  dei
corpi  idrici  che  interessano le aree urbane, dichiarate ad elevato
rischio ambientale, del bacino del Po.
Con la successiva legge 3/7/1991, n. 195 sono stati  stanziati  altri
100  miliardi per il completamento dei suddetti interventi estendendo
i benefici al bacino dell'Adige.
Entrambe le leggi prevedevano la concessione dei relativi  mutui  nel
solo anno 1991.
Con  l'attuale  nuova  disposizione  legislativa  il  termine  per la
contrazione dei mutui di cui alle leggi n. 67/88 e n. 195/91 e' stato
prorogato al 1996.
Procedura
1.2 Enti mutuatari: Comuni e loro Consorzi
La  norma  della  legge 195 prevede che "le richieste di mutuo devono
essere presentate  alle  Regioni  interessate  che  le  inoltrano  al
Ministro   dell'Ambiente,  il  quale  provvede  alla  verifica  delle
compatibilita' con gli obiettivi  del  programma  triennale,  tenendo
conto  dei  piani di risanamento in fase di elaborazione per ciascuna
delle aree a rischio ai sensi dell'art. 7 della legge 8 luglio  1986,
n.  349  come  sostituito  dall'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n.
305".
Dato il tenore  della  norma,  essendo  fondamentale  per  l'Istituto
finanziatore  l'identificazione dei soggetti e degli oggetti, ai fini
procedurali occorre tener presente quanto segue.
Per l'adesione di massima:
- il Ministero  dell'Ambiente  trasmette  alla  Cassa  DD.PP.  l'atto
  approvativo  del  Documento regionale di Programma accompagnandolo,
  qualora  non  risulti  in  modo  esplicito,  con   l'elenco   degli
  interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con
  i  relativi  costi  e l'indicazione dei soggetti titolari e con una
  nota attestante:
a)  che  i  territori  sui  quali  ricadono   gli   interventi   sono
   riconosciuti  aree  ad  elevato  rischio ambientale ai sensi della
   legge n. 349/86 e successive modificazioni;
b) che i progetti sono riferiti alle tipologie previste  dalle  norme
   di finanziamento;
-  i singoli Enti destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere
  la  documentazione  tradizionale   cioe'   la   dichiarazione   del
  segretario   sul   piano  finanziario  (o  ove  occorra  sul  piano
  economico- finanziario), sul progetto e sulla proprieta'.
Anche per la concessione definitiva la  procedura  e  gli  atti  sono
invariati   (delibera   di   assunzione   mutuo,   dichiarazione  del
segretario).
2. Impianti di depurazione scarichi dei frantoi oleari
Riferimenti legislativi
2.1 D.L. 26 gennaio 1987, n. 10 convertito nella legge 24 marzo 1987,
    n. 119 art. 5;
D.M. 24 luglio 1987, n. 397;
D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art. 17;
Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996
L'art.  5  della   legge   119/1987   prevedeva   L.   270   miliardi
(successivamente  ridotti  a  L.  170 miliardi) per la concessione di
mutui per la realizzazione di impianti di depurazione  per  le  acque
reflue dei frantoi oleari.
L'art.  17  del D.L. n. 3/95 stabilisce che si puo' prescindere dalle
tipologie impiantistiche indicate nella legge 119/87; resta  comunque
il  vincolo  generale  della  compatibilita'  con  il piano triennale
sull'ambiente.
Procedura
2.2 Enti mutuatari: Enti locali (Comuni e Province) e loro Consorzi
La norma prevede che le  Regioni  sono  tenute  a  predisporre  piani
regionali   in   conformita'  agli  indirizzi  emanati  dal  Ministro
dell'Ambiente e che gli impianti devono rientrare nei suddetti  piani
regionali.
Altra  norma  importante  ai  fini  procedurali  e'  quella  del D.M.
Ambiente 24/7/1987, n. 397 sugli indirizzi per la  predisposizione  o
modifica  di  piani regionali di cui all'art. 5, comma 2, della legge
119/87  che,  ai  fini  della  concessione  dei  mutui,  prevede   la
trasmissione  da  parte  dei  soggetti  mutuatari  delle richieste di
finanziamento corredate di un attestato regionale di conformita'  dei
progetti  alle  indicazioni  dei piani regionali per il trattamento e
l'adeguamento degli scarichi delle acque di frantoi alle norme  della
legge 319/76.
Cio' premesso, ai fini dell'adesione di massima:
-  Il  Ministero  dell'Ambiente  trasmette  alla  Cassa DD.PP. l'atto
  approvativo del Documento regionale di  Programma  accompagnandolo,
  qualora   non   risulti  in  modo  esplicito;  con  l'elenco  degli
  interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con
  i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari;
- i singoli Enti destinatari delle agevolazioni dovranno  trasmettere
  la   documentazione   tradizionale   cioe'   la  dichiarazione  del
  segretario  sul  piano  finanziario  (o  ove  occorra   sul   piano
  economico-   finanziario),   sul   progetto   e   sulla  proprieta'
  accompagnandola  con  l'attestato  regionale  di  conformita'   dei
  progetti  alle indicazioni dei piani regionali per il trattamento e
  l'adeguamento degli scarichi delle  acque  di  frantoi  alle  norme
  della legge 319/76, come previsto dal D.M. 24/7/87, n. 397.
Anche  per  la  concessione  definitiva  la procedura e gli atti sono
invariati  (delibera   di   assunzione   mutuo,   dichiarazione   del
segretario).
3. Impianti di smaltimento rifiuti solidi urbani
Riferimenti legislativi
3.1  D.L. 31/8/1987, n. 361, convertito con modificazioni dalla legge
29/10/87 n. 441;
D.L. 7 gennaio 1995, n. 3 art. 17;
Delibera CIPE 21/12/1993 - P.T.T.A. 1994/1996
Con la legge 441/87 era stato previsto uno  stanziamento  complessivo
di  L.  1.350  miliardi  per  la realizzazione di impianti prioritari
(art. 1), completamento impianti (art. 1 bis) e nuovi impianti  (art.
1 ter).
Per  la  nuova  disposizione,  nell'utilizzo  delle  risorse, si puo'
prescindere dalla suddetta ripartizione.
Procedura
3.2 Enti mutuatari: Comuni, Consorzi e Comunita' montane; inoltre per
l'art. 9 L. 441 - soggetti diversi per le Regioni a statuto speciale.
Considerando la legislazione sull'ambiente per la quale la  discarica
dei  rifiuti  urbani  deve  avvenire  in  conformita'  alle modalita'
stabilite dalle Regioni,  che  decidono  sulla  localizzazione  degli
impianti  ed  approvano  i  relativi  progetti,  in  conformita' alle
previsioni  del  piano  regionale,   la   procedura   risulta   cosi'
modificata.
Ai fini dell'adesione di massima
-  il  Ministero  dell'Ambiente  trasmette  alla  Cassa DD.PP. l'atto
  approvativo del Documento regionale di  Programma  accompagnandolo,
  qualora   non   risulti  in  modo  esplicito,  con  l'elenco  degli
  interventi per i quali viene richiesta la concessione del mutuo con
  i relativi costi e l'indicazione dei soggetti titolari;
-  i singoli Enti destinatari delle agevolazioni dovranno trasmettere
  la  documentazione  tradizionale   cioe'   la   dichiarazione   del
  segretario  sul  piano  finanziario  o  economico-finanziario,  sul
  progetto (approvato dalla Regione  o  soggetto  delegato)  e  sulla
  proprieta'.
Anche  per  la  concessione  definitiva  la procedura e gli atti sono
invariati  (delibera   di   assunzione   mutuo,   dichiarazione   del
segretario).
4. Aggiudicazione delle opere
Al  fine di non lasciare inutilizzate le risorse disponibili si rende
necessario attivare  una  specifica  procedura  tesa  a  quantificare
immediatamente le risorse necessarie per la realizzazione dell'opera.
Pertanto  dopo  l'aggiudicazione  dei  lavori  l'ente appaltante deve
trasmettere al Ministero dell'Ambiente e alla Cassa DD.PP.  il  nuovo
quadro   economico   con   la  quantificazione  dell'onere  di  spesa
complessivo dei lavori aggiudicati e delle somme a disposizione.
La Cassa Depositi e Prestiti, sulla base  della  richiesta  specifica
del   Ministero,   procedera'   alla  riduzione  del  mutuo  ed  alla
conseguente riduzione dell'onere a carico del bilancio dello Stato.
Le risorse resesi cosi' disponibili  potranno  essere  utilizzate  ai
fini  dell'accensione  di  mutui per la realizzazione di nuove opere,
ripercorrendo la procedura esposta.
5. Perizie
Per le perizie  finalizzate  all'utilizzo  di  economie,  all'interno
dell'importo  aggiudicato,  si  applica la disposizione dell'art. 20,
primo comma della legge 412/91  che  prevede,  entro  un  quinquennio
dalla concessione, l'autorizzazione del Ministero competente, secondo
le medesime procedure della legge di riferimento.
Per  quanto  attiene  all'approvazione  tecnico-amministrativa  delle
medesime perizie, resta ferma la competenza  esclusiva  degli  organi
regionali (punto 5.1.7 del P.T.T.A. 1994/96).
La  Cassa  DD.PP. potra', per tutte le leggi di settore in argomento,
procedere  all'accettazione  della  perizia  solo  sulla  base  delle
autorizzazioni previste dalle leggi di riferimento.
Le   perizie   non   finalizzate   all'utilizzo   di   economie  sono
finanziabili, con mutuo con oneri a carico  del  bilancio  dell'Ente,
nel  rispetto  comunque  della  delibera  CIPE  21/12/93 punto 5.1.7,
modificata ed integrata con delibera CIPE 3 agosto 1994.
                            B) EMERGENZE
B.1) Crisi igienico-ambientali e dispersione scolastica.
Ai sensi della legge 225/92  e'  possibile  in  situazioni  gravi  di
emergenza   ambientale,  igienico-sanitaria  o  sociale,  dichiarare,
attraverso l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri,  un
periodo  di  emergenza  indicando  sia il Commissario delegato che le
norme cui si intende derogare.
Il  potere  d'impulso  e'  coordinamento  attribuito  al  Commissario
delegato   puo'  estrinsecarsi  in  atti  surrogatori  nei  confronti
dell'inerzia degli Enti e, nel nostro  caso,  spingersi  all'utilizzo
delle  disponibilita'  residue anche "assumendo i mutui in nome e per
conto degli enti inadempienti".
Attualmente l'emergenza e' stata dichiarata per:
1) NAPOLI: emergenza scolastica ed utilizzo delle risorse di cui alla
   legge 488/86 e legge 430/90;  emergenza  per  lo  smaltimento  dei
   rifiuti con utilizzo delle risorse di cui alla legge 441/87;
2)  PUGLIA: emergenza igienico-sanitaria ed utilizzo delle risorse di
   cui alla legge 441/87 e legge 119/87;
3) A.P. MILANO: emergenza per lo  smaltimento  rifiuti  con  utilizzo
   delle risorse di cui alla legge 441/87.
La  Cassa  DD.PP. in queste ipotesi e' autorizzata ad adottare proce-
dure accelerate, che si concretizzano nella concessione dei mutui  da
parte   del  Direttore  generale,  con  successiva  comunicazione  al
Consiglio di Amministrazione.
Si precisa, comunque, che la responsabilita' in ordine alle procedure
da seguire nei casi di crisi e' rimandata dalla legge al  Commissario
delegato  ed ai sub Commissari. La Cassa non puo' pertanto fornire in
questa sede, in via generale, delle  indicazioni  uniche  valide  per
tutti   i   casi.  Gli  enti  locali  interessati  dovranno  pertanto
rivolgersi ai Commissari, cui comunque l'Istituto ha fornito tutte le
informazioni atte a facilitare le procedure stesse.
B.2) Danni maltempo novembre 1994.
Lo  strumento  "dell'emergenza"  e'  stato  adottato  anche  per   la
riparazione  delle  opere  pubbliche  di interesse regionale e locale
danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del  mese  di
novembre  1994, di cui all'art. 6 del D.L. n. 691/94, convertito, con
modificazioni, dalla legge n.  35/1995.  Per  gli  enti  ubicati  nei
territori  delle  Regioni  dichiarate  in  "stato  di  emergenza", la
procedura prevista dalla legge e' estremamente accelerata.  La  Cassa
DD.PP.  procede  alla concessione del mutuo ed alla erogazione del 50
per cento immediatamente dopo l'approvazione del  Piano  regionale  e
sulla   base  delle  richieste  provenienti  dagli  enti  ammessi  ai
benefici.
Si procedera'  al  perfezionamento  istruttorio  solo  a  mutuo  gia'
concesso  ed  il  pagamento  della rata di saldo si effettuera' sulla
base di un'attestazione regionale  in  ordine  alla  conformita'  dei
lavori eseguiti rispetto al piano originario.
L'intera  procedura  e' stata esplicitata in una determinazione della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  Regioni  e  le
Province autonome, pubblicata sulla G.U. n. 74 del 29.3.95
Per i mutui previsti, con parziali oneri a carico degli enti locali e
delle  regioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, non e' possibile
fornire per il momento alcuna informazione in quanto si e' ancora  in
attesa delle determinazioni delle competenti Amministrazioni centrali
e regionali.
                                       Il direttore generale: FALCONE