Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante 'Ordinamento della professione di giornalista'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791). Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi l'abrogazione degli articoli 1, 4, 5, 6 lettera b) limitatamente alle parole: 'tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro'; 7; 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: 'alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed', e comma quarto limitatamente alle parole: 'l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e', nonche' alle parole: 'secondo le modalita' previste dagli articoli 5, 7 e 8'; 10 comma primo limitatamente alle parole: 'nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6', nonche' alle parole: 'di cui all'articolo 8', e comma terzo limitatamente alle parole: ' secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7'; il comma primo (l'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento e' stato effettuato sono tenuti ad inviare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare menzione dell'identita' della donna); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8 e' punito con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (la donna e' punita con la multa fino a lire centomila), comma terzo limitatamente alle parole: 'o comunque senza l'osservanza delle modalita' previste dall'articolo 7.', comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalita' previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla meta'. La donna non e' punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante 'Norme per la tutela sociale della maternita' e sull'interruzione volontaria della gravidanza'?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791). Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 261, nel testo risultante dalle modificazioni ed integrazioni ad esso successivamente apportate in particolare dalla legge 4 agosto 1993, n. 277, limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'La ripartizione in seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale', comma 3, limitatamente alle parole 'settantacinque per cento del', comma quarto 'In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi e' attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84'; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole 'da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18, comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il candidato non possono essere superiori a cinque. Nella scheda, lo spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu' contrassegni, deve essere uguale', e numero 2): 'un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con arrotondamento alla unita' superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato'; articolo 14, comma 1, limitatamente alle parole: 'o liste di candidati', alla parola 'liste' prima della parola 'medesime', nonche' alle parole 'nelle singole circoscrizioni', comma 2, limitatamente alle parole 'le loro liste con', comma 3, limitatamente alle parole ', sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a liste,'; articolo 18, comma 1, limitatamente alle parole 'i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con le altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale', comma 2, limitatamente alle parole: 'o i contrassegni' nonche' alle parole: 'nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega ai fini dell'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di una lista o di piu' liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate, entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore'; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: 'Le liste dei candidati o', comma 2, limitatamente alle parole 'della lista' nonche' alle parole 'alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18', comma 5, limitatamente alle parole: 'di lista', nonche' alle parole: 'Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali', comma 7, limitatamente alle parole: 'della lista di candidati o', nonche' alle parole: 'la lista o', comma 8, limitatamente alle parole: 'della lista'; articolo 31, comma 2, limitatamente alle parole: 'Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista, nell'ambito degli stessi spazi'; articolo 68, comma 3: 'Compiute le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali, il presidente procede alle operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Uno scrutatore designato mediante sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad alta voce il contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista', comma 3- bis: 'Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo scrutatore pone le schede, i cui voti sono stati spogliati, nella cassetta o scatola dalla quale sono state tolte le schede non utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della scheda stessa viene subito impresso il timbro della sezione'; articolo 71, comma 2, limitatamente alle parole: 'o per le singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale'; articolo 77, comma 1, limitatamente al numero 2): 'determina la cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali della circoscrizione, detratto, per ciascun collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 19, un candidato collegato alla medesima lista, un numero di voti pari a quello conseguito dal candidato immediatamente successivo per numero di voti, aumentati della meta' e comunque non inferiore al venticinque per cento dei voti validamente espressi nel medesimo collegio, sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta dal candidato eletto; qualora il candidato eletto sia collegato a piu' liste di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura proporzionale alla somma dei voti ottenuti da ciascuna delle liste suddette nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio centrale circoscrizionale moltiplica il totate dei voti conseguiti nelle singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della disposizione del secondo periodo, alle liste collegate, e divide il prodotto per il numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il numero dei voti da detrarre a ciascuna lista e' dato dalla parte intera dei quozienti cosi' attenuti;', al numero 3): 'determina, ai fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato presentatosi nei collegi uninominali della circoscrizione e non proclamato eletto ai sensi del numero 1) del presente comma. Tale cifra viene determinata moltiplicando per cento il numero dei voti validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei votanti nel collegio uninominale', al numero 4): 'determina la graduatoria dei candidati nei collegi uninominali non proclamati eletti collegati ai sensi dell'articolo 18, comma primo, alla medesima lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano d'eta'. In caso di collegamento dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;' e al numero 5): 'comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista, nonche', ai fini di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi della circoscrizione ed il totale dei voti validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista,'; articolo 83; articolo 84, comma 1: 'Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale, ricevute da parte dell'Ufficio centrale nazionale le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione. Se qualcuno tra essi e' gia' stato proclamato eletto ai sensi dell'articolo 77, comma 1, numero 4, che non risultino gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a piu' liste collegate con gli stessi candidati nei collegi uninominali, si procede alla proclamazione degli eletti, partendo dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora il termine delle proclamazioni effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo rimangano ancora da attribuire dei seggi ad una lista, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale ne da' comunicazione all'Ufficio centrale nazionale, affinche' si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo,'; articolo 85; articolo 86, comma 4: 'Il seggio attribuito ai sensi dell'articolo 84 che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nell'ordine progressivo di lista.', comma 5: 'Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di cui all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo'; ?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791). Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante 'Istituzione del servizio sanitario nazionale', nel testo risultante dalle successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle seguenti parti: articolo 63, comma 2, limitatamente alle parole: 'che, secondo le leggi vigenti', alle parole: 'ad un istituto mutualistico di natura pubblica sono assicurati' nonche' alle parole: 'nel limite delle prestazioni sanitarie erogate agli assicurati del disciolto INAM' ?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791). Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante 'Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza', limitatamente a: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'delle forze armate dello Stato e' nonche' alle parole 'concorrere alla difesa politico militare delle frontiere e, in caso di guerra, alle operazioni militari;'; articolo 2; articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'e' scelto fra i generali di Corpo d'armata dell'Esercito in servizio permanente effettivo ed' nonche' alle parole 'di concerto col Ministro per la difesa', comma 2, limitatamente alle parole 'Prende accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto e' necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza.' e comma 3, limitatamente alle parole: 'Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.'; articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: 'possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7.', e comma 2: 'Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e' assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in servizio permanente.'; articolo 7; articolo 8, comma 1, limitatamente alle parole: 'altre' e comma 2, limitatamente alle parole: 'non militari'; articolo 9, limitatamente alle parole: 'e truppa'; articolo 10; articolo 12 ?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791). Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, recante 'Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado', limitatamente a: articolo 121, comma 3: 'I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 129.'; articolo 127, comma 3: 'I docenti di sostegno assumono la contitolarita' delle classi in cui operano; collaborano con i docenti del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con i genitori e con gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed attuare progetti educativi personalizzati; partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attivita' di competenza dei consigli di interclasse e dei collegi dei docenti' e comma 5: 'Nell'ambito dell'organico di circolo puo' essere prevista l'utilizzazione fino a un massimo di ventiquattro ore di un docente, fornito di titoli specifici o di esperienze in campo psicopedagogico, con il compito di intervenire nella prevenzione e nel recupero, agevolare l'inserimento e l'integrazione degli alunni in situazione di difficolta' e interagire con i servizi specialistici e ospedalieri del territorio, nel rispetto delle funzioni di coordinamento e rappresentativita', del direttore didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.'; articolo 128, comma 3: 'Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.', comma 4: 'Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.', comma 5: 'Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.', comma 6: 'La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie attivita' formative.', nonche' comma 7: 'Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni delle scuole elementari; b) dall'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, al suono e alla musica e l'educazione motoria.'; articolo 130, comma 2, lettera c): 'che la programmazione didattica e l'articolazione delle discipline siano uniformate ai programmi vigenti e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.' e comma 3: 'I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.'; articolo 131, comma 1: 'L'orario di insegnamento per i docenti elementari e' costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita' didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con gli orari delle lezioni.'; articolo 133, comma 4: 'Al fine di assicurare la disponibilita' necessaria di organico per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati, per l'utilizzazione secondo quanto previsto dai successivi commi, fino alla completa introduzione, su tutto il territorio nazionale, dei nuovi ordinamenti.', comma 5: 'Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.', comma 6: 'Soddisfatte le esigenze di cui all'articolo 121 i posti eventualmente residui nell'organico provinciale possono essere redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province nelle quali sia necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo.', nonche' comma 9: 'al termine di ogni quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata, in relazione agli andamenti demografici e alla distribuzione territoriale della domanda scolastica, nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale, che cessa dal servizio.' ?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791). Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 5 aprile 1995, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quattordici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, avente ad oggetto 'Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica', limitatamente alle seguenti parti: articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'con eccezione del Molise e della Valle d'Aosta', alle parole 'tre quarti dei', alle parole: 'con arrotondamento per difetto' ed alle parole: 'Per l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna regione e' costituita in unica circoscrizione elettorale'; comma 4: 'I collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige sono definiti dalla legge 30 dicembre 1991, n. 422'; articolo 2, comma 1, limitatamente alle parole: 'Gli ulteriori seggi sono attribuiti proporzionalmente in circoscrizioni regionali tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.'; articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: 'che non partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale'; articolo 17; articolo 18; articolo 19, comma 1, limitatamente alle parole: 'in uno dei collegi in cui la proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario'; comma 6, limitatamente alle parole: 'Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle circoscrizioni regionali l'Ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la piu' alta cifra individuale.' ?". Dichiarano altresi' di eleggere domicilio presso la sede del Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).