Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 5  aprile  1995,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete  voi  che  sia  abrogata la legge 3 febbraio 1963, n. 69,
recante 'Ordinamento della professione di giornalista'?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 5  aprile  1995,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete  voi  l'abrogazione  degli articoli 1, 4, 5, 6 lettera b)
limitatamente alle parole:  'tra  cui  quelli  relativi  a  rilevanti
anomalie  o  malformazioni  del  nascituro';  7;  8;  9  comma  primo
limitatamente alle parole: 'alle procedure di cui agli articoli 5 e 7
ed', e comma quarto limitatamente alle parole: 'l'espletamento  delle
procedure  previste dall'articolo 7 e', nonche' alle parole: 'secondo
le modalita' previste dagli articoli  5,  7  e  8';  10  comma  primo
limitatamente alle parole: 'nelle circostanze previste dagli articoli
4  e  6', nonche' alle parole: 'di cui all'articolo 8', e comma terzo
limitatamente alle parole: '  secondo  quanto  previsto  dal  secondo
comma  dell'articolo  5  e dal primo comma dell'articolo 7'; il comma
primo (l'ente ospedaliero, la casa di cura o il  poliambulatorio  nei
quali  l'intervento  e'  stato  effettuato  sono tenuti ad inviare al
medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la
quale il medico che lo ha eseguito da' notizia dell'intervento stesso
e della documentazione sulla base della quale e' avvenuto, senza fare
menzione dell'identita' della donna); 12;  13;  14;  19  comma  primo
(Chiunque  cagiona  l'interruzione  volontaria della gravidanza senza
l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 5 o 8 e'  punito
con la reclusione sino a tre anni), comma secondo (la donna e' punita
con  la  multa fino a lire centomila), comma terzo limitatamente alle
parole: 'o  comunque  senza  l'osservanza  delle  modalita'  previste
dall'articolo  7.',  comma  quinto  (Quando l'interruzione volontaria
della gravidanza avviene su  donna  minore  degli  anni  diciotto,  o
interdetta,  fuori  dei  casi  o  senza  l'osservanza delle modalita'
previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona e' punito con le pene
rispettivamente previste dai commi  precedenti  aumentate  fino  alla
meta'.  La donna non e' punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite
dal comma precedente sono aumentate se la morte o  la  lesione  della
donna  derivano  dai fatti previsti dal quinto comma); 22 comma terzo
(Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile  di  condanna,
non e' punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque
abbia  commesso  il fatto prima dell'entrata in vigore della presente
legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni  previste
dagli  articoli  4  e  6) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante
'Norme per la tutela sociale  della  maternita'  e  sull'interruzione
volontaria della gravidanza'?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  5  aprile  1995,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto della
dichiarazione resa da  quattordici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete voi che sia abrogato il testo unico delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con Decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo 1957, n. 261, nel testo
risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277, limitatamente alle seguenti parti:
     articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole: 'La ripartizione
in seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale,  a  norma  degli
articoli  77,  83  e  84,  si  effettua  in  sede di Ufficio centrale
nazionale', comma 3, limitatamente alle  parole  'settantacinque  per
cento  del', comma quarto 'In ogni circoscrizione, il venticinque per
cento del totale dei seggi e'  attribuito  in  ragione  proporzionale
mediante  riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83
e 84'; articolo 4, comma 2, numero 1), limitatamente alle parole  'da
esprimere  su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun
candidato,  accompagnato  da  uno  o  piu'  contrassegni   ai   sensi
dell'articolo  18,  comma 1. I contrassegni che contraddistinguono il
candidato non possono essere superiori a  cinque.  Nella  scheda,  lo
spazio complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno
o  piu'  contrassegni, deve essere uguale', e numero 2): 'un voto per
la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in  ragione
proporzionale,   da  esprimere  su  una  diversa  scheda  recante  il
contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna  lista.  Il  numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento  alla  unita'  superiore.  Le liste recanti piu' di un
nome sono formate da candidati e da candidate, in ordine alternato';
     articolo 14, comma 1, limitatamente alle  parole:  'o  liste  di
candidati',  alla  parola  'liste'  prima  della  parola  'medesime',
nonche'  alle  parole  'nelle  singole  circoscrizioni',   comma   2,
limitatamente alle parole 'le loro liste con', comma 3, limitatamente
alle  parole  ',  sia  che  si  riferiscano a candidature nei collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste,';
     articolo 18, comma 1, limitatamente  alle  parole  'i  quali  si
collegano  a  liste  di  cui  all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con accettazione della candidatura.  La  dichiarazione  di
collegamento  deve  essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di  effettuare  il
deposito  della  lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli eventuali collegamenti con le
altre liste. Nel caso di collegamenti con piu' liste,  questi  devono
essere  i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e' suddivisa
la circoscrizione. Nell'ipotesi di collegamento con  piu'  liste,  il
candidato,  nella  stessa  dichiarazione  di  collegamento, indica il
contrassegno  o  i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome sulla scheda elettorale', comma 2, limitatamente alle parole:
'o i contrassegni' nonche' alle parole: 'nonche' la lista o le  liste
alle quali il candidato si collega ai fini dell'articolo 77, comma 1,
numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del candidato nel
collegio  uninominale  siano  gli stessi di una lista o di piu' liste
presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale,  il
collegamento di cui al presente articolo e' effettuato, in ogni caso,
d'ufficio  dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga
conto di  dichiarazioni  ed  accettazioni  difformi.  Le  istanze  di
depositanti  altra  lista  avverso  il mancato collegamento d'ufficio
sono presentate, entro le ventiquattro ore successive  alla  scadenza
dei  termini  per  la presentazione delle liste, all'Ufficio centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore';
     articolo 19;
     articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole: 'Le  liste  dei
candidati  o',  comma  2,  limitatamente  alle  parole  'della lista'
nonche' alle parole 'alle candidature nei  collegi  uninominali  deve
essere  allegata  la  dichiarazione  di  collegamento  e  la relativa
accettazione di cui all'articolo 18',  comma  5,  limitatamente  alle
parole:  'di  lista', nonche' alle parole: 'Le stesse disposizioni si
applicano  alle  candidature  nei  collegi  uninominali',  comma   7,
limitatamente alle parole: 'della lista di candidati o', nonche' alle
parole:  'la  lista  o',  comma  8, limitatamente alle parole: 'della
lista'; articolo 31, comma 2, limitatamente alle parole:  'Le  schede
per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale riportano
accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della  rispettiva
lista, nell'ambito degli stessi spazi';
     articolo 68, comma 3: 'Compiute le operazioni di scrutinio delle
schede  per  l'elezione  dei  candidati  nei  collegi uninominali, il
presidente procede  alle  operazioni  di  spoglio  delle  schede  per
l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione proporzionale. Uno scrutatore
designato mediante sorteggio estrae successivamente  ciascuna  scheda
dall'urna  contenente  le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi in
ragione proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia  ad
alta  voce  il  contrassegno della lista a cui e' stato attribuito il
voto. Passa quindi la scheda ad altro scrutatore  il  quale,  insieme
con  il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista', comma 3-
bis: 'Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista.  Un  terzo
scrutatore  pone  le  schede,  i cui voti sono stati spogliati, nella
cassetta o scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le  schede  non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul  retro  della scheda stessa viene subito impresso il timbro della
sezione';
     articolo 71, comma 2,  limitatamente  alle  parole:  'o  per  le
singole liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale';
     articolo  77, comma 1, limitatamente al numero 2): 'determina la
cifra elettorale circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra  e'  data
dalla  somma  dei  voti  conseguiti  dalla lista stessa nelle singole
sezioni  elettorali  della  circoscrizione,  detratto,  per   ciascun
collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 19, un candidato
collegato  alla  medesima  lista,  un  numero  di  voti pari a quello
conseguito dal candidato  immediatamente  successivo  per  numero  di
voti,  aumentati  della meta' e comunque non inferiore al venticinque
per  cento  dei  voti  validamente  espressi  nel  medesimo collegio,
sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta
dal candidato eletto; qualora il candidato  eletto  sia  collegato  a
piu'  liste  di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da  ciascuna  delle  liste
suddette  nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio
centrale circoscrizionale moltiplica il totate  dei  voti  conseguiti
nelle  singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate
per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della  disposizione  del
secondo  periodo,  alle  liste collegate, e divide il prodotto per il
numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il
numero dei voti da detrarre a ciascuna  lista  e'  dato  dalla  parte
intera  dei  quozienti cosi' attenuti;', al numero 3): 'determina, ai
fini di cui all'articolo 84, la cifra individuale di  ogni  candidato
presentatosi  nei  collegi  uninominali  della  circoscrizione  e non
proclamato eletto ai sensi del numero 1)  del  presente  comma.  Tale
cifra  viene  determinata  moltiplicando per cento il numero dei voti
validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti nel  collegio  uninominale',  al  numero  4):  'determina  la
graduatoria  dei  candidati  nei  collegi  uninominali non proclamati
eletti  collegati  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  primo,  alla
medesima  lista,  disponendoli  nell'ordine  delle  rispettive  cifre
individuali. A parita' di cifre individuali prevale il  piu'  anziano
d'eta'.  In  caso  di  collegamento  dei  candidati con piu' liste, i
candidati entrano a far parte della graduatoria relativa  a  ciascuna
delle liste con cui e' stato dichiarato il collegamento;' e al numero
5): 'comunica all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del
verbale,  la  cifra  elettorale  circoscrizionale  di ciascuna lista,
nonche', ai fini di cui all'articolo  83,  comma  1,  numero  2),  il
totale  dei  voti  validi  della circoscrizione ed il totale dei voti
validi ottenuti nella circoscrizione da ciascuna lista,';
     articolo 83;
     articolo 84,  comma  1:  'Il  presidente  dell'Ufficio  centrale
circoscrizionale,  ricevute  da parte dell'Ufficio centrale nazionale
le comunicazioni di cui all'articolo 83, comma  2,  proclama  eletti,
nei  limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati
compresi nella lista, secondo l'ordine progressivo di  presentazione.
Se  qualcuno  tra  essi  e'  gia'  stato  proclamato  eletto ai sensi
dell'articolo  77,  comma  1,  numero  4,  che  non  risultino   gia'
proclamati  eletti.  Nel  caso  di  graduatorie relative a piu' liste
collegate con  gli  stessi  candidati  nei  collegi  uninominali,  si
procede  alla proclamazione degli eletti, partendo dalla lista con la
cifra elettorale piu' elevata. Qualora il termine delle proclamazioni
effettuate ai sensi del terzo e del quarto periodo  rimangano  ancora
da  attribuire  dei  seggi  ad  una lista, il presidente dell'Ufficio
centrale circoscrizionale ne da' comunicazione  all'Ufficio  centrale
nazionale,  affinche'  si proceda ai sensi dell'articolo 83, comma 1,
numero 4), ultimo periodo,';
     articolo 85;
     articolo  86,  comma  4:  'Il   seggio   attribuito   ai   sensi
dell'articolo  84  che  rimanga  vacante  per  qualsiasi causa, anche
sopravvenuta, e' attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione
al candidato che nella  lista  segue  immediatamente  l'ultimo  degli
eletti  nell'ordine progressivo di lista.', comma 5: 'Nel caso in cui
una  lista  abbia gia' esaurito i propri candidati, si procede con le
modalita' di cui all'articolo 84, comma 1,  terzo,  quarto  e  quinto
periodo'; ?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  5  aprile  1995,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto della
dichiarazione resa da  quattordici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete voi che sia abrogata la legge 23 dicembre 1978,  n.  833,
recante  'Istituzione  del  servizio  sanitario nazionale', nel testo
risultante   dalle   successive   modificazioni    e    integrazioni,
limitatamente alle seguenti parti:
     articolo  63,  comma 2, limitatamente alle parole: 'che, secondo
le leggi vigenti', alle  parole:  'ad  un  istituto  mutualistico  di
natura  pubblica  sono  assicurati'  nonche' alle parole: 'nel limite
delle prestazioni sanitarie erogate  agli  assicurati  del  disciolto
INAM' ?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  5  aprile  1995,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto della
dichiarazione resa da  quattordici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete voi che sia abrogata la legge 23  aprile  1959,  n.  189,
recante   'Ordinamento   del   corpo   della   Guardia  di  Finanza',
limitatamente a:
     articolo 1, comma 2, limitatamente  alle  parole:  'delle  forze
armate  dello  Stato  e'  nonche' alle parole 'concorrere alla difesa
politico  militare  delle  frontiere  e,  in  caso  di  guerra,  alle
operazioni militari;';
     articolo 2;
     articolo 4, comma 1, limitatamente alle parole: 'e' scelto fra i
generali  di  Corpo  d'armata  dell'Esercito  in  servizio permanente
effettivo ed' nonche' alle parole 'di concerto col  Ministro  per  la
difesa',  comma  2, limitatamente alle parole 'Prende accordi con gli
stati maggiori  delle  Forze  armate  per  quanto  e'  necessario  in
relazione  all'addestramento  militare  e al concorso dei reparti del
Corpo alle operazioni militari in caso  di  emergenza.'  e  comma  3,
limitatamente alle parole: 'Assume la carica di Comandante in seconda
il generale di divisione piu' anziano della Guardia di finanza.';
     articolo 5, comma 1, limitatamente alle parole: 'possono esservi
assegnati  ufficiali  di  altre Forze armate, ai sensi del successivo
articolo 7.', e comma 2: 'Per le esigenze addestrative  di  carattere
militare e per il collegamento con lo stato maggiore dell'Esercito e'
assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in
servizio permanente.';
     articolo 7;
     articolo  8, comma 1, limitatamente alle parole: 'altre' e comma
2, limitatamente alle parole: 'non militari';
     articolo 9, limitatamente alle parole: 'e truppa';
     articolo 10;
     articolo 12 ?".
   Dichiarano altresi' di  eleggere  domicilio  presso  la  sede  del
Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data 5  aprile  1995,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quattordici  cittadini  italiani, muniti dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete  voi  che  sia abrogato il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297,
recante 'Approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado', limitatamente a:
     articolo 121, comma 3: 'I docenti sono utilizzati secondo moduli
organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del
plesso  di  titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio'
non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita'  secondo
moduli  costituiti  da  quattro  docenti  su  tre  classi, in modo da
assicurare in ogni scuola l'orario  di  attivita'  didattica  di  cui
all'articolo 129.';
     articolo  127,  comma  3:  'I  docenti  di  sostegno assumono la
contitolarita' delle classi in cui operano; collaborano con i docenti
del modulo organizzativo di cui all'articolo 121, con  i  genitori  e
con  gli specialisti delle strutture territoriali, per programmare ed
attuare   progetti   educativi   personalizzati;   partecipano   alla
programmazione  educativa  e didattica e alla elaborazione e verifica
delle attivita' di competenza  dei  consigli  di  interclasse  e  dei
collegi dei docenti' e comma 5: 'Nell'ambito dell'organico di circolo
puo'   essere   prevista   l'utilizzazione   fino  a  un  massimo  di
ventiquattro ore di un docente, fornito  di  titoli  specifici  o  di
esperienze  in  campo  psicopedagogico, con il compito di intervenire
nella  prevenzione  e  nel  recupero,   agevolare   l'inserimento   e
l'integrazione degli alunni in situazione di difficolta' e interagire
con  i  servizi  specialistici  e  ospedalieri  del  territorio,  nel
rispetto delle funzioni di coordinamento  e  rappresentativita',  del
direttore  didattico. A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di
programmazione,  propone   al   direttore   didattico   i   necessari
adattamenti in materia di costituzione dei moduli.';
     articolo  128,  comma  3: 'Il direttore didattico, sulla base di
quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa,  dispone
l'assegnazione  dei  docenti  alle  classi  di  ciascuno  dei  moduli
organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione  degli  ambiti
disciplinari  ai  docenti, avendo cura di garantire le condizioni per
la continuita' didattica, nonche'  la  migliore  utilizzazione  delle
competenze   e   delle  esperienze  professionali,  assicurando,  ove
possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.', comma 4:  'Nell'ambito
dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e
sono  contitolari  della  classe  o  delle  classi a cui il modulo si
riferisce.', comma 5: 'Nei primi due anni  della  scuola  elementare,
per   favorire   l'impostazione   unitaria   e  pre-disciplinare  dei
programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui
all'articolo 121 e',  di  norma,  tale  da  consentire  una  maggiore
presenza  temporale  di  un singolo docente in ognuna delle classi.',
comma 6: 'La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per
ambiti disciplinari, anche in riferimento allo  sviluppo  delle  piu'
ampie  attivita'  formative.',  nonche'  comma  7:  'Il  collegio dei
docenti,  nel  quadro  della  programmazione  dell'azione  educativa,
procede  all'aggregazione  delle  materie  per  ambiti  disciplinari,
nonche' alla ripartizione  del  tempo  da  dedicare  all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal
Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, tenendo conto:
     a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto  nei  primi  due
anni delle scuole elementari;
     b)  dall'esigenza  di  non raggruppare da sole o in unico ambito
disciplinare l'educazione all'immagine, al  suono  e  alla  musica  e
l'educazione motoria.';
    articolo  130,  comma  2,  lettera  c):  'che  la  programmazione
didattica e l'articolazione  delle  discipline  siano  uniformate  ai
programmi   vigenti  e  che  l'organizzazione  didattica  preveda  la
suddivisione  dei  docenti  per  ambiti  disciplinari  come  previsto
dall'articolo  128.'  e  comma  3:  'I  posti  derivanti da eventuali
soppressioni  delle  predette  attivita'  di  tempo   pieno   saranno
utilizzati  esclusivamente  per l'attuazione dei moduli organizzativi
di cui all'articolo 121.';
     articolo 131, comma 1: 'L'orario di insegnamento per  i  docenti
elementari e' costituito di ventiquattro ore settimanali di attivita'
didattica,  di  cui  ventidue  ore di insegnamento e due ore dedicate
alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali  dei
docenti  di  ciascun  modulo,  in tempi non coincidenti con gli orari
delle lezioni.';
     articolo 133, comma 4: 'Al fine di assicurare la  disponibilita'
necessaria  di  organico per l'attuazione del modulo organizzativo di
cui all'articolo 121 senza ulteriori oneri, i posti comunque attivati
in ciascuna provincia alla data del 30 giugno 1990, sono consolidati,
per l'utilizzazione secondo quanto  previsto  dai  successivi  commi,
fino  alla  completa  introduzione, su tutto il territorio nazionale,
dei  nuovi  ordinamenti.',  comma  5:  'Il  modulo  organizzativo   e
didattico   di  cui  agli  articoli  121,  128  e  130,  si  realizza
gradualmente, con la  conversione  dei  posti  istituiti  o  comunque
assegnati   ai   sensi   delle   vigenti   disposizioni.',  comma  6:
'Soddisfatte  le  esigenze  di   cui   all'articolo   121   i   posti
eventualmente   residui   nell'organico  provinciale  possono  essere
redistribuiti, man mano che si rendano vacanti, nelle province  nelle
quali  sia  necessaria ulteriore disponibilita' per l'attivazione del
nuovo modulo organizzativo.', nonche' comma 9: 'al  termine  di  ogni
quadriennio, a partire dal 30 giugno 1990, con decreto della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, viene determinata,
in   relazione   agli  andamenti  demografici  e  alla  distribuzione
territoriale della domanda  scolastica,  nonche'  all'attuazione  del
programma  del  nuovo modulo, la quota di sostituzione del personale,
che cessa dal servizio.' ?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).
   Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  5  aprile  1995,  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto della
dichiarazione resa da  quattordici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
    "Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo  20  dicembre
1993,  n.  533,  avente  ad  oggetto 'Testo unico delle leggi recanti
norme per l'elezione del Senato della Repubblica', limitatamente alle
seguenti parti:
     articolo 1, comma 2, limitatamente alle parole:  'con  eccezione
del Molise e della Valle d'Aosta', alle parole 'tre quarti dei', alle
parole:  'con  arrotondamento  per  difetto'  ed  alle  parole:  'Per
l'assegnazione degli ulteriori seggi spettanti, ciascuna  regione  e'
costituita  in  unica circoscrizione elettorale'; comma 4: 'I collegi
uninominali della regione Trentino-Alto  Adige  sono  definiti  dalla
legge 30 dicembre 1991, n. 422';
     articolo  2,  comma 1, limitatamente alle parole: 'Gli ulteriori
seggi sono attribuiti proporzionalmente in  circoscrizioni  regionali
tra i gruppi di candidati concorrenti nei collegi uninominali.';
     articolo  9,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  'che  non
partecipano al riparto dei seggi in ragione proporzionale';
     articolo 17;
     articolo 18;
     articolo 19, comma 1, limitatamente alle  parole:  'in  uno  dei
collegi  in  cui  la  proclamazione  abbia  avuto  luogo  con sistema
maggioritario'; comma 6,  limitatamente  alle  parole:  'Quando,  per
qualsiasi  causa,  resti vacante il seggio di senatore attribuito con
calcolo  proporzionale  nelle  circoscrizioni   regionali   l'Ufficio
elettorale regionale proclama eletto il candidato del medesimo gruppo
con la piu' alta cifra individuale.' ?".
   Dichiarano  altresi'  di  eleggere  domicilio  presso  la sede del
Partito radicale - Via di Torre Argentina, 76 (tel. 689791).