IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato  con  decreto  legislativo  10  settembre  1993,  n.  360,
concernente limitazioni all'afflusso ed  alla  circolazione  stradale
nelle  piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o
di cura;
  Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al  Ministro
dei  lavori  pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la
facolta' di vietare nei mesi di  piu'  intenso  movimento  turistico,
l'afflusso  e  la  circolazione di veicoli appartenenti a persone non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista la delibera della giunta municipale di  Procida  (Napoli)  in
data 27 dicembre 1994, n. 495;
  Viste  le  note  dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo
delle isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 10 febbraio 1995,
n. 386 e n. 392;
  Vista la nota della prefettura di Napoli in data 14 febbraio  1995,
n. 13292/Gab;
  Atteso  che  con  nota  in  data  27 gennaio 1995, n. 360, e' stato
sollecitato il parere della  regione  Campania  peraltro  non  ancora
pervenuto;
  Ritenuto  comunque  urgente ed indilazionabile adottare i richiesti
provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal 14 aprile 1995 al 31 agosto 1995 e'  vietato  l'afflusso  e  la
circolazione   sull'isola  di  Procida  (Napoli)  degli  autoveicoli,
motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non  facenti  parte
della popolazione stabilmente residente sull'isola.