IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale di Procida (Napoli) in data 27 dicembre 1994, n. 495; Viste le note dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida (Napoli) in data 10 febbraio 1995, n. 386 e n. 392; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 14 febbraio 1995, n. 13292/Gab; Atteso che con nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, e' stato sollecitato il parere della regione Campania peraltro non ancora pervenuto; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei menzionati atti; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 14 aprile 1995 al 31 agosto 1995 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida (Napoli) degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola.