IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1992, n. 360 - concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura; Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro dei lavori pubblici, sentite le regioni e i comuni interessati, la facolta' di vietare nei mesi di piu' intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Ischia in data 30 dicembre 1994, n. 229; Vista la delibera della giunta municipale del comune di Forio in data 4 gennaio 1995, n. 30; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno in data 31 gennaio 1995, n. 29; Vista la delibera della giunta comunale di Casamicciola Terme in data 19 gennaio 1995, n. 15; Vista la delibera della giunta comunale del comune di Barano d'Ischia in data 10 gennaio 1995, n. 3; Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in data 11 gennaio 1995, n. 3; Vista la nota dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida in data 10 febbraio 1995, n. 0386; Vista la nota in data 27 gennaio 1995, n. 360, con la quale e' stato sollecitato il parere della regione Campania peraltro non ancora pervenuto; Vista la nota della prefettura di Napoli in data 23 febbraio 1995, n. 013292/Gab, con la quale vengono proposte misure atte a contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere; Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare i richiesti provvedimenti limitativi per le ragioni espresse nei succitati atti, sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli; Decreta: Art. 1. Divieto Dal 14 aprile 1995 al 30 settembre 1995 e' vietato l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone ivi non residenti stabilmente.