IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Visto  l'art.  8  del  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 -
come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1992, n.  360  -
concernente  limitazioni  all'afflusso  ed alla circolazione stradale
nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno  o
di cura;
  Considerato  che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni e i  comuni  interessati,  la
facolta'  di  vietare  nei  mesi di piu' intenso movimento turistico,
l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti  a  persone  non
facenti parte della popolazione stabile;
  Vista  la  delibera della giunta municipale del comune di Ischia in
data 30 dicembre 1994, n. 229;
  Vista la delibera della giunta municipale del comune  di  Forio  in
data 4 gennaio 1995, n. 30;
  Vista  la  delibera della giunta comunale del comune di Lacco Ameno
in data 31 gennaio 1995, n. 29;
  Vista la delibera della giunta comunale di  Casamicciola  Terme  in
data 19 gennaio 1995, n. 15;
  Vista  la  delibera  della  giunta  comunale  del  comune di Barano
d'Ischia in data 10 gennaio 1995, n. 3;
  Vista la delibera della giunta comunale di Serrara Fontana in  data
11 gennaio 1995, n. 3;
  Vista  la  nota  dell'azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo
delle isole di Ischia e di Procida in data 10 febbraio 1995, n. 0386;
  Vista la nota in data 27 gennaio 1995, n.  360,  con  la  quale  e'
stato  sollecitato  il  parere  della  regione  Campania peraltro non
ancora pervenuto;
  Vista la nota della prefettura di Napoli in data 23 febbraio  1995,
n.   013292/Gab,   con  la  quale  vengono  proposte  misure  atte  a
contemperare i differenti interessi emersi dalle suddette delibere;
  Ritenuto comunque urgente ed indilazionabile adottare  i  richiesti
provvedimenti  limitativi per le ragioni espresse nei succitati atti,
sulla base delle proposte formulate dalla prefettura di Napoli;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                               Divieto
  Dal 14 aprile 1995 al 30 settembre 1995 e' vietato l'afflusso e  la
circolazione  sull'isola  di  Ischia,  comuni  di Casamicciola Terme,
Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno,  degli
autoveicoli,  motoveicoli  e  ciclomotori, appartenenti a persone ivi
non residenti stabilmente.