DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
                   E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE
  Visto l'art. 80, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile  1992,
n.  285,  cosi'  come modificato dal decreto legislativo 10 settembre
1993,  n.  360,  che  demanda  al  Ministro  dei  trasporti  e  della
navigazione l'individuazione, con proprio decreto, delle modalita' di
trasmissione  ai  competenti  uffici  provinciali  della M.C.T.C., da
parte  delle  imprese,  consorzi  o  societa'  consortili   abilitati
all'effettuazione  di  revisioni  dei  veicoli capaci di contenere al
massimo  16  persone  compreso  il  conducente   ovvero   con   massa
complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, della carta di circolazione,
della      certificazione     dell'avvenuta     revisione     nonche'
dell'attestazione del pagamento della tariffa da parte dell'utente;
  Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 4  ottobre  1994,  n.  652,
emanato  in esecuzione del citato art. 80, comma 13, che demanda alla
Direzione generale della motorizzazione civile il compito di definire
i modelli dell'elenco  di  trasmissione  e  della  certificazione  da
trasmettere  da  parte  delle imprese, consorzi e societa' consortili
relativamente alle revisioni dagli stessi effettuate;
  Rilevata la necessita' di rendere conformi sul territorio nazionale
le  procedure  relative  alle  operazioni  di  certificazione   delle
avvenute revisioni di cui in premessa;
  Rilevata altresi' la necessita' di snellire al massimo le procedure
al  fine di consentire il rispetto del termine temporale previsto nel
citato art. 3 del decreto ministeriale 4 ottobre  1994,  n.  652,  di
facilitare  l'accesso  al  servizio da parte dell'utenza interessata,
nonche'  di  conseguire  un  costante  controllo   delle   operazioni
amministrative connesse con le revisioni;
                               Art. 1.
  1.  Le  certificazioni  delle revisioni effettuate dalle imprese di
autoriparazione,  dai  consorzi  e  dalle  societa'  consortili  sono
rilasciate, da tali soggetti, per il tramite di apposito collegamento
telematico  col  centro  elaborazione  dati  della Direzione generale
della M.C.T.C.
  2. Ai fini di quanto prescritto al comma  1,  contestualmente  alla
presentazione  della domanda di concessione di cui all'art. 80, comma
8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  quale  modificato
dall'art.  36  del  decreto  legislativo  10  settembre 1993, n. 360,
l'impresa di autoriparazione, il consorzio o la  societa'  consortile
deve  presentare  all'ufficio  provinciale della M.C.T.C., competente
per  residenza,  richiesta  di   accesso   al   sistema   informativo
automatizzato  della  Direzione  generale  della M.C.T.C., secondo lo
schema di domanda di cui all'allegato n. 1 al presente decreto.