IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n. 656, che demanda ad apposito decreto ministeriale la disciplina delle modalita' da seguire, da parte dei soggetti cui e' stato attribuito il numero di partita IVA, per chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente le irregolarita' derivanti dalla mancata presentazione delle dichiarazioni IVA e delle dichiarazioni dei redditi, con importi pari a zero; Visto il decreto del Ministro delle finanze del 16 dicembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 1994, con il quale sono stati approvati i modelli per la domanda di attribuzione del numero di codice fiscale e per le dichiarazioni di inizio di attivita', variazione dati o cessazione di attivita' in materia di imposta sul valore aggiunto; Decreta: Art. 1. Soggetti interessati 1. I soggetti, titolari di partita IVA, che nel 1994 non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile o non imponibile e che, negli anni precedenti, abbiano omesso la presentazione delle dichiarazioni annuali IVA o delle dichiarazioni dei redditi, limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente le irregolarita', con il pagamento dello importo forfettario di lire centomila e la presentazione dei modelli AA7/6, se trattasi di soggetti diversi dalle persone fisiche, o AA9/6, se trattasi di imprese individuali o lavoratori autonomi.