IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art. 2-nonies del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564,
introdotto dalla legge di conversione 30 novembre 1994, n.  656,  che
demanda   ad   apposito  decreto  ministeriale  la  disciplina  delle
modalita' da seguire, da parte dei soggetti cui e'  stato  attribuito
il numero di partita IVA, per chiedere la chiusura della posizione ed
estinguere  contestualmente  le irregolarita' derivanti dalla mancata
presentazione delle  dichiarazioni  IVA  e  delle  dichiarazioni  dei
redditi, con importi pari a zero;
  Visto  il  decreto del Ministro delle finanze del 16 dicembre 1994,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale  n.  296
del 20 dicembre 1994, con il quale sono stati approvati i modelli per
la  domanda  di  attribuzione  del  numero di codice fiscale e per le
dichiarazioni di inizio di attivita', variazione dati o cessazione di
attivita' in materia di imposta sul valore aggiunto;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Soggetti interessati
  1. I soggetti, titolari di partita IVA, che nel  1994  non  abbiano
effettuato alcuna operazione imponibile o non imponibile e che, negli
anni  precedenti, abbiano omesso la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA o  delle  dichiarazioni  dei  redditi,  limitatamente  ai
redditi  di  impresa  e  di lavoro autonomo, con importi pari a zero,
possono  chiedere  la  chiusura   della   posizione   ed   estinguere
contestualmente  le  irregolarita',  con  il  pagamento dello importo
forfettario di lire centomila e la presentazione dei  modelli  AA7/6,
se  trattasi  di  soggetti diversi dalle persone fisiche, o AA9/6, se
trattasi di imprese individuali o lavoratori autonomi.