LA GIUNTA REGIONALE
  Visto il documento istruttorio concernente l'argomento  in  oggetto
proposto dall'ufficio urbanistica e beni ambientali;
  Vista  la  legge  29  giugno  1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali e panoramiche;
  Visto l'art. 82 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio  1977,  n. 616, di applicazione della legge 22 luglio 1975, n.
382;
  Vista la  legge  regionale  4  marzo  1980,  n.  14,  modificata  e
integrata con legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;
  Visto  il  verbale  della commissione provinciale di Perugia del 12
gennaio 1993 e parere n. 4 pari data,  pubblicato  all'albo  pretorio
del comune di Citta' della Pieve dal 1 aprile 1993 al 30 giugno 1993,
con  il  quale  e'  stata inserita nell'elenco delle localita' di cui
all'art. 1, numeri 3 e 4, della legge 29 giugno  1939,  n.  1497,  la
localita'  di  Marciano  del  comune di Citta' della Pieve secondo la
perimetrazione di cui all'allegata cartografia;
  Considerato che avverso a tale  provvedimento  non  sono  pervenute
opposizioni ne' osservazioni nei termini previsti dalla legge;
  Visto  il successivo parere favorevole n. 223 della III commissione
consiliare permanente espresso nella seduta del  13  aprile  1993  ai
sensi dell'art. 7 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29;
  Visto il piano urbanistico territoriale per le indicazioni relative
alla  tutela  delle  risorse  territoriali  dell'ambiente  naturale e
quello storico artistico;
  Considerato  che  l'inclusione  della  localita'  individuata   nel
verbale  di cui sopra, fra le localita' tutelate ai sensi della legge
n. 1497/1939, non preclude  a  priori  lo  svolgimento  di  attivita'
produttive  o  edificatorie,  ma  e'  volta ad impedire che le stesse
producano modifiche tali  da  recare  pregiudizio  all'aspetto  delle
localita' protette;
  Evidenziato  che  la  localita'  in questione ha notevole interesse
pubblico per le motivazioni dettagliatamente  espresse  nell'allegato
documento istruttorio;
  Riconosciuto   pertanto,   che   la   localita'   sopra  richiamata
costituisce un'unita' paesistica di notevole interesse  pubblico,  in
quanto  esempio  di spontanea concordanza e fusione tra l'espressione
della  natura  e  del  lavoro  umano,  e  costituiscono  pertanto  un
complesso  di  cose  immobili  avente valore estetico e tradizionali,
visibilmente godibile dalle strade  di  accesso  e  dalla  corona  di
crinali a confine dei bacini visuali;
  Preso  atto ai sensi dell'art. 20 del regolamento interno di questa
giunta regionale:
    a) del parere favorevole  di  regolarita'  tecnica  espresso  dal
responsabile della competente struttura organizzativa;
    b)  del  parere  favorevole  sotto  il profilo della legittimita'
espresso dal dirigente del proponente ufficio;
  Visto il regolamento interno di questa giunta;
  A voti unanimi, espressi nei modi di legge;
                              Delibera:
   1) di approvare il documento istruttorio dell'ufficio  urbanistica
e  beni  ambientali,  corredato  dai  pareri  di  cui all'art. 20 del
regolamento  interno  della  giunta,  che  si  allega  alla  presente
deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale;
   2)  di  dichiarare  di  notevole interesse pubblico ai sensi della
legge n. 1497/1939, art. 1, numeri 3 e 4, la  localita'  di  Marciano
sita   in   comune  di  Citta'  della  Pieve,  meglio  individuata  e
perimetrata nella allegata cartografia in scala 1:5.000, che pertanto
sono soggette a tutte le disposizioni contenute nella predetta legge;
   3) di ordinare la pubblicazione  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione   dell'Umbria  della  presente  deliberazione  unitamente  al
verbale  e  parere  n.  4  del  12  gennaio  1993  della  commissione
provinciale per i beni ambientali;
   4)  di  invitare  il  comune  di Citta' della Pieve ad adempiere a
quanto previsto dall'art. 9 della legge regionale 2  settembre  1974,
n.  53  e  dall'art. 8 della legge regionale 8 giugno 1984, n. 29, ed
alle  conseguenti  varianti  ai  rispettivi   strumenti   urbanistici
generali;
   5)  l'assessore ai beni ambientali curera' che il comune di Citta'
della Pieve provveda  all'affissione  per  tre  mesi  del  Bollettino
ufficiale  della  regione  contenente  la  presente delibera e che il
comune stesso tenga a disposizione degli interessati altre copie  del
Bollettino  con  la  relativa  planimetria  delle  zone  vincolate in
conformita' all'art. 4 della legge n. 1497/1939.
    Perugia, 14 luglio 1994
                                           Il vice presidente: ROMOLI
Il relatore: BARTOLINI