Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri A tutti i Ministeri A tutte le amministrazioni autonome A tutte le ragionerie centrali presso i Ministeri e le amministrazioni autonome e, per conoscenza: Alla Corte dei conti 1. Nel 1994, e' proseguita l'azione di risanamento della finanza pubblica: il fabbisogno si e' attestato intorno a 155.200 miliardi, sostanzialmente in linea con il livello programmato; l'avanzo primario si e' collocato intorno ai 18.000 miliardi, pari all'1,2 per cento del PIL. I provvedimenti adottati hanno favorito l'avvio di un nuovo ciclo economico con riflessi positivi anche per il contenimento del fabbisogno. La correzione di bilancio posta in essere per il 1995 e per il triennio 1995-1997, approvata tempestivamente dal Parlamento, intende proseguire il processo di risanamento della finanza pubblica, confermando gli obiettivi prefigurati nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Essa, e' stata di recente integrata dal decreto-legge n. 41 del 1995, in corso di conversione, onde far fronte in primo luogo all'esigenza di fronteggiare i maggiori oneri per interessi e ricondurre il fabbisogno nei limiti programmati e in secondo luogo per anticipare il raggiungimento della inversione del rapporto tra debito pubblico e PIL rispetto a quanto previsto nel Documento di programmazione del luglio 1994. Il disegno di legge di assestamento delle previsioni 1995 si inserisce in tale contesto, mediante la corretta esplicazione della sua principale funzione di aggiusta mento in corso di gestione delle dotazioni del bilancio aggiornate con le riduzioni disposte dal citato decreto-legge; in quanto tale, esso si pone come componente significativa della complessiva manovra di bilancio, rappresentando una tappa del percorso di rientro a suo tempo prefigurato, pur nella sua attuale configurazione di provvedimento di natura formale. In definitiva, l'assestamento del bilancio e' chiamato a svolgere una funzione ricognitiva della manovra in atto e costituisce punto di riferimento della manovra da attuare per il 1996 e per il triennio 1996-1998. * * * La funzione dell'assestamento del bilancio appare quest'anno particolarmente impegnativa alla luce del comma 5 dell'art. 2 del citato decreto-legge, che dispone, per il triennio 1996-1998, un tetto massimo di incremento, nella misura dell'1 per cento annuo, per le spese ridotte ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. Appare evidente che per tali spese, limitatamente alla parte passibile di incremento in sede di bilancio - con esclusione quindi delle spese predeterminate legislativamente, sulle quali pure opera la riduzione di cui al comma 2 - l'eventuale proposta di incremento in sede di assestamento: non potra' superare la predetta percentuale dell'1 per cento riferita alla categoria economica interessata, limitatamente alla quota parte su cui ha operato la riduzione disposta dal decreto legge; andra' compensata con corrispondente riduzione di spese non predeterminate legislativamente nell'ambito della medesima o di altra categoria economica; sara' considerata utilizzo anticipato della facolta' prevista per l'anno 1996, con conseguente impossibilita' di procedere ad ulteriore incremento in sede di previsione per il nuovo esercizio. Con tali premesse, appare indispensabile che il comportamento propositivo di ciascuna amministrazione sia la conseguenza di una approfondita e consapevole opera di riconsiderazione di tutti gli stanziamenti di bilancio, in modo da evitare proposte non vagliate con estrema severita' e selettivita' ovvero rispondenti a logiche puramente incrementali. Con l'assestamento delle previsioni 1995, pertanto - nel ribadire che non potranno essere assecondate mere richieste di maggiori stanziamenti - le amministrazioni non dovranno limitarsi a proporre variazioni di carattere compensativo, ma dovranno altresi' attivarsi, previa un'attenta opera di monitoraggio delle spese, per segnalare le possibili riduzioni da apportare alle dotazioni di bilancio in conseguenza dell'innanzi cennata revisione. Una responsabile valutazione della reale congruita' dei mezzi disponibili va effettuata per le spese per acquisto di beni e servizi e per i trasferimenti di risorse ad altri soggetti, che individuano aree dove potrebbero esistere sia pur limitati margini di discrezionalita'; si appalesano pertanto maggiormente suscettibili di ridimensionamento, oltre ai trasferimenti discrezionali, le spese di rappresentanza, le spese per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, mostre, ecc., l'acquisto di riviste, giornali ed altre pubblicazioni, le spese per studi, i compensi per speciali incarichi. In particolare, vanno opportunamente rivisti tutti quei contributi a carattere discrezionale in favore di enti ed associazioni: in considerazione della delicata situazione della finanza pubblica, non puo' essere piu' riconosciuto a tali contributi quel grado di necessita' che originariamente fu posto alla base della loro determinazione. Un supporto alla richiesta azione di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi e' offerto dalla possibilita' redistributiva prevista dalle disposizioni di cui agli articoli 13, comma 16, e 24, comma 2, della legge 24 dicembre 1994, n. 726, di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995. 2. Il provvedimento legislativo di assestamento dovra' essere presentato al Parlamento entro il prossimo 30 giugno, secondo quanto stabilito dall'art. 17, comma 1 della legge n. 468 del 1978. Al fine di pervenire alla piu' corretta predisposizione di tale provvedimento, tenuto conto anche delle specifiche indicazioni della predetta normativa, le valutazioni non potranno prescindere da un attento e puntuale apprezzamento della consistenza dei residui attivi e passivi risultanti al 31 dicembre 1994. Le variazioni da proporre per ciascun capitolo dovranno distintamente riguardare: a) la consistenza dei residui (Rs); b) la previsione di competenza (Cp); c) la previsione di cassa (Cs), e dovranno essere riportate nelle medesime "schede-capitolo", utilizzate per le proposte di previsione relative all'anno 1996, che le ragionerie centrali ritireranno il 3 aprile 1995 presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i servizi speciali e la meccanizzazione - Via XX Settembre, n. 97, per il successivo inoltro alle amministrazioni competenti. In dette "schede-capitolo" - oltre a numero, denominazione e previsione iniziale 1995 di ciascun capitolo - sono riportate le variazioni conosciute dal Sistema informativo, in dipendenza di atti amministrativi, intervenute dal 1 gennaio c.a. alla data della stampa delle schede medesime. Attesi gli ulteriori adempimenti dell'Ispettorato generale del bilancio e i tempi tecnici per i successivi lavori di approntamento, le amministrazioni dovranno far pervenire alle coesistenti ragionerie centrali entro il 24 aprile 1995 le richiamate "schede-capitolo", con le proposte di assestamento per competenza e cassa, integrate: con le variazioni per atto amministrativo eventualmente intervenute successivamente alla stampa delle "schede-capitolo" o non esposte nelle schede stesse; con le variazioni verificatesi nella consistenza dei residui sulla scorta del rendiconto 1994. Le stesse ragionerie centrali avranno cura di inserire - contestualmente alle proposte di previsione per il 1996 - negli archivi del sistema dipartimentale dell'Ispettorato generale del bilancio, attraverso nuove procedure che saranno tempestivamente portate a conoscenza, gli elementi relativi all'assestamento 1995, contenuti nelle summenzionate "schede-capitolo", entro il 4 maggio 1995 e trasmetteranno le schede stesse a questo Ministero entro il 10 maggio 1995. Gli stessi adempimenti devono intendersi riferiti anche ai capitoli di entrata gestiti dalle singole amministrazioni. Con l'occasione si precisa che le ragionerie centrali potranno procedere ad indicare nelle schede-capitolo le proposte di modifica dei riferimenti normativi, ai fini dell'aggiornamento del "Nomenclatore degli atti". 3. Variazioni alle previsioni di competenza. Com'e' noto la legge finanziaria stabilisce, tra l'altro, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato; poiche' detti limiti non possono essere elevati con la legge di assestamento del bilancio, ne consegue che in quest'ultima non possono comunque essere considerate variazioni che risultino peggiorative dei detti saldi approvati dal Parlamento. Tale esigenza, peraltro, e' rafforzata dalle condizioni attuali della finanza pubblica ed appare imprescindibile ove si consideri il carattere meramente formale del provvedimento di assestamento. In particolare, eventuali proposte di variazioni aumentative delle dotazioni di spesa, nei limiti e con le indicazioni riportate al precedente punto 1), non solo debbono essere strettamente correlate alle effettive ed inderogabili occorrenze, ma debbono trovare integrale compensazione in proposte riduttive di stanziamenti di altri capitoli dello stesso stato di previsione, non aventi carattere di spesa obbligatoria. Sembra, inoltre, opportuno richiamare l'attenzione degli uffici competenti sulla verifica della congruita' degli stanziamenti dei capitoli per spese per il personale in servizio e in quiescenza, al fine di evitare il verificarsi di eccedenze, assicurando nel contempo il puntuale versamento delle ritenute erariali, previdenziali e assistenziali. Le proposte di variazioni, comunque di carattere compensativo, dovranno essere corredate da dettagliate "note illustrative" che valgano in particolare a giustificare sia le sopravvenute esigenze, sia i motivi che consentono di operare, in via definitiva, le corrispondenti riduzioni. Parimenti andranno illustrate le riduzioni proposte a seguito dell'auspicata riconsiderazione di tutte le dotazioni di bilancio, con particolare riguardo alla spesa relativamente flessibile. E' appena il caso di avvertire, poi, che nell'attuale situazione della finanza pubblica, verranno automaticamente acquisite tutte quelle riduzioni proposte a fronte di aumenti per sopravvenute esigenze che non dovessero trovare accoglimento in quanto non di carattere prioritario ed essenziale. Sempre in tema di spese, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sull'art. 11-ter, lettera c), della legge n. 468/1978, in materia di copertura di nuove o maggiori spese, ovvero di minori entrate, normativa che introduce uno speciale regime vincolistico agli stanziamenti di quei capitoli di natura non obbligatoria utilizzati da leggi a fini di copertura. Per le entrate, specie quelle di natura tributaria, le proposte di assestamento in termini di competenza dovranno essere formulate sulla scorta, oltreche' delle intervenute modifiche legislative, delle piu' aggiornate indicazioni sull'evoluzione tendenziale del gettito. 4. Variazioni alle previsioni di cassa. Le "previsioni assestate" dei residui e della competenza determinano, com'e' noto, i nuovi volumi delle masse acquisibili e spendibili (Rs + Cp) alle quali le amministrazioni dovranno riferirsi per proporre le variazioni alle previsioni di cassa per l'anno 1995. Per le entrate, le proposte di variazioni alle previsioni di cassa dovranno in particolare tener conto di eventuali rilevanti scostamenti della consistenza dei residui rispetto a quella presunta assunta in sede di previsioni iniziali. Per le spese e' da evidenziare, innanzitutto, che in passato si sono rilevati notevoli scostamenti tra autorizzazioni di pagamento richieste ed effettive realizzazioni. Peraltro occorre anche evitare che per il 1996 possano verificarsi, per alcune amministrazioni, le difficolta' di pagamento insorte in decorsi esercizi, nonostante le istruzioni impartite, a seguito di una errata valutazione della consistenza presunta dei residui passivi. Premesso quanto sopra, le varie amministrazioni sono pregate di procedere con estrema cura e meticolosita' alla determinazione delle autorizzazioni di cassa, da assegnare a ciascun capitolo, sulla base: a) delle operazioni finora poste in essere e di particolari fattori amministrativi e legislativi che possano influenzare il volume dei pagamenti; b) del grado di liquidabilita' delle spese in rapporto alle proprie capacita' operative; c) della estensione del riesame a tutti i capitoli di bilancio, ancorche' non interessati da variazioni alla massa spendibile. In linea generale, le necessita' di maggiori previsioni in termini di cassa, che dovessero presentarsi per taluni capitoli di spesa, dovranno esse prioritariamente soddisfatte con le disponibilita' delle autorizzazioni gia' iscritte in bilancio e, quindi, trovare compensazione nell'ambito dello stesso stato di previsione. Nel caso in cui particolari, inderogabili motivi richiedessero di superare detto limite complessivo, dovranno essere dettagliatamente illustrati tali motivi, che lo scrivente si riserva di valutare nel quadro delle esigenze generali e compatibilmente con le risorse disponibili. Si avverte, infine, che eventuali disfunzioni derivanti da una errata valutazione dei residui passivi presunti al 31 dicembre 1995 non potranno che essere riferite alla responsabilita' delle amministrazioni proponenti. * * * Tenuto conto dell'importanza che la legge n. 468/1978 attribuisce all'assestamento del bilancio e dell'attivita' particolarmente impegnativa che l'adempimento richiede, si invitano le ragionerie centrali a prestare ogni possibile collaborazione alle amministrazioni. Si ringrazia e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo. Il Ministro: DINI