Alla  Presidenza del Consiglio dei
                                 Ministri
                                   A tutti i Ministeri
                                   A   tutte    le    amministrazioni
                                 autonome
                                   A  tutte  le  ragionerie  centrali
                                 presso    i    Ministeri    e     le
                                 amministrazioni autonome
                                    e per conoscenza:
                                   Alla Corte dei conti
 
PREMESSA
 
L'avvio  dell'Unione  Europea  nel  1994  e'  stato caratterizzato in
Italia dal proseguimento del processo di  risanamento  della  finanza
pubblica,  nonostante le difficolta' connesse con la fine di un ciclo
economico negativo.
Il  piano  triennale  previsto  dal   Documento   di   programmazione
economico-  finanziaria  conferma  per  la  fine del 1995 il punto di
svolta per la riduzione del rapporto tra debito pubblico  e  prodotto
interno lordo, obiettivo fondamentale delle politiche di risanamento.
Per  il  triennio  1996-1998,  una coerente politica di bilancio deve
porsi in una linea  di  continuita'  con  gli  indirizzi  perseguiti,
ponendo  le premesse, oltre che di una progressiva riduzione del peso
dell'indebitamento,  anche   di   un   ridimensionamento   prima,   e
dell'eliminazione poi del disavanzo corrente del settore pubblico.
1.  -  Nel  1994  la  finanza  pubblica  ha  esposto complessivamente
risultati in linea con le previsioni:  e'  proseguita,  sia  pure  in
misura  limitata,  la  riduzione  dell'incidenza  del  fabbisogno del
settore statale sul prodotto interno lordo, passata dal 9,9 per cento
al 9,4 per cento; in valori assoluti, tale grandezza e' risultata  di
circa 155.200 miliardi, rispetto ai 154.000 programmati nel settembre
1994.    Dal    suo  canto, l'avanzo delle operazioni finali al netto
della spesa per interessi (avanzo  primario)    si    e'    collocato
intorno  ai 18.000 miliardi, oltre l'1,2 per cento del PIL.
    Le  tensioni  nei  mercati finanziari manifestatasi nella seconda
parte dello  scorso  anno  sembrano  aver  stabilizzato  i  tassi  di
interesse  su  livelli  notevolmente  superiori a quelli previsti nel
Documento di programmazione; il  conseguente  maggior  onere  per  il
servizio del debito pubblico appare ormai acquisito per il 1995.
     L'insieme  di  tali elementi ha indotto il Governo ad assumere i
recenti provvedimenti aggiuntivi (D.L. n. 41/95),  che  hanno  recato
una ulterior correzione agli andamenti di finanza pubblica di entita'
superiore ad 1 punto di PIL.
    In  attesa  di una puntuale definizione del fabbisogno per l'anno
in corso nella Relazione di cassa  di  imminente  presentazione  alle
Camere, si puo' gia' ora valutare che la manovra comporta un notevole
incremento dell'avanzo primario.
2.-  Le  descritte  prospettive  di  finanza  pubblica  impongono  la
conferma dell'impostazione  restrittiva  assunta  negli  ultimi  anni
dalle   previsioni   di   bilancio;   di  cio'  costituisce  premessa
indispensabile una rigorosa riconsiderazione dell'intervento pubblico
in vista dell'aggiornamento degli obiettivi di finanza  pubblica  nel
Documento programmatico per il prossimo triennio.
    Nel  frattempo,  la  predisposizione  delle  nuove  previsioni di
bilancio puo'  avere  come  punto  di  riferimento  quanto  meno  gli
obiettivi  individuati  nel  precedente  Documento  di programmazione
economico- finanziaria, al quale e' ancorato, come e' noto, anche  il
procedimento  di  monitoraggio  dei  conti  pubblici  concordato  con
l'Unione europea.
3.  -  Come  negli  anni  piu'  recenti,  anche  l'ultima sessione di
bilancio  ha  confermato  l'impostazione  complessiva  dei  documenti
relativi  alla  manovra  di  finanza  pubblica,  valorizzando i ruoli
distinti ma complementari del bilancio a legislazione vigente,  della
legge finanziaria e dei provvedimenti collegati.
    La  manovra  e'  stata  approvata  ed  emanata  in  tutte  le sue
componenti normative  entro  il  31  dicembre  1994;  essa  e'  stata
integrata dal decreto-legge n. 41 del 1995, al fine di  ricondurre il
fabbisogno complessivo entro i limiti programmati.
    Tra  i  risultati  piu'  rilevanti  della  complessiva manovra di
bilancio per il 1995 va segnalato per l'intero  settore  pubblico  il
contenimento  delle  erogazioni  di cassa di parte corrente, al netto
degli interessi, in prossimita' del tasso d'inflazione programmato.
    Per quanto attiene al bilancio dello Stato, al raggiungimento  di
tale  risultato  hanno  concorso  sia le modifiche della legislazione
vigente, sia  l'applicazione  rigorosa  di  criteri  restrittivi  nel
quadro degli assetti normativi e organizzativi esistenti.
    In   particolare,   va   notato  che  la  spesa  comprimibile  in
quest'ultimo ambito e' minore  rispetto  a  quella  modificabile  con
specifici   interventi normativi,  ma risulta pur sempre rilevante ai
fini della complessiva azione di contenimento e di razionalizzazione.
Pertanto, va confermato tendenzialmente l'abbandono,  ove  possibile,
del  criterio  della spesa storica di tipo incrementale rispetto alle
occorrenze degli anni precedenti,  che  ha  determinato  un  notevole
grado di irrigidimento della spesa, di per se gia' elevato, in alcuni
casi  tendendo  ad  innalzarne  il  livello al di la' delle effettive
necessita'.
L'esistenza in ogni stato di previsione di sia pur contenuti  margini
di  manovra,  sui quali e' possibile esercitare l'impegno correttivo,
rende  piu'  agevole   la   concreta   attuazione   dell'impostazione
restrittiva,  in  particolare  per  le  spese  per acquisto di beni e
servizi,  per  investimenti  diretti  e  per  trasferimenti  ad  enti
decentrati di spesa, o ad altri soggetti, per i quali l'entita' delle
somme  da  trasferire  non e' vincolata da predeterminazioni legisla-
tive.
Per   la   spesa   relativamente   flessibile,   o    comunque    non
legislativamente  predeterminata  in modo rigido, occorre, in sede di
previsione annuale, procedere ad un puntuale  e  complessivo  riesame
delle esigenze e degli obiettivi, onde rapportare ad essi non solo la
parte incrementale dello stanziamento, ma il suo intero ammontare.
Lo  schema che piu' sembra rispondere a queste esigenze e' quello del
bilancio a base zero, discriminando la spesa che riveste utilita' per
il corpo sociale da quella che potrebbe essere ridotta o  addirittura
eliminata  senza  conseguenze  apprezzabili;  nonche' distinguendo le
spese di funzionamento necessarie per assicurare il mantenimento  del
livello  dei  servizi  da  quelle volte al soddisfacimento di nuovi o
maggiori bisogni.
Con  riferimento  al  primo  aspetto,  gli stanziamenti devono essere
depurati dagli oneri non strettamente funzionali al conseguimento dei
compiti demandati; con riferimento  al  secondo,  prima  di  decidere
nuovi   interventi   occorre  acquisire  un  piu'  elevato  grado  di
efficienza nel  soddisfacimento  dei  bisogni  gia'  individuati.  In
mancanza  di precisi indicatori attestanti l'esigenza inderogabile di
tali spese,  si  dovra'  disporre  la  soppressione  di  capitoli  di
bilancio  e di programmi di spesa attraverso, se necessario, proposte
di modifica o di abrogazione della vigente legislazione di sostegno.
Conclusivamente, l'impostazione delle previsioni per il  1996  dovra'
essere  ispirata  alla  conferma  del  criterio dell'invarianza delle
dotazioni complessive di spesa; tale obiettivo  va  perseguito  anche
con  adeguati  interventi  normativi  in sede di manovra di bilancio,
tenendo  presente  che  eventuali  maggiori  esigenze  incomprimibili
dovranno  essere  compensate  da ulteriori riduzioni; la manovra deve
essere impostata e realizzata a livello di dotazioni  di  competenza:
solamente   il   loro   contenimento  puo'  consentire  una  modifica
strutturale degli andamenti della finanza pubblica.
Un diretto ausilio al raggiungimento  dell'obiettivo  dell'invarianza
complessiva  delle dotazioni di competenza discende dall'applicazione
dell'articolo 2, comma 5, del citato  decreto  legge  n.  41/95,  che
consente un incremento annuo nei limiti dell'1 per cento per le spese
soggette  alla  riduzione  in  sede  di manovra aggiuntiva: con tutta
evidenza, per tali spese, complessivamente considerate per  aggregati
economici,  gli  eventuali incrementi consentiti dalla legge dovranno
essere compensati  con  corrispondenti  riduzioni,  anche  a  livello
normativo, delle altre spese.
3.1.-   L'impostazione   previsionale   per  la  spesa  relativamente
flessibile va collocata, comunque, entro taluni criteri  quantitativi
di riferimento.
Per  tali spese, individuabili negli oneri classificati nell'acquisto
di  beni  e  servizi,  con  esclusione  di  quelli   legislativamente
predeterminati, si rende indispensabile prevedere per il 1996 la loro
invarianza   a   livello   complessivo   rispetto  alle  proposte  di
assestamento del bilancio per il 1995, tenendo conto che  l'eventuale
incremento  nei  limiti previsti dalla richiamata norma dovra' essere
recuperato con corrispondenti riduzioni di altre spese. Per gli  anni
1997    e   1998, il loro incremento rispetto al precedente esercizio
non potra' essere superiore, rispettivamente, all'1 per cento.
A tale fine, occorre  riconsiderare  puntualmente  le  dotazioni  per
studi,   indagini,   rilevazioni,   comitati,  commissioni,  speciali
incarichi, pubblicita' e simili, al fine di  pervenire  ad  una  loro
eliminazione o, almeno, ad un loro significativo ridimensionamento.
Trattasi,  infatti,  di  spese  a  fronte  di  servizi che, in via di
massima,  dovrebbero  essere  svolti  direttamente  dalla   struttura
amministrativa, la quale soltanto in casi eccezionali di necessita' e
urgenza  dovrebbe  far  ricorso  ad  apporti esterni. Ne consegue che
potranno  essere  assentite  eccezionalmente  soltanto  le  dotazioni
ritenute indispensabili per assicurare la prosecuzione dell'attivita'
amministrativa.
Il  perseguimento  di  tale obiettivo per talune spese di acquisto di
beni e servizi viene agevolato sia dalla possibilita' di  operare  in
via  amministrativa  variazioni  compensative  (per il 1995, art. 24,
comma 2, della legge di bilancio),   sia dal vincolo  posto  al  loro
incremento  (art. 14, comma 2 bis, del D.L. n. 367/91, convertito con
legge n. 8/92).
3.2.- Lo stesso criterio di invarianza complessiva  si  applica  alle
spese  di acquisizione di beni e servizi per la difesa nazionale, per
le quali e' necessario  procedere  alla  ridefinizione  dei  relativi
programmi   e   progetti,   tenendo   conto   del   mutato   contesto
internazionale e  dell'assunzione  sul  piano  operativo  del  "nuovo
modello  di  difesa", anche mediante una congrua diluizione temporale
delle spese di ammodernamento e  potenziamento,  compatibile  con  la
realizzazione dei nuovi programmi.
Per  queste ultime spese, collocate convenzionalmente nella categoria
IV, eventuali maggiori esigenze specifiche collegate ai  programmi  e
ai   progetti  in  corso  di  attuazione  andranno    compensate  con
corrispondenti riduzioni su altri capitoli di spesa.
Al raggiungimento dell'obiettivo puo'  concorrere  una  piu'  diffusa
applicazione  della  norma  della  legge  di  bilancio  che  consente
variazioni compensative nell'ambito della categoria IV - Acquisto  di
beni  e  servizi  del  Dicastero della Difesa (per il 1995:  art. 13,
comma 15).
3.3.-  Le  spese  per  trasferimenti  non  previste   da   specifiche
disposizioni  legislative  sono  da  sottoporre ad attenta e rigorosa
analisi,  ai  fini  della  loro  eliminazione  dalle  previsioni   di
bilancio.
Gli oneri in discorso riguardano erogazioni, sovvenzioni e contributi
che,   pur   rientrando   nella   generale  configurazione  normativa
dell'attivita' istituzionale dell'Amministrazione  interessata,  sono
privi di specifica e particolare autorizzazione legislativa.
Pertanto,  assume  essenziale  rilievo la fonte normativa dell'onere:
l'assunzione in  bilancio  e'  consentita  soltanto  se  disposta  da
specifici  provvedimenti  legislativi,  cioe'  da  leggi  organiche o
particolari che si riferiscono direttamente al settore o  ai  settori
d'intervento;  l'autorizzazione legislativa, oltre che inserita in un
provvedimento  specifico,  deve  essere,  inoltre,  espressa,   cioe'
individuata  nei  suoi  elementi  essenziali direttamente dalla legge
(beneficiario, parametri di quantificazione, importo, ecc.).
Sono  da  eliminare,  conseguentemente,  tutte  le   erogazioni   per
trasferimenti    che non rispondono ai predetti requisiti, erogazioni
riferibili all'esercizio delle normali funzioni  istituzionali  delle
Amministrazioni  interessate, nel cui ambito generale rientrano senza
una specifica e particolare disciplina normativa di settore.
3.4.-  Quanto  ai  trasferimenti  autorizzati  da  specifiche  norme,
l'esigenza di contenimento impone una  severa  e  rigorosa  revisione
della  legislazione  in  materia, allo scopo di pervenire quanto meno
all'invarianza nominale per tre anni delle erogazioni  a  carico  del
bilancio.
A  tale  scopo  devono  essere  proposte modifiche alle-norme vigenti
attraverso l'inclusione di determinazioni riduttive di autorizzazioni
legislative di spesa nell'apposita Tabella E allegata al  disegno  di
legge finanziaria.
Le  eventuali  ulteriori  esigenze degli enti e organismi interessati
devono, in via di massima, essere coperte con l'acquisizione  diretta
di  mezzi  finanziari,  anche  attraverso  l'adeguamento  dei  prezzi
relativi ai servizi prestati.
4.  -  Le  misure  correttive  da  inserire  nel  disegno  di   legge
finanziaria  o  in  specifici  disegni di legge costituiscono l'altro
rilevante strumento, quantitativamente piu' importante, per pervenire
ad un effettivo contenimento della spesa pubblica.
In particolare, attraverso  la  rimodulazione  delle  spese  e  degli
accantonamenti sui fondi speciali per nuovi provvedimenti legislativi
che   sono   sottoposti   o   si   ritiene  di  sottoporre  all'esame
parlamentare, occorre assicurare il  massimo  contenimento  possibile
delle  dotazioni  di  competenza, in rapporto alla concreta capacita'
operativa dell'Amministrazione.
5. - Le indicate linee di impostazione della manovra di bilancio  per
il  1996  e  per  il  triennio  1996-1998  vanno  inserite nel quadro
complessivo degli  obiettivi  da  perseguire  che  sinteticamente  si
possono cosi' indicare:
a)  il gettito delle entrate tributarie, da valutare sulla base della
presumibile dinamica e delle variazioni legislative intervenute, deve
tener  conto  delle  piu'  aggiornate  previsioni   delle   variabili
macroeconomiche che lo influenzano;
b) a livello complessivo, le spese correnti, al netto degli interessi
e  delle  poste  correttive  e  compensative  delle entrate, dovranno
essere contenute, per il 1996,  entro  il  livello  risultante  dalle
previsioni assestate del bilancio per il 1995. Nel successivo biennio
le   spese   per   acquisto  di  beni  e  servizi  indispensabili  al
funzionamento delle Amministrazioni non potranno incrementarsi  oltre
l'1 per cento;
c)  le  spese in conto capitale nel complesso potranno incrementarsi,
in ciascuno degli anni del triennio, in misura non superiore al 4 per
cento per il1996 e al 2 per cento annuo per il 1997 e il 1998. A tali
incrementi potra' farsi  luogo  soltanto  dopo  l'individuazione,  da
parte  delle  singole  Amministrazioni, degli interventi prioritari e
una volta verificato che non vi siano, ne' siano prevedibili, residui
di   stanziamento   o  disponibilita'  di  tesoreria  per  interventi
autorizzati  e  non  ancora  effettuati; per le spese soggette   alla
riduzione  disposta  con  il decreto  legge n.   41/95 dovra' inoltre
essere garantita la puntuale  applicazione  del  richiamato  comma  5
dell'articolo 2;
d) fermi restando gli obiettivi di  cui  sopra,  la  proposizione  di
nuove  autorizzazioni  di  spesa  da  includere  nel disegno di legge
finanziaria per il 1996 potra'  essere  formulata  solo  individuando
ulteriori  riduzioni  compensative  delle  dotazioni gia' autorizzate
anche legislativamente.
                                  *
                            *     *     *
Circa, infine, i  criteri  di  formulazione  delle  previsioni  e  il
calendario  degli  adempimenti, si rinvia all'unita nota tecnica.  Si
ringrazia per la collaborazione che le Amministrazioni daranno  e  si
resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al riguardo.
 
                                                  IL MINISTRO
 
PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ANNO 1996 E PER IL TRIENNIO 1996 - 1998
 
             NOTA TECNICA E CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
 
N.B.:  I  Direttori delle Ragionerie Centrali - alle quali l'articolo
28 della legge  di  contabilita'  di  Stato  demanda  il  compito  di
compilare gli schemi di previsione - sono invitati a prestare fattiva
collaborazione   per   una   puntuale   applicazione  delle  presenti
direttive.
Particolare attenzione va rivolta alle indicazioni di  cui  ai  punti
5.5, 5.11 e 5.12.
 
1. - CRITERI GENERALI PER L'IMPOSTAZIONE DELLE NUOVE PREVISIONI
1.1.  -  Per  la  concreta predisposizione di una manovra di bilancio
coerente con gli obiettivi e le compatibilita' precisate, il progetto
di bilancio 1996 e il bilancio pluriennale 1996-1998 - ai sensi degli
articoli 2 e 4 della legge n. 468 del  1978,  come  sostituiti  dalla
legge  n.  362  del  1988  -  devono  essere redatti sulla base della
legislazione  vigente  (quello  pluriennale  anche   nella   versione
programmatica)  e  sono  destinati a recepire gli effetti della legge
finanziaria e dei  provvedimenti  collegati  dopo  l'approvazione  di
questi  ultimi,  in  forza di apposite note di variazioni al progetto
medesimo.
Occorre   peraltro   richiamare   le   disposizioni   riduttive    di
stanziamenti,  recate  al decreto-legge n. 41 del 1995, che anche per
gli anni 1996 e  1997  hanno  operato  tagli  in  senso  orizzontale,
"intendendosi corrispondentemente ridotte" le autorizzazioni legisla-
tive di supporto degli stanziamenti dei vari capitoli interessati.
Per  contribuire  a  delineare  la manovra correttiva, le proposte di
previsione  per  il  nuovo  bilancio  annuale  e  per   il   bilancio
pluriennale  1996-1998  -  da  elaborare  in  piena  attuazione delle
direttive  impartite  nella   circolare,   che   qui   si   intendono
integralmente richiamate - devono essere accompagnate da un documento
illustrativo  delle  modifiche da apportare alla legislazione vigente
al fine di ricondurre ogni scostamento delle  nuove  previsioni  agli
obiettivi prima richiamati.
Il  documento  in  parola, del tutto analogo a quello richiesto negli
anni passati, dovra' articolarsi con  riferimento  alla  spesa  nelle
consuete cinque sezioni:
-  nella  prima,  per  ogni  legge  di spesa a carattere pluriennale,
dovranno essere precisate le quote da indicare nella  Tabella  F  del
disegno  di  legge  finanziaria  per  ciascuno degli anni dal 1996 al
1998, nonche', globalmente,  l'eventuale  stanziamento  residuale  da
iscrivere negli anni 1999 e successivi (art. 11, comma 3, lettera c),
legge  n.  468  del  1978);  inoltre, per ciascuna "tranche" di spesa
pluriennale relativa al 1996 dovra' anche essere  indicata  la  parte
che  verra'  a  tradursi  in  pagamenti  effettivi  nel predetto anno
finanziario; si dovranno  altresi'  indicare  i  pagamenti  in  conto
residui  relativi  a  ciascun provvedimento legislativo. Nel medesimo
contesto,  ai  fini  delle  determinazioni  da  assumere   ai   sensi
dell'articolo  11  quater,  comma  2,  della  legge  n. 468 del 1978,
andranno altresi' segnalate e debitamente giustificate,  contenendole
al  massimo  -  in  relazione  all'effettivo  stato di attuazione dei
programmi ed alle caratteristiche  delle  spese  ivi  previste  -  le
autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere
pluriennale  per  le  quali  si  ritenga  necessario  disporre  della
facolta' di assumere impegni nei limiti dell'intera somma autorizzata
per gli anni successivi al 1996, nonche' di quelle per  le  quali  e'
invece possibile determinare una  limitazione, dell'impegnabilita' al
50 per cento;
-  analogamente, nella seconda sezione, per tutte le specifiche leggi
di spesa che hanno demandato  la  determinazione  dello  stanziamento
annuo alla legge finanziaria (art.  11, comma 3, lettera d), legge n.
468),  dovranno essere indicate le quote da iscrivere nella Tabella C
per  ciascuno degli anni dal 1996  al  1998,  nonche',  relativamente
alla quota 1996, la corrispondente autorizzazione di cassa;
-  nella  terza,  potranno  elencarsi  per  l'anno 1996 gli oneri per
l'eventuale rifinanziamento di autorizzazioni legislative di spesa in
conto capitale scadute nel 1995 relative ad  interventi  di  sostegno
dell'economia (art 11, comma 3, lettera f), legge n.  468);
-  nella quarta, dovranno elencarsi le iniziative legislative recanti
nuove o maggiori spese, ognuna delle quali dovra'  essere  codificata
secondo  i criteri delle classificazioni economica e funzionale. Cio'
al fine di determinare gli accantonamenti da preordinare in  omogenee
voci  funzionali  sotto ciascun Ministero, come auspicato nell'ordine
del giorno approvato dalla Camera dei Deputati  a  conclusione  della
sessione di bilancio per il 1995.
Per  dette iniziative, oltre a indicarsi l'onere per l'anno 1996, per
ciascuno  dei  due  anni  successivi  e  per  l'intera   durata   del
provvedimento,  devono essere contestualmente individuate le proposte
correttive della legislazione in essere, valutabili nei loro riflessi
finanziari in termini di economie di spesa, le  quali  vanno  rivolte
alla  copertura  delle  nuove  iniziative proposte (art. 11, comma 3,
lettere e) e g), legge n.  468).
In assenza di questa compensazione nessuna proposta di considerazione
nei fondi speciali potra' essere presa in esame; lo  stesso  criterio
compensativo  dovra'  applicarsi in relazione alle eventuali proposte
di rifinanziamento da considerare nella terza sezione ai  fini  della
inclusione  nell'apposita  tabella  di  cui all'articolo 11, comma 3,
lettera f), legge n. 468 del 1978.
Si precisa che devono essere chiariti con la massima cura:
a) i criteri di  valutazione  dell'onere  complessivo,  indicando  le
ipotesi  di  evoluzione dei costi prese in considerazione nel caso di
spese a carattere pluriennale;
b) l'esistenza di automatismi o di meccanismi di  indicizzazione  che
vincolano la crescita di taluni tipi di spesa a particolari parametri
che possono rendere difficile o impossibile l'osservanza delle regole
prefissate.  A  tal  riguardo  le  proposte  devono,  in  ogni  caso,
rivolgersi  ad  evitare  operazioni  che  differiscano  ad   esercizi
successivi,  con  la  tecnica  dei  limiti  di impegno, spese che non
abbiano l'effettiva natura di spese di investimento  o  che  comunque
spostino su soggetti diversi dal Tesoro l'effettuazione di operazioni
finanziarie, dilatando l'indebitamento del settore pubblico;
c)  i tempi tecnici di attuazione dell'intervento, che - insieme alle
possibilita' operative  dell'Amministrazione  -  ne  condizionano  la
ripartizione temporale;
-  nella  quinta  sezione,  infine,  dovranno  essere indicate, sulla
scorta di criteri enunciati nella circolare,  le  prevedibili  minori
esigenze  derivanti da inattualita' totale o parziale degli obiettivi
originari e le conseguenti riduzioni  delle  relative  autorizzazioni
legislative  di  spesa  che  si  renda  possibile inserire - ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera  e),  legge  n.  468  del  1978  -
nell'apposita tabella.
Le  indicazioni contenute nelle prime quattro sezioni del "documento"
dovranno essere corredate da note illustrative  nelle  quali  saranno
forniti  gli  elementi  di  valutazione  che dovranno rispondere alla
duplice esigenza  conoscitiva degli effetti delle proposte stesse  in
termini sia di competenza che di cassa.
Le proposte correttive della legislazione vigente, volte a conseguire
economie  di  spesa  o  maggiori  entrate,  in  quanto non attivabili
nell'ambito del  disegno  di  legge  finanziaria,  dovranno  comunque
essere  segnalate,  contestualmente al "documento", con l'allegazione
dei  relativi  disegni  di  legge,  onde  consentire  la  valutazione
collegiale   del   Governo   circa   la   loro   complementarieta'  e
funzionalita' alla complessiva decisione di bilancio 1996-1998.
Giova  poi  rammentare che nell'ambito dei disegni di legge collegati
ai disegno di legge  finanziaria  non  possono  rientrare  iniziative
comportanti nuovi o maggiori oneri.
1.2.  -  La proposizione di misure correttive da inserire nel disegno
di  legge  finanziaria  o  in  specifici  disegni  di  legge  e'   da
considerarsi  indispensabile,  contestualmente  all'azione correttiva
sulla legislazione vigente.
Nel formulare  le  proposte  di  spesa,  le  singole  Amministrazioni
dovranno  procedere  a una revisione rigorosa delle singole dotazioni
di bilancio, con particolare riferimento ai criteri prefigurati nella
circolare.
Il rispetto delle direttive  di  contenimento  delle  spese  correnti
innanzi   indicate  segnera'  il  limite  complessivo  massimo  delle
assegnazioni di  competenza  (legge  finanziaria  compresa)  di  ogni
Amministrazione;  eventuali  maggiori  necessita'  connesse  a  spese
obbligatorie ed inderogabili  devono  essere  compensate  per  quanto
possibile   con   la  riduzione  delle  spese  correnti  a  carattere
discrezionale e, ove cio' non sia sufficiente, proponendo altresi' la
riduzione di spese legislativamente previste, soprattutto nel settore
dei trasferimenti correnti (contributi ad enti, associazioni,  ecc.).
Nella  dimostrata  impossibilita'  di  proporre riduzioni delle spese
correnti, dovra' operarsi, con gli stessi criteri, sulle dotazioni di
conto capitale.
Nella predisposizione delle proposte di previsione per le spese, poi,
appare indispensabile seguire le linee di impostazione indicate nella
circolare e che vengono sintetizzate al punto 5 lettere b), c)  e  d)
della circolare medesima.
2. - BILANCIO ANNUALE DI COMPETENZA
2.1. - Spese
Dovendosi  costruire  il  bilancio  sulla  base  del  criterio  della
legislazione  vigente,  si  ricorda  che  per  quanto  concerne   gli
stanziamenti la cui quantificazione annua e' specificamente demandata
alla  legge  finanziaria, l'importo da considerare nelle previsioni a
legislazione vigente per l'anno 1996 deve essere  quello  autorizzato
per  tale  anno con la Tabella C della legge finanziaria 1995 tenendo
peraltro conto delle riduzioni operate dal decreto-legge n. 41/95 che
ha corrispondentemente ridotto le relative autorizzazioni legislative
di  spesa;  le  possibili  variazioni  devono  formare   oggetto   di
determinazione  in  sede  di  legge  finanziaria 1996 e devono quindi
essere  proposte  nel  piu'  volte  richiamato  "documento"  (sezione
seconda),  nel  rispetto  del  criterio  compensativo della eventuale
maggiore spesa proposta con economie di pari importo.
Le  proposte  dovranno  essere  riportate  nelle  "schede- capitolo",
appositamente predisposte dai Sistema  Informativo  della  Ragioneria
Generale   dello  Stato,  che  evidenziano,  tra  l'altro,  i  limiti
risultanti da fattori legislativi predeterminati.
Per le  autorizzazioni  di  spesa  intervenute  successivamente  alla
predisposizione  del  bilancio  pluriennale  1995-1997  -  non ancora
recepite nelle "schede-capitolo" e per le quali la copertura  risulta
reperita  a  carico  dei  fondi globali, con riduzioni di spesa o con
maggiori entrate - dovra' essere fornita  distinta  dimostrazione  in
apposite note a corredo dei rispettivi capitoli.
Per  quanto,  in particolare, attiene allo scaglionamento delle spese
pluriennali, la quota del bilancio 1996 da  assumere  nei  pertinenti
capitoli dovra' corrispondere a quella indicata nella Tabella F della
legge  finanziaria 1995, sempre tenendo conto delle riduzioni operate
dal decreto-legge 41/95.
E' importante segnalare  che  per  le  leggi  di  spesa  pluriennali,
approvate  dopo la presentazione del bilancio 1995-1997, nel bilancio
di previsione 1996 potra' essere  iscritto,  come  quota  annuale  di
spesa  di quelle leggi, lo stesso stanziamento determinato per l'anno
1995 dalle leggi medesime,  sempre  che  tali  leggi  non  dispongano
diversamente.
2.1.1.  -  La  rappresentata esigenza di riconsiderare analiticamente
tutte le dotazioni dei diversi  capitoli  di  spesa  corrente,  nello
spirito  della  profonda  revisione  degli obiettivi e delle esigenze
sottesi  al   metodo   della   riconsiderazione   globale   di   ogni
stanziamento,  deve  essere soddisfatta,     relativamente alle spese
discrezionali, mediante l'analisi e la  valutazione  delle  spese  di
ciascuna  dotazione  del  bilancio  1995, non soltanto attraverso una
migliore e piu' razionale  programmazione,  ma  anche  sopprimendo  o
riducendo  erogazioni  che  in  taluni  casi  sono  incompatibili con
l'attuale condizione della finanza pubblica,  mentre  in  altri  casi
possono   essere  evitate  con  il  pieno  utilizzo  delle  capacita'
professionali e tecniche del personale delle stesse Amministrazioni.
In questa linea si segnalano in  particolare  le  eliminazioni  o  le
riduzioni  da  proporre  per  i capitoli concernenti contribuzioni di
carattere  discrezionale  ad  enti,  associazioni,  comunita',  ecc.,
tenuto anche conto del  disposto  dell'art.   9,   comma   1,   della
legge   n.   537/93;   il   contenimento  delle  spese  per  missioni
all'interno  ed all'estero   del   personale;   la   riduzione  delle
dotazioni  per  la partecipazione  a  convegni,  congressi,   mostre,
conferenze,    ecc.;  l'eliminazione  o   almeno   un   significativo
ridimensionamento   delle spese   per    speciali  incarichi,  studi,
indagini,  rilevazioni, nonche' degli  oneri  per  il   funzionamento
di   consigli,   comitati   e commissioni;  le spese  per  l'acquisto
di  riviste  e  giornali;  le  spese  per  manutenzione,  noleggio ed
esercizio di  mezzi   di   trasporto;   le spese   telefoniche;  ogni
altra spesa suscettibile di essere eliminata o ridotta.
L'opera di riconsiderazione delle dotazioni per acquisto  di  beni  e
servizi,  in  particolare,  potra'  tener conto della possibilita' di
effettuare  in  corso  d'anno  variazioni   compensative   con   atto
amministrativo,  anche  tra diversi Ministeri, ai sensi dell'articolo
24,  comma 2  della legge di bilancio 1995 n. 726 del 1994, norma che
si ritiene utile riproporre.
Giova peraltro ricordare ancora che a norma del comma 5 dell'articolo
2 del ripetuto decreto-legge 41/95  le spese per le quali operano  le
riduzioni  di  cui  al  comma 2 dello stesso articolo 2, non  possono
essere incrementate in misura superiore all'1  per  cento  annuo  nel
triennio 1996-1998  rispetto agli importi rideterminati per il 1995.
Un'analisi  altrettanto  accurata  deve  essere condotta nel comparto
delle spese di ufficio ed in quelle che le  Amministrazioni  centrali
propongono  al Provveditorato Generale dello Stato, le cui dotazioni,
ancorche' accresciute in questi ultimi anni,  non  sono  tuttavia  in
grado di far fronte a tutte le richieste.
In  quest'opera  di  riconsiderazione  delle  dotazioni  complessive,
un'analisi   particolarmente   rigorosa   e'   richiesta    per    le
Amministrazioni  che gestiscono importanti e peculiari funzioni dello
Stato  (Polizia  di  Stato,  Difesa,  Guardia  di  finanza,   Servizi
antincendi,  Corpo forestale, Servizi penitenziari) e che concentrano
gran  parte  delle  spese  per  acquisto di beni e servizi. Pur nella
essenzialita'  e  indispensabilita'  dei  relativi  oneri,   esistono
margini  di contenimento legati alla programmazione delle varie spese
e forniture, non dimenticando, fra  l'altro,  che  alcuni  di  questi
servizi  beneficiano  di stanziamenti straordinari recati da leggi di
"potenziamento".
2.1.2.  In  precedenza  di  un  fabbisogno del settore statale ancora
troppo elevato, anche  la  spesa  in  conto  capitale  deve    essere
profondamente rivista.
La  proposizione  di  norme di definanziamento dovrebbe innanzi tutto
riguardare  le  spese  per  trasferimenti  (contributi  ad  enti   ed
imprese),  essendo oggi venute meno, in molti casi, le motivazioni di
ordine economico e finanziario che a suo tempo  avevano  giustificato
l'intervento statale nelle dimensioni attuali. Analogo  criterio deve
sorreggere la riconsiderazione degli interventi di diretta competenza
statale   (costituzione   di  capitali  fissi)  e  le  partecipazioni
azionarie ed i conferimenti.
E' appena il caso di ribadire che saranno giudicate inammissibili  le
proposte di conferma degli stessi volumi di spesa 1995, relativamente
ai   capitoli     che  presentino  consistenti  residui,  specie  "di
stanziamento", o che sottendono erogazioni che si allocano  in  conti
correnti   di  tesoreria o contabilita' speciali che registrino ampie
disponibilita'.
2.2. - Entrate
Le previsioni delle  entrate  tributarie  dovranno  essere  formulate
sulla  base  delle  piu'  aggiornate  indicazioni sull'evoluzione del
gettito  e  delle  variabili  macroeconomiche  cui  tale  gettito  e'
collegato, nonche' delle eventuali modifiche normative intervenute in
materia.
Le  ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili
dovranno in ogni caso esse  dettagliatamente specificate in  apposita
nota  illustrativa redatta dai competenti uffici del  ministero delle
finanze, da inviare contestualmente alle proposte.
Per i capitoli articolati,  le  previsioni  e  le  note  illustrative
dovranno essere formulate al livello dei singoli articoli.
Al fine di consentire l'esatta dotazione degli  stanziamenti di spesa
dei  capitoli  nn.    4534, 4535 e 4541 dello stato di previsione del
Ministero del  tesoro  -  relativi  alle  regolazioni  contabili  dei
tributi  riscossi  direttamente dalle Regioni - appare necessario che
detta nota contenga anche l'indicazione della quota  complessivamente
riferibile  a  introiti  da  versare direttamente presso le tesorerie
delle Regioni a statuto speciale Sicilia e Sardegna e delle Regioni a
statuto ordinario, da regolare successivamente in  bilancio  mediante
mandati   commutabili   in   quietanze  di  entrata  a  valere  sugli
stanziamenti dei predetti capitoli di spesa.
Per le entrate non tributarie la valutazione dovra' avere riferimento
alle caratteristiche proprie di ciascun cespite.
Sia per il  comparto tributario che per quello non tributario,  sara'
cura delle Amministrazioni che gestiscono  ciascun cespite provvedere
all'aggiornamento  della  base  informativa  di  natura   legislativa
riportata nelle "schede-capitolo" inviate  dal  Sistema  Informativo,
nonche'   segnalare           le  eventuali  opportune  modifiche  di
denominazione, istituzioni o soppressioni di capitoli e/o articoli
3. - BILANCIO ANNUALE DI CASSA
Per ciascun capitolo di bilancio,  le  Amministrazioni  in  indirizzo
dovranno  indicare  anche la previsione di cassa, indistintamente per
competenza  e  residui,  cioe'  per  l'intera  massa  acquisibile   o
spendibile.
A  questi  fini,  pregiudiziale  appare  la determinazione presuntiva
della consistenza dei residui attivi e passivi che la  gestione  1995
lascera' al 1996.
In  particolare,  per i residui passivi, prendendo le mosse da quelli
accertati con il consuntivo 1994 e dalle dotazioni di competenza  del
1995   (massa   spendibile  1995),  per  giungere  ad  un'attendibile
valutazione  dei  "presunti"  residui  passivi  al  1  gennaio  1996,
occorrera'  ipotizzare  per ciascun capitolo i pagamenti effettuabili
nel corrente anno finanziario. A tal  fine,  occorre  considerare  la
necessita'  di compensare, in sede di provvedimento di riassestamento
del bilancio, le  maggiori  autorizzazioni  di  cassa,  eventualmente
conseguenti all'accertamento definitivo delle consistenze dei residui
passivi  al  31 dicembre 1994, preferibilmente a livello di titolo e,
comunque,  non  superando  il  volume   complessivo   dei   pagamenti
autorizzati  dalla legge di bilancio 1995 integrata con le variazioni
intervenute per atto amministrativo.
Questa stima delle operazioni di  pagamento  per  il  1995  -  tenuto
eventualmente  conto  della  eliminazione  di residui per intervenuta
perenzione - raffrontata con  la  predetta  massa  spendibile,  fara'
emergere  la  presunta consistenza dei residui passivi al 31 dicembre
1995, consistenza che, rappresentando una notevole  componente  della
massa  spendibile  1996,  condiziona  con  la  sua  attendibilita' la
formulazione  della  previsione   delle   nuove   autorizzazioni   di
pagamento.
Quanto  precede  va  evidenziato  in  via metodologica, atteso che il
decreto-legge 41/95 all'articolo 2, comma  6, limita la facolta'   di
impegnare  fondi  iscritti  nel  bilancio dello Stato e delle aziende
autonome per l'anno 1995, con possibili conseguenze  sulle  dotazioni
di cassa da assegnare ai vari capitoli.
4. - BILANCIO PLURIENNALE DI COMPETENZA A LEGISLAZIONE VIGENTE
4.1 - Spese
Le  previsioni  di  spesa  per  il 1997 e per il 1998 dovranno essere
effettuate sulla scorta dei seguenti criteri:
a) per le spese predeterminate legislativamente, la  loro  proiezione
dovra'  essere effettuata, per il 1997, secondo quanto indicato nella
Tabella F della legge  finanziaria  1995  quale  risultante  dopo  le
riduzioni  del  richiamato  decreto-legge  n. 41/95 (tale proiezione,
ovviamente,  potra'  essere   oggetto   di   proposta   di   modifica
nell'apposito  "documento"). Per le leggi di spesa pubblicate dopo la
presentazione del bilancio pluriennale 1995-1997, nei casi in cui la'
legge stessa non quantifichi gli stanziamenti annuali, dovra'  essere
considerato per il 1997  e per il 1998 uno stanziamento non superiore
a quello iscritto nell'anno 1996.
Per  le  spese  il  cui  scaglionamento  si  protrae  all'anno 1999 e
successivi, dovra' essere individuata l'ulteriore   somma  ancora  da
iscrivere,  ponendo in evidenza, in apposite note, le  somme riferite
ad anni precedenti e non ancora iscritte;
b) gli stanziamenti la cui quantificazione annua  e'  demandata  alla
legge  finanziaria,  per  ciascuno  degli  anni  1997 e 1998 dovranno
essere gli stessi previsti per l'anno 1996 nella Tabella  C  allegata
alla  legge  finanziaria  1995,  ridotti in applicazione del decreto-
legge n. 41/95  ed  eventualmente  maggiorati  nella  misura  massima
consentita dal comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto legge;
c)  per gli oneri inderogabili, i quali, com'e' noto, pur discendendo
direttamente dalla legge, non sono  da  questa  predeterminati  e  si
quantificano  in  modo automatico attraverso   meccanismi e parametri
desumibili dalle  norme  stesse,  la  proiezione  dovra'  svilupparsi
tenendo conto di tali meccanismi.
d)  per le spese a carattere discrezionale, vale a dire per gli oneri
non vincolati ad  alcuna  precisa  quantificazione  legislativa,  gli
stanziamenti  per  gli  anni  1997  e  1998 non potranno superare per
ciascun anno il livello previsto per il 1995, maggiorato di un  punto
percentuale all'anno.
Giova, peraltro, ribadire che per tutte le spese di cui ai precedenti
punti  a), b), c) e d), si dovra' tenere conto delle riduzioni  oper-
ate dal decreto-legge n. 41/95 che  ha  correlativamente  ridotto  le
relative autorizzazioni di spesa.
4.2. - Entrate
Per  quanto  concerne  le  entrate,  la proiezione delle previsioni a
legislazione  vigente,  formulate  per  il  1996,  dovra'      essere
effettuata,  come  si e' gia' detto, sulla base delle piu' aggiornate
indicazioni sull'evoluzione delle variabili macroeconomiche cui  tale
gettito e' collegato.
Le  ipotesi adottate circa l'evoluzione delle diverse basi imponibili
dei cespiti tributari dovranno in ogni caso  essere  dettagliatamente
specificate  nella  citata apposita nota illustrativa da redigere dai
competenti Uffici  del  Ministero  delle  finanze  e  da  trasmettere
contestualmente all'invio delle proposte.
Anche  per  gli  anni  1997  e  1998,  per  i capitoli articolati, le
previsioni e le note illustrative dovranno essere formulate a livello
dei singoli articoli.
5. - ADEMPIMENTI PARTICOLARI
5.1. - Per il bilancio annuale, i capitoli di  spesa  possono  essere
analiticamente  ripartiti  in articoli (in appositi allegati) secondo
le diverse finalita' della spesa considerata  nel  capitolo.  Per  le
entrate,   l'articolazione   delle   principali  imposte,  come  gia'
avvertito, va estesa ai due esercizi successivi.
5.2. - Eliminazione dei residui
5.2.1. - Attivi. Ai fini della  eliminazione  dei  residui  attivi  e
delle   relative   azioni   che  in  proposito  devono  espletare  le
Amministrazioni competenti per i diversi cespiti, si  richiama,  come
tutti  gli  anni,  l'attenzione  sulla  necessita'  di  una  puntuale
applicazione  degli  articoli  da  263  a  268  del  Regolamento  per
l'amministrazione del patrimonio e la contabilita' dello Stato.
In   particolare,   dovranno  essere  assunte  le  dovute  iniziative
amministrative in merito ad eventuali residui relativi a  partite  in
contenzioso risultate definitive attraverso le richieste di condono e
ai cosiddetti  buoni di sgravio e tolleranze".
Mentre  appare  necessario procedere alla integrale cancellazione dei
residui  concernenti  partite  definite  attraverso  il  condono,  si
sottolinea  l'opportunita' di eliminare anche quelli relativi a buoni
di sgravio  e  tolleranze  rilasciati  in  relazione  a  partite  che
appaiono spesso, per i motivi piu' vari,sostanzialmente inesigibili.
5.2.2.  -  Passivi.  Per  i  residui  passivi,  va tenuta presente la
perenzione  amministrativa,  nei  termini   in   cui   essa   risulta
disciplinata  dall'articolo  39  della  legge  7 agosto 1982, n. 526.
Inoltre appare opportuno richiamare  l'attenzione  sulla  circostanza
che  tale  istituto  va  applicato  esclusivamente  a residui passivi
originati da impegni assunti a norma dell'articolo 20,  terzo  comma,
della  legge  5  agosto  1978,  n.  468  e successive modificazioni e
integrazioni.
Ai fini della quantificazione in via previsionale del  fondo  di  cui
all'articolo  8  della legge n. 468 del 1978, le Amministrazioni, per
il tramite delle coesistenti Ragionerie Centrali, dovranno  segnalare
le  somme  relative  a  residui  perenti di conto capitale che a loro
giudizio si  prevede  dovranno  essere  reiscritte  nel  corso  della
gestione 1996.
5.3.  -  Particolari  adempimenti  del  Ministeri  della  difesa, del
commercio con l'estero e per i beni culturali e ambientali.
Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, della  legge  4
ottobre  1988, n.   436, allo stato di previsione del Ministero della
difesa dovra'  essere  unito  apposito  allegato,  da  sottoporre  al
Parlamento,  relativo  ai  piani  di  spesa  gravanti  sugli ordinari
stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento dei programmi
pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali.
Inoltre,  ai  fini  del  controllo  del  Parlamento  sulle  procedure
previste   per   gli  approvvigionamenti  centrali,  dovranno  essere
predisposte - secondo l'analisi prevista dal  comma  5  del  medesimo
articolo  1  della  citata legge n. 436 del 1988 - apposite relazioni
illustrative,  da  allegare  al  detto  stato  di  previsione,  sulla
complessiva  spesa del personale in servizio permanente, su quello in
ferma di leva o volontario, nonche' sullo  stato  di  attuazione  dei
programmi  dei  capitoli  ricompresi  nella rubrica "Ammodernamento e
rinnovamento" e del capitolo n. 7010.
Circa i Ministeri del commercio con l'estero e per i beni culturali e
ambientali e' da rilevare che con  i  decreti  del  Presidente  della
Repubblica  18  aprile  1994, n. 302 e 20 dicembre 1994, n. 760, sono
stati emanati i regolamenti concernenti l'individuazione degli uffici
di livello dirigenziale dei cennati Ministeri
In proposito dette Amministrazioni dovranno formulare le proposte  di
previsioni  indicando altresi' le modifiche di bilancio conseguenti a
quelle  strutturali  introdotte  dagli  innanzi  richiamati   decreti
presidenziali.
5.4. - Pensioni
In tema di "pensioni ed altri assegni fissi pagabili a mezzo ruoli di
spessa  fissa",  per  i quali e' iscritto l'apposito capitolo n. 4351
nello  stato   di   previsione   del   Ministero   del   tesoro,   le
Amministrazioni  Centrali sono pregate di far conoscere il volume che
potra' presumibilmente essere raggiunto per il 1996  dal  carico  dei
relativi  ruoli, nonche' le esigenze finanziarie connesse con i nuovi
pensionamenti.  Per questi ultimi,  si  richiama  l'attenzione  delle
Amministrazioni  per  una  approfondita ricognizione delle partite in
essere e di quelle che nasceranno nel corso  dell'anno,  in  modo  da
garantire  una  puntuale valutazione delle occorrenze finanziarie del
citato capitolo n. 4351.
Ai  fini  di  una  corretta  quantificazione  delle  occorrenze   per
pensioni,   si  ricorda  che  dovra'  altresi'  considerarsi  l'onere
presunto connesso con l'applicazione dell'articolo 21 della legge  27
dicembre  1983,  n.  730  (legge finanziaria 1984) e dell'articolo 2,
primo comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, dell'articolo  3  del
decreto-legge   22   dicembre   1990,   n.   409,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  27  febbraio  1991,  n.   S9,   nonche'
dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 120.
Analoghi  criteri  dovranno  essere seguiti dalle Amministrazioni che
ancora conservano a carico dei rispettivi bilanci il pagamento  delle
pensioni.
5.5. - Spese di personale.
Occorre  innanzitutto  premettere  che  con  le  previsioni  1996 non
operera' piu'  la  ripartizione  delle  spese  di  personale  in  tre
distinti  capitoli  e,  quindi,  si  dovra' procedere a riunificare i
capitoli  dei  contributi  previdenziali  e  assistenziali  e   delle
ritenute  erariali  con  il capitolo delle retribuzioni nette che, in
via di massima, potra' assumere la seguente denominazione: "Stipendi.
retribuzioni ed altri assegni fissi al personale".
Cio' in quanto sono venute  meno  le  motivazioni  che  a  suo  tempo
avevano   suggerito   l'adozione   dell'attuale   tripartizione,   ma
soprattutto per ovviare  alle  disgrazie  ed  agli  inconvenienti  di
recente  riscontrati  a  seguito  dell'intervenuta  legislazione  sui
Centri di assistenza fiscale e conseguenti conguagli.
Peraltro anche per il nuovo  esercizio  e'  confermata  la  procedura
informatica  per la quale viene richiesta un'analisi delle previsioni
di  bilancio  mediante  appositi  modelli  di  rilevazione  che  ogni
Direzione  Generale,  che  gestisce  personale,  compila e invia alle
competenti Ragionerie centrali.
I cennati modelli sono volti a pervenire ad una puntuale applicazione
dell'articolo 65, comma 1 del decreto legislativo, n.  29  del  1993,
nel  testo sostituito dal decreto legislativo n. 546 del 1993, con il
quale,  attraverso  l'evidenziazione  delle  spese  di  personale   a
preventivo,  si  perviene  ad una programmata gestione del personale.
Tale adempimento si inquadra nel processo di monitoraggio  del  costo
del  personale e di analisi dei fenomeni gestionali, gia' avviato con
i  "conti  annuali" 1992, 1993 e 1994, che si pongono in correlazione
con le rendicontazioni di bilancio.
In  considerazione  del  cennato  accorpamento  dei  capitoli   delle
competenze  fisse  e  relativi  contributi  e  ritenute nonche' delle
innovazioni che si renderanno necessarie a seguito  dell'applicazione
del  nuovo  contratto  di  lavoro  (comparto  Ministeri),  occorrera'
procedere secondo particolari indicazioni - anche in  relazione  alle
suddette   procedure  informatiche  -  che  verranno  tempestivamente
fornite con separata comunicazione.
5.6. - Allegato relativo alle spese  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica.
Allo  scopo  di  porre  in  evidenza  le spese destinate alla ricerca
scientifica e tecnologica,  agli  stati  di  previsione  dei  singoli
Ministeri   dovra'   essere   unito  apposito  allegato.  Considerata
l'importanza di tale documento ai fini  dell'individuazione  e  della
quantificazione  delle risorse finanziarie destinate dallo Stato alla
ricerca scientifica  e  tecnologica,  si  ribadiscono  le  istruzioni
impartite in passato.
5.7. - Articoli del disegno di legge.
Insieme  alle proposte di previsione, ciascuna Amministrazione dovra'
far avere anche lo schema degli articoli relativi al proprio stato di
previsione, da inserire nella legge  di  approvazione  del  bilancio,
tenendo  presente  che  non  possono  essere  prese in considerazione
proposte di norme che non risultino coerenti con la natura  di  detta
legge.
5.8. - Note preliminari degli stati di previsione.
Ciascuno  stato  di  previsione dovra' essere illustrato da una "nota
preliminare", che risponda puntualmente alle prescrizioni del  quarto
comma  dell'articolo  2 della legge n.  468 del 1978, come sostituito
dalla legge n. 362 del 1988. Su questo  adempimento  si  richiama  la
particolare  attenzione  delle  singole  Amministrazioni,  come  pure
sull'esigenza di fornire puntualmente le ragioni delle variazioni  di
importo  superiore a 1 miliardo di lire, relative a capitoli di spesa
non obbligatorie o non predeterminate per  legge,  la  cui  dotazione
previsionale    sia  stata  definita  con  criteri difformi da quelli
indicati nella presente circolare
Una apposita sezione delle note preliminari dovra' contenere altresi'
una illustrazione delle  direttive  politiche  e  politico-economiche
relative  alla  spesa  di competenza di ciascun Ministero, al fine di
dare conto dell'azione che  l'Amministrazione  intende  svolgere  nei
campi  di  competenza  nel corso della gestione 1996 sulla base della
legislazione vigente, prescindendo,  quindi,  da  quelle  misure  che
potranno  essere  adottate  in  sede  di legge finanziaria sulla base
delle segnalazioni che ciascuna  Amministrazione  dovra'  fare  avere
nell'apposito "documento" da trasmettere a corredo del bilancio 1996.
Nel  rammentare  inoltre  che,  in applicazione di quanto previsto da
specifiche disposizioni legislative, annualmente sono da allegare  ai
singoli  stati  di  previsione le relazioni sullo stato di attuazione
dei programmi previsti dalle disposizioni medesime,  si  ricorda  che
anche  per il prossimo esercizio finanziario - ai sensi dell'articolo
12 della legge n. 770 del 1986, concernente disciplina  delle  proce-
dure  contrattuali  dello  Stato  per  l'esecuzione  di  programmi di
ricerca e  per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti  ad  alta
tecnologia - i Ministri, con  le  relazioni  preliminari  ai  singoli
stati   di previsione,  devono  informare il Parlamento sui programmi
attuati ai sensi della legge stessa.
Le stesse relazioni preliminari  -  in  ottemperanza  alla  richiesta
della  Commissione  Pubblica  Istruzione  del  Senato,  formulata  in
occasione dell'esame dei documenti di bilancio 1987 - devono  inoltre
contenere  una  nota  esplicativa  degli  stanziamenti riservati alla
ricerca scientifica, di cui all'apposito allegato a ciascuna tabella,
mirante a fornire gli elementi essenziali relativi al loro utilizzo e
destinazione.
Si  richiama  l'attenzione  delle   Ragionerie   Centrali   affinche'
l'analisi  delle  assegnazioni  e delle variazioni degli stanziamenti
sia in armonia con le note  apposte  ai  singoli  capitoli  e  con  i
dettagli  forniti negli appositi allegati. Le note non dovranno avere
carattere generico, ma dovranno effettivamente dar conto  dei  motivi
che   sono   alla   base   della  richiesta  variazione;  particolari
illustrazioni si  richiedono  ove  le  variazioni  stesse   risultino
superiori alle percentuali indicate nella circolare a cui si rinvia.
5.9. - Relazione aggiuntiva.
Si rappresenta la necessita' che le Amministrazioni predispongano per
il  successivo  inserimento  nelle  note  preliminari  degli stati di
previsione, una relazione che:
- in una prima sezione evidenzi le ipotesi in base alle quali vengono
calcolate  le  variazioni  dei  capitoli  di   spesa   derivanti   da
indicizzazioni, parametri predeterminati ed adeguamenti   automatici,
nonche'    indichi    le   modifiche  e  le integrazioni  legislative
e   gli   strumenti    necessari    per    rendere  effettivo      il
controllo,     il   contenimento   e   l'abrogazione   dei meccanismi
automatici che fanno crescere la spesa pubblica;
- in una  seconda  sezione  individui  gli  aggregati  di  spesa  che
rivestono  adeguamenti  di  carattere  sostanzialmente obbligatorio -
collegati cioe' a situazioni giuridiche soggettive  non  modificabili
con  l'impostazione  di documenti di bilancio (oneri per il personale
in servizio, in quiescenza, ecc.)  -  al  fine  di  definire  un'area
consolidata  per  la quale l'esame parlamentare potrebbe condursi con
caratteri  di  globalita',  distinguendola  dall'area  di   possibili
aggiustamenti discrezionali.
5.10. - Elenchi da allegare alla Tabella n. 2 (Tesoro).
Le  Ragionerie  presso  le  Amministrazioni  Centrali sono invitate a
segnalare, nel testo  conclusivo  delle  previsioni,  i  capitoli  da
includere  negli  elenchi  allegati  allo  stato  di  previsione  del
Ministero del tesoro concernenti:
- spese obbligatorie e d'ordine (Elenco n. 1);
- spese di riscossione delle entrate, per  le  quali  possono  essere
autorizzate  aperture  di  credito  a  favore  di funzionari delegati
(Elenco n. 2);
- capitoli per i quali e' concessa al  Governo  la  facolta'  di  cui
all'articolo 12, comma 1, della legge n. 468 del 1978 (Elenco n. 3);
- capitoli per i quali e' concessa al Ministro del tesoro la facolta'
di  cui  all'articolo 12, comma 2,della legge n. 468 del 1978 (Elenco
n. 4).
Inoltre,  sara'  cura   delle   Ragionerie   centrali   rivedere   la
classificazione economica e funzionale ai fini dell'aggiornamento dei
raggruppamenti  dei capitoli secondo i codici economico e funzionale,
di cui agli Allegati n 1 e n. 2 che corredano i singoli stati di
5.11. - Nomenclatore degli atti.
Tenuto  conto  della  notevole  rilevanza  che  vanno   assumendo   i
riferimenti  normativi  dei  vari  capitoli,  in relazione al decreto
legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni, si  sottolinea
la  necessita'  di  procedere  al  piu'  puntuale  aggiornamento  del
"Nomenclatore  degli  atti",  attesa,  altresi',  l'opportunita'   di
pervenire  ad  una  versione  di tale fondamentale documento anche in
occasione dell'annuale provvedimento di assestamento del bilancio  di
previsione  e  del  disegno  di  legge  sul rendiconto generale dello
Stato.
Nell'opera   di  aggiornamento  del  nomenclatore   -   dinamicamente
considerato  anche con l'inclusione della legislazione sopravvenuta -
riveste  particolare  importanza  l'attivita'   di   verifica   delle
Ragionerie  Centrali  per  i riferimenti delle previsioni 1995 e cio'
risulta anche funzionale  per  l'attuazione  delle  nuove  norme  sul
processo di spesa (mandato elettronico),
5.12. - Spese per l'informatica.
In  considerazione  della  rilevanza qualitativa e  quantitativa  che
le  spese per l'informatica rivestono nei vari stati di previsione, e
in coerenza    con    le    conformi    indicazioni    dell'Autorita'
per  l'informatica,   le  Amministrazioni  dovranno   far   pervenire
una
relazione  che,  con  riferimento  a  ciascun  capitolo  interessato,
evidenzi  la  tipologia  delle  spese  da  sostenere  e  le   singole
componenti,  ribadendo  che  quelle  connesse  alla  gestione  e alla
manutenzione  dei servizi informatici - di evidente natura corrente -
debbono avere diversa collocazione rispetto a quelle di  costituzione
o di sviluppo dei servizi stessi, di natura di conto capitale.
6. - CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI
Le  proposte  di previsione - contestualmente, come viene specificato
nell'apposita  circolare,  alle  proposte  per   l'assestamento   del
bilancio  1995  -  andranno  riportate  nelle  piu'  volte richiamate
"schede-capitolo" per il bilancio annuale di competenza  e  di  cassa
1996  e  nelle  schede  per  il bilancio pluriennale 1996-1998: dette
schede dovranno essere ritirate a cura delle  Ragionerie  Centrali  -
per  il  successivo  inoltro  alle  competenti Amministrazioni - il 3
aprile 1995 presso la Ragioneria  Generale  dello  Stato  Ispettorato
Generale  per  i  Servizi  Speciali  e  la  Meccanizzazione  - Via XX
Settembre n. 97.
Giova avvertire che  difficilmente  le  schede-capitolo  da  ritirare
potranno  essere  completamente in linea con gli effetti del decreto-
legge n. 41/95 piu' volte citato, ma dei relativi  effetti  riduttivi
le  Amministrazioni  dovranno  tenere  conto  in sede di formulazione
delle nuove proposte di previsione.
Dovendosi procedere alla presentazione del progetto  di  bilancio  al
Parlamento  entro  il  prossimo  mese  di  luglio, al fine di rendere
possibili gli adempimenti del  Governo  e  di  questo  Ministero,  le
richiamate     ".schede-capitolo",  debitamente  compilate,  dovranno
essere  restituite    alle    coesistenti     Ragionerie     Centrali
inderogabilmente entro il 24 aprile 1995.
Le  Ragionerie  Centrali avranno cura di provvedere ad inserire negli
archivi del  Sistema  dipartimentale  dell'Ispettorato  Generale  del
Bilancio,  gli  elementi  previsionali  contenuti  nelle  piu'  volte
richiamate "schede-capitolo" entro il 4 maggio 1995.
Completato  l'inserimento  dei   dati   potranno   essere   richieste
all'Ispettorato  generale  del  bilancio  - Divisione 111 - le stampe
delle proposte di bilancio 1996 da sottoporre ai competenti  Consigli
di Amministrazione per gli adempimenti di pertinenza.
Per i capitoli di entrata in gestione alle singole Amministrazioni si
dovranno seguire le stesse procedure previste per le spese.
Infine, le proposte di previsione di competenza e di cassa per l'anno
1996  e  di  sola competenza per il bilancio pluriennale 1996 - 1998,
nonche' tutti  gli  elaborati  di  corredo  previsti  dalla  presente
circolare  dovranno pervenire a questo Ministero medesimo entro il 10
maggio 1995.