Agli assessorati agricoltura delle regioni a statuto ordinario e speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano All'Ente per gli interventi nel mercato agricolo - E.I.M.A. Agli enti regionali di sviluppo agricolo delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'agricoltura delle regioni Agli ispettorati provinciali dell'alimentazione delle regioni Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle dogane e imposte indirette - Direzione centrale servizi doganali - Div. XI S.D. Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale import/export - Divisione IV Alle prefetture Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Al Coordinamento organizzazioni professionali agricole italiane A tutte le altre organizzazioni professionali agricole All'Associazione nazionale disidratatori foraggi verdi All'Associazione nazionale sfarinatori fieni All'Associazione nazionale per gli alimenti zootecnici (Assalzoo) A seguito dell'accordo politico raggiunto nel corso del negoziato relativo ai prezzi agricoli e alle misure connesse applicabili per la campagna di commercializzazione 1994/95, il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura dell'Unione Europea ha adottato il regolamento (CE) n. 603/95 del 21 febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale CE n. L/63 del 21 marzo 1995, modificato con regolamento in corso di pubblicazione, con il quale viene istituita una nuova organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati che, a partire dalla campagna di commercializzazione 1995/96, sostituisce quella contemplata dai regolamenti (CEE) n. 1117/78, fatta eccezione per gli articoli 7 e 8 che restano un vigore fino al 30 giugno 1995, e n. 1417/78 e successive modificazioni ed integrazioni. Con il regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, sono state determinate le modalita' di applicazione della predetta organizzazione comune dei mercati. Sulla base della precitata normativa comunitaria, che consiste in un regime di aiuto alle imprese di trasformazione dei foraggi freschi e/o essiccati al sole da macinare, sono adottate le disposizioni nazionali di cui alla presente circolare che sostituiscono quelle precedentemente emanate in materia. 1) IMPORTO, CORRESPONSIONE E ANTICIPAZIONE DELL'AIUTO 1a. Fatto salvo quanto stabilito ai successivi punti 13) e 14), detto aiuto e' fissato in 68,83 ECU/tonn per i foraggi disidratati, per i prodotti disidratati ed i concentrati di proteine e, in 38,64 ECU/tonn per i foraggi essiccati al sole e macinati. Nel caso di una miscela, che esce dall'impresa, ottenuta con materie prime diverse da quelle sopra contemplate, l'aiuto puo' essere richiesto solo per le quantita' di foraggi essiccati in essa contenute. Nel caso di foraggi che escono dall'impresa, contenenti sostanze leganti, l'aiuto puo' essere richiesto solo per la quota dei foraggi impiegati. 1b. E' consentita, su specifica richiesta dell'impresa interessata e prescindendo dalla costituzione di deposito cauzionale, l'erogazione dell'anticipo dell'aiuto nella misura del 60% dei predetti importi, e cioe' 41,30 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2), ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali detto anticipo e' fissato a 23,18 ECU/tonn. L'anticipazione in causa puo' essere richiesta nella misura dell'80% degli importi globali dell'aiuto di cui sopra e cioe' pari a 55,06 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali l'anticipazione stessa e' pari a 30,91 ECU/tonn. In quest'ultimo caso, l'impresa di trasformazione dei foraggi deve costituire un deposito cauzionale a favore dell'EIMA presso uno degli Istituti di credito riconosciuti dallo stesso Ente, trasmettendo a quest'ultimo apposita dichiarazione rilasciata da uno degli Istituti in causa. L'importo di detto deposito cauzionale e' pari a 13,76 ECU/tonn per tutti i prodotti di cui al successivo punto 2) ad esclusione dei foraggi essiccati al sole e da macinare per i quali l'importo di detto deposito e' pari a 7,73 ECU/tonn. L'EIMA, sulla base dei riscontri effettuati dall'organo regionale di controllo competente per territorio, procede al versamento dell'anticipazione solo nel caso in cui risulta accertato il diritto dell'impresa di trasformazione a percepire l'aiuto comunitario di cui trattasi. Tuttavia, su specifica richiesta dell'impresa di trasformazione interessata, l'anticipazione puo' essere corrisposta prima che sia stato verificato il diritto del trasformatore all'aiuto comunitario, a condizione che sia stata effettuata, a favore dell'EIMA, la costituzione di un deposito cauzionale di importo pari all'anticipazione richiesta maggiorato del 10%. In quest'ultimo caso, la garanzia prestata copre qualsiasi altra eventualmente costituita in relazione alle domande di anticipo, il cui accoglimento e' subordinato alla verifica del diritto all'aiuto. Al momento in cui e' accertata la sussistenza del diritto all'aiuto, l'importo del deposito cauzionale a favore dell'EIMA e' ricondotto, nella misura di 13,76 ECU/tonn e 7,73 ECU/tonn rispettivamente per i foraggi disidratati ed essiccati al sole. Conseguentemente, la cauzione eccedente, prestata in funzione dell'anticipazione effettuata in assenza dell'accertamento del diritto all'aiuto, viene svincolata immediatamente, mentre la parte restante viene confermata e svincolata solo al momento della liquidazione del saldo. E' bene precisare che, anche nell'ambito del regime di anticipazione sopra descritto, una domanda in tal senso puo' essere presentata solo a partire dal momento dell'uscita del prodotto dall'impresa di trasformazione. Si fa riserva di eventuali, ulteriori disposizioni complementari che potrebbero essere adottate dalla Commissione CE in ordine allo svincolo delle cauzioni sopra descritte. L'importo dell'anticipo e' versato entro 90 giorni a decorrere dalla data di deposito della relativa domanda. Gli importi definitivi sono determinati dalla Commissione CE, sulla base delle informazioni ricevute, entro il 31 maggio successivo alla fine della campagna di commercializzazione in causa, dagli Stati membri in ordine alle quantita' globali di foraggi essiccati per le quali e' stato riconosciuto il diritto all'aiuto con riferimento alla campagna in questione. L'eventuale saldo di detto aiuto e' corrisposto entro 60 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' Europee del provvedimento che determina l'aiuto definitivo. In sede di determinazione del saldo, si terra' conto dell'applicazione delle penalita' di cui ai successivi punti 10), 13) e 14). Qualora, per effetto dell'applicazione delle penalita' di cui sopra, l'importo totale dell'aiuto spettante all'impresa di trasformazione risulti inferiore a quello versato in anticipo, quest'ultima provvede al rimborso della somma eccedente percepita. A tal fine, nella domanda di aiuto di cui al punto 9), nel caso che la stessa comporti una richiesta di anticipazione, l'impresa di trasformazione avra' cura di sottoscrivere l'impegno a restituire, su richiesta dell'EIMA, le somme eccedenti secondo i tempi e le modalita' dallo stesso Ente determinati. 2) CAMPO DI APPLICAZIONE A) Ad eccezione dei prodotti definiti all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio e dei prodotti da foraggio da questi ultimi ottenuti, tranne il lupino dolce fino alla fioritura, rientrano nella categoria dei foraggi disidratati i seguenti prodotti: COD. N.C. ex 1214 10 00: - Farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica essiccata artificialmente con il calore; COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99: - erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce ed altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio, nonche' i prodotti contenenti fieno, B) La categoria dei prodotti disidratati e' cosi' determinata: COD. N.C. ex 2309 90 98: - prodotti disidratati ottenuti esclusivamente da residui solidi e da succhi risultanti dalla preparazione dei concentrati di proteine di cui al successivo punto D). C) Rientrano nella categoria dei foraggi essiccati al sole e macinati i seguenti prodotti: COD. N.C. ex 1214 10 00: - farina ed agglomerati in forma di pellets, di erba medica altrimenti essiccata e macinata; COD. N.C. ex 1214 90 91 e ex 1214 90 99: - erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino altrimenti essiccati e macinati. D) Rientrano nella categoria dei concentrati di proteine i seguenti prodotti: COD. N.C. ex 2309 90 98: - concentrati di proteine ottenuti da succo di erba e di erba medica. Ai fini del riconoscimento del diritto all'aiuto comunitario, i prodotti di cui alla lettera A), ad esclusione di quelli che abbiano subito un processo di macinazione per i quali l'umidita' massima e' fissata al 12%, devono rispondere ai seguenti requisiti: - umidita' massima 14% - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15% I prodotti di cui alla lettera B) devono rispondere ai seguenti requisiti: - umidita' massima 12% - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15% I prodotti di cui al punto C) devono rispondere ai seguenti requisiti: - umidita' massima 12% - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 15% I prodotti di cui al punto D) devono rispondere ai seguenti requisiti: - umidita' massima 12% - proteine grezze totali su sostanza secca minimo 45% 3) CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE La campagna di commercializzazione per i prodotti di cui al punto 2), lettere A), B), C) e D) della presente circolare ha inizio il 1 aprile di ogni anno e termina il 31 marzo dell'anno successivo. Pertanto, la campagna di commercializzazione 1995/96 inizia il 1 aprile 1995 e termina il 31 marzo 1996. 4) FATTO GENERATORE DEL TASSO DI CONVERSIONE AGRICOLO Il fatto generatore del tasso di conversione agricolo in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto espresso in ECU, interviene alla data alla quale i prodotti, di cui al punto 2) della presente circolare, escono dall'impresa di trasformazione. Si considerano usciti dall'impresa i prodotti: a) che lascino come tali i locali od altri luoghi ubicati entro il recinto fisicamente delimitato dell'impresa di trasformazione; oppure: - quando i foraggi essiccati non possano essere immagazzinati entro detto recinto, ogni luogo di deposito all'esterno di esso che offre sufficienti garanzie per il controllo dei foraggi immagazzinati e che sia stato preliminarmente riconosciuto dall'EIMA; - nel caso di una unita' mobile di disidratazione, l'apparecchiatura che esegue la disidratazione e, se i foraggi disidratati sono immagazzinati dalla persona che ha effettuato la disidratazione, ogni luogo di deposito che risponda alle condizioni di cui al trattino precedente; b) che lascino i locali o luoghi di deposito di cui alla lettera a) dopo essere stati miscelati con materie prime diverse da quelle menzionate all'articolo 1 del precitato regolamento (CE) n. 603/95 e diverse da quelle utilizzate come sostanze leganti, nel caso in cui la miscela venga prodotta all'interno dell'impresa di trasformazione ai fini della fabbricazione di alimenti composti per animali, e che, al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione, - siano di qualita' sana, leale e mercantile, conformemente alle esigenze dell'immissione in commercio per l'alimentazione animale; - presentino le caratteristiche seguenti: - tenore massimo di umidita': 12% per i foraggi essiccati al sole, i foraggi disidratati che abbiano subito un processo di macinazione, i concentrati di proteine ed i prodotti disidratati; 14% per gli altri foraggi disidratati; - tenore minimo di proteine grezze totali su sostanza secca: 15% per i foraggi disidratati, i foraggi essiccati al sole ed i prodotti disidratati; 45% per i concentrati di proteine. I foraggi essiccati usciti da un'impresa di trasformazione non possono essere reimmessi all'interno della stessa, di ogni altra impresa o luogo di immagazzinamento di cui alla lettera a). Tuttavia, per la sola campagna di commercializzazione 1995/96 i foraggi essiccati usciti da un'impresa possono essere immessi nei locali di un'altra impresa a condizione che questa operazione sia effettuata sotto il controllo e alle condizioni stabilite dall'organo regionale competente per territorio. A tal fine, l'impresa di trasformazione provvede a comunicare al predetto organo il giorno in cui saranno effettuate le relative operazioni. L'organo regionale di controllo, tenuto conto dei precedenti impegni assunti, puo' richiedere che la verifica abbia luogo in giorni diversi da quelli programmati dall'impresa. 5) TITOLARITA' DEL DIRITTO ALL'AIUTO L'aiuto di cui trattasi compete, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa comunitaria e dalla presente circolare, alle imprese di trasformazione dei prodotti elencati alle lettere A), B), C) e D), ripresi al precedente punto 2), che rientrino in una delle seguenti categorie: a) imprese che hanno stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare; b) imprese che lavorano la propria produzione oppure, in caso di associazione di produttori, quella dei soci; c) imprese che sono approvvigionate da persone fisiche o giuridiche che presentino le garanzie previste al successivo punto 8) dedicato alla procedura di "riconoscimento" e che abbiano stipulato contratti con produttori di foraggi da essiccare; d) imprese che lavorano la produzione in conto terzi e cioe' per conto dei produttori agricoli singoli od associati. Nel richiamare la particolare attenzione dei produttori non trasformatori sullo specifico vantaggio accordato in sede comunitaria alle imprese di trasformazione e di cui l'agricoltore dovrebbe tener conto in sede di contrattazione, si rileva che taluni prodotti di base, da avviare alla trasformazione, sono stati, a seguito della riforma della Politica Agricola Comune, inseriti nel contesto del regime di aiuti al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92. In base all'art. 2, paragr. 1 del regolamento (CEE) n. 2780/92, la corresponsione dell'importo di compensazione puo' essere legittimamente erogato solo a condizione che nessun'altra domanda di aiuto sia stata presentata per la stessa superficie e per la medesima campagna di commercializzazione. Pertanto, nella medesima campagna, l'impresa agricola che trasforma il prodotto conseguito in azienda, non puo' beneficiare, contestualmente, dell'aiuto di cui al regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio e della compensazione di cui al precitato regolamento (CEE) n. 1765/92, con riferimento alla stessa superficie. Conseguentemente, l'agricoltore che cede il proprio prodotto ad un trasformatore, in base ad un contratto stipulato ai sensi del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, non puo' validamente presentare domanda di compensazione di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92, in quanto, a fronte del prodotto conseguito sulla superficie in causa, il trasformatore beneficia di uno specifico aiuto per tonnellata di materia prima trasformata. Pertanto, il produttore: a) o dichiara la superficie investita ad uno dei prodotti di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 1765/92 ai fini della corresponsione dell'aiuto al reddito da questo previsto, ed in tal caso la superficie in causa e la materia prima su di essa ottenuta non puo' costituire oggetto di aiuto ai sensi della normativa comunitaria di cui alla presente circolare; b) o cede la materia prima al trasformatore di foraggi essiccati ai fini dello specifico aiuto, astenendosi dal presentare, a fronte della superficie in causa, la richiesta di compensazione di cui al suddetto regolamento (CEE) n. 1765/92; c) o cede la materia prima al trasformatore, rappresentando a quest'ultimo di aver richiesto la compensazione al reddito di cui al gia' citato regolamento (CEE) n. 1765/92 che esclude il diritto del trasformatore all'aiuto previsto per i foraggi essiccati. In sede di accertamento in campo, l'organo regionale di controllo a cio' preposto avra' cura di redigere apposito verbale, in contraddittorio con la parte interessata, che evidenzi in quale delle tre situazione sopra rappresentate si colloca il coltivatore. Nello stesso verbale dovranno essere riportati gli estremi degli eventuali contratti di cessione dei foraggi verdi o essiccati al sole da macinare, dai quali risulti in modo inequivoco se la cessione in questione e' effettuata nell'ambito di una delle fattispecie di cui alle lettere b) a c). Una copia di detto verbale va rimessa agli acquirenti di foraggi e alle imprese di trasformazione riconosciuti dall'EIMA. Per tener conto della deroga, che rinvia alla campagna di commercializzazione 1996/97 la procedura di riconoscimento delle imprese di trasformazione, la predetta notifica, nel corso della campagna 1995/96, sara' effettuata a cura dell'organo regionale di controllo nei riguardi di tutte le imprese al momento operanti nel rispettivo territorio. Un'altra copia del medesimo verbale va rimessa all'EIMA che avra' cura di effettuare i controlli incrociati tra le domande di compensazione al reddito e le domande di aiuto presentate nell'ambito del regime oggetto della presente circolare, in modo che sia salvaguardato il principio secondo il quale per la stessa superficie e per la medesima campagna non puo' che essere accordato un solo aiuto. E' appena il caso di richiamare l'attenzione dei produttori interessati che, nel caso di cessione all'impresa di trasformazione di materie prime per le quali non e' stata richiesta la compensazione al reddito, devono aver cura, nel loro interesse, di stabilire, nell'ambito del contratto di coltivazione, un prezzo di vendita che tenga conto del beneficio accordato dalla Comunita' ai trasformatori. Ai fini del rispetto delle disposizioni sopra richiamate e dei conseguenti accertamenti, l'EIMA provvedera' ad organizzare le procedure di verifica necessarie collegate al sistema integrato di gestione e di controllo di cui ai regolamenti n. 3508/92 e n. 3887/92. Per una piu' efficace azione di controllo, le imprese di trasformazione interessate sono tenute a trasmettere l'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato e sottoscritto, all'organismo regionale competente e all'EIMA, entro il 15 settembre di ogni anno. E' bene, comunque, precisare che nel caso di un'impresa agricola trasformatrice, che chiede l'erogazione della compensazione al reddito di cui al regolamento (CEE) n. 1765/92 e/o utilizza le stesse superfici ai fini dei premi di cui al regolamento (CEE) n. 805/68 e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'aiuto specifico alla produzione di foraggi essiccati, si applicano la disposizione secondo la quale nessun aiuto e' concesso, nonche' le penalita' supplementari previste in tal caso. 6) SOGGETTI DESTINATARI DEL REGIME DI AIUTO Il regime di aiuto per i foraggi essiccati riguarda i soggetti seguenti: a) l'impresa di trasformazione dei foraggi verdi o essiccati al sole e da macinare che abbia stipulato un contratto di acquisto per detti prodotti con: - il produttore agricolo - l'acquirente di foraggi da essiccare; b) l'acquirente che abbia stipulato un contratto di acquisto della materia prima con uno e piu' produttori di foraggi verdi e/o essiccati al sole e da macinare, ai fini della successiva rivendita all'impresa di trasformazione; c) il coltivatore che abbia stipulato con l'impresa di trasformazione un contratto di lavorazione della produzione di foraggi verdi e/o essiccati al sole, ottenuta su terreni di sua pertinenza, in vista della riconsegna allo stesso coltivatore sotto forma di prodotto trasformato. 7) DEFINIZIONE DI "IMPRESA DI TRASFORMAZIONE", DI "ACQUIRENTE DI FORAGGI DA ESSICCARE" E DI "PARTITA DI FORAGGI" L'art. 2, parr. 2, 3 e 4 del regolamento della Commissione in corso di pubblicazione, fornisce la definizione di impresa di trasformazione, di acquirente di foraggi e di partita di foraggi. - E' considerata impresa di trasformazione dei prodotti definiti alle lettere A), B), C) e D) del precedente punto 2) della presente circolare, l'impresa debitamente riconosciuta dall'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo, che effettui: a) o la disidratazione dei foraggi freschi utilizzando un essiccatore che risponda ai seguenti requisiti: - temperatura dell'aria all'entrata non inferiore a 93 (gradi) C; - durata di passaggio dei foraggi da disidratare non superiore a tre ore; - in caso di essiccazione per strati di foraggio, spessore di ciascuno strato non superiore ad un metro; b) o la macinazione dei foraggi essiccati al sole; c) o la fabbricazione di concentrati di proteine ottenuti a partire da succhi di erba e di erba medica. - E' considerato acquirente di foraggi da essiccare e da macinare la persona fisica o giuridica, debitamente riconosciuta dall'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo, che acquisti presso i produttori agricoli i foraggi freschi da disidratare e/o quelli essiccati al sole e da macinare in vista della successiva consegna all'impresa di trasformazione. - Per partita si intende una quantita' pesata di foraggi disidratati, eventualmente macinati, o essiccati al sole e macinati, di qualita' uniforme in ordine alle specie botaniche di appartenenza, al tasso di umidita' e al contenuto proteico, che esce in un'unica volta dall'impresa di trasformazione. 8) RICONOSCIMENTO DELL'IMPRESA DI TRASFORMAZIONE E DELL'ACQUIRENTE DI FORAGGI DA ESSICCARE Sono considerate imprese di trasformazione e acquirenti di foraggi da essiccare riconosciuti le persone fisiche o giuridiche direttamente responsabili di un'impresa di trasformazione o commerciale che abbiano concluso contratti di acquisto e vendita dei prodotti indicati alle lettere A), B), C) e D) del punto 2) della presente circolare. Ai fini di una migliore organizzazione del servizio di controllo, e' stata istituita una apposita procedura di riconoscimento sia dell'impresa di trasformazione che dell'acquirente di foraggi da essiccare, e sono state determinate le modalita', le condizioni e i criteri del riconoscimento stesso. A) Impresa di trasformazione Ai fini del riconoscimento, l'impresa di trasformazione deve depositare presso l'EIMA apposita domanda, entro il 31 marzo di ogni anno. Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine all'organo regionale di controllo competente per territorio. L'EIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal predetto organo, adottera' il conseguente provvedimento. Detta impresa, ai fini del riconoscimento, deve disporre: - di impianti tecnici idonei alle operazioni di trasformazione prescelte (fabbricazione di concentrati di proteine e/o disidratazione dei foraggi verdi, eventualmente macinati, e/o macinazione dei foraggi essiccati al sole); - di una capacita' minima di immagazzinaggio determinata in relazione alle potenzialita' di trasformazione; - nel caso di trasformazioni plurime, di locali di deposito che consentano di tenere tra loro separati i foraggi disidratati, eventualmente macinati, i concentrati di proteine e i foraggi essiccati al sole macinati. Le disposizioni relative al riconoscimento e quelle complementari a tal riguardo emanate dall'EIMA troveranno applicazione a partire dal 1 aprile 1996 ai sensi di quanto disposto dall'art. 18 del regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione. Indipendentemente dalla disposizione di cui sopra, l'impresa di cui trattasi e' obbligata a rispettare, fin dalla campagna 1995/96, e ad assumere, rispettivamente, le seguenti condizioni e impegni: - depositare contestualmente, entro il 31 agosto successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, presso l'organo regionale di controllo competente per territorio: a) i contratti di acquisto della materia prima; b) una copia, debitamente compilata, per la parte di rispettiva competenza, dal coltivatore e dal trasformatore e dagli stessi sottoscritta, dell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE". Un'altra copia di detto modello va rimessa, entro la stessa data, a cura del trasformatore, all'EIMA; - tenere una specifica contabilita' di magazzino giornaliera da cui risultino: a) le specie e le qualita' di foraggi freschi destinate alla disidratazione ed, eventualmente, degli essiccati al sole, acquistate e pesate sistematicamente al momento dell'entrata nell'impresa. Tuttavia, l'adempimento della pesatura, limitatamente alla campagna di commercializzazione 1995/96, non e' richiesto qualora l'impresa di trasformazione non disponga di apposita apparecchiatura di pesatura. Cio' significa che le imprese prive di detta apparecchiatura devono munirsene obbligatoriamente a partire dal 1 aprile 1996; b) le quantita' e la qualita' dei foraggi disidratati e/o macinati e dei concentrati di proteine al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione. Nel caso si tratti di trasformazione o macinazione di prodotti mediante l'utilizzazione di un impianto mobile, le quantita' di foraggi possono essere stimate in base alle relative superfici effettivamente seminate. Il tenore medio di umidita' delle quantita' di foraggi da disidratare viene determinato, per differenza, tra le quantita' di foraggi verdi utilizzate e quelle dei relativi prodotti finiti. Inoltre, detta contabilita' di magazzino deve riportare: - la percentuale di umidita' constatata per i foraggi da disidratare ed eventualmente da macinare e per i foraggi essiccati al sole da macinare; - il riferimento al contratto e/o alla dichiarazione di consegna di cui al successivo punto 10); - la data alla quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa con l'indicazione delle quantita' riferite a ciascuna data di uscita; - il numero progressivo relativo a ciascuna partita campionata; - le giacenze di foraggi essiccati presenti nell'impresa alla fine di ciascuna campagna di commercializzazione. Le imprese di trasformazione hanno l'obbligo di tenere una contabilita' di magazzino giornaliera separata per ciascuna delle seguenti produzioni: - foraggi disidratati ed eventualmente macinati; - foraggi essiccati al sole e macinati; - concentrati di proteine; - prodotti disidratati. Nel caso in cui la produzione riguardi materie prime disidratate ed eventualmente macinate diverse da quelle previste al precedente punto 2) della presente circolare, l'impresa di trasformazione e' obbligata a tenere per tale produzione una contabilita' di magazzino ugualmente separata; - consentire, in qualsiasi momento, l'accesso ai propri impianti agli incaricati del controllo, agevolandone al massimo l'azione di accertamento; - tenere tutta la documentazione relativa alle transazioni effettuate, nonche' una copia dei contratti di acquisto e vendita e ogni altro documento, anche di ordine contabile-finanziario, utile ai fini del controllo. B) Acquirente di foraggi da essiccare Ai fini del riconoscimento, l'acquirente di foraggi da essiccare e/o da macinare deve depositare presso l'EIMA, entro il 31 maggio di ogni anno, apposita domanda. Copia di detta domanda va presentata entro lo stesso termine all'organo regionale di controllo competente per territorio. L'EIMA, sulla base dell'esito dell'istruttoria effettuata dal predetto organo, adottera' il conseguente provvedimento. Detto acquirente, ai fini del riconoscimento, deve impegnarsi a: - fornire adeguate garanzie sul piano finanziario, indicate dall'EIMA, inerenti alla capacita' di rispettare gli obblighi derivanti dal regime in causa; - depositare presso l'organo regionale di controllo competente per territorio i contratti stipulati con i produttori di foraggi verdi e/o di foraggi essiccati al sole da macinare. In questa ipotesi, l'acquirente di foraggi e' tenuto a rimettere i contratti in questione al trasformatore, almeno quindici giorni prima del 31 agosto successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa, nonche' l'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE", debitamente compilato dal produttore nella parte di sua pertinenza e dallo stesso sottoscritto; - tenere un registro di carico e scarico, debitamente vidimato dall'organo regionale di controllo competente per territorio, dei prodotti in questione con la annotazione degli acquisti e delle vendite giornalieri per ogni singolo prodotto, nonche' l'indicazione, per ciascuna partita, della quantita', del riferimento al contratto stipulato con il produttore che ha consegnato la merce e, se del caso, dell'impresa di trasformazione destinataria della stessa; - mettere a disposizione dell'organo regionale di controllo competente per territorio e dell'EIMA, la propria contabilita' finanziaria; - agevolare le operazioni di controllo necessarie. Nel caso in cui un'impresa di trasformazione o un acquirente di foraggi da essiccare manchi di osservare una i piu' condizioni o impegni sopra citati, l'EIMA, tenuto conto della gravita' dell'inadempienza, revoca il riconoscimento accordato per un periodo minimo di un anno e massimo di tre. Il predetto Ente provvedera' ad adottare, con proprio provvedimento, le disposizioni complementari ritenute necessarie ai fini della piu' corretta ed efficace gestione del regime di cui trattasi. 9) DOMANDA DI AIUTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE Al fine di poter beneficiare dell'aiuto previsto all'art. 3 del regolamento (CE) n. 630/95 del Consiglio, l'impresa di trasformazione e' tenuta a presentare una domanda debitamente compilata e sottoscritta. La sottoscrizione di detta domanda deve essere autenticata secondo le modalita' previste dalla legge n. 15 del 4 gennaio 1968. La domanda deve essere depositata presso l'organo regionale di controllo competente per territorio entro 45 giorni successivi alla fine del mese nel quale i foraggi essiccati sono usciti dall'impresa di trasformazione. Nel caso di deposito della domanda entro 20 giorni successivi alla data di scadenza del termine suindicato, l'importo dell'aiuto e' ridotto dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, la domanda in questione e' irricevibile e non puo' dar luogo, in nessun caso, all'aiuto di cui trattasi. Detta disposizione non si applica qualora il ritardo sia dovuto a documentate cause di forza maggiore di cui e' detto al successivo punto 15). Tuttavia, le domande di aiuto, concernenti una determinata campagna di commercializzazione in nessun caso possono essere validamente depositate oltre il 15 aprile successivo alla fine di detta campagna. La domanda deve contenere almeno i seguenti elementi: - nome, cognome, indirizzo e firma del richiedente; - partita IVA o codice fiscale del richiedente; - quantita' di foraggi essiccati per le quali l'aiuto e' richiesto, suddivise per partita; - qualita' dei foraggi essiccati con riferimento al tenore di umidita' e di proteine; - numero progressivo attribuito alla partita di foraggi essiccati; - data di uscita di dette quantita' dall'impresa di trasformazione; - data di pesatura e di campionamento della partita; - dichiarazione concernente l'avvenuto prelevamento del campione per ciascuna partita, regolarmente pesata, al momento dell'uscita dei foraggi dall'impresa, contrassegnando detto campione con il numero di identificazione della relativa partita; - impegno a restituire le somme che, al momento della determinazione del saldo, risultino eccedenti rispetto all'eventuale anticipazione dell'aiuto concordato. 10) CONTRATTO DI ACQUISTO E DICHIARAZIONE DI CONSEGNA I contratti di acquisto dei foraggi verdi da essiccare o dei foraggi essiccati al sole da macinare devono riportare almeno le seguenti indicazioni: - nome, cognome, indirizzo delle parti contraenti; - partita IVA o codice fiscale dei contraenti; - data di stipula; - durata di validita'; - la superficie investita e il cui raccolto deve essere consegnato da parte del produttore o da parte dell'acquirente all'impresa di trasformazione; - il prezzo da pagare al produttore; - le modalita' di pagamento del prezzo di cessione e le modalita' di consegna del prodotto; - le specie dei foraggi da trasformare o di quelli essiccati al sole da macinare con l'indicazione della produzione prevedibile; - l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE". Qualora un'impresa di trasformazione esegua un contratto di trasformazione per conto terzi, detto "contratto speciale di lavorazione" concluso con un singolo produttore agricolo, oppure se si tratti di un'associazione, con uno o piu' dei suoi aderenti, tale contratto deve, in aggiunta alle informazioni sopra indicate, contenere i seguenti elementi: - le quantita' stimate di prodotto finito da riconsegnare al proprietario della materia prima; - le spese di lavorazione da addebitare al proprietario dei foraggi trasformati; - una clausola che obblighi il trasformatore, che e' l'unico beneficiario del diritto all'aiuto, a trasferire, non appena riscosso, l'importo di detto aiuto al proprietario dei foraggi oggetto di trasformazione. Qualora un'impresa trasformi la propria produzione, o in caso di un'associazione, quella dei suoi aderenti, in luogo del contratto deve essere redatta apposita dichiarazione di consegna che preveda almeno i seguenti elementi: - la data di consegna del prodotto o eventualmente una data indicativa se la consegna ha luogo successivamente alla data del suo deposito; - le quantita' di foraggi ricevuti o da ricevere; - le specie botaniche dei foraggi da trasformare; - nome, cognome ed indirizzo del socio aderente, nel caso di associazione che effettua la consegna; - partita IVA o codice fiscale delle parti; - l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccati al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE". Qualora un'impresa di trasformazione dei foraggi si approvvigioni presso un'"acquirente riconosciuto", la dichiarazione di consegna deve contenere almeno i seguenti elementi: - nome, cognome, indirizzo delle parti; - partita IVA o codice fiscale delle parti; - il numero di identificazione attribuito dall'EIMA all'acquirente riconosciuto; - la data di consegna del prodotto oppure una data indicativa, qualora la consegna avvenga dopo che la dichiarazione e' stata presentata; - le quantita' di foraggi ricevute o da ricevere, ripartite secondo i contratti conclusi tra gli "acquirenti riconosciuti" e i produttori agricoli fornitori della merce, con l'annotazione del numero di riferimento di detti contratti; - le specie di foraggi verdi da trasformare e quelle dei foraggi essiccati al sole da macinare; - l'indentificazione delle particelle agricole coltivate a foraggi da trasformare o essiccate al sole da macinare sulla base degli elementi contenuti nell'allegato alla presente circolare, denominato "modello FE". I contratti di cui trattasi devono essere conclusi per iscritto almeno 15 giorni prima della data di consegna dei foraggi verdi o dei foraggi essiccati al sole da macinare e, in ogni caso, entro il 31 luglio successivo all'inizio della campagna di commercializzazione in causa. Una copia dei contratti e/o delle dichiarazioni sopra menzionati, unitamente ad un elenco riepilogativo delle particelle agricole interessate alla coltivazione dei prodotti in causa, deve essere depositata presso l'organo regionale di controllo competente per territorio, al piu' tardi alla data del 31 agosto successivo all'inizio della campagna di commercializzazione. Quest'ultimo elenco deve essere rimesso in copia anche all'EIMA. Salvo documentate cause di forza maggiore, il ritardo nella presentazione di tali documenti, comporta la riduzione dell'aiuto, nella percentuale dell'1%, per ogni giorno lavorativo se il ritardo non supera complessivamente i 20 giorni. Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni, il contratto e/o la dichiarazione di consegna sono irricevibili e non si fa luogo all'erogazione dell'aiuto richiesto. 11) ORGANI DI CONTROLLO Al controllo delle operazioni concernenti la concessione dell'aiuto comunitario di cui trattasi, sono deputati l'Ente per gli Interventi nel Mercato Agricolo (EIMA) ed i seguenti Uffici locali a suo tempo designati, nel contesto del pregresso aiuto comunitario ai foraggi essiccati, dalle Regioni e di cui all'art. 3 del D.M. 30 giugno 1982 e che, ad ogni buon fine, si precisano qui di seguito: - nella provincia autonoma di Bolzano al locale ispettorato provinciale dell'agricoltura; - nella provincia autonoma di Trento all'assessorato dell'agricoltura; - nelle regione Molise, Valle d'Aosta, Umbria e Sardegna ai rispettivi assessorati all'agricoltura; - nelle province delle regioni Abruzzo, Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte, Sicilia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Liguria, ai rispettivi ispettorati provinciali dell'agricoltura; - nelle province della regione Lazio ai rispettivi settori decentrati dell'agricoltura, gia' ispettorati provinciali dell'agricoltura; - nelle province della regione Basilicata ai rispettivi uffici provinciali dell'agricoltura; - nelle province della regione Toscana alle rispettive amministrazioni provinciali: assessorati agricoltura; - nelle province della regione Marche ai servizi decentrati agricoltura, foreste e alimentazione, gia' ispettorati provinciali agricoltura; - nelle province delle regioni Calabria, Campania e Puglia ai rispettivi ispettorati provinciali dell'alimentazione. 12) CONTROLLI a) Controlli amministrativi L'Amministrazione sottopone a controllo amministrativo tutte le domande di aiuto presentate in modo da garantire il rispetto delle condizioni previste dalla regolamentazione comunitaria e dalle disposizioni della presente circolare, avendo cura di accertare che le domande di aiuto in questione non si riferiscano a quantita' di materie prime ottenute su superfici per le quali e' stata contestualmente richiesta la compensazione al reddito o i premi per la zootecnia previsti rispettivamente dai regolamenti (CEE) nn. 1765/92 e 805/68 e successive modifiche ed integrazioni. In pratica, l'EIMA verifichera', sulla base della documentazione fornita dall'organo regionale di controllo competente per territorio, che la domanda di aiuto: - sia stata debitamente compilata, sottoscritta e contenga tutti i dati, le informazioni e la documentazione richiesti; - sia pervenuta entro il termine fissato; - sia ritenuta attendibile sia sotto il profilo del corretto rispetto delle condizioni di ammissibilita', sia in ordine all'assenza di motivi ostativi alla sua accoglibilita'. b) Controlli fisici Gli organi regionali di controllo di cui al punto 11 sono tenuti ad effettuare sopralluoghi presso i trasformatori, presso gli acquirenti di foraggi e presso i produttori agricoli. Detti controlli sono effettuati attraverso la procedura del campionamento, devono riguardare almeno il 10% delle domande di aiuto presentate e vertere, in particolare, sulla verifica di tutte le informazioni fornite dall'impresa e rappresentate nei capitoli precedenti della presente circolare. Il campione di cui sopra e' determinato sulla base dei seguenti elementi: - importo dell'aiuto richiesto; - sua evoluzione in rapporto agli anni precedenti; - natura ed entita' delle irregolarita' riscontrate in sede di sopralluogo negli anni precedenti. In aggiunta al campione di cui sopra, nel programma di controllo devono essere inserite: - tutte le domande che, alla luce dei risultati e degli esami svolti in sede amministrativa, abbiano dato luogo a dubbi circa l'esattezza dei dati in essa contenuti; - tutte le domande di aiuto inoltrate dalle nuove imprese riconosciute nel corso del loro primo anno di attivita'. L'organo regionale di controllo competente per territorio e' tenuto in ogni caso a verificare, con periodicita' mensile, per ciascuna impresa riconosciuta: - la contabilita' di magazzino; - le giacenze di magazzino dei foraggi essiccati; - la contabilita' fiscale. Lo stesso organo di controllo procede parimenti al prelievo di campioni nella misura almeno del 5% del volume dei foraggi, sia per quanto concerne quelli disidratati e/o macinati, sia per quanto concerne gli stessi prodotti miscelati con materie prime diverse da quelle contemplate nella presente circolare. L'organo regionale di controllo, inoltre, e' tenuto a verificare, almeno una volta per ciascuna campagna di commercializzazione, tutta la documentazione finanziaria giustificativa delle operazioni realizzate dalle imprese riconosciute. L'esito degli accertamenti effettuati dovra' risultare da apposito verbale redatto in contraddittorio con la parte interessata. c) Adempimenti dell'impresa di trasformazione ai fini del controllo Al fine della piu' efficace azione di controllo, l'impresa che trasformi i prodotti di cui alle lettere A), B), C) e D) del punto 2) della presente circolare, avra' cura di effettuare, in caso di attivita' che comporti da un lato la disidratazione ed eventualmente la macinazione dei foraggi e/o fabbricazione dei concentrati di proteine e dall'altro la macinazione dei foraggi essiccati al sole, le relative lavorazioni in locali adeguatamente separati. I prodotti ottenuti dalle lavorazioni sopra richiamate devono essere immagazzinati in luoghi adeguatamente separati. Inoltre, e' vietato miscelare fra loro, all'interno dei locali dell'impresa di trasformazione, un prodotto di un gruppo con un prodotto dell'altro gruppo sopra menzionati. L'impresa e' obbligata a comunicare all'organo regionale di controllo competente per territorio, con almeno sei giorni lavorativi di anticipo, l'uscita dei foraggi disidratati ed eventualmente macinati e dei foraggi essiccati al sole e macinati, precisando le prevedibili date di uscita e le quantita' di ciascuna partita preventivamente identificata, attraverso numerazione progressiva. Le imprese di trasformazione sono tenute a mettere a disposizione dell'organo regionale di controlo competente per territorio, nonche' dell'EIMA, la documentazione concernente: - gli elementi che consentono di determinare la loro capacita' di lavorazione; - le quantita' di combustibile presenti nell'impresa all'inizio ed alla fine del periodo di produzione dei foraggi essiccati; - le ore di funzionamento degli essiccatoi ed eventualmente dei mulini per la macinazione degli essiccati al sole; - l'acquisto del combustibile ed il consumo dell'energia elettrica durante la campagna di lavorazione. Nel caso di un'impresa di trasformazione che venda i propri prodotti, essa mette a disposizione dell'organo regionale di controllo le fatture di vendita dei foraggi essiccati dalle quali risultino in particolare: - la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di proteine contenuti nei prodotti venduti; - il cognome, il nome e l'indirizzo dell'acquirente di detti prodotti. Nel caso di un'impresa di trasformazione che lavori le materie prime appartenenti ai propri soci, ai quali i prodotti finiti sono riconsegnati, i buoni di uscita e ogni altro documento contabile riconosciuto dall'organo regionale di controllo dai quali risulti in particolare: - la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di proteine contenuti nei prodotti venduti; - il cognome, il nome e l'indirizzo di detti soci. Nel caso di un'impresa di trasformazione, che produca foraggi essiccati per conto di un agricoltore al quale gli stessi sono consegnati, le fatture delle spese di lavorazione dalle quali risulti in particolare: - la quantita', la specie, nonche' il tenore di umidita' e di proteine contenuti nei prodotti in causa; - il cognome, il nome e l'indirizzo dell'agricoltore interessato. L'impresa di trasformazione e' tenuta, altresi', ad effettuare il prelievo del campione dei foraggi essiccati al momento della loro uscita dall'impresa stessa, ai fini della determinazione del tasso di umidita' e del contenuto in proteine grezze totali. Al momento dell'uscita dall'impresa di trasformazione sia dei foraggi disidratati e/o essiccati al sole e macinati, sia dei foraggi miscelati con materie prime diverse da quelle contemplate nella presente circolare, occorre pesare la partita preventivamente numerata e prelevare un campione della stessa. Se l'entita' di tale partita e' uguale o inferiore a 100 tonnellate, il prelievo riguarda la totalita' della quantita' in uscita; nel caso inverso il prelievo deve essere effettuato su ogni 100 tonnellate o frazione di esse. In caso di uscita o di miscelazione di piu' partite di qualita' uniforme, e cioe' di partite composte dalle stesse specie aventi il medesimo contenuto di umidita' e proteine e con un peso totale inferiore o uguale a 100 tonnellate, viene prelevato un campione per ogni partita. Nel caso in cui i foraggi essiccati vengano miscelati nell'impresa di trasformazione, con materie prime diverse da quelle contemplate al punto 2) della presente circolare, il prelievo dei campioni deve essere effettuato prima della miscelazione. La presa del campione e' effettuata secondo il metodo di cui alla direttiva della Commissione del 1 marzo 1976 (76/371/CEE), mentre la determinazione dei valori dell'umidita' e delle proteine deve essere effettuata rispettivamente secondo i metodi definiti nelle direttive della Commissione del 18 novembre 1971 (71/393/CEE) e del 27 aprile 1972 (72/199/CEE). A tal proposito, si precisa che il prelievo dei campioni di cui trattasi deve riguardare tutte le partite di prodotto finito per le quali sono presentate le domande di aiuto. A questo fine, le singole partite prodotte devono risultare identificabili con l'apposizione su di esse di un numero progressivo. Il prelievo dei campioni da sottoporre ad analisi per singola partita e per singola specie di prodotto deve essere eseguito secondo le disposizioni di cui al decreto interministeriale 20 aprile 1978, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 165 del 15 giugno 1978, in contraddittorio tra il funzionario di controllo ed il rappresentate delle ditte interessate. Inoltre, gli stessi campioni, in quattro esemplari, devono essere cartellinati e piombati; due si essi, recanti il numero della relativa partita, sono inviati presso i laboratori degli Istituti pubblici che saranno indicati dall'EIMA in sede di emanazione delle disposizioni complementari di competenza, mentre i restanti campioni sono conservati dall'impresa interessata. Il tenore di umidita' e quello di proteine totali vengono determinati secondo i vigenti metodi ufficiali di analisi per gli alimenti destinati ad uso zootecnico. Nel referto di analisi deve essere dichiarato che l'accertamento e' stato eseguito conformemente alle disposizioni riguardanti detti metodi ufficiali. Subito dopo il campionamento e prima ancora dell'esito delle analisi, le partite dalle quali sono stati prelevati i campioni possono uscire dall'impresa. I risultati delle analisi hanno valore vincolante e le relative spese sono a carico dell'impresa di trasformazione interessata. Gli aiuti potranno essere erogati per le sole partite di foraggi essiccati che dalle analisi risultino conformi ai requisiti richiesti dalla presente circolare. 13) QUANTITA' MASSIMA GARANTITA (QMG) COMUNITARIA E NAZIONALE - PENALITA' IN CASO DI SUPERAMENTO Al fine di contenere la produzione di foraggi essiccati, e' stata istituita, con riferimento alle quantita' medie prodotte nella Comunita' nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e 1993/94, una quantita' massima garantita comunitaria (QMG) pari a 4.394.000 tonnellate per i foraggi disidratati e una quantita' massima garantita comunitaria (QMG) pari a 443.500 tonnellate per i foraggi essiccati al sole e macinati. Le suddette quantita' massime garantite sono state ripartite fra i singoli Stati membri in funzione della media delle rispettive produzioni constatate nelle campagne di commercializzazione 1992/93 e 1993/94. Le quantita' massime garantite di foraggi da disidratare e di foraggi essiccati al sole da macinare attribuite all'Italia per singola campagna di commercializzazione sono, rispettivamente, pari a 523.000 tonnellate e 162.000 tonnellate. Qualora, nel corso di una campagna di commercializzazione, la quantita' di foraggi essiccati prodotti nella Comunita' e per la quale un aiuto e' stato richiesto superi la quantita' massima garantita comunitaria fino al 5%, l'importo unitario dell'aiuto viene ridotto, in tutti gli Stati membri, della percentuale di splafonamento constatata. Qualora, invece, lo splafonamento constatato della quantita' massima garantita comunitaria risulti superiore al 5%, l'importo dell'aiuto viene ulteriormente ridotto negli Stati membri in cui la produzione ha superato la rispettiva quantita' nazionale garantita maggiorata del 5% in misura proporzionale all'entita' dell'eccedenza. L'importo delle riduzioni in causa e' determinato dalla Commissione dell'Unione Europea successivamente al 31 maggio di ciascun anno, secondo la procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CE) n. 603/95 del Consiglio. 14) TOLLERANZE E PENALITA' Nel caso in cui dalle operazioni di controllo emerga che la quantita' di foraggi essiccati indicata in una o piu' domande di aiuto risulti inferiore a quella effettivamente uscita dall'impresa di trasformazione, l'importo dell'aiuto e' calcolato sulla base della quantita' effettivamente uscita diminuita di due volte l'eccedenza riscontrata. Nell'ipotesi in cui l'eccedenza di cui trattasi e' superiore al 20% della quantita' effettivamente uscita dall'impresa, nessun aiuto e' concesso. Le disposizioni sopra richiamate in ordine ai limiti di tolleranza non trovano applicazione nel caso di falsa dichiarazione resa deliberatamente o formulata per negligenza grave. Infatti: - Nel caso di falsa indicazione di quantita' in una o piu' domande di aiuto formulata per negligenza grave, l'impresa di trasformazione e' esclusa dall'aiuto per dette domande; - nell'ipotesi di falsa indicazione di quantita' in una o piu' domande di aiuto, formulata deliberatamente, l'impresa di trasformazione e' esclusa dal beneficio dell'aiuto per la campagna di commercializzazione in causa, in relazione alla domanda o alle domande contestate e, per quella successiva, nel limite delle stesse quantita' oggetto di penalizzazione. 15) CAUSE DI FORZA MAGGIORE La puntuale, tempestiva e rigorosa osservanza degli adempimenti derivanti dall'attuazione della nuova organizzazione comune di mercato illustrata nella presente circolare, trova un temperamento nel caso di constatate cause di forza maggiore in quanti invocabili ai sensi della regolamentazione comunitaria. Detta regolamentazione prevede espressamente le seguenti cause di forza maggiore: a) il decesso dei soggetti abilitati ad agire nell'ambito del sistema del regime di aiuto; b) l'incapacita' professionale di lunga durata degli stessi; c) l'espropriazione della dotazione di trasformazione e di conservazione dell'impresa, a condizione che detta espropriazione non fosse prevedibile al momento della presentazione della domanda di aiuto; d) la calamita' naturale grave che colpisce in misura rilevante gli impianti di trasformazione e/o conservazione dei prodotti. I casi di forza maggiore (e la relativa documentazione) devono essere notificati, con comunicazione scritta, all'EIMA, entro il termine di dieci giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato e' in condizione di poter adempiere a tale obbligo. Nel caso in cui al punto a) e' chiaro che quest'ultima disposizione non si applica, incombendo l'obbligo degli adempimenti sopra descritti agli eredi legittimi che dovranno provvedervi in un termine ragionevole da stabilire dall'EIMA sulla base della particolare situazione creata dal decesso del titolare dell'impresa, e, in ogni caso, in relazione alla necessita' della tempestiva effettuazione dei controlli. Anche la fattispecie considerata al punto b), non puo' comportare l'ampliamento del termine in misura illimitata, trovando la causa di forza maggiore in questione una insuperabile limitazione connessa all'esigenza prioritaria di rendere possibili i controlli. Altre cause di forza maggiore possono essere riconosciute, sentito l'EIMA, dal Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali - Direzione Generale delle Politiche Comunitarie ed Internazionali - d'intesa con le Autorita' comunitarie. E' bene, comunque, rilevare, a tal proposito, che la determinazione di casi diversi da quelli espressamente considerati dalla regolamentazione comunitaria dovra' essere ispirata alle indicazioni che la Commissione CEE con comunicazione C (88) 1696, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C/259 del 6/10/1988, ha ritenuto di dover fornire ai fine di orientare in tal senso gli Stati membri. In pratica, da tale comunicazione si possono enucleare i seguenti principi: - la forza maggiore costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va, pertanto, interpretata ed applicata in modo restrittivo; - la forza maggiore non costituisce un principio generale di diritto ma, in casi eccezionali, puo' essere considerata come una concretizzazione del principio di proporzionalita', alle condizioni rigorose determinate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunita' Europee; - le prove, richieste agli interessati che invocano la forza maggiore, devono essere incontestabili. 16) MISURE TRANSITORIE Il regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, abroga i regolamenti n. 1528/78 e n. 2743/78. Tuttavia, le disposizioni di detti regolamenti, relative alla gestione dell'aiuto in vigore durante la campagna di commercializzazione 1994/95, restano in vigore fino alla definizione dei rapporti concernenti le domande di aiuto correlate alla detta campagna di commercializzazione. Le disposizioni di cui al titolo II del regolamento 603/95 del Consiglio, relative agli scambi con i Paesi terzi, entrano in vigore dal 1 luglio 1995. ************************* L'EIMA comunica alla Commissione CE e contestualmente al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali - Ufficio cereali e piante proteiche, tutte le informazioni richieste ai sensi dell'art. 15 del regolamento della Commissione, in corso di pubblicazione, rispettando lo scadenzario dallo stesso previsto. ************************* Per quanto non espressamente contemplato dalla presente circolare, so fa rinvio alle disposizioni comunitarie vigenti in materia. Si pregano gli Assessorati, gli Uffici e le Organizzazioni in indirizzo di voler, con ogni mezzo disponibile, dare la massima diffusione alle disposizioni contenute nella presente circolare. Il Ministro: LUCHETTI Registrata alla Corte di conti il 4 aprile 1995 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 74 ----> vedere modelli da pag. 49 a pag. 50 della G.U. <---- NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DEL PIANO DA ALLEGARE AI CONTRATTI DEI FORAGGI DA ESSICCARE Domanda di compensazione al reddito (Reg. CEE n. 1765/92) Riportare il numero dell'ultima domanda di compensazione al reddito presentata ed il relativo anno di presentazione. QUADRO A - AZIENDA SEZ. I (Dati identificativi dell'azienda agricola) Riquadro 1. Indicare la partita IVA, il cognome o la ragione sociale del produttore. Se trattasi di persona fisica vanno inoltre indicati il nome, il sesso, il codice fiscale, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla automobilistica della provincia di nascita (per Roma indicare RM). Tutte le informazioni dovranno essere riferite al produttore. Riquadro 2. DOMICILIO O SEDE LEGALE Riportare i dati relativi al domicilio (se persona fisica) oppure alla sede legale (se persona giuridica) del produttore. SEZ. II (Dati identificativi dell'impresa di trasformazione) Riquadro 1. IMPRESA DI TRASFORMAZIONE Indicare la partita IVA e la ragione sociale dell'impresa di trasformazione (o dell'acquirente). Riportare inoltre i dati relativi all'ubicazione dell'impresa o dei magazzini di stoccaggio dell'acquirente. QUADRO B - DESTINAZIONE FINALE DEL PRODOTTO Riquadro 1. Barrare la casella corrispondente al tipo di destinazione del prodotto indicato in domanda. Riquadro 2. MODALITA' DI CESSIONE DEL PRODOTTO Barrare la casella corrispondente alla modalita' di cessione del prodotto indicato in domanda e riportare la superficie interessata a tale produzione. Riquadro 3. Riportare, negli appositi spazi, la superficie totale aziendale espressa in ettari ed are, e la superficie totale a foraggere (da essiccare), sommando le superfici indicate nei quadri B allegati. Riquadro 4. Riportare il numero totale di modelli FE1 allegati al presente modello. QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI INTERESSATE ALLA PRODUZIONE DI FORAGGI DA ESSICCARE Riportare la Partita IVA e/o il Codice Fiscale del produttore. Riquadro 1. COMUNE Indicare il codice Istat della provincia e del comune in cui e' ubicata la particella; indicare inoltre, per esteso, la denominazione del comune. Riquadro 2. CASI PARTICOLARI Nel caso in cui si e' a conoscenza dei dati catastali ovvero la particella e' interessata da un frazionamento avvenuto successivamente al 31.12.93 indicarne il motivo utilizzando la seguente codifica: 1 = riordino fondiario; 2 = zona coperta da segreto militare; 3 = uso civico; 4 = zona demaniale; 5 = particella interessata da frazionamento in data successiva al 31.12.1993; 6 = ex-catasto austroungarico (catasto tabellare). Si rammenta di allegare alla domanda una documentazione giustificativa. Riquadro 3. DATI CATASTALI Indicare i riferimenti catastali della particella: - sezione censuaria (solo per i comuni nei quali e' presente) - numero del foglio di mappa; - numero della particella; - eventuale subalterno. Riquadro 4. TIPO DI CONDUZIONE Indicare il tipo di conduzione della particella utilizzando i seguenti codici: 1 - in proprieta'; 2 - a mezzadria; 3 - in affitto; 4 - altre forme. Riquadro 5. SUPERFICIE CATASTALE DELLA PARTICELLA Indicare la superficie catastale della particella espressa in ettari ed are. Riquadro 7. SUPERFICI A FORAGGERE Indicare nella colonna "Cod." la foraggera coltivata utilizzando i seguenti codici: 1 - erba medica; 2 - trifoglio; 3 - lupinella; 4 - lupino; 5 - veccia; 6 - altri prodotti simili. Indicare per ogni particella o porzione di particella omogenea (cioe' riferita alla stessa foraggera) le superficie utilizzata, espressa in ettari ed are. Una particella deve quindi essere indicata piu' di una volta se su di essa insistono colture foraggere diverse.