IL MINISTRO DELL'INTERNO Visto il decreto ministeriale n. 1802/E3 in data 16 febbraio 1994 registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 1994 con il quale e' stato determinato l'importo del fondo da ripartire per gli anni 1994 e 1995 alle amministrazioni provinciali ed ai comuni con il metodo dei parametri obiettivi e sono stati assegnati i parametri per miliardo per la distribuzione dei fondi cosi' accantonati; Vista la lettera n. 14450 del 14 febbraio 1994 con la quale il Ministero del tesoro ha affermato il principio che la determinazione dei contributi per gli anni 1994 e 1995 doveva intendersi effettuata a titolo provvisorio e salvo conguaglio in quanto l'importo del gettito dell'ICI per il 1993 poteva essere determinato dal Ministero dell'interno, prima della fine dell'anno, solo con espansione all'interno della prima rata del 1993 e quindi senza la puntuale conoscenza del gettito effettivo; Viste le note n. 2/1322/C e n. 2/1367/C rispettivamente in data 8 luglio 1994 e 13 luglio 1994 con le quali il Ministero delle finanze ha comunicato gli importi delle riscossioni effettive dell'intero anno 1993; Vista la lettera n. 169153 del 1 agosto 1994 con la quale il Ministero del tesoro ha comunicato l'effettuazione del conguaglio generale sul fondo dei contributi agli enti locali, in considerazione delle riscossioni dell'anno 1993; Considerato che a norma dell'art, 36, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve essere tenuto presente l'intero importo dell'ICI riscossa nel 1993 per ciascun comune; Considerato che il fondo ordinario complessivo spettante ai comuni ed alle province per gli anni 1994 e 1995 deve essere rideterminato in ragione della disposizione di cui all'art. 2, comma 4, del decreto-legge 22 agosto 1994, n. 515, la quale prevede che agli enti che hanno dichiarato il dissesto finanziario alla data del 28 febbraio 1994 non si applica la decurtazione dei trasferimenti erariali ordinari prevista dall'art. 3 del decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 243; Considerato che la quota del fondo ordinario ripartita tra i comuni e le province per gli anni 1994 e 1995 sulla base dei parametri obiettivi di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 504/1992 deve essere variata in ragione della comunicazione da parte del Ministero della difesa dei dati relativi agli insediamenti militari anche per i comuni con popolazione superiore a 100.00 abitanti; Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte occorre modificare ed integrare il decreto del Ministero dell'interno n. 1802/E3 del 16 febbraio 1994 nella parte in cui determina ai fini dell'assegnazione del fondo ordinario, i parametri per miliardo relativi a province e comuni; Decreta Art. 1. Il fondo da ripartire per gli anni 1994 e 1995 a comuni e province con il metodo dei parametri obiettivi e' rideterminato nei seguenti importi; Province anno 1994 ................................. L. 193.273.011.842 anno 1995 ................................. " 472.712.832.453 Comuni anno 1994 ................................. L. 1.043.970.501.908 anno 1995 ................................. " 2.084.149.205.960