IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto  il  decreto  ministeriale  n. 1802/E3 in data 16 febbraio 1994
registrato alla Corte dei conti in data 9 maggio 1994 con il quale e'
stato  determinato l'importo del fondo da ripartire per gli anni 1994
e  1995  alle  amministrazioni provinciali ed ai comuni con il metodo
dei  parametri  obiettivi  e  sono  stati  assegnati  i parametri per
miliardo per la distribuzione dei fondi cosi' accantonati;
  Vista  la  lettera  n.  14450  del 14 febbraio 1994 con la quale il
Ministero  del tesoro ha affermato il principio che la determinazione
dei  contributi per gli anni 1994 e 1995 doveva intendersi effettuata
a  titolo  provvisorio  e  salvo  conguaglio  in quanto l'importo del
gettito  dell'ICI per il 1993 poteva essere determinato dal Ministero
dell'interno,   prima  della  fine  dell'anno,  solo  con  espansione
all'interno  della  prima  rata  del  1993 e quindi senza la puntuale
conoscenza del gettito effettivo;
  Viste  le  note n. 2/1322/C e n. 2/1367/C rispettivamente in data 8
luglio  1994 e 13 luglio 1994 con le quali il Ministero delle finanze
ha  comunicato  gli  importi  delle riscossioni effettive dell'intero
anno 1993;
  Vista  la  lettera  n.  169153  del  1  agosto 1994 con la quale il
Ministero  del  tesoro  ha  comunicato l'effettuazione del conguaglio
generale sul fondo dei contributi agli enti locali, in considerazione
delle riscossioni dell'anno 1993;
  Considerato  che  a  norma  dell'art,  36,  comma 1, lettera b) del
decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 504, deve essere tenuto
presente  l'intero  importo  dell'ICI  riscossa  nel 1993 per ciascun
comune;
  Considerato  che il fondo ordinario complessivo spettante ai comuni
ed  alle  province per gli anni 1994 e 1995 deve essere rideterminato
in  ragione  della  disposizione  di  cui  all'art.  2,  comma 4, del
decreto-legge  22 agosto 1994, n. 515, la quale prevede che agli enti
che  hanno  dichiarato  il  dissesto  finanziario  alla  data  del 28
febbraio  1994  non  si  applica  la  decurtazione  dei trasferimenti
erariali  ordinari  prevista  dall'art. 3 del decreto-legge 22 maggio
1993,  n.  155,  convertito  con  modificazioni dalla legge 19 luglio
1993, n. 243;
  Considerato che la quota del fondo ordinario ripartita tra i comuni
e  le  province  per  gli  anni  1994 e 1995 sulla base dei parametri
obiettivi di cui all'art. 37 del decreto legislativo n. 504/1992 deve
essere  variata in ragione della comunicazione da parte del Ministero
della difesa dei dati relativi agli insediamenti militari anche per i
comuni con popolazione superiore a 100.00 abitanti;
  Ritenuto che per le motivazioni sopra esposte occorre modificare ed
integrare  il  decreto  del  Ministero dell'interno n. 1802/E3 del 16
febbraio  1994 nella parte in cui determina ai fini dell'assegnazione
del  fondo  ordinario, i parametri per miliardo relativi a province e
comuni;
                               Decreta
                               Art. 1.
  Il  fondo da ripartire per gli anni 1994 e 1995 a comuni e province
con  il  metodo dei parametri obiettivi e' rideterminato nei seguenti
importi;
  Province
    anno  1994  .................................  L. 193.273.011.842
    anno 1995 ................................. " 472.712.832.453
  Comuni
    anno  1994 ................................. L. 1.043.970.501.908
    anno 1995 ................................. " 2.084.149.205.960