IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 13, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che dispone, nei confronti dei lavoratori dipendenti privati e pubblici nonche' dei lavoratori autonomi, a decorrere dal 1 gennaio 1995, la sospensione, fino al 30 giugno 1995, dell'applicazione di ogni disciplina normativa concernente i trattamenti pensionistici anticipati, rispetto all'eta' stabilita per il pensionamento di vecchiaia, o per il collocamento a riposo d'ufficio, in base ai singoli ordinamenti; Visto l'art. 13, comma 10, della citata legge, che prevede, per i lavoratori dipendenti privati e pubblici, in possesso, alla data del 31 dicembre 1993, del requisito di trentacinque anni di contribuzione, la possibilita' di conseguire, a partire dal 1 gennaio 1995, i trattamenti pensionistici anticipati, previsti al comma 1 dello stesso articolo, compatibilmente con il limite massimo di onere pari a lire 500 miliardi per l'anno 1995 e secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro; Atteso che i suddetti criteri devono quindi contemperare l'esigenza di assicurare, a partire dal 1 gennaio 1995, la possibilita' di accesso al trattamento pensionistico anticipato con quella di contenere nel limite sopraindicato, riferito a tutto l'anno 1995, il connesso onere finanziario; Considerato che la limitatezza delle disponibilita' finanziarie a fronte dell'elevato numero dei lavoratori considerati dalla disposizione induce ad individuare criteri che, pur finalizzati ad assicurare il piu' ampio accesso al pensionamento in aderenza al requisito di anzianita' contributiva e di servizio definito in via di principio dalla legge, non possono prescindere dal riferimento alla maggiore anzianita' funzionale ad operare la necessaria selezione all'accesso al pensionamento; Considerato che con separato decreto interministeriale si e' provveduto a disciplinare l'accesso al pensionamento ai soggetti che alla data del 31 dicembre 1994 risultavano per qualsiasi causa cessati dal servizio onde consentire per essi il pensionamento in via prioritaria; Decreta: Possono conseguire il pensionamento anticipato, con decorrenza dal 1 giugno 1995, i soggetti che alla data del 31 dicembre 1993 abbiano maturato un'anzianita' contributiva o di servizio pari o superiore a 36 anni. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 1995 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale TREU p. Il Ministro del tesoro GIARDA Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1995 Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 58