Ai prefetti della Repubblica
Al commissario di Governo per la
provincia di Trento
Al commissario di Governo per la
provincia di Bolzano
Al presidente della giunta
regionale della Valle d'Aosta
Al Ministero della pubblica
istruzione
Al Ministero dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica
e, per conoscenza:
Al Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Al Ministero delle finanze
All'A.N.C.I.
All'A.N.U.S.C.A.
Al Gabinetto dell'on. Ministro
Al Dipartimento della pubblica
sicurezza
Ai questori
E' stata sottoposta all'attenzione di questo Ministero la
problematica inerente l'identificazione di una persona nei rapporti
con la pubblica amministrazione in relazione alla diversita' di
comportamento adottato dai vari uffici, che a volte contrasta con la
vigente normativa.
E' da premettere che la materia e' disciplinata, attualmente, dal
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n.
773 e dal regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 6
maggio 1940, n. 635.
In base a tale normativa l'unico documento cui e' riconosciuta la
specifica funzione di identificare un soggetto e' la carta di
identita' che, in base all'art. 3 del testo unico delle leggi di
pubblica sicurezza del 1931, e' rilasciata dal sindaco a quelle
persone di eta' superiore a quindici anni che ne facciano richiesta.
Gli articoli 292 e 293 del regolamento equiparano alla carta di
identita' alcuni documenti rilasciati da amministrazioni statali, o
convalidate da un organo dell'amministrazione statale.
Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1974, n.
649, la carta di identita' e' stata equiparata al passaporto per
l'espatrio nell'ambito dei Paesi aderenti alla CEE ed anche di altri
con i quali sono intercorse apposite convenzioni.
Per ovviare al problema dell'espatrio dei minori di anni quindici,
cui non puo' essere rilasciato il documento in questione, con
l'Accordo europeo sul regime della circolazione delle persone tra i
Paesi membri del Consiglio d'Europa, siglato a Parigi il 13 dicembre
1957, venne consentito l'espatrio ai minori in questione purche'
dotati di un certificato di nascita con la foto "convalidata" dalle
autorita' di polizia. Successivamente e' stato ammesso anche l'uso di
un certificato rilasciato dagli uffici anagrafici riportante le
risultanze anagrafiche della nascita.
E' pertanto chiaro che quest'ultimo documento ha il solo effetto di
consentire l'espatrio ad un minore, e solo a tale circostanza e'
limitata la sua efficacia.
Da quanto esposto emerge che il problema principale e' costituito
dall'impossibilita' di rilasciare la carta d'identita' ai minori di
anni quindici a fronte della necessita' di "riconoscimento" tramite
valido documento, richiesta dall'art. 180 del vigente codice della
strada per la conduzione dei ciclomotori da parte dei quattordicenni.
A cio' si aggiunge la prassi introdotta da alcuni istituti
scolastici non solo di richiedere una foto autenticata all'atto
dell'iscrizione ma, inoltre, il rilascio di certificati di identita'
ai comuni, al fine di "riconoscere" gli alunni quali appartenenti ad
un determinato istituto onde consentirvi l'accesso, nonche' per
l'individuazione dei gruppi di alunni in occasione di gite
scolastiche su territorio nazionale.
Infine, ed e' questo uno degli aspetti che desta maggiore
perplessita', c'e' l'atteggiamento, gia' stigmatizzato dal competente
Dicastero, di alcuni istituti universitari che non prestano fede alla
carta di identita' ma bensi' al certificato di identita',
dimostrando, con il rifiuto di un documento ufficiale dello Stato,
un'errata conoscenza della normativa che regola la materia.
Inquadrati cosi' i vari aspetti del problema occorre esaminare
attentamente la legislazione vigente e le possibilita' che essa offre
di risolvere una problematica che si trascina da tempo e crea
numerosi disagi alle amministrazioni comunali, particolarmente nei
periodi di iscrizione scolastica.
La soluzione la si rinviene nell'ambito del regolamento di
esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza -
approvato come si e' detto con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 -
e, precisamente, negli articoli 292 e 293, in base ai quali
l'identita' dei componenti le famiglie degli impiegati civili e
militari dello Stato puo' essere dimostrata con l'esibizione della
tessera che viene rilasciata dalle amministrazioni di appartenenza a
prescindere dall'eta' dei figli.
Piu' in particolare l'art. 293 equipara alle carte di identita' le
tessere per l'uso di biglietti di abbonamento ferroviario, quando
riportino l'avvenuto accertamento dell'identita' dei titolari ovvero
considera equipollenti le tessere di riconoscimento da chiunque
rilasciate quando l'identita' del titolare risulti convalidata da
dichiarazione scritta da un organo dell'amministrazione dello Stato.
Quest'ultima previsione offre la possibilita' di risolvere l'annosa
problematica dell'identificazione degli alunni che frequentano le
scuole di vario ordine e grado senza che le istituzioni scolastiche
si rivolgano alle amministrazioni comunali.
Ne consegue che le esigenze di riconoscimento, a seconda delle
necessita', andranno cosi' risolte:
A) Iscrizione e gite scolastiche.
Premesso che la necessita' di presentare foto, autenticate all'atto
dell'iscrizione, non costituisce oggetto di richiesta generalizzata
da parte degli istituti scolastici, si precisa che sara' sufficiente
la presentazione, all'atto dell'iscrizione, di una o piu' foto
dell'alunno da parte dei genitori "senza alcun bisogno di autentica".
Per quanto riguarda le gite scolastiche su territorio nazionale, a
norma del citato art. 293 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, il responsabile di ciascuna istituzione scolastica, in
quanto organo dello Stato, rilascera' un documento che riporti le
generalita' del soggetto ed una foto dello stesso legata da timbro a
secco.
Si precisa che, poiche' le generalita' sono desumibili dagli atti
gia' in possesso dell'amministrazione scolastica e poiche' si tratta
di dati immodificabili, non e' necessario richiedere apposita
certificazione all'interessato, ne' tantomeno alle amministrazioni
comunali, in quanto in tal caso la procedura indicata non
raggiungerebbe gli scopi semplificativi cui e' ispirata.
B) Conduzione di ciclomotori da parte di quattordicenni.
Alle amministrazioni comunali ci si dovra' rivolgere esclusivamente
per fornire un documento di riconoscimento ai minorenni che conducono
un ciclomotore, ove non siano gia' in possesso di altro documento.
In tal caso il ricorso all'applicazione del citato art. 293 si
tradurra', in pratica, nel rilascio di un certificato di nascita o di
un certificato anagrafico delle risultanze di nascita con apposizione
di una foto del titolare legata da timbro a secco, in quanto trattasi
di certificazioni attinenti un servizio di competenza dello Stato,
nel cui esercizio il sindaco agisce quale ufficiale di governo. Si
aggiunge che la foto, come peraltro avviene per la carta di
identita', non dovra' essere autenticata.
In tutti i casi esposti, poiche' si tratta di rilasciare dei titoli
equipollenti alla carta di identita', a norma dell'art. 291 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza non verra' riscossa alcuna
imposta di bollo, anche nel caso di rilascio da parte delle
amministrazioni comunali.
Occorre infine sottolineare che ai soggetti al di sopra dei
quindici anni, in base all'art. 3 del citato testo unico delle leggi
di pubblica sicurezza non e' possibile rilasciare, da parte dei
comuni, i c.d. certificati di identita'.
Pertanto non dovra' essere rifiutata l'identificazione a fronte di
esibizione della carta d'identita', in particolare per l'iscrizione
alle facolta' universitarie.
L'adozione delle indicate procedure avra' come ulteriore
conseguenza il venir meno della necessita' di richiedere
autenticazione di foto alle amministrazioni comunali se non per il
rilascio del passaporto, della patente di guida o di altre
autorizzazioni come porto d'armi, licenze di caccia, licenze di
pesca.
E' da premettere che l'autenticazione di una fotografia non e'
prevista da una precisa norma di legge e, sino all'avvento della
legge 8 giugno 1990, n. 142, veniva ritenuta ammissibile quale
attestazione di notorieta' rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art.
151 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1915.
E' noto che tale articolo e' stato abrogato dall'art. 64 della
citata legge 8 giugno 1990, n. 142, e questo Ministero, con circolare
n. 5 del 27 marzo 1992, ha ritenuto giustificabile il permanere di
tale rilascio esclusivamente in base ad una applicazione estensiva
dell'art. 3 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del
1931.
Peraltro, quando si parla di autenticazione di una foto si intende
ricollegare l'immagine alle generalita' di una persona, come avviene
nella carta di identita' e in altri documenti, - patente, passaporto
- dove non e' contenuta alcuna attestazione di identita' ed
autenticita' dell'immagine del titolare del documento.
Al contrario, nei documenti di identita' dei minori di cui si e'
fatto cenno in precedenza, molti comuni hanno ecceduto riproducendo
non solo in tutto o per tutto il contenuto della carta di identita'
ma, inoltre, aggiungendovi anche una attestazione di autenticita'
della foto.
Cio' ha probabilmente indotto in errore altre amministrazioni
ritenendo meno probante la carta di identita' nei confronti dei
documenti in questione.
Ne consegue che l'autenticazione di foto non dovra' contenere
alcuna attestazione particolare ma consistere soltanto
nell'applicazione della foto su di uno stampato riportante la dizione
foto di . . . . completata con gli estremi di identificazione del
soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita).
Nel ribadire, infine, che la necessita' dell'esibizione da parte
dei cittadini di una foto autenticata deve essere esplicitamente
prevista da una disposizione di legge, si aggiunge che il ricorso
agli uffici comunali e' possibile, in analogia a quanto previsto
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, per l'autentica di sottoscrizioni
e di copie, solo quando la foto debba essere prodotta ad una pubblica
amministrazione.
Rimangono quindi esclusi i rapporti con uffici privati quali ad es.
circoli ed associazioni sportive, palestre e banche.
Con il presente documento questo Ministero ritiene di avere
individuato, rispettando l'attuale vigente normativa in materia, una
soluzione a problematiche quotidiane che ineriscono, in particolare,
ai rapporti intercorrenti tra le istituzioni scolastiche ed
amministrazioni comunali.
E' innegabile che l'efficienza sempre piu' auspicata dell'azione
della pubblica amministrazione senza alcuna distinzione, puo' essere
conseguita solamente con un'azione congiunta di tutti gli uffici
pubblici, ripartendo gli adempimenti e, pertanto, a tal fine, vanno
sfruttate tutte le possibilita' offerte da un'attenta interpretazione
ed applicazione della normativa vigente.
Si auspica quindi una puntuale osservanza da parte di tutti gli
uffici interessati delle indicazioni fornite, in particolare dalle
amministrazioni scolastiche, universita' ed istituti universitari,
confidando al riguardo sull'intervento dei competenti Ministeri in
indirizzo.
Si pregano le SS.LL. di voler dare la massima sollecita diffusione
del presente documento presso i comuni - in particolare i servizi
demografici - e gli altri uffici pubblici ricompresi in ambito
provinciale e di voler informare la scrivente direzione, con cadenza
semestrale, sullo stato di applicazione.
Il direttore generale
dell'Amministrazione civile
SORGE