IL MINISTRO DELLA SANITA' Visti l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e l'art. 71 del relativo regolamento di applicazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; Visto il proprio decreto ministeriale 2 marzo 1983; Visti gli articoli 3, 7 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 537, concernente l'attuazione della direttiva 92/5/CEE che modifica ed aggiorna la direttiva 77/99/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne e modifica la direttiva 64/433/CEE; Sentito il Consiglio superiore di sanita'; Decreta: Art. 1. 1. Nella preparazione degli insaccati carnei, la cui tecnologia di produzione non comporti trattamenti con il calore, e' consentito l'impiego, alle condizioni e secondo le modalita' prescritte all'art. 2, di colture di avviamento - cosiddetti "starters microbici" - appartenenti al genere Lactobacillus; Pediococcus; Micrococcus; Debaryomyces e al genere Staphylococcus, specie Staphylococcus xilosus, Staphylococcus simulans e Staphylococcus carnosus. 2. Al fine di assicurare l'efficacia dell'azione delle colture di cui al comma 1, e' ammesso l'impiego, nel relativo substrato: a) di saccarosio alla concentrazione massima dell'1%; b) di destrosio alla concentrazione massima dello 0,5%; c) di una miscela delle due sostanze, purche' la somma delle quantita' dei due componenti la miscela, espresse in percentuali della dose massima consentita per ciascuno di essi, non superi il valore di 100. 3. Nella produzione degli insaccati carnei e' consentito il trattamento di superficie con colture di Ifomiceti della specie Penicillium chrysogenum e Penicillium nalgiovense. 4. La base che funge da supporto allo starter deve essere costituita da sostanza alimentare o da additivo. Qualora si tratti di additivo, questo non deve esercitare funzione di coadiuvante tecnologico.