IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124;
  Vista la legge 2 agosto 1990, n. 233;
  Visto  il  comma  3  dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre
1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  novembre
1992,   n.   438,   come   sostituito  dall'art.  46,  comma  1,  del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale  dispone  che  i  soggetti
iscritti   alle   gestioni   dei   contributi   e  delle  prestazioni
previdenziali   degli   artigiani   e   degli   esercenti   attivita'
commerciali,  titolari,  coadiuvanti  e  coadiutori,  devono indicare
nella dichiarazione dei redditi  dell'anno  al  quale  il  contributo
previdenziale  si  riferisce i dati relativi alla base imponibile, al
contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo;
  Visto il comma 2 del citato art. 46 del decreto-legge  n.  41/1995,
il  quale  dispone che le societa' e i soci, i titolari di impresa, i
familiari  coadiuvanti  del  titolare,   i   familiari   partecipanti
all'impresa   familiare,   esercenti   attivita'  commerciali  ovvero
artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, devono indicare nella dichiarazione  dei
redditi  dell'anno  al  quale si riferisce il premio assicurativo, la
base retributiva, il premio  dovuto  e  i  versamenti  effettuati  in
acconto  e  a  saldo,  anche  ai  fini della prevenzione delle cure a
carico dell'istituto;
  Visti il comma 3-ter del citato art.  3-bis  del  decreto-legge  n.
384/1992  ed  il  comma  3  del  citato  art. 46 del decreto-legge n.
41/1995 i quali prevedono  che  le  modalita'  di  esposizione  nelle
dichiarazioni  dei  redditi  dei  predetti  dati  sono  stabilite con
decreto del Ministro delle finanze di concerto con  il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale;
  Visti  i  decreti  del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1995,
pubblicati nei supplementi ordinari numeri  20  e  21  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995;
  Considerato  che  occorre approvare appositi prospetti, da allegare
alle dichiarazioni dei  redditi,  per  l'indicazione  dei  contributi
previdenziali  e assicurativi, per i quali occorre altresi' stabilire
le caratteristiche per la stampa anche meccanografica;
  Attesa  l'opportunita'  di  autorizzare  la   riproduzione   e   la
contemporanea  compilazione  meccanografica  dei  prospetti  mediante
l'utilizzo di stampanti laser;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Sono  approvati,  con  le  relative  istruzioni,  gli   annessi
prospetti,  da  allegare  alla  dichiarazione dei redditi mod. 740 da
presentare nel 1995, concernenti l'indicazione dei dati  relativi  ai
contributi  previdenziali  dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni
dei contributi e delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e
degli  esercenti  attivita' commerciali e di quelli relativi ai premi
assicurativi    dovuti    dai   soggetti   tenuti   all'assicurazione
obbligatoria  contro  gli  infortuni  sul  lavoro   e   le   malattie
professionali.  I  prospetti  devono essere compilati dai titolari di
imprese  artigiane  e  commerciali.  I   familiari,   coadiuvanti   e
coadiutori  del  titolare dell'impresa e i familiari partecipanti, se
tenuti alla presentazione della dichiarazione e, per quanto  riguarda
il  prospetto  dei  premi  assicurativi,  anche  i  soci  di societa'
esercenti attivita' artigiana o commerciale, non devono  compilare  i
suddetti   prospetti,  ma  sono  tenuti  ad  indicare,  nello  spazio
riservato alle annotazioni del proprio modello 740  base,  il  codice
individuale  INPS  e  la  posizione  assicurativa  INAIL del titolare
dell'impresa o della societa'.
  2. I prospetti di cui al comma 1  devono  essere  prodotti  in  due
esemplari   identici.   Per   le  caratteristiche  della  stampa  dei
prospetti, ivi compresi quelli  da  utilizzare  per  la  compilazione
meccanografica  e  per  la  riproduzione e contemporanea compilazione
mediante l'utilizzo di stampanti laser, si applicano le  disposizioni
di  cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze
15 febbraio 1995, pubblicato nel supplemento  ordinario  n.  20  alla
Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995.