IL MINISTRO DELLE FINANZE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124; Vista la legge 2 agosto 1990, n. 233; Visto il comma 3 dell'art. 3-bis del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, come sostituito dall'art. 46, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, il quale dispone che i soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali, titolari, coadiuvanti e coadiutori, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale il contributo previdenziale si riferisce i dati relativi alla base imponibile, al contributo dovuto e ai versamenti effettuati, in acconto e a saldo; Visto il comma 2 del citato art. 46 del decreto-legge n. 41/1995, il quale dispone che le societa' e i soci, i titolari di impresa, i familiari coadiuvanti del titolare, i familiari partecipanti all'impresa familiare, esercenti attivita' commerciali ovvero artigiana, soggetti all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, devono indicare nella dichiarazione dei redditi dell'anno al quale si riferisce il premio assicurativo, la base retributiva, il premio dovuto e i versamenti effettuati in acconto e a saldo, anche ai fini della prevenzione delle cure a carico dell'istituto; Visti il comma 3-ter del citato art. 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 ed il comma 3 del citato art. 46 del decreto-legge n. 41/1995 i quali prevedono che le modalita' di esposizione nelle dichiarazioni dei redditi dei predetti dati sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Visti i decreti del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1995, pubblicati nei supplementi ordinari numeri 20 e 21 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995; Considerato che occorre approvare appositi prospetti, da allegare alle dichiarazioni dei redditi, per l'indicazione dei contributi previdenziali e assicurativi, per i quali occorre altresi' stabilire le caratteristiche per la stampa anche meccanografica; Attesa l'opportunita' di autorizzare la riproduzione e la contemporanea compilazione meccanografica dei prospetti mediante l'utilizzo di stampanti laser; Decreta: Art. 1. 1. Sono approvati, con le relative istruzioni, gli annessi prospetti, da allegare alla dichiarazione dei redditi mod. 740 da presentare nel 1995, concernenti l'indicazione dei dati relativi ai contributi previdenziali dovuti dai soggetti iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali e di quelli relativi ai premi assicurativi dovuti dai soggetti tenuti all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I prospetti devono essere compilati dai titolari di imprese artigiane e commerciali. I familiari, coadiuvanti e coadiutori del titolare dell'impresa e i familiari partecipanti, se tenuti alla presentazione della dichiarazione e, per quanto riguarda il prospetto dei premi assicurativi, anche i soci di societa' esercenti attivita' artigiana o commerciale, non devono compilare i suddetti prospetti, ma sono tenuti ad indicare, nello spazio riservato alle annotazioni del proprio modello 740 base, il codice individuale INPS e la posizione assicurativa INAIL del titolare dell'impresa o della societa'. 2. I prospetti di cui al comma 1 devono essere prodotti in due esemplari identici. Per le caratteristiche della stampa dei prospetti, ivi compresi quelli da utilizzare per la compilazione meccanografica e per la riproduzione e contemporanea compilazione mediante l'utilizzo di stampanti laser, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle finanze 15 febbraio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1995.