IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                         E DELLA NAVIGAZIONE
  Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
come  modificato  dal  decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360,
che,  al  comma  1,  demanda  al  Ministro  dei  trasporti  e   della
navigazione  l'emanazione  dei  decreti che stabiliscono i criteri, i
tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione  generale  o
parziale delle categorie dei veicoli a motore e loro rimorchi;
  Visto  lo  stesso  art.  80,  comma  3,  che  dispone  che  per  le
autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di  cose  o  ad
uso  speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5
tonnellate, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione
deve  essere  disposta  entro  quattro  anni  dalla  data  di   prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni;
  Visto  lo  stesso  art.  80,  comma 8, che consente al Ministro dei
trasporti e della navigazione, ai fini del rispetto  dei  termini  di
cui  al  medesimo  art.  80,  comma  3,  di  affidare  in concessione
quinquennale, alle imprese, ai consorzi ed alle  societa'  consortili
indicati  nello  stesso  art. 80, comma 8, nelle province individuate
con proprio decreto, l'esecuzione delle operazioni di  revisione  dei
veicoli  a  motore  capaci  di  contenere  al  massimo sedici persone
compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a  pieno  carico
fino a 3,5 tonnellate;
  Visto  l'art.  3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, che demanda ai dirigenti la gestione  finanziaria,  tecnica  e
amministrativa,  compresa  l'adozione di tutti gli atti che impegnano
l'amministrazione verso l'esterno;
  Vista la direttiva 91/328/CEE  che  fissa  al  1  gennaio  1998  il
termine ultimo per l'applicazione del citato disposto di cui all'art.
80,  comma  3,  del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che
per tale circostanza  l'attuale  cadenza  decennale  della  revisione
delle  autovetture  e  degli autoveicoli per trasporto promiscuo deve
essere progressivamente adeguata, entro tale  data,  al  termine  dei
quattro  anni  dalla  data della prima immatricolazione e quindi ogni
due anni;
  Considerato l'attuale carico  operativo  degli  uffici  provinciali
della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e rilevata
l'opportunita'   di   consentire  il  progressivo  adeguamento  delle
revisioni ai termini di legge,  senza  creare  disagi  all'utenza  ed
ulteriori aggravi ai predetti uffici provinciali della motorizzazione
e dei trasporti in concessione;
  Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della
sezione seconda del 16 novembre 1994;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Le province in cui le revisioni periodiche dei veicoli a motore
capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente,
ovvero con massa complessiva a pieno carico fino  a  3,5  tonnellate,
possono  essere affidate alle imprese, consorzi o societa' consortili
individuati all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo  30  aprile
1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10
settembre  1993,  n.  360,  citati  in  epigrafe,  ed in possesso dei
requisiti di  cui  agli  articoli  239,  240,  241  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono quelle di
cui all'allegato 1 del presente decreto.