IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, che, al comma 1, demanda al Ministro dei trasporti e della navigazione l'emanazione dei decreti che stabiliscono i criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto lo stesso art. 80, comma 3, che dispone che per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate, per gli autoveicoli per trasporto promiscuo, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni; Visto lo stesso art. 80, comma 8, che consente al Ministro dei trasporti e della navigazione, ai fini del rispetto dei termini di cui al medesimo art. 80, comma 3, di affidare in concessione quinquennale, alle imprese, ai consorzi ed alle societa' consortili indicati nello stesso art. 80, comma 8, nelle province individuate con proprio decreto, l'esecuzione delle operazioni di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate; Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno; Vista la direttiva 91/328/CEE che fissa al 1 gennaio 1998 il termine ultimo per l'applicazione del citato disposto di cui all'art. 80, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e che per tale circostanza l'attuale cadenza decennale della revisione delle autovetture e degli autoveicoli per trasporto promiscuo deve essere progressivamente adeguata, entro tale data, al termine dei quattro anni dalla data della prima immatricolazione e quindi ogni due anni; Considerato l'attuale carico operativo degli uffici provinciali della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e rilevata l'opportunita' di consentire il progressivo adeguamento delle revisioni ai termini di legge, senza creare disagi all'utenza ed ulteriori aggravi ai predetti uffici provinciali della motorizzazione e dei trasporti in concessione; Visto il parere espresso dal Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione seconda del 16 novembre 1994; Decreta: Art. 1. 1. Le province in cui le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 tonnellate, possono essere affidate alle imprese, consorzi o societa' consortili individuati all'art. 80, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, citati in epigrafe, ed in possesso dei requisiti di cui agli articoli 239, 240, 241 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono quelle di cui all'allegato 1 del presente decreto.