A seguito dell'emanazione della legge 24 dicembre 1980, n. 742, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 12 novembre 1980 e della legge 15 gennaio 1994, n. 64, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1994, contenente le norme di attuazione, che ha autorizzato la ratifica italiana, si e' provveduto a depositare lo strumento di ratifica italiano della Convenzione relativa ai poteri delle autorita' ed alla legge applicabile alla protezione dei minori, firmata a L'Aja il 5 ottobre 1961, in data 22 febbraio 1995. All'atto del deposito si e' designata quale autorita' centrale per l'Italia: "l'Ufficio centrale per la giustizia minorile". Ai sensi dell'art. 20, par. 2, la convenzione entrera' in vigore il 22 aprile 1995 nei rapporti tra l'Italia e quegli Stati che qui di seguito si riportano con l'indicazione delle rispettive autorita' centrali: CONVENZIONE DEL 5 OTTOBRE 1961 RELATIVA AI POTERI DELLE AUTORITA' ED ALLA LEGGE APPLICABILE RELATIVAMENTE ALLA PROTEZIONE DEI MINORI Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - AUSTRIA. . . . . 28 novembre 1966 12 marzo 1975 11 maggio 1975 Con la seguente riserva: "La Repubblica d'Austria, ai sensi dell'art. 13, capoverso 3, della Convenzione sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, si riserva di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti". La riserva e' stata ritirata dall'Austria l'8 giugno 1990, con effetto a decorrere dal 7 agosto 1990. Designazione della autorita', secondo l'art. 11, paragrafo 2: Tribunali ed autorita' locali (Sezione per l'assistenza ai minori) in cui sono pendenti procedimenti giudiziari in base alla convenzione. Se nessun procedimento e' pendente nel territorio dell'Austria o se l'autorita' straniera non e' al corrente di tali procedimenti, il Ministro federale della giustizia e' abilitato a ricevere le informazioni provenienti dall'estero. Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - FRANCIA . . . . 29 novembre 1961 11 settembre 1972 10 novembre 1972 Con la riserva fornita nell'art. 15. La riserva e' stata ritirata dalla Francia il 28 febbraio 1984 con effetto dal 28 aprile 1984. Designazione delle autorita', in conformita' con l'art. 11, paragrafo 2: "1) Le seguenti autorita' hanno competenza ad adottare misure in virtu' della convenzione ed a comunicarle direttamente alle autorita' dello Stato di cui il minore e' cittadino, o, se del caso, a quelle dello Stato di residenza abituale del minore: a) per quanto concerne le misure volte alla protezione personale del minore: il giudice minorile nell'ambito della cui competenza e' situato il domicilio o la residenza abitale del padre, della madre, del tutore o del curatore del minore e, in mancanza, la residenza abituale di quest'ultimo; b) per quanto concerne le misure miranti alla protezione dei beni del minore: il giudice tutelare del tribunale d'istanza nella cui competenza il minore ha il suo domicilio; c) in linea generale, ogni giurisdizione dinnanzi alla quale e' in corso un'istanza relativa alle misure previste dalla Convenzione; d) in casi di emergenza, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale di grande istanza entro la cui giurisdizione il minore, i suoi genitori, il tutore o il custode hanno il loro domicilio o residenza abituale, nonche' il Procuratore della Repubblica del luogo dove il minore e' stato rinvenuto. 2) Le autorita' seguenti sono competenti a ricevere direttamente le informazioni relative ai provvedimenti adottati in virtu' della Convenzione in un altro Stato contraente: a) le giurisdizioni ed autorita' di cui al capoverso 1 precedente nonche', per quanto concerne le decisioni relative al diritto di affidamento dei figli ed al diritto di visita, il "Ministe're de la Justice, Bureau de l'Entraide Judiciaire Internationale a' la Direction des Affaires Civiles et du Sceau" (Ministero della Giustizia, Ufficio dell'assistenza reciproca amministrativa presso la Direzione degli Affari Civili e della Giustizia), 13 Place Vendome, 75001 Parigi; (questo capoverso e' stato modificato il 28 febbraio 1984); b) in mancanza di domicilio o di residenza abituale in Francia e se nessuna istanza e' in corso davanti ad una giurisdizione o ad una autorita' di cui sopra: per le misure miranti alla protezione personale del minore: "Ministere de la Justice, Direction de l'Education surveillee" (Ministero della Giustizia, Direzione dell'Educazione sorvegliata), 13 Place Vendome, 75001 Parigi; per le misure miranti alla protezione dei beni di un minore: il giudice tutelare del tribunale d'istanza nella cui competenza il minore ha dei beni; per le misure relative alla patria potesta', all'affidamento dei figli ed al diritto di vista: Ministere de la Justice, Service des Affaires Europe'ennes et Internationales, 13 Place Vendome, 75001 Parigi. Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - GERMANIA (Repub- 22 ottobre 1968 19 luglio 1971 17 settembre 1971 blica federale) 1. Le autorita' che hanno adottato misure in virtu' delle disposizioni della Convenzione e che dovranno informare in proposito le autorita' dello Stato di cui il minore ha la nazionalita', nonche', se del caso, quelle dello Stato della sua residenza abituale: a) il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorita' locale per l'assistenza ai minori, presso cui sono pendenti procedimenti secondo le norme della Convenzione; b) se il minore ha cambiato il suo Stato di residenza abituale, il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorita' locale per l'assistenza ai minori presso i quali erano pendenti, al momento del cambiamento di Stato, procedimenti secondo le norme della Convenzione. 2. Le seguenti autorita' nel territorio della Germania, cui la convenzione si applica, sono abilitate a ricevere informazioni relative ai provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni della Convenzione in altri Stati contraenti: a) il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorita' locale per l'assistenza ai minori, presso cui sono pendenti procedimenti secondo le norme della Convenzione; b) se il minore ha cambiato il suo Stato di residenza abituale, il tribunale tutelare, il tribunale delle famiglie o l'autorita' locale per l'assistenza ai minori presso i quali erano pendenti, al momento del cambiamento di Stato, procedimenti secondo le norme della Convenzione. c) se non vi sono procedimenti pendenti nel territorio della Germania cui si applica la presente Convenzione, il dipartimento dell'autorita' locale per l'assistenza ai minori del distretto dove il minore ha la sua residenza abituale; d) se nessun procedimento e' pendente nel territorio della Germania disciplinato dalla presente Convenzione, ed il minore non ha la sua residenza abituale in tale territorio, l'autorita' centrale per l'assistenza ai minori di Berlino. Le informazioni possono essere date e ricevute direttamente. Modifica apportata alla designazione delle autorita' in data 16 ottobre 1984. Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - LUSSEMBURGO . . . 3 gennaio 1963 13 ottobre 1967 4 febbraio 1969 Con le riserve previste dagli articoli 13, paragrafo 3 e 15, paragrafo 1. L'ambasciata del Gran Ducato del Lussemburgo all'Aja ha definito queste riserve in una nota del 3 gennaio 1963 indirizzata al Ministero degli affari esteri dei Paesi Bassi: 1) In conformita' con l'art. 13, capoverso 3, lo Stato lussemburghese si riserva di limitare l'applicazione della presente Convenzione ai minori che sono cittadini di uno degli Stati contraenti. 2) In conformita' con l'art. 15, primo capoverso, lo Stato lussemburghese riserva la competenza delle sue autorita' chiamate a deliberare su una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla persona del minore o su i suoi beni". Designazione delle autorita', in conformita' con l'art. 11, paragrafo 2: "Il giudice minorile a Lussemburgo (Palazzo di giustizia, 2 Rue du Nord). Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - PAESI BASSI 30 novembre 1962 20 luglio 1971 18 settembre 1971 (per il Regno dei Paesi Bas- si e le Antille olandesi) Con le seguenti riserve: "- che l'applicazione della Convenzione sia limitata ai minori che sono cittadini di uno Stato contraente, - che le autorita' del Regno dei Paesi Bassi mantengano la competenza di prendere misure di protezione sulla persona o i beni di un minore, nel caso in cui tali autorita' siano chiamate a deliberare su una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di detto minore". Le riserve sono state ritirate per il Regno dei Paesi Bassi in Europa e per le Antille olandesi il 29 gennaio 1982, con effetto dal 30 marzo 1982. Designazione delle autorita', secondo l'art. 11, paragrafo 2: per il Regno dei Paesi Bassi in Europa: il Ministero olandese della giustizia (a Gravenhage); per le Antille olandesi: il Ministero della giustizia delle Antille olandesi; per Aruba: il Ministero della giustizia di Aruba. Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - POLONIA. . . . . (adesione) 26 maggio 1993 25 luglio 1993 Lo strumento di adesione contiene una riserva (testo in polacco). La traduzione della riserva e' la seguente: In conformita' con l'art. 15 della Convenzione sui poteri delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, la Repubblica di Polonia riserva la giurisdizione delle sue autorita' abilitate a decidere in merito ad una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla persona di detto minore o su i suoi beni. Designazione delle autorita' in conformita' con l'art. 11, paragrafo 2: "Il Ministero della giustizia della Repubblica di Polonia". Una dichiarazione di accettazione dell'adesione dalla Polonia e' stata depositata dai seguenti Stati: Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 luglio 1993 il Regno dei Paesi Bassi: per il Regno dei Paesi Bassi in Europa . . . 12 agosto 1993 per le Antille olandesi . . . . . . . . . . . 24 settembre 1993 per Aruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 aprile 1994 la Repubblica Federale di Germania . . . . . . . 14 settembre 1993 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 novembre 1994 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 aprile 1994 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dicembre 1994 La Convenzione e' entrata in vigore tra la Polonia ed il Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . 25 settembre 1993 il Regno dei Paesi Bassi: per il Regno dei Paesi Bassi in Europa . . . 11 ottobre 1993 per le Antille olandesi . . . . . . . . . . . 23 novembre 1993 per Aruba . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 giugno 1994 la Repubblica Federale di Germania . . . . . . . 13 novembre 1993 Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 gennaio 1994 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 giugno 1994 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 gennaio 1995 Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - PORTOGALLO . . . 29 settembre 1967 6 dicembre 1968 4 febbraio 1969 Il Portogallo ha dichiarato il 31 gennaio 1969 di estendere l'applicazione della Convenzione alla totalita' dei territori della Repubblica portoghese. Designazione delle autorita' in conformita' con l'art. 11, paragrafo 2: "Direzione generale dei servizi tutelari per i minori". Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - SPAGNA. . . . 27 maggio 1986 22 maggio 1987 21 luglio 1987 Con le seguenti riserve: Lo Stato spagnolo limita l'applicazione della seguente Convenzione ai minori che hanno la nazionalita' di uno Stato contraente. Lo Stato spagnolo riserva la giurisdizione delle sue autorita' abilitate a decidere su una domanda di annullamento, di scioglimento o di modificazione del vincolo coniugale tra il padre e la madre di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla persona di detto minore o su i suoi beni. Designazione delle autorita' in conformita' con l'art. 11, paragrafo 2: "la Direccion General de Codificacion y Cooperacion Juridica Internacional, Ministerio de Justicia e Interior". Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - SVIZZERA. . . . 18 novembre 1964 9 dicembre 1966 4 febbraio 1969 Lo strumento svizzero di ratifica contiene la seguente dichiarazione: "la Svizzera si avvale della riserva prevista all'art. 15 della Convenzione e considerera' il giudice chiamato a deliberare sulla nullita' del matrimonio, il divorzio o la separazione personale, come competente a prendere, nei limiti degli articoli 133, 2 capoverso, 156 e 157 del codice civile svizzero, misure di protezione della persona o dei beni di un minore." (*) (*) La riserva e' stata ritirata dalla Svizzera il 29 marzo 1993, con effetto dal 28 maggio 1993. Designazione delle autorita' in conformita' con l'art. 11, paragrafo 2: "L'Office Federal de la Justice du Departement federal de Justice et Police, 3003 Berne" (Ufficio Federale della Giustizia del Dipartimento Federale di Giustizia e di Polizia) (Modificata il 27 giugno 1984). Stato membro Firma Ratifica Entrata o accesso in vigore - - - - TURCHIA . . . . . (adesione) 25 agosto 1983 24 ottobre 1983 Con la seguente riserva: "La Repubblica di Turchia si riserva in conformita' con l'art. 15 della Convenzione, la competenza del giudice chiamato a deliberare su una domanda di annullamento, di scioglimento o di allentamento del vincolo coniugale tra i genitori di un minore, al fine di prendere misure di protezione sulla sua persona o su i suoi beni". Designazione delle autorita' in conformita' con l'art. 11, paragrafo 2: "Adalet Bakanligi Hukuk Isleri Genel Mudurlugu" (Ministero della giustizia: Direzione generale per gli affari civili). Una dichiarazione di accettazione dell'adesione della Turchia e' stata depositata dai seguenti Stati: Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 ottobre 1983 Repubblica Federale di Germania . . . . . . . . 16 febbraio 1984 Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 maggio 1984 Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 marzo 1985 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 febbraio 1986 il Regno dei Paesi Bassi per il Regno dei Paesi Bassi in Europa, Aruba e le Antille olandesi . . . . . . . . . . . . . 2 giugno 1986 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 gennaio 1988 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 dicembre 1994 La Convenzione e' entrata in vigore tra la Turchia e la Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 dicembre 1983 la Repubblica Federale di Germania . . . . . . . 16 aprile 1984 Portogallo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 luglio 1984 Austria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 maggio 1985 Svizzera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 aprile 1986 il Regno dei Paesi Bassi per il Regno dei Paesi Bassi in Europa, Aruba e le Antille olandesi . . . . . . . . . . . . . 1 agosto 1986 Lussemburgo . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 marzo 1988 Spagna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 gennaio 1995