AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura delle  disposizioni  del
decreto-legge,  integrate  con  le modifiche apportate dalla legge di
conversione, che di  quelle  modificate  o  richiamate  nel  decreto,
trascritte  nelle  note.  Restano  invariati  il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... )).
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
  1.  Ai  fini del mantenimento del limite massimo del saldo netto da
finanziare e del limite massimo del ricorso  al  mercato  finanziario
per  gli  anni 1995, 1996 e 1997 stabiliti dall'articolo 1, commi 1 e
2, della legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria 1995),  il
presente  decreto,  salvo  quanto  disposto dall'articolo 9, contiene
disposizioni in grado di comportare maggiori entrate  in  misura  non
inferiore  a  (( 15.750 miliardi )) di lire su base annua e riduzione
di spesa in misura non inferiore a (( 7.500 miliardi ))  di  lire  su
base annua per ciascuno degli anni del bilancio triennale.
 
          Riferimenti normativi:
             -  Il testo dei commi 1 e 2, dell'art. 1, della legge 23
          dicembre 1994, n.  725  (legge  finanziaria  1995),  e'  il
          seguente:
             "1.  Per  l'anno 1995, il limite massimo del saldo netto
          da finanziare resta determinato in termini di competenza in
          lire 156.700 miliardi, al netto di lire 11.375 miliardi per
          regolazioni debitorie.   Tenuto conto delle  operazioni  di
          rimborso  di  prestiti,  il  livello massimo del ricorso al
          mercato finanziario di cui all'articolo 11  della  legge  5
          agosto  1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della
          legge  23   agosto   1988,   n.   362,   -   ivi   compreso
          l'indebitamento  all'estero  per un importo complessivo non
          superiore a lire 4.000 miliardi relativo ad interventi  non
          considerati  nel bilancio di previsione per il 1995 - resta
          fissato, in termini di competenza, in lire 372.550 miliardi
          per l'anno finanziario 1995.
             2.  Per gli anni 1996 e 1997 il limite massimo del saldo
          netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione
          vigente, tenuto conto degli effetti della  presente  legge,
          e'  determinato,  rispettivamente, in lire 170.350 miliardi
          ed in lire  167.450  miliardi,  al  netto  di  lire  10.000
          miliardi  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997, per la
          regolazione in titoli  di  crediti  d'imposta;  il  livello
          massimo    del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
          rispettivamente,  in  lire  394.250  miliardi  ed  in  lire
          322.150 miliardi.
             Per il bilancio programmatico degli anni 1996 e 1997, il
          limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato
          rispettivamente,  in  lire  147.400  miliardi  ed  in  lire
          134.300 miliardi ed  il  livello  massimo  del  ricorso  al
          mercato  e'  determinato,  rispettivamente, in lire 371.400
          miliardi ed in lire 289.000 miliardi".