AVVERTENZA: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. )). A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: "Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331, 30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre 1994, n. 559, e 30 novembre 1994, n. 658". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo al presente decreto, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella (( Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994, n. 281 del 1 dicembre 1994 e n. 25 del 31 gennaio 1995). Art. 1. Imprenditorialita' giovanile 1. L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi come definiti dai regolamenti dell'Unione europea. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, le relative modalita' d'attuazione, anche con riferimento ai benefici concedibili e alle relative misure e limiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra' comunque garantire il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita' dei criteri di valutazione delle domande, fissando criteri che comprendano la presentazione da parte dei richiedenti di un piano-programma almeno triennale e di un bilancio previsionale triennale. 2. Il presidente del comitato istituito ai sensi della normativa indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il 31 agosto 1994, una societa' per azioni, denominata societa' per l'imprenditorialita' giovanile, cui e' affidato il compito di produrre servizi a favore di organismi ed enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici, finalizzati alla creazione di nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite prevalentemente da giovani tra i 18 e i 29 anni, ovvero formate esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo locale. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sua costituzione, la societa' subentra altresi' nelle funzioni gia' esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e prestiti ai sensi della medesima normativa e nei relativi rapporti giuridici (( e finanziari, ivi compresa la titolarita' delle somme destinate alle esigenze di finanziamento del comitato, determinate nella misura di lire 5 miliardi. )) La societa' puo' promuovere la costituzione e partecipare al capitale sociale di altre societa' operanti a livello regionale per le medesime finalita', (( cui partecipano )) anche le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di piccole imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale sociale della societa' possono altresi' partecipare enti anche territoriali, imprese ed altri soggetti economici comprese le societa' di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, che possono utilizzare a questo scopo non piu' del 15 per cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla base di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo' essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, il cui utilizzo anche in relazione agli aspetti connessi alle esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di apposite convenzioni con i soggetti finanziatori. 3. Il Ministro del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista previa intesa con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie alla costituzione del capitale sociale iniziale della societa' di cui al comma 2, stabilito in lire 10 miliardi, a valere sulle somme derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, commi 4 e 5, e all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359. 4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e 1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ripartisce con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, acquisito previamente il parere delle competenti commissioni parlamentari, le predette risorse finanziarie tra i territori di cui al comma 1, (( nel rispetto delle prescrizioni degli statuti delle regioni ad autonomia speciale e delle relative norme di attuazione. )) Le risorse finanziarie comunque destinate alle finalita' di cui al presente articolo affluiscono in un conto corrente infruttifero intestato alla societa' per l'imprenditorialita' giovanile, aperto presso la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente avanzare richieste di prelevamento di fondi dal suddetto conto, a favore di se stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. 5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e fino a quando non venga assunto dalla societa', resta iscritto nel ruolo transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, e successive integrazioni e modificazioni. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione della societa' di cui al presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e' abrogato. 6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste dal codice civile e da privilegio speciale, da costituire con le stesse modalita' ed avente le stesse caratteristiche del privilegio di cui all'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 ottobre 1947, n. 1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare. (( 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al )) (( Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione )) (( del presente articolo e sull'attivita' della societa' per )) (( l'imprenditorialita' giovanile. Nella relazione sono indicati i )) (( dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della )) (( societa' in altre societa', la distribuzione territoriale degli )) (( incentivi erogati, il grado e le modalita' di utilizzo dei )) (( finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonche' i )) (( settori economici interessati e i risultati complessivi )) (( conseguiti. )) Riferimenti normativi: - Il D.L. n. 786/1985 reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile nel Mezzogiorno. - Il regolamento CEE n. 2081/93, che modifica il regolamento n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalita' strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L193 del 31 luglio 1993 e ripubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2a serie speciale. Gli obiettivi 1, 2 e 5- b) indicati nell'art. 1 di detto regolamento sono: 1) promuovere lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo e' in ritardo, denominato "obiettivo n. 1"; 2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti di regioni (compresi i bacini d'occupazione e le comunita urbane) gravemente colpite dal declino industriale, denominato "obiettivo n. 2"; 5- b) promuovere lo sviluppo rurale, agevolando lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle zone rurali, denominato "obiettivo n. 5- b". - Il testo dell'art. 11 della legge n. 59/1992 (Nuove norme in materia di societa' cooperative) e' il seguente: "Art. 11 (Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione). - 1. Le associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e quelle riconosciute in base a leggi emanate da regioni a statuto speciale possono costituire fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di lucro da societa' per azioni o da associazioni. 2. L'ogetto sociale deve consistere esclusivamente nella promozione e nel finanziamento di nuove imprese e di iniziative di sviluppo della cooperazione, con preferenza per i programmi diretti all'innovazione tecnologica, all'incremento dell'occupazione ed allo sviluppo del Mezzogiorno. 3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma 1 possono promuovere la costituzione di societa' cooperative o di loro consorzi, nonche' assumere partecipazioni in societa' cooperative o in societa' da queste controllate. Possono altresi' finanziarie specifici programmi di sviluppo di societa' cooperative o di loro consorzi, organizzare o gestire corsi di formazione professionale del personale dirigente amministrativo o tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi e ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse per il movimento cooperativo. 4. Le societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, devono destinare alla costituzione e all'incremento di ciascun fondo costituito dalle associazioni cui aderiscono una quota degli utili annuali pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi disciplinati dal regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, e successive modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata sulla base degli utili al netto delle riserve obbligatorie. 5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma 1 il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione, dedotti il capitale versato e rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma, lettera c), dell'art. 26 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 6. Le societa' cooperative e i loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1, o aderenti ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, assolvono all'obbligo di cui al comma 4 mediante versamento della quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20. 7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti alla vigilanza delle regioni a statuto speciale, che non aderiscono alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo del comma 1 o che aderiscono ad associazioni che non abbiano costituito il fondo di cui al comma 1, effettuano il versamento previsto al comma 4 nell'apposito fondo regionale, ove istituito o, in mancanza di tale fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6. 8. Lo Stato e gli enti pubblici possono finanziare specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da soggetti privati. 9. I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono esenti da imposte e sono deducibili, nel limite del 3 per cento, dalla base imponibile del soggetto che effettua l'erogazione. 10. Le societa' cooperative e i loro consorzi che non ottemperano alle disposizioni del presente articolo decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai sensi della normativa vigente". - Il testo dell'art. 16 della legge n. 49/1985 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione) e' il seguente: "Art. 16. - 1. In deroga alle vigenti norme possono partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le societa' finanziarie il cui capitale sia posseduto per almeno l'80 per cento da cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi. Non rientra nel calcolo per la determinazione di tale percentuale il capitale sociale eventualmente sottoscritto dalle societa' e dalle associazioni che gestiscono i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. 2. Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, allo scopo di partecipare alle cooperative previste dall'art. 14, possono costituire societa' finanziarie che abbiano i requisiti indicati al comma 1. 3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina il presidente e un membro supplente del collegio sindacale delle societa' finanziarie di cui ai commi precedenti. Le predette societa' finanziarie devono presentare ogni anno al Ministro del lavoro e della previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle quali ciascuna ha assunto partecipazioni". - Il testo degli articoli 15 e 19 del D.L. n. 333/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359/1992 (Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica) e', rispettivamente, il seguente: "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione industriale - IRI, l'Ente nazionale idrocarburi - ENI, l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale energia elettrica - ENEL sono trasformati in societa' per azioni con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 2.-3. (Omissis). 4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle trasformazioni sara' deliberato dalla prima assemblea. In via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e statutarie, che disciplinano i singoli enti. I presidenti delle societa' per azioni derivanti dalla trasformazione convocheranno le rispettive assemblee sociali entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo di tutti gli adempimenti in materia di costituzione delle societa' previsti dalla normativa vigente". "Art. 19. - 1. Tutte le operazioni connesse con la trasformazione di cui al presente capo sono esenti da imposte e tasse". - Il D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 aprile 1993, n. 79, e' entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art. 20 del predetto D.Lgs. n. 96/1993). - Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 96/1993 e' il seguente: "Art. 14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il personale della soppressa Agenzia cessa dal rapporto di impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile 1993, con diritto a trattamento di fine rapporto ad esso spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a tale data. 2. Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui al comma 1, il personale in servizio alla data del 14 agosto 1992 e che risulti tale alla data del 15 aprile 1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto comma 1, ha facolta' di presentare domanda per l'assunzione, con le procedure di cui ai commi 3, 4 e 5, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e presso le pubbliche amministrazioni cui sono attribuite le competenze ai sensi del presente decreto. 3. Sulla base delle comunicazioni fornite dal commissario liquidatore di cui all'art. 19, la Presidenza del Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra le qualifiche e le professionalita' rivestite dal personale di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e profili vigenti per il personale delle amministrazioni statali, ed assegna, proporzionalmente, detto personale alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2. 4. I dipendenti assegnati con le procedure di cui al comma 3 sono collocati in soprannumero nella posizione iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3 medesimo; il trattamento economico e' determinato computando l'anzianita' pregressa maturata. 5. Gli uffici e le piante organiche delle amministrazioni di cui ai commi 2 e 3 sono rideterminati, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai termini previsti nel citato art. 31, e comunque entro il 15 aprile 1994, tenendo conto delle nuove competenze trasferite e del relativo personale. 6. Al personale riassunto ai sensi del presente articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica la legge 7 febbraio 1979, n. 29". - Il testo dell'art. 7 del D.L.L. 1 novembre 1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 1 ottobre 1994, n. 1075, e' il seguente: "Art. 7. - Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonche' sulle somme dovute all'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra. Il suddetto privilegio puo' essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalita' di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso e' preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorita' rispetto al privilegio anzidetto. Il privilegio di cui sopra sara' annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri) in apposito registro presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione alla localita' in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla localita' in cui si trovano i beni. Di detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni. I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria nell'epoca della stipulazione del mutuo. Il privileggio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sara' trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo. Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro puo' essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto. Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte piu' annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorita' tra le rispettive ragioni e' determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra dell'azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita' fra piu' ragioni assistite dal privilegio anzidetto e' determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento".