AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( .. )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Il comma 2 dell'art. 1 della legge  di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti sulla base dei decreti-legge 31 maggio 1994, n. 331,
30 luglio 1994, n. 478, 30 settembre 1994,  n.  559,  e  30  novembre
1994,  n. 658". I DD.LL. sopracitati, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente,  nella  ((  Gazzetta  Ufficiale  -
serie generale - n. 178 del 1 agosto 1994, n. 230 del 1 ottobre 1994,
n. 281 del 1 dicembre 1994 e n. 25 del 31 gennaio 1995).
                               Art. 1.
                    Imprenditorialita' giovanile
  1.  L'ambito territoriale di riferimento per il perseguimento delle
finalita' e degli obiettivi del decreto-legge 30  dicembre  1985,  n.
786,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n.
44, e' costituito dai territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5b, cosi
come definiti  dai  regolamenti  dell'Unione  europea.  Entro  trenta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, il
Ministro del bilancio e della programmazione economica stabilisce con
proprio decreto, di concerto con il Ministro  del  tesoro  e  con  il
Ministro   dell'industria,   del  commercio  e  dell'artigianato,  le
relative modalita' d'attuazione, anche con  riferimento  ai  benefici
concedibili  e  alle  relative  misure  e  limiti, nel rispetto della
normativa comunitaria vigente in materia. Il decreto dovra'  comunque
garantire  il pieno controllo pubblico degli incentivi e dei pubblici
investimenti, nonche' la trasparenza delle procedure e la omogeneita'
dei criteri  di  valutazione  delle  domande,  fissando  criteri  che
comprendano   la   presentazione  da  parte  dei  richiedenti  di  un
piano-programma  almeno  triennale  e  di  un  bilancio  previsionale
triennale.
  2.  Il  presidente  del comitato istituito ai sensi della normativa
indicata al comma 1 e' autorizzato a costituire, entro il  31  agosto
1994,    una   societa'   per   azioni,   denominata   societa'   per
l'imprenditorialita'  giovanile,  cui  e'  affidato  il  compito   di
produrre  servizi  a  favore di organismi ed enti anche territoriali,
imprese ed altri soggetti economici, finalizzati  alla  creazione  di
nuove imprese e al sostegno delle piccole e medie imprese, costituite
prevalentemente  da  giovani  tra  i  18  e i 29 anni, ovvero formate
esclusivamente da giovani tra i 18 e i 35 anni, nonche' allo sviluppo
locale. A decorrere  dal  sessantesimo  giorno  successivo  alla  sua
costituzione,  la  societa'  subentra  altresi'  nelle  funzioni gia'
esercitate dal comitato e dalla Cassa depositi e  prestiti  ai  sensi
della  medesima  normativa  e  nei  relativi  rapporti giuridici (( e
finanziari, ivi compresa la titolarita' delle  somme  destinate  alle
esigenze  di  finanziamento del comitato, determinate nella misura di
lire 5 miliardi. )) La societa' puo'  promuovere  la  costituzione  e
partecipare  al capitale sociale di altre societa' operanti a livello
regionale per le medesime finalita', (( cui partecipano ))  anche  le
camere  di  commercio, industria, artigianato e agricoltura o le loro
unioni regionali, nonche' partecipare al capitale sociale di  piccole
imprese nella misura massima del 10% del capitale stesso. Al capitale
sociale  della  societa'  possono  altresi'  partecipare  enti  anche
territoriali,  imprese  ed  altri  soggetti  economici  comprese   le
societa'  di  cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59,
le finanziarie di cui all'articolo 16 della legge 27  febbraio  1985,
n.  49,  che  possono  utilizzare  a questo scopo non piu' del 15 per
cento delle risorse, nonche' le associazioni di categoria sulla  base
di criteri fissati con il decreto di cui al comma 1. La societa' puo'
essere destinataria di finanziamenti nazionali e dell'Unione europea,
il  cui  utilizzo  anche  in  relazione  agli  aspetti  connessi alle
esigenze di funzionamento, sara' disciplinato sulla base di  apposite
convenzioni con i soggetti finanziatori.
  3.  Il  Ministro  del tesoro, che esercita i diritti dell'azionista
previa intesa con il Ministro del  bilancio  e  della  programmazione
economica   e   con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato, provvede al versamento delle somme necessarie  alla
costituzione  del  capitale sociale iniziale della societa' di cui al
comma 2,  stabilito  in  lire  10  miliardi,  a  valere  sulle  somme
derivanti  dall'autorizzazione  di  spesa  di  cui  al  comma  4.  Si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 15,  commi  4  e  5,  e
all'articolo 19 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
  4.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
complessiva spesa di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1994 e
1995 e di lire 300 miliardi per l'anno 1996.  Al  relativo  onere  si
provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7830 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno 1994 e
corrispondenti capitoli per gli  anni  successivi.  Il  Ministro  del
bilancio  e  della  programmazione  economica  ripartisce con proprio
decreto,  di  concerto  con  il  Ministro   del   tesoro,   acquisito
previamente  il  parere delle competenti commissioni parlamentari, le
predette  risorse  finanziarie  tra i territori di cui al comma 1, ((
nel rispetto  delle  prescrizioni  degli  statuti  delle  regioni  ad
autonomia  speciale  e  delle  relative  norme  di  attuazione. )) Le
risorse finanziarie comunque  destinate  alle  finalita'  di  cui  al
presente  articolo  affluiscono  in  un  conto  corrente infruttifero
intestato alla societa' per  l'imprenditorialita'  giovanile,  aperto
presso  la Cassa depositi e prestiti. La societa' puo' periodicamente
avanzare richieste di prelevamento di fondi  dal  suddetto  conto,  a
favore  di  se  stessa, soltanto per le somme strettamente necessarie
per il conseguimento delle finalita' di cui al comma 2.
  5. Il personale in servizio presso il comitato alla data di entrata
in vigore del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, se e  fino  a
quando  non  venga  assunto  dalla societa', resta iscritto nel ruolo
transitorio ad esaurimento presso il Ministero del bilancio  e  della
programmazione economica, di cui all'articolo 14 del medesimo decreto
legislativo,  e  successive integrazioni e modificazioni. A decorrere
dal sessantesimo giorno successivo alla costituzione  della  societa'
di  cui  al  presente articolo, il decreto-legge 30 dicembre 1985, n.
786, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986,  n.
44,  cosi come modificato ed integrato dalla successiva normativa, e'
abrogato.
  6. I mutui a tasso agevolato sono assistiti dalle garanzie previste
dal codice civile e da privilegio  speciale,  da  costituire  con  le
stesse  modalita'  ed avente le stesse caratteristiche del privilegio
di cui all'articolo  7  del  decreto  legislativo  luogotenenziale  1
novembre  1944,  n.  367, come sostituito dall'articolo 3 del decreto
legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  1  ottobre  1947,  n.
1075, acquisibile nell'ambito degli investimenti da realizzare.
(( 6-bis. Il Ministro del tesoro presenta annualmente al           ))
(( Parlamento, entro il 15 maggio, una relazione sull'attuazione   ))
(( del presente articolo e sull'attivita' della societa' per       ))
(( l'imprenditorialita' giovanile. Nella relazione sono indicati i ))
(( dati della gestione di bilancio, le partecipazioni della        ))
(( societa' in altre societa', la distribuzione territoriale degli ))
(( incentivi erogati, il grado e le modalita' di utilizzo dei      ))
(( finanziamenti nazionali e dell'Unione europea, nonche' i        ))
(( settori economici interessati e i risultati complessivi         ))
(( conseguiti.                                                     ))
          Riferimenti normativi:
             -  Il  D.L. n. 786/1985 reca misure straordinarie per la
          promozione e lo sviluppo della imprenditorialita' giovanile
          nel Mezzogiorno.
             -  Il  regolamento  CEE  n.  2081/93,  che  modifica  il
          regolamento  n.  2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a
          finalita'   strutturali,   alla   loro   efficacia   e   al
          coordinamento  dei  loro interventi e di quelli della Banca
          europea  per  gli  investimenti  e  degli  altri  strumenti
          finanziari   esistenti,   e'   pubblicato   nella  Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee n.  L193  del  31  luglio
          1993   e   ripubblicato   nella  Gazzetta  Ufficiale  della
          Repubblica italiana n. 73 del 16 settembre 1993 - 2a  serie
          speciale.  Gli  obiettivi 1, 2 e 5- b) indicati nell'art. 1
          di detto regolamento sono:
              1)  promuovere  lo sviluppo e l'adeguamento strutturale
          delle regioni il cui sviluppo  e'  in  ritardo,  denominato
          "obiettivo n. 1";
              2) riconvertire le regioni, regioni frontaliere o parti
          di  regioni  (compresi i bacini d'occupazione e le comunita
          urbane)  gravemente  colpite   dal   declino   industriale,
          denominato "obiettivo n.  2";
              5-  b)  promuovere  lo  sviluppo  rurale, agevolando lo
          sviluppo e l'adeguamento  strutturale  delle  zone  rurali,
          denominato "obiettivo n. 5- b".
             -  Il  testo  dell'art. 11 della legge n. 59/1992 (Nuove
          norme in materia di societa' cooperative) e' il seguente:
             "Art. 11 (Fondi mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo   della   cooperazione).   -  1.  Le  associazioni
          nazionali  di  rappresentanza,  assistenza  e  tutela   del
          movimento  cooperativo,  riconosciute  ai sensi dell'art. 5
          del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello
          Stato   14   dicembre   1947,   n.   1577,   e   successive
          modificazioni,  e  quelle  riconosciute  in  base  a  leggi
          emanate  da  regioni  a statuto speciale possono costituire
          fondi mutualistici per la promozione e  lo  sviluppo  della
          cooperazione. I fondi possono essere gestiti senza scopo di
          lucro da societa' per azioni o da associazioni.
             2. L'ogetto sociale deve consistere esclusivamente nella
          promozione  e  nel  finanziamento  di  nuove  imprese  e di
          iniziative di sviluppo della cooperazione,  con  preferenza
          per   i   programmi  diretti  all'innovazione  tecnologica,
          all'incremento  dell'occupazione  ed  allo   sviluppo   del
          Mezzogiorno.
             3. Per realizzare i propri fini, i fondi di cui al comma
          1   possono   promuovere   la   costituzione   di  societa'
          cooperative  o   di   loro   consorzi,   nonche'   assumere
          partecipazioni  in  societa'  cooperative  o in societa' da
          queste controllate. Possono altresi' finanziarie  specifici
          programmi  di  sviluppo  di  societa' cooperative o di loro
          consorzi,  organizzare  o  gestire  corsi   di   formazione
          professionale  del  personale  dirigente  amministrativo  o
          tecnico del settore della cooperazione, promuovere studi  e
          ricerche su temi economici e sociali di rilevante interesse
          per il movimento cooperativo.
             4.  Le  societa' cooperative e i loro consorzi, aderenti
          alle associazioni riconosciute di cui al primo periodo  del
          comma    1,    devono   destinare   alla   costituzione   e
          all'incremento   di   ciascun   fondo   costituito    dalle
          associazioni  cui  aderiscono una quota degli utili annuali
          pari al 3 per cento. Per gli enti cooperativi  disciplinati
          dal  regio  decreto  26  agosto 1937, n. 1706, e successive
          modificazioni, la quota del 3 per cento e' calcolata  sulla
          base degli utili al netto delle riserve obbligatorie.
             5. Deve inoltre essere devoluto ai fondi di cui al comma
          1  il patrimonio residuo delle cooperative in liquidazione,
          dedotti il capitale versato e  rivalutato  ed  i  dividendi
          eventualmente  maturati, di cui al primo comma, lettera c),
          dell'art.  26  del  citato  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947, n.   1577, e
          successive modificazioni.
             6.  Le  societa'  cooperative  e  i  loro  consorzi  non
          aderenti alle associazioni riconosciute  di  cui  al  primo
          periodo  del  comma  1,  o aderenti ad associazioni che non
          abbiano costituito il fondo di cui al  comma  1,  assolvono
          all'obbligo  di  cui  al  comma 4 mediante versamento della
          quota di utili secondo quanto previsto dall'art. 20.
             7. Le societa' cooperative ed i loro consorzi sottoposti
          alla vigilanza delle regioni a statuto  speciale,  che  non
          aderiscono  alle  associazioni riconosciute di cui al primo
          periodo del comma 1 o che aderiscono  ad  associazioni  che
          non  abbiano  costituito  il  fondo  di  cui  al  comma  1,
          effettuano il versamento previsto al comma 4  nell'apposito
          fondo  regionale,  ove  istituito  o,  in  mancanza di tale
          fondo, secondo le modalita' di cui al comma 6.
             8. Lo Stato  e  gli  enti  pubblici  possono  finanziare
          specifici progetti predisposti dagli enti gestori dei fondi
          di cui al comma 1 o dalla pubblica amministrazione, rivolti
          al conseguimento delle finalita' di cui al comma 2. I fondi
          possono essere altresi' alimentati da contributi erogati da
          soggetti privati.
             9.  I versamenti ai fondi effettuati dai soggetti di cui
          all'art.  87, comma 1, lettera a), del  testo  unico  delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  esenti  da
          imposte  e  sono  deducibili,  nel  limite del 3 per cento,
          dalla   base   imponibile   del   soggetto   che   effettua
          l'erogazione.
             10.  Le  societa'  cooperative e i loro consorzi che non
          ottemperano  alle  disposizioni   del   presente   articolo
          decadono dai benefici fiscali e di altra natura concessi ai
          sensi della normativa vigente".
             -   Il   testo  dell'art.  16  della  legge  n.  49/1985
          (Provvedimenti per il credito alla  cooperazione  e  misure
          urgenti  a  salvaguardia  dei livelli di occupazione) e' il
          seguente:
             "Art. 16. - 1. In  deroga  alle  vigenti  norme  possono
          partecipare alle cooperative di cui all'art. 14 le societa'
          finanziarie  il  cui capitale sia posseduto per almeno l'80
          per cento da cooperative di  produzione  e  lavoro  e  loro
          consorzi.  Non rientra nel calcolo per la determinazione di
          tale  percentuale   il   capitale   sociale   eventualmente
          sottoscritto   dalle  societa'  e  dalle  associazioni  che
          gestiscono i fondi mutualistici  per  la  promozione  e  lo
          sviluppo della cooperazione ai sensi degli articoli 11 e 12
          della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
             2.  Le associazioni nazionali riconosciute dal Ministero
          del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art.  4
          del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14
          dicembre  1947,  n.    1577, allo scopo di partecipare alle
          cooperative previste  dall'art.    14,  possono  costituire
          societa'  finanziarie  che  abbiano i requisiti indicati al
          comma 1.
             3.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale
          nomina il presidente e un  membro  supplente  del  collegio
          sindacale  delle  societa'  finanziarie  di  cui  ai  commi
          precedenti.  Le  predette   societa'   finanziarie   devono
          presentare  ogni  anno  al  Ministro  del  lavoro  e  della
          previdenza sociale i rispettivi bilanci, certificati da una
          societa' di revisione autorizzata ai sensi dell'art. 8  del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.
          136, e corredati dai bilanci delle cooperative nelle  quali
          ciascuna ha assunto partecipazioni".
             -  Il testo degli articoli 15 e 19 del D.L. n. 333/1992,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  n.  359/1992
          (Misure  urgenti per il risanamento della finanza pubblica)
          e', rispettivamente, il seguente:
             "Art. 15. - 1. L'Istituto nazionale per la ricostruzione
          industriale - IRI,  l'Ente  nazionale  idrocarburi  -  ENI,
          l'Istituto nazionale assicurazioni - INA e l'Ente nazionale
          energia  elettrica  - ENEL sono trasformati in societa' per
          azioni con effetto dalla data  di  entrata  in  vigore  del
          presente decreto.
             2.-3. (Omissis).
             4. Lo statuto di ciascuna delle societa' derivanti dalle
          trasformazioni  sara'  deliberato dalla prima assemblea. In
          via provvisoria rimangono in vigore le norme, legislative e
          statutarie, che disciplinano i singoli enti.  I  presidenti
          delle  societa'  per  azioni derivanti dalla trasformazione
          convocheranno le rispettive assemblee sociali  entro  dieci
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto.
             5. La pubblicazione del presente decreto tiene luogo  di
          tutti  gli  adempimenti  in  materia  di costituzione delle
          societa' previsti dalla normativa vigente".
             "Art. 19. - 1.  Tutte  le  operazioni  connesse  con  la
          trasformazione  di  cui  al  presente  capo  sono esenti da
          imposte e tasse".
             - Il D.Lgs. n. 96/1993 (Trasferimento  delle  competenze
          dei  soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari
          nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello  sviluppo
          del  Mezzogiorno,  a  norma  dell'art.  3  della  legge  19
          dicembre  1992,  n.    488),  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  5 aprile 1993, n.  79, e' entrato in vigore
          il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (art.
          20 del predetto D.Lgs. n. 96/1993).
             - Il testo dell'art. 14 del citato D.Lgs. n. 96/1993  e'
          il seguente:
             "Art.  14 (Personale degli organismi soppressi). - 1. Il
          personale della soppressa Agenzia  cessa  dal  rapporto  di
          impiego decorsi centottanta giorni dalla data del 15 aprile
          1993,  con  diritto  a trattamento di fine rapporto ad esso
          spettante in base all'ordinamento giuridico vigente a  tale
          data.
             2.  Entro lo stesso termine di centottanta giorni di cui
          al comma 1, il personale  in  servizio  alla  data  del  14
          agosto  1992  e  che  risulti  tale alla data del 15 aprile
          1993, cessato dal servizio ai sensi del predetto  comma  1,
          ha  facolta' di presentare domanda per l'assunzione, con le
          procedure di cui ai commi 3, 4 e 5,  presso  la  Presidenza
          del   Consiglio   dei   Ministri   e  presso  le  pubbliche
          amministrazioni cui sono attribuite le competenze ai  sensi
          del presente decreto.
             3.   Sulla   base   delle   comunicazioni   fornite  dal
          commissario liquidatore di cui all'art. 19,  la  Presidenza
          del  Consiglio dei Ministri definisce la corrispondenza tra
          le qualifiche e le professionalita' rivestite dal personale
          di cui al comma 2 nella soppressa Agenzia e le qualifiche e
          profili vigenti  per  il  personale  delle  amministrazioni
          statali,  ed  assegna,  proporzionalmente,  detto personale
          alle amministrazioni indicate nello stesso comma 2.
             4. I dipendenti assegnati con le  procedure  di  cui  al
          comma  3  sono  collocati  in  soprannumero nella posizione
          iniziale delle qualifiche identificate ai sensi del comma 3
          medesimo;   il   trattamento   economico   e'   determinato
          computando l'anzianita' pregressa maturata.
             5.    Gli   uffici   e   le   piante   organiche   delle
          amministrazioni di cui ai commi 2 e 3  sono  rideterminati,
          ai  sensi  degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 3
          febbraio 1993, n. 29, anche in deroga ai  termini  previsti
          nel  citato  art.  31,  e comunque entro il 15 aprile 1994,
          tenendo conto  delle  nuove  competenze  trasferite  e  del
          relativo personale.
             6.   Al   personale  riassunto  ai  sensi  del  presente
          articolo, ai fini del trattamento pensionistico, si applica
          la legge 7 febbraio 1979, n. 29".
             - Il testo dell'art. 7 del D.L.L. 1  novembre  1944,  n.
          367,  come  sostituito dall'art. 3 del D.L.C.P.S. 1 ottobre
          1994, n. 1075, e' il seguente:
             "Art. 7.  -  Salvo  altre  eventuali  garanzie  reali  o
          personali,  il  credito  derivante  dal  finanziamento, sia
          durante il periodo della anticipazione che  del  successivo
          consolidamento,   ha   privilegio   sugli  immobili,  sugli
          impianti,  sulle  concessioni,  comprese  quelle  minerarie
          (salvo  i  diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi
          speciali) e  su  ogni  loro  pertinenza,  sui  brevetti  di
          invenzione   industriale,   sui   macchinari   ed  utensili
          dell'azienda  finanziata,   comunque   destinati   al   suo
          funzionamento  ed  esercizio,  nonche'  sulle  somme dovute
          all'azienda stessa dallo  Stato  per  il  risarcimento  dei
          danni di guerra.
             Il  suddetto privilegio puo' essere esercitato anche nei
          confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni
          che sono oggetto di tale  privilegio  dopo  la  data  della
          formalita'  di  annotazione stabilita nei commi successivi.
          Esso e' preferito ad ogni altro  titolo  di  prelazione  da
          qualsiasi  causa derivante, ad eccezione del privilegio per
          le spese di  giustizia,  ma  non  prevale  sui  diritti  di
          prelazione   derivanti   da  privilegi,  pegni  o  ipoteche
          preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i
          quali conservano la loro priorita' rispetto  al  privilegio
          anzidetto.
             Il  privilegio  di cui sopra sara' annotato, a richiesta
          dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo  gli
          emolumenti  spettanti  ai  conservatori  dei  registri)  in
          apposito  registro   presso   gli   uffici   dei   registri
          immobiliari  e gli uffici tavolari competenti, in relazione
          alla localita' in cui si trovano i beni e nel  registro  di
          cui  all'art.  1524  del  codice civile presso il tribunale
          competente, sempre in relazione alla localita'  in  cui  si
          trovano i beni.
             Di  detto privilegio sara' altresi' dato avviso mediante
          inserzione nel Foglio degli annunzi legali della  provincia
          in cui sono situati i beni.
             I   suddetti   annotamenti   e   pubblicazioni   saranno
          effettuati anche presso  gli  uffici  e  nel  Foglio  degli
          annunzi  legali  della  circoscrizione  nella  quale  ha la
          propria  sede   l'azienda   mutuataria   nell'epoca   della
          stipulazione del mutuo.
             Il  privileggio  relativo  ai brevetti per le invenzioni
          industriali sara' trascritto nel registro dei  brevetti  di
          cui  all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n.
          1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.
             Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento  o
          con  successiva  determinazione  del Ministro per il tesoro
          puo' essere consentito che  il  suddetto  privilegio  venga
          limitato  a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda,
          ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste  garanzie
          si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli
          effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.
             Qualora  nei  confronti della stessa azienda siano fatte
          piu'  annotazioni  di  privilegio  ai  sensi  del  presente
          articolo,  l'ordine  di priorita' tra le rispettive ragioni
          e' determinato dalla data delle annotazioni  medesime.  Per
          quanto  concerne i crediti per danni di guerra dell'azienda
          finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorita'  fra  piu'
          ragioni  assistite  dal privilegio anzidetto e' determinato
          dalla  data  di  stipulazione  dei   rispettivi   atti   di
          finanziamento".