IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO VISTO l'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed in particolare l'art. 63 che disciplina le modalita' dell'istituto della cessione legale all'Istituto nazionale delle assicurazioni di una quota dei rischi assunti dalle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, ed in particolare gli articoli 14 e 15 con i quali resta attribuita all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA, trasformato in societa' per azioni, l'attivita' di gestione delle cessioni legali; Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1992, n. 515, recante l'attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione sulla vita, ed in particolare l'art. 27 che abolisce l'obbligo della cessione legale dal 20 maggio 1993 ed attribuisce all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., a titolo di concessione, l'attivita' di gestione delle cessioni legali riguardanti i contratti conclusi alla predetta data; Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito nella legge 23 giugno 1994, n. 406, recante accelerazione delle procedure di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'INA S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo della cessione legale, ed in particolare l'art. 2 che prevede dal 1 gennaio 1994 l'abolizione di detto obbligo per i contratti conclusi anteriormente al 20 maggio 1994 e l'assunzione da parte della Consap - Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. degli obblighi gia' assunti dall'INA S.p.a.; Visto l'atto di scissione INA S.p.a. - Consap S.p.a., a rogito notaio Matilde Atlante, del 24 settembre 1993, con il quale l'INA S.p.a., con effetto 1 ottobre 1993, ha trasferito alla Consap S.p.a. l'attivita' inerente la gestione delle cessioni legali; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali da parte della Consap S.p.a.; Considerato che i commi 1 e 2 del citato art. 63 della legge n. 742/1986, attribuiscono alle imprese di assicurazione per il rimborso degli oneri di acquisto, di incasso e di gestione da esse sostenute, il diritto di trattenere sui premi oggetto della cessione la quota rappresentata dai caricamenti, nonche' una quota corrispondente ad una aliquota delle riserve tecniche relative alle cessioni di ciascuna impresa; Considerato che, ai sensi del quinto comma dell'art. 63 della citata legge n. 742/1986 occorre provvedere alla determinazione della predetta aliquota delle riserve tecniche, in relazione alle condizioni di investimento ed agli oneri di gestione a carico dell'INA S.p.a. per le cessioni ad esso effettuate; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 novembre 1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 14 novembre 1988, n. 267, con il quale sono state determinate le aliquote di premio per ciascuna impresa di cui all'art. 63 della legge n. 742/1986, per il periodo 1 aprile 1987-31 dicembre 1988; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 2 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 5 marzo 1993, n. 53, con il quale sono state determinate le aliquote di premio per ciascuna impresa di cui all'art. 63 della legge n. 742/1986, per il periodo 1 gennaio 1989-31 dicembre 1991; Ritenuto che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 63 della legge n. 742/1986, le citate disposizioni devono trovare applicazione per i premi soggetti a cessione a decorrere dal 1 gennaio 1992 e fino al 30 settembre 1993; Tenuto conto degli oneri di gestione a carico dell'INA S.p.a. per le cessioni ad esso effettuate nel periodo sopra indicato nonche' delle condizioni di investimento delle disponibilita' a fronte delle riserve tecniche; Ritenuto che il rendimento netto delle attivita' a copertura delle riserve tecniche deve essere determinato separatamente per le diverse categorie di polizze, in considerazione dei diversi oneri tecnici e finanziari che per ciascuna di esse sono contrattualmente previsti e, in particolare, per le polizze rivalutabili dell'entita' del rendimento finanziario riconosciuto all'assicurato; Considerato che i contratti rientranti nelle diverse categorie hanno premi medi diversi fra loro e che di cio' si deve tener conto per la valutazione dell'incidenza delle spese di gestione a carico dell'INA S.p.a.; Visti i dati forniti per ciascuna impresa dall'INA S.p.a. relativamente all'importo delle riserve delle cessioni legali alla data del 31 dicembre 1992 ed alla stima dell'importo medio dei premi complessivi oggetto di cessione nel periodo di applicazione del presente decreto; Decreta: Sui premi soggetti all'obbligo della cessione all'Istituto nazionale delle assicurazioni a norma dell'art. 23 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni, le imprese esercenti le assicurazioni sulla vita hanno diritto di trattenere, oltre alla quota rappresentata dai caricamenti, l'ulteriore quota nella misura indicata per ciascuna impresa nel prospetto allegato. Per i premi delle polizze a prestazioni rivalutabili che prevedono l'attribuzione all'assicurato del rendimento finanziario realizzato dalla gestione speciale in misura superiore all'80 per cento, la quota indicata nel prospetto allegato deve essere ridotta nella proporzione in cui l'eccedenza rispetto all'80 per cento assorbe il rendimento residuo. Il presente decreto si applica sui premi soggetti a cessione a decorrere dal 1 gennaio 1992 al 30 settembre 1993. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 1995 Il direttore generale: CINTI