IL DIRETTORE GENERALE
                     DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  VISTO l'art. 23 del testo unico delle  leggi  sull'esercizio  delle
assicurazioni  private, approvato con il decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449,  e  le  successive  disposizioni
modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita ed in  particolare  l'art.
63  che  disciplina  le modalita' dell'istituto della cessione legale
all'Istituto nazionale delle assicurazioni di una  quota  dei  rischi
assunti dalle imprese esercenti le assicurazioni sulla vita;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la
razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche
e  la  revisione  della  disciplina in materia di pubblico impiego, a
norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto il decreto-legge 11  luglio  1992,  n.  333,  convertito  con
modificazioni  nella  legge  8  agosto  1992,  n. 359, recante misure
urgenti per il risanamento della finanza pubblica, ed in  particolare
gli  articoli  14  e  15  con  i  quali resta attribuita all'Istituto
nazionale delle assicurazioni -  INA,  trasformato  in  societa'  per
azioni, l'attivita' di gestione delle cessioni legali;
  Visto  il  decreto  legislativo  23  dicembre 1992, n. 515, recante
l'attuazione della direttiva 90/619/CEE che coordina le  disposizioni
legislative,     regolamentari    ed    amministrative    riguardanti
l'assicurazione sulla vita, ed in particolare l'art. 27 che  abolisce
l'obbligo  della  cessione  legale  dal 20 maggio 1993 ed attribuisce
all'Istituto nazionale delle assicurazioni - INA S.p.a., a titolo  di
concessione,   l'attivita'   di   gestione   delle   cessioni  legali
riguardanti i contratti conclusi alla predetta data;
  Visto il decreto-legge 23 maggio 1994,  n.  301,  convertito  nella
legge  23  giugno 1994, n. 406, recante accelerazione delle procedure
di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'INA
S.p.a. e disposizioni urgenti  sulla  estinzione  dell'obbligo  della
cessione legale, ed in particolare l'art. 2 che prevede dal 1 gennaio
1994   l'abolizione   di  detto  obbligo  per  i  contratti  conclusi
anteriormente al 20 maggio 1994 e l'assunzione da parte della  Consap
-  Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. degli obblighi
gia' assunti dall'INA S.p.a.;
  Visto l'atto di scissione INA S.p.a.  -  Consap  S.p.a.,  a  rogito
notaio  Matilde  Atlante,  del  24 settembre 1993, con il quale l'INA
S.p.a., con effetto 1 ottobre 1993, ha trasferito alla Consap  S.p.a.
l'attivita' inerente la gestione delle cessioni legali;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale e' stato approvato  il
disciplinare  della  concessione della gestione delle cessioni legali
da parte della Consap S.p.a.;
  Considerato che i commi 1 e 2 del citato art.  63  della  legge  n.
742/1986, attribuiscono alle imprese di assicurazione per il rimborso
degli  oneri di acquisto, di incasso e di gestione da esse sostenute,
il diritto di trattenere sui premi oggetto della  cessione  la  quota
rappresentata  dai  caricamenti,  nonche' una quota corrispondente ad
una  aliquota  delle  riserve  tecniche  relative  alle  cessioni  di
ciascuna impresa;
  Considerato che, ai sensi  del  quinto  comma  dell'art.  63  della
citata legge n. 742/1986 occorre provvedere alla determinazione della
predetta   aliquota   delle   riserve  tecniche,  in  relazione  alle
condizioni di  investimento  ed  agli  oneri  di  gestione  a  carico
dell'INA S.p.a. per le cessioni ad esso effettuate;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  4  novembre  1988  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 14 novembre 1988, n. 267, con il quale
sono  state determinate le aliquote di premio per ciascuna impresa di
cui all'art. 63 della legge n. 742/1986,  per  il  periodo  1  aprile
1987-31 dicembre 1988;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria,  del commercio e
dell'artigianato  del  2  marzo  1993,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica del 5 marzo 1993, n. 53, con il quale sono
state  determinate  le aliquote di premio per ciascuna impresa di cui
all'art. 63 della legge n. 742/1986, per il periodo 1 gennaio 1989-31
dicembre 1991;
  Ritenuto che, ai sensi del quinto comma dello stesso art. 63  della
legge n. 742/1986, le citate disposizioni devono trovare applicazione
per i premi soggetti a cessione a decorrere dal 1 gennaio 1992 e fino
al 30 settembre 1993;
  Tenuto  conto  degli oneri di gestione a carico dell'INA S.p.a. per
le cessioni ad esso effettuate nel  periodo  sopra  indicato  nonche'
delle  condizioni di investimento delle disponibilita' a fronte delle
riserve tecniche;
  Ritenuto che il rendimento netto delle attivita' a copertura  delle
riserve tecniche deve essere determinato separatamente per le diverse
categorie  di  polizze, in considerazione dei diversi oneri tecnici e
finanziari che per ciascuna di esse sono contrattualmente previsti e,
in  particolare,  per  le  polizze  rivalutabili   dell'entita'   del
rendimento finanziario riconosciuto all'assicurato;
  Considerato  che  i  contratti  rientranti  nelle diverse categorie
hanno premi medi diversi fra loro e che di cio' si deve  tener  conto
per  la  valutazione  dell'incidenza delle spese di gestione a carico
dell'INA S.p.a.;
  Visti  i  dati  forniti  per  ciascuna  impresa   dall'INA   S.p.a.
relativamente  all'importo  delle  riserve delle cessioni legali alla
data del 31 dicembre 1992 ed alla stima dell'importo medio dei  premi
complessivi  oggetto  di  cessione  nel  periodo  di applicazione del
presente decreto;
                              Decreta:
  Sui  premi  soggetti  all'obbligo   della   cessione   all'Istituto
nazionale  delle  assicurazioni  a norma dell'art. 23 del testo unico
delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato  con
decreto  del  Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e
successive modificazioni, le imprese esercenti le assicurazioni sulla
vita hanno diritto di trattenere, oltre alla quota rappresentata  dai
caricamenti,  l'ulteriore  quota  nella  misura indicata per ciascuna
impresa nel prospetto allegato.
  Per i premi delle polizze a prestazioni rivalutabili che  prevedono
l'attribuzione  all'assicurato  del rendimento finanziario realizzato
dalla gestione speciale in misura  superiore  all'80  per  cento,  la
quota  indicata  nel  prospetto  allegato  deve  essere ridotta nella
proporzione  in  cui l'eccedenza rispetto all'80 per cento assorbe il
rendimento residuo.
  Il presente decreto si applica sui  premi  soggetti  a  cessione  a
decorrere dal 1 gennaio 1992 al 30 settembre 1993.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 marzo 1995
                                         Il direttore generale: CINTI