IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Vista la legge 16 marzo 1956, n. 371, concernente l'adesione agli accordi internazionali in materia di circolazione stradale, conclusi a Ginevra il 16 dicembre 1959 e loro esecuzione; Vista la legge 21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade; Vista la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente i provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali; Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente i provvedimenti per la sistemazione, miglioramento ed adeguamento delle strade statali rientranti tra gli itinerari internazionali; Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 729, riguardante il piano di nuove costruzioni stradali ed autostradali; Vista la legge 29 novembre 1980, n. 922, di adesione all'Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), con allegati, aperto alla firma a Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31 dicembre 1976, e sua esecuzione; Visto il voto n. 1157 del 29 novembre 1983 con il quale il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ha espresso parere favorevole in ordine a tale accordo; Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1984; Vista la richiesta di emendamento del Ministro dei lavori pubblici n. 36 in data 9 gennaio 1989; Viste le risultanze dei lavori delle diverse commissioni ECE/ONU tra il 1 maggio 1989 ed il 2 febbraio 1990 in Ginevra, che hanno esaminato ed approvato definitivamente le proposte italiane di emendamento; Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992; Considerato che l'A.N.A.S. e' l'ente esecutore per l'Italia ai sensi dell'art. 10 dell'accordo europeo; Considerato che l'art. 3 della legge 29 novembre 1980, n. 922, vista, dispone che debba provvedersi all'aggiornamento ed alla classificazione dei tronchi, con decreto del Ministro dei lavori pubblici; Considerato che nel precedente decreto n. 3 del 9 gennaio 1992 veniva peraltro classificato quale itinerario internazionale il tratto della s.s. n. 25 erroneamente indicato s.s. n. 24 da Condove a S. Ambrogio; Considerato che sull'itinerario E70 nei tratti compresi tra Condove e S. Ambrogio e Deveys-Susa sono stati aperti al traffico nuovi tronchi dell'autostrada Torino-Bardonecchia (A32) paralleli alla s.s. n. 24 e s.s. n. 25 e che le succitate sezioni sono attualmente parte dell'itinerario E70; Decreta: Art. 1. Si declassificano i percorsi delle tratte di strade statali s.s. n. 24 e s.s. n. 25 dell'itinerario internazionale E70, compresi tra l'innesto autostrada Torino-Bardonecchia (A32) presso Deveys e l'innesto con la s.s. n. 24 presso Susa e della s.s. n. 25 nel tratto compreso tra Condove e S. Ambrogio.