IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
  Vista  la  legge 16 marzo 1956, n. 371, concernente l'adesione agli
accordi internazionali in materia di circolazione stradale,  conclusi
a Ginevra il 16 dicembre 1959 e loro esecuzione;
  Vista  la  legge  21 maggio 1955, n. 463, concernente provvedimenti
per la costruzione di autostrade e strade;
  Vista la legge 13 agosto 1959, n. 904, concernente i  provvedimenti
per  la  sistemazione,  miglioramento  ed  adeguamento  delle  strade
statali rientranti tra gli itinerari internazionali;
  Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente i  provvedimenti
per  la  sistemazione,  miglioramento  ed  adeguamento  delle  strade
statali rientranti tra gli itinerari internazionali;
  Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 729,  riguardante  il  piano  di
nuove costruzioni stradali ed autostradali;
  Vista  la  legge  29 novembre 1980, n. 922, di adesione all'Accordo
europeo sulle grandi strade  a  traffico  internazionale  (AGR),  con
allegati,  aperto  alla  firma  a  Ginevra dal 15 novembre 1975 al 31
dicembre 1976, e sua esecuzione;
  Visto il voto n.  1157  del  29  novembre  1983  con  il  quale  il
consiglio   di   amministrazione  dell'A.N.A.S.  ha  espresso  parere
favorevole in ordine a tale accordo;
  Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1984;
  Vista la richiesta di emendamento del Ministro dei lavori  pubblici
n. 36 in data 9 gennaio 1989;
  Viste  le  risultanze  dei lavori delle diverse commissioni ECE/ONU
tra il 1 maggio 1989 ed il 2 febbraio  1990  in  Ginevra,  che  hanno
esaminato  ed  approvato  definitivamente  le  proposte  italiane  di
emendamento;
  Visto il decreto ministeriale 9 gennaio 1992;
  Considerato che l'A.N.A.S. e'  l'ente  esecutore  per  l'Italia  ai
sensi dell'art. 10 dell'accordo europeo;
  Considerato  che  l'art.  3  della  legge 29 novembre 1980, n. 922,
vista,  dispone  che  debba  provvedersi  all'aggiornamento  ed  alla
classificazione  dei  tronchi,  con  decreto  del Ministro dei lavori
pubblici;
  Considerato che nel precedente decreto n.  3  del  9  gennaio  1992
veniva  peraltro  classificato  quale  itinerario  internazionale  il
tratto della s.s. n. 25 erroneamente indicato s.s. n. 24 da Condove a
S. Ambrogio;
  Considerato che sull'itinerario E70 nei tratti compresi tra Condove
e S. Ambrogio e Deveys-Susa  sono  stati  aperti  al  traffico  nuovi
tronchi dell'autostrada Torino-Bardonecchia (A32) paralleli alla s.s.
n.  24 e s.s. n. 25 e che le succitate sezioni sono attualmente parte
dell'itinerario E70;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Si declassificano i percorsi delle tratte di strade statali s.s. n.
24 e s.s. n. 25  dell'itinerario  internazionale  E70,  compresi  tra
l'innesto   autostrada  Torino-Bardonecchia  (A32)  presso  Deveys  e
l'innesto con la s.s. n. 24 presso Susa e della s.s. n. 25 nel tratto
compreso tra Condove e S. Ambrogio.