IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio provvedimento in data 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 1995, recante il regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui votazione e' fissata la data del giorno 11 giugno 1995; Ritenuta l'esigenza di integrare le disposizioni del regolamento anzidetto per quanto concerne le fasce orarie di trasmissione degli spot trasmessi dalle emittenti radiofoniche; Tenute presenti le fasce orarie di maggior ascolto delle emittenti radiofoniche; Dispone: Art. 1. 1. All'art. 14 del provvedimento 12 aprile 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 89 del 15 aprile 1995, recante il regolamento per la disciplina della comunicazione sulla stampa e sulla radiotelevisione relativa ai referendum abrogativi per la cui votazione e' fissata la data del giorno 11 giugno 1995, e' aggiunto il seguente comma: " 7. Per le emittenti radiofoniche, ferma ogni altra disposizione del presente articolo, la messa in onda degli spot deve avvenire tra le ore 7 e le ore 13 nonche' tra le ore 14 e le ore 18.".