IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il proprio provvedimento in data 12 aprile  1995,  pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 89 del 15
aprile  1995,  recante  il  regolamento  per  la   disciplina   della
comunicazione  sulla  stampa  e  sulla  radiotelevisione  relativa ai
referendum abrogativi per la cui votazione e'  fissata  la  data  del
giorno 11 giugno 1995;
  Ritenuta  l'esigenza  di  integrare le disposizioni del regolamento
anzidetto per quanto concerne le fasce orarie di  trasmissione  degli
spot trasmessi dalle emittenti radiofoniche;
  Tenute  presenti le fasce orarie di maggior ascolto delle emittenti
radiofoniche;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1. All'art. 14 del provvedimento 12 aprile 1995,  pubblicato  nella
Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 89 del 15 aprile
1995, recante il regolamento per la  disciplina  della  comunicazione
sulla   stampa   e  sulla  radiotelevisione  relativa  ai  referendum
abrogativi per la cui votazione e' fissata  la  data  del  giorno  11
giugno 1995, e' aggiunto il seguente comma:
  "  7.  Per le emittenti radiofoniche, ferma ogni altra disposizione
del presente articolo, la messa in onda degli spot deve avvenire  tra
le ore 7 e le ore 13 nonche' tra le ore 14 e le ore 18.".