IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni; Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla media nazionale; Considerato che la percentuale media nazionale per l'anno 1994 degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto alla popolazione residente in eta' da lavoro e' stata individuata dalla Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 12,26%; Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego del Veneto che con delibera n. 183/94-226, lettera a), del 7 dicembre 1994 ha individuato, per l'anno 1994, le circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale, ai fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, a decorrere dal 1 gennaio 1994 per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nel territorio delle sezioni circoscrizionali per l'impiego di Adria (Rovigo) e Portogruaro (Venezia), la quota dei contributi previdenziali e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, sulla base della delibera n. 183/94-226, lettera a), adottata in data 7 dicembre 1994 dalla CRI - Veneto, il cui testo e' parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 marzo 1995 Il Ministro: TREU