IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto  l'art.  8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il
quale prevede che per le imprese operanti  nelle  circoscrizioni  che
presentano  un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di
collocamento e popolazione residente in eta' da lavoro superiore alla
media  nazionale,  la   quota   dei   contributi   previdenziali   ed
assistenziali  per  i  lavoratori assunti con contratto di formazione
lavoro e' dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per
gli apprendisti dalla legge 19 gennaio  1955,  n.  25,  e  successive
modificazioni;
  Ritenuto  che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto
art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le
imprese operanti nelle circoscrizioni non  ricomprese  nei  territori
del  Mezzogiorno  di  cui  al  testo  unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che  presentano  un
rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e
popolazione   residente  in  eta'  da  lavoro  superiore  alla  media
nazionale;
  Considerato che la percentuale  media  nazionale  per  l'anno  1994
degli iscritti alla prima classe delle liste di collocamento rispetto
alla  popolazione  residente  in  eta' da lavoro e' stata individuata
dalla Direzione generale per l'osservatorio del  mercato  del  lavoro
nella misura del 12,26%;
  Vista  la  proposta  della  commissione regionale per l'impiego del
Veneto che con delibera n. 183/94-226, lettera  a),  del  7  dicembre
1994   ha   individuato,  per  l'anno  1994,  le  circoscrizioni  che
presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste  di
collocamento  e popolazione attiva superiore alla media nazionale, ai
fini dell'attuazione dell'art. 8, comma 2, della legge n. 407/1990;
                              Decreta:
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma  2,  della  legge  29
dicembre  1990,  n.  407,  a  decorrere  dal  1  gennaio  1994  per i
lavoratori assunti con contratto di formazione e  lavoro  da  imprese
operanti  nel territorio delle sezioni circoscrizionali per l'impiego
di Adria (Rovigo) e Portogruaro (Venezia), la  quota  dei  contributi
previdenziali  e'  dovuta  in  misura  fissa  corrispondente a quella
prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955,  n.  25,  e
successive  modificazioni,  sulla  base della delibera n. 183/94-226,
lettera a), adottata in data 7 dicembre 1994 dalla CRI -  Veneto,  il
cui testo e' parte integrante del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 16 marzo 1995
                                                    Il Ministro: TREU