Alla Lega/Pesca ANCP
                                    Federcoopesca
                                    Federpesca
                                    AGCI
                                    UNCI
                                    API
                                    ANCIT
                                  Alla Commissione CEE D.G. XIV
                                  Alle regioni
                                  Alle  province autonome di Trento e
                                  Bolzano
                                  A tutte le capitanerie di porto
  La presente circolare abroga e sostituisce la  circolare  n.  60477
del  17  giugno  1994,  registrata  alla Corte dei conti il 27 giugno
1994,  registro  n.  2,  foglio  161,  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1994.
  Tenuto  conto  dell'esperienza  maturata  sotto  la  vigenza  della
circolare da ultimo citata e delle osservazioni fatte pervenire dalle
associazioni professionali, la scrivente amministrazione ha  ritenuto
opportuno emanare la seguente circolare al fine di semplificare - ove
possibile - le modalita' di presentazione dei progetti.
PREMESSA.
  Il regolamento CEE n. 2080/93 ha istituito lo strumento finanziario
di  orientamento  della  pesca  (SFOP) che prevede dal 1 gennaio 1994
interventi di sostegno  in  favore  delle  seguenti  iniziative  gia'
rientranti  nel  campo  di  applicazione  degli  abrogati regolamenti
numeri 4028/86 e 4042/89:
   arresto definitivo di navi da pesca;
   associazioni temporanee di impresa e societa' miste;
   costruzione e ammodernamento di navi da pesca;
   acquacoltura e sistemazione di zone marine costiere;
   attrezzature dei porti da pesca;
   trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici;
   attivita' di promozione.
  L'applicazione  di  tale  strumento  finanziario  rientra  tra   le
funzioni  che istituzionalmente questa amministrazione e' chiamata ad
assolvere in maniera  programmatica  generale  con  riferimento  alle
citate forme di intervento.
  E'  stato  predisposto  l'apposito  Piano  settoriale della pesca e
dell'acquacoltura  1994-99,   trasmesso   per   l'approvazione   alla
Commissione CEE.
  Con  decisioni  rispettivamente  del  6  dicembre  1994 per le zone
ricadenti nell'obiettivo 1 e del 22 dicembre 1994 per le altre  zone,
la Commissione ha approvato il documento unico di programma.
  Cio'  posto,  allo  scopo  di  uniformare  per  quanto possibile le
modalita' di  presentazione  dei  progetti  onde  garantire  che  gli
interventi  dello  SFOP  realizzino  in  massimo  grado gli obiettivi
assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno
premettere le seguenti informazioni di carattere generale rinviando -
per quanto attiene alle questioni piu' spiccatamente specifiche -  ai
dettagli  che  verranno piu' avanti forniti in sede di trattazione di
ciascuna delle misure che compongono il  ventaglio  tipologico  degli
interventi.
1. Domande - Modalita' di compilazione e termine di presentazione.
  1.   a.  La  domanda  di  ammissione  al  contributo,  accompagnata
dall'elencazione dei documenti  prodotti,  va  compilata  in  duplice
esemplare,  utilizzando la consueta modulistica a disposizione presso
questa amministrazione, e sottoscritta  dal  beneficiario  con  firma
autenticata.
  1.  b.  Tale modulistica continuera' ad essere utilizzata in attesa
che  venga  sostituita  da  una  nuova  recante  parziali  modifiche,
restando inteso che, per tale circostanza, gli interessati potrebbero
essere invitati a fornire eventuali ulteriori informazioni.
  1.  c.  Le  domande,  complete  della  relativa  documentazione (da
allegare  in  duplice  copia  di  cui  una  in  originale   o   copia
autenticata)  devono  essere presentate direttamente, o pervenire per
il tramite del servizio postale, entro il termine perentorio  del  31
maggio  1995  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Div.
XXIII - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma.
  Una  copia  completa  della  domanda  di  ammissione  deve  essere,
altresi',   inviata   al   servizio  della  regione  territorialmente
competente.
  La successiva scadenza e' fissata per il 31 maggio di ogni anno.
  Le domande che pervengono dopo il predetto termine del 31 maggio di
ciascun anno saranno prese in considerazione  per  l'inserimento  nel
programma operativo successivo.
  Non e' ammessa l'integrazione della documentazione dopo la scadenza
del termine di ciascun anno.
  La  certificazione  a corredo della pratica deve essere in corso di
validita' alla data di presentazione della domanda.
  1. d. I preventivi richiesti  per  ciascuna  misura  devono  essere
corredati  dagli  elementi  tecnici,  illustrativi  e descrittivi per
ciascuna voce di costo.
2. Procedure istruttorie.
  2. a.  Ai  progetti  pervenuti  entro  il  termine  predetto  viene
assegnato  un  numero cronologico seguito da una delle seguenti sigle
di identificazione:
   AD Arresto definitivo
   CP Costruzione peschereccio
   AP Ammodernamento peschereccio
   SM Societa' miste
   AT Associazione temporanea di impresa
   AC Acquacoltura
   BA Barriere artificiali
   PP Attrezzature dei porti di pesca
   IT Impianti a terra
   IS Iniziative speciali
  2.  b.  Con  nota  raccomandata  l'amministrazione  comunica   agli
interessati   gli  estremi  di  identificazione  della  domanda,  che
dovranno  essere  indicati  in  tutta  la  corrispondenza  successiva
indirizzata all'amministrazione, nonche' la data del suo ricevimento.
  2.  c.  L'avviso  di  ricevimento  non  precostituisce  titolo  per
l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP.
  2.  c.1.  I  lavori  di  realizzazione  dell'iniziativa  e relativi
acquisti devono iniziare successivamente  alla  data  di  ricevimento
della   domanda   di   finanziamento   ed  il  beneficiario  comunica
tempestivamente  all'amministrazione  l'inizio   degli   stessi   con
dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968. L'inosservanza di
tale obbligo, accertata successivamente alla intervenuta decisione di
ammissione,  comportera'  la revoca ovvero la riduzione del beneficio
accordato  secondo  le  modalita'  stabilite  dall'emanando   decreto
ministeriale concernente le procedure di liquidazione del contributo.
  2.  c.2.  Per  la  costruzione  delle  navi da pesca all'inizio dei
lavori e' parificata l'entrata in esercizio della nave.
  2. c.3. Tuttavia sono ritenuti ammissibili i lavori -  relativi  ad
un  progetto  rientrante  tra  le  misure  sopra  elencate - iniziati
successivamente  alla  presentazione  della  domanda  che  sia  stata
respinta  per  carenza  della documentazione ovvero che non sia stata
ammessa  ai  benefici  del  regolamento  in  questione,  quando   sia
presentata una nuova domanda entro la successiva scadenza, sempre che
il  pertinente  progetto  abbia  gli  stessi obiettivi progettuali di
quello inerente alla precedente domanda.
  2. d. Completato l'iter  istruttorio,  le  iniziative  prescelte  -
anche con riferimento alle priorita' previste dal decreto 25 novembre
1994 - sono ammesse ai benefici previsti dal regolamento in questione
ed  ai  beneficiari  viene notificato l'accoglimento dell'iniziativa,
l'importo  del  contributo  comunitario   concesso,   la   spesa   di
investimento ammessa nonche' la misura della partecipazione nazionale
al finanziamento del progetto.
  A  tal  fine  il  valore del tasso dell'ECU che sara' applicato, ai
fini  della  determinazione  delle  ammissioni,  in  relazione   alla
disponibilita' finanziaria, e' quello contabile al cambio del mese di
gennaio nell'anno di presentazione della domanda di concessione.
  2. e. Sono restituite ai richiedenti le domande:
    a)   relative   ad   iniziative   non   conformi  agli  indirizzi
programmatici indicati nel piano settoriale e nel quadro  comunitario
di sostegno;
    b) relative ad iniziative i cui lavori ed acquisti siano iniziati
anteriormente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento
salva la previsione di cui al precedente punto 2. c.3;
    c)  erronee  o  incomplete  della  documentazione  richiesta  per
ciascuna iniziativa;
    d) senza firma autenticata dell'istante sul  formulario  relativo
alla domanda;
    e)   con   documentazione   non   presentata  conformemente  alle
previsioni  della  legge  n.  15/1968,  ove  ne  sia  consentita   la
produzione ai sensi di detta legge.
  Tuttavia  l'amministrazione  si  riserva  di  richiedere,  ai sensi
dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni o  rettifiche  alla
documentazione richiesta.
  2.  f.  Le  iniziative  che  -  sebbene complete dal punto di vista
documentale e conformi agli obiettivi  programmatici  -  non  abbiano
trovato  accoglimento  per carenza di risorse finanziarie disponibili
sono parimenti restituite dall'amministrazione all'interessato.
  Definito nelle sue linee essenziali l'iter procedimentale attuativo
della normativa in riferimento, si ritiene opportuno  approfondire  -
come  in  precedenza  accennato  -  alcuni  aspetti particolari delle
singole misure di intervento, al fine  di  fornire  gli  elementi  di
conoscenza  necessari  ad  assicurare  una corretta utilizzazione dei
fondi assegnati.
A. Arresto definitivo di navi da pesca.
  Con il decreto ministeriale 14  ottobre  1994,  n.  611,  e'  stato
emanato  un  apposito  regolamento  ministeriale  recante le norme di
attuazione della nuova normativa  comunitaria  concernente  il  fermo
definitivo  (regolamento  CEE n. 2080/93 - art. 2, regolamento CEE n.
3699/93 - art. 8). Detto provvedimento ha anche  tenuto  conto  delle
problematiche  emerse  nell'applicazione  del  decreto ministeriale 7
giugno 1991, n. 226.
  Gli aspetti qualificanti della normativa in questione sono:
    a) gli importi da corrispondere ai beneficiari e le modalita'  di
ritiro  sono  determinati in coerenza alla tabella dei premi prevista
dal regolamento CEE 3699/93 recante  modalita'  di  applicazione  del
regolamento CEE n. 2080/93;
    b)  il valore del tasso dell'ECU da applicare e' quello contabile
al cambio del  mese  di  gennaio  nell'anno  di  presentazione  della
domanda di concessione;
    c)  il  ritiro  della  nave  dall'attivita'  di pesca puo' essere
effettuato entro un anno dalla notifica del  decreto  di  concessione
mediante  radiazione  della  nave  dai  registri di iscrizione ovvero
radiazione dal registro comunitario delle navi  da  pesca,  istituito
presso  questa  amministrazione ai sensi dei regolamenti CEE 163/89 e
109/94;
    d) la nave da  ritirare  deve  essere  stata  armata  per  almeno
settantacinque  giorni in ciascuno dei due anni solari antecedenti la
data di presentazione della domanda di concessione;
    e) per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce
operazione di fermo definitivo esclusivamente la demolizione;
    f) le domande di concessione presentate ai sensi  del  precedente
decreto   ministeriale   7   giugno   1991,   n.   226   e  pervenute
all'amministrazione entro la data  del  31  dicembre  1993  precedono
nell'ordine  cronologico  quelle  presentate  ai sensi del decreto 14
ottobre 1994, n. 611  e  sono  istruite  a  norma  dell'art.  24  del
regolamento CEE n. 4028/86.
  Non  saranno  ammesse  ai  benefici  del Regolamento 2080/93 per la
misura in questione le navi con eta' inferiore ai dieci anni.
B. Associazioni temporanee di impresa e societa' miste.
  Tali misure sono finalizzate alla riduzione dello sforzo  di  pesca
mediante  allontanamento  definitivo  e/o  temporaneo  di parte della
flotta di maggiori dimensioni.
  L'eccesso di sforzo di pesca che caratterizza la flotta da pesca in
Italia riguarda in particolare i battelli operanti a  strascico,  sia
nell'area mediterranea che oltre gli stretti.
  Per  "associazione  temporanea d'impresa" s'intende un'associazione
basata su un accordo contrattuale limitato nel  tempo,  tra  armatori
della  Comunita'  e  persone fisiche o giuridiche di uno o piu' Paesi
terzi che hanno rapporti con la Comunita'  e  avente  come  scopo  lo
sfruttamento  e  la valorizzazione in comune delle risorse ittiche di
detto o detti Paesi terzi e la ripartizione dei costi, dei profitti o
delle perdite  dell'attivita'  economica  intrapresa  congiuntamente,
nella  prospettiva  dell'approvvigionamento  prioritario  del mercato
comunitario.
  Per  "societa'  mista"  s'intende  una  societa' di diritto privato
costituita da uno o piu' armatori della Comunita' e  da  uno  o  piu'
partner  di  Paesi  terzi,  costituita  nell'ambito  delle  relazioni
formali fra la Comunita' ed il Paese terzo e avente come obiettivo lo
sfruttamento e l'eventuale valorizzazione delle risorse ittiche nelle
acque soggette alla sovranita' e/o giurisdizione di tali Paesi terzi,
nella prospettiva  dell'approvvigionamento  prioritario  del  mercato
comunitario.
  Le  principali condizioni - individuate dal regolamento CEE 3699/93
- che i progetti di societa' miste e di  associazioni  temporanee  di
imprese devono soddisfare sono le seguenti:
    a)  riguardare navi con una stazza superiore a 25 TSL, registrate
in un porto della  Comunita',  in  attivita'  da  oltre  cinque  anni
battenti  bandiera  di uno Stato membro della Comunita', tecnicamente
adatte a svolgere le operazioni  di  pesca  previste;  tuttavia,  non
sara'  richiesta  un'attivita'  minima  di  cinque  anni  per le navi
registrate in un porto comunitario fra il 1  gennaio  1989  e  il  31
dicembre 1990;
    b) le navi interessate devono battere bandiera dello Stato membro
per  tutta la durata dell'associazione temporanea d'impresa, che deve
prevedere operazioni di pesca per una durata compresa tra sei mesi  e
un anno;
    c) qualora venga costituita una societa' mista, le azioni debbono
essere  completate  da un trasferimento definitivo della nave o delle
navi verso un Paese terzo interessato, senza possibilita' di  ritorno
nelle acque comunitarie;
    d)  i  contributi finanziari per i progetti di societa' miste non
sono cumulabili con un aiuto comunitario concesso in applicazione del
presente regolamento o dei regolamenti CEE n. 2908/83 e  n.  4028/86.
Dai  contributi  concessi verra' detratto pro rata temporis l'importo
riscosso in precedenza nei seguenti casi:
     d.1)  aiuti  alla  costruzione  nei  dieci  anni  precedenti  la
costituzione della societa' mista;
     d.2)  aiuti  alla  modernizzazione e/o premio ad un'associazione
temporanea di impresa nei  cinque  anni  precedenti  la  costituzione
della societa' mista.
  Inoltre:
   la  societa'  mista  dovra'  essere  costituita  dopo  la  data di
presentazione del progetto presso questa  amministrazione,  salva  la
previsione di cui al precedente punto 2. c.3;
   le  operazioni  di  pesca di ciascun peschereccio interessato alla
associazione  temporanea  di  impresa  dovranno  iniziare   dopo   la
presentazione del progetto presso questa amministrazione.
  In  attesa della nuova modulistica, le domande per la presentazione
di progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee  di
impresa    e    di   societa'   miste   devono   essere   presentate,
rispettivamente, nella forma  gia'  prescritta  dall'allegato  I  del
regolamento  CEE  n. 1957/91 e dall'allegato I del regolamento CEE n.
1956/91 e devono recare i dati, i documenti e le relazioni  richiesti
da detti allegati.
  Alla domanda va allegata, inoltre, la seguente documentazione:
   1) estratto matricola;
   2)  certificato  di  stazza  conformemente  al  regolamento CEE n.
2930/86 del 22 settembre 1986;
   3) certificato di classe;
   4) licenza di pesca;
   5) certificato d'iscrizione nel registro delle  imprese  di  pesca
del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi
in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso;
   6) dichiarazione dell'autorita' marittima attestante:
     a)  che  la  nave e' in attivita' al momento della presentazione
della domanda;
     b) che la nave  e'  in  attivita'  da  oltre  cinque  anni  (non
richiesto per le navi immatricolate dall'1.1.1989 al 31.12.1990);
   7) atto costitutivo e statuto (per le societa');
   8)  certificato  d'iscrizione  alla  camera  di  commercio (per le
societa'), dal quale risultino le generalita' di coloro che ricoprono
cariche sociali; certificato di nascita e  di  cittadinanza  (per  le
persone fisiche);
   9)   certificato  del  tribunale  da  cui  risulti  lo  stato  non
fallimentare ed i poteri del legale rappresentante;
   10) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio (solo per le
societa' cooperative);
   11) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
dalla quale risulti se l'interessato  ha  richiesto  ovvero  ha  gia'
ottenuto  per le stesse unita' oggetto della domanda di finanziamento
la concessione  di  contributi  a  fondo  perduto  o  mutui  a  tasso
agevolato  a  carico  dello Stato, delle regioni, dell'Agenzia per lo
sviluppo del Mezzogiorno, di altri enti pubblici e/o della  Comunita'
economica europea; in caso affermativo si applicano i principi di cui
al precedente punto d).
C. Costruzione e ammodernamento di navi da pesca.
  Lo  scopo di tali forme di intervento e', per le nuove costruzioni,
di contribuire sia pure in misura modesta ad avviare gradualmente  il
processo  di sostituzione delle unita' obsolete ed il ringiovanimento
della flotta da pesca; per quanto riguarda l'ammodernamento, lo scopo
e' di contribuire in modo sostanziale  al  processo  di  mantenimento
dello  stock  di  capitale  fisico, all'aumento della sicurezza delle
operazioni di bordo, al rispetto delle norme sanitarie,  al  processo
di   riconversione   delle   attivita'   di  pesca  verso  sistemi  e
attrezzature piu' selettive ed a minor impatto ambientale.
  Di entrambe  le  misure  si  evidenziano  di  seguito  gli  aspetti
ritenuti  di  maggiore  rilievo  e significato sotto il profilo di un
corretto avvio della procedura di ammissione:
Costruzione M/P.
   a)  La  modulistica  progettuale   deve   essere   adeguata   alle
disposizioni del regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986 che
definisce  i  nuovi  criteri  di  misurazione  della lunghezza, della
larghezza, della stazza e della potenza dei motori.
   b) In applicazione della  decisione  n.  c(92)3319/5  in  data  21
dicembre  1992, con la quale la Commissione ha approvato il programma
di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia  italiana  per
il  periodo 1993/1996, sono ammissibili le richieste di finanziamento
che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante  da
costruire in termini sia di tonnellaggio che di potenza:
    b.1)  120%  per  i  segmenti  che praticano la pesca a strascico,
traino pelagico e mestieri assimilati;
    b.2)  115%  per le draghe e i pescherecci a sfogliara che pescano
stocks bentonici;
    b.3) 100% per gli altri segmenti e per le draghe idrauliche,  che
con  detta  riduzione  si  conformino  alle  previsioni  del  decreto
ministeriale 29 maggio 1992.
  I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che
alla potenza. Sono tuttavia ammissibili le istanze in cui la media di
ritiro sia uguale o superiore a  quella  richiesta  per  il  segmento
sempre che ciascun valore sia comunque almeno pari al 100%.
   c)  La  partecipazione  minima  del beneficiario all'iniziativa di
costruzione  deve  essere  pari  almeno  al  40%   della   spesa   di
investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le
altre regioni.
   d)  I documenti da produrre a corredo della domanda di contributo,
per la cui compilazione occorre utilizzare la parte  A  dell'apposito
formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti:
   1) allegati da B a D5 del predetto formulario;
   2) foto recente del natante da ritirare;
   3) preventivo (o contratto) del cantiere navale;
   4) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature);
   5) piano costruttivo della nave (disegni e prospetti);
   6)  bilanci  degli  ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi
data  di  costituzione  inferiore  ai  tre  anni,  oltre  ai  bilanci
depositati,   documentazione,  rilasciata  da  istituto  di  credito,
attestante  la  capacita'  finanziaria   del   richiedente   per   la
realizzazione  del  progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di
presentazione del bilancio e' richiesta documentazione, rilasciata da
istituto  di  credito,  attestante  la  capacita'   finanziaria   del
richiedente  per la realizzazione del progetto (tra essi rientra, tra
gli altri, il socio di cooperativa proprietario della nave  da  pesca
che sia gestita dalla cooperativa);
   7)  certificato  del  tribunale per lo stato non fallimentare ed i
poteri del legale rappresentante;
   8)  per  le  cooperative:  certificato   prefettizio   ovvero   di
iscrizione allo schedario generale della cooperazione;
   9)  certificato  di iscrizione nel registro delle imprese di pesca
del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina
di armatore, dell'armatore stesso;
   10) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
di avere o meno richiesto o  ricevuto  dallo  Stato,  da  altri  enti
pubblici  locali  e  nazionali o dalla Comunita' europea contributi a
fondo perduto o mutui  a  tasso  agevolato  per  la  medesima  unita'
oggetto  della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia,
l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;
   11) per le societa': atto costitutivo e statuto;
   12) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) dell'unita' da  ritirare
dal  quale  risulti la data di acquisto della proprieta' da parte del
richiedente; che l'unita' e' in esercizio ed il numero di  iscrizione
dello stesso nel registro delle navi da pesca della Comunita' (numero
CEE);
   13) copia della licenza o del permesso di pesca;
   14) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante  che  per  la  barca  da ritirare non siano stati concessi
dallo Stato, da altri enti  pubblici,  locali  e  nazionali  o  dalla
Comunita'  europea,  contributi  a  fondo  perduto  o  mutui  a tasso
agevolato;
   15)  quadro  riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole
voci  dei  preventivi  e  le  corrispondenti  voci   del   piano   di
investimento previste dai pertinenti formulari.
Ammodernamento M/P.
   a) I lavori di ammodernamento non devono comportare un aumento del
tonnellaggio e devono riguardare navi fino a 29 anni di eta'.
  Tale  limite puo' essere superato se gli investimenti concernono il
miglioramento delle condizioni  di  lavoro  e  di  sicurezza  e/o  le
attrezzature di controllo delle operazioni di pesca, purche' l'organo
tecnico   competente  certifichi  la  validita'  dell'iniziativa  (in
difetto di detta certificazione si applica il limite suddetto dei  29
anni);
   b)  La  potenza  massima continuativa del nuovo motore deve essere
pari a quella del motore sostituito.
   c)  Non  sono  ammissibili:  lavori  di  ordinaria   manutenzione;
revisione  e  riparazione di attrezzature e dello scafo; attrezzature
non indispensabili per l'attivita'  del  peschereccio;  materiale  di
seconda  mano; materiale non durevole; attrezzature per la pesca (dai
cavi  di  acciaio  alla  rete)  a  meno  che  la  loro   sostituzione
costituisca   riconversione   verso   sistemi   e  attrezzature  piu'
selettive; lavori di  rifacimento  dello  scafo,  che,  per  la  loro
entita', siano assimilabili ad una nuova costruzione.
   d)  La  partecipazione  minima  del beneficiario all'iniziativa di
ammodernamento  deve  essere  pari  almeno  al  40%  della  spesa  di
investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le
altre regioni.
   e)  I documenti da produrre a corredo della domanda di contributo,
per la  cui  compilazione  occorre  utilizzare  l'apposito  modulario
previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti:
   1)   estratto   matricolare   (o   del  R.N.M.G.)  della  nave  da
ammodernare;
   2) certificato di iscrizione nel registro delle imprese  di  pesca
del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina
di armatore, dell'armatore stesso;
   3)  certificato  del  tribunale per lo stato non fallimentare ed i
poteri del legale rappresentante;
   4) preventivo (o contratto) del cantiere navale;
   5) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature);
   6)  certificato  (se  il  richiedente  e'  societa'   cooperativa)
d'iscrizione nel registro prefettizio;
   7)  dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
di avere o meno richiesto o  ricevuto  dallo  Stato,  da  altri  enti
pubblici  locali  e  nazionali o dalla Comunita' europea contributi a
fondo perduto o mutui  a  tasso  agevolato  per  la  medesima  unita'
oggetto  della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia,
l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta;
   8)  per  le  iniziative  con  investimento  previsto  superiore  a
trecento  milioni,  bilanci  degli  ultimi  tre  anni  ovvero, per le
societa' aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre  ai
bilanci depositati documentazione, rilasciata da istituto di credito,
attestante   la   capacita'   finanziaria   del  richiedente  per  la
realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno  obbligo  di
presentazione  del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata da
istituto  di  credito  attestante  la   capacita'   finanziaria   del
richiedente  per la realizzazione del progetto (tra essi rientra, tra
gli altri, il socio di cooperativa proprietario della nave da  pesca,
che sia gestita dalla cooperativa);
   9)  certificato  del registro italiano navale di cui al precedente
punto a) per le unita' con eta' superiore a 29 anni.
D. Acquacoltura.
  Le misure previste nel settore dell'acquacoltura sono articolate in
interventi finalizzati:
    a) al consolidamento della produzione;
    b) allo sviluppo di attivita' innovative;
    c) alla creazione di servizi territoriali per la produzione.
  Gli interventi di cui sub a) sono diretti sulle  unita'  produttive
di  acquacoltura  esistenti  in  acque  marine  e  interne al fine di
ridurre i costi di produzione, migliorare la  qualita'  dei  prodotti
(in  termini  igienico-sanitari,  nutrizionali,  di sicurezza d'uso),
raggiungere elevati livelli di compatibilita' ambientale.
  Gli interventi di cui  sub  b)  hanno  lo  scopo  -  attraverso  la
realizzazione   di   nuove  unita'  -  di  incoraggiare  lo  sviluppo
dell'acquacoltura con riferimento a nuove specie e con  tecnologie  a
basso  impatto  ambientale  e ad aprire opportunita' di sviluppo alle
cooperative per riconversione e riduzione dello sforzo di pesca.
 Infine, con la previsione della creazione  di  servizi  territoriali
per  la  produzione  (punto  c),  si  intendono  realizzare centri di
servizio  per  la  produzione  ubicati  in   aree   strategiche   per
l'acquacoltura sul territorio nazionale.
  Mentre le prime due tipologie di intervento sono aperte a tutti gli
operatori  del  settore,  i  centri  di  servizio territoriale per la
produzione sono  riservati  a  specifiche  categorie  di  beneficiari
quali: associazioni di categoria, amministrazioni regionali.
  Particolare  importanza  assume,  in  tale  contesto,  una corretta
valutazione di tutte le problematiche connesse all'applicazione della
misura "acquacoltura" con riferimento soprattutto alla necessita'  di
facilitare  e  snellire  le  procedure di valutazioni dei progetti da
parte dell'amministrazione.
  Si ritiene,  pertanto,  opportuno  raccomandare  la  piu'  puntuale
compilazione  della documentazione da produrre unitamente all'istanza
di  ammissione  al  finanziamento  ricordando,   altresi',   che   la
partecipazione  minima  del  beneficiario  all'iniziativa deve essere
pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni
dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni:
   1) domanda di ammissione;
   2) questionario tecnico-economico (allegati B1, B2, D1,  D2  e  D3
del formulario gia' in uso);
   3) relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate ed
esaustive  informazioni  su  tutti  gli  aspetti segnalati nella nota
esplicativa per la decrizione del progetto (parte B);
   4) per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: due  foto  con
veduta generale delle unita' di allevamento, una foto fabbricati, una
foto impianti ingrasso;
   5)  concessione  edilizia e/o concessione demaniale ovvero un atto
rilasciato dalla competente autorita' da cui risulti che la richiesta
di concessione e' in corso  di  istruttoria  e  che  allo  stato  non
sussistono  elementi  ostativi  al  suo  rilascio.  Si  richiama  - a
proposito  delle  procedure concernenti il rilascio delle concessioni
demaniali marittime per finalita'  di  acquacoltura  -  il  contenuto
della  circolare  n.  15  - serie I del 18 ottobre 1994 del soppresso
Ministero della marina mercantile - Direzione  generale  del  demanio
marittimo e dei porti;
   6)  atto  da  cui  risulti  la disponibilita' del terreno (atto di
acquisto o di affitto almeno decennale, debitamente registrato);
   7) copia del contratto stipulato con il consulente per il  periodo
di assistenza;
   8)  certificato  del  tribunale per lo stato non fallimentare ed i
poteri del legale rappresentante;
   9) certificato di iscrizione alla  camera  di  commercio  (per  le
societa'), dal quale risultino le generalita' di coloro che ricoprono
cariche  sociali;  certificato  di  nascita e di cittadinanza (per le
persone fisiche);
   10) per le cooperative e le societa': estratto  libro  soci;  atto
costitutivo e statuto;
   11) per le cooperative: certificato prefettizio;
   12)  computo  metrico-estimativo,  vistato  per  la congruita' dei
prezzi, a seconda della competenza, dall'ufficio genio civile  OO.MM.
oppure dall'ufficio regionale del genio civile;
   13) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature);
   14) planimetrie (piani, prospetti, ecc.);
   15)  bilanci  degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi
data  di  costituzione  inferiore  ai  tre  anni,  oltre  ai  bilanci
depositati,   documentazione   rilasciata  da  istituto  di  credito,
attestante  la  capacita'  finanziaria   del   richiedente   per   la
realizzazione  del  progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di
presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata  da
istituto   di   credito   attestante  la  capacita'  finanziaria  del
richiedente per la realizzazione del progetto;
   16) carta mappale rientrante tra la scala 1: 2000
e la scala 1: 200.000;
   17)  indicazione  del  tipo  di  contratto  collettivo  di  lavoro
applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
   18)  certificazione  rilasciata dal servizio ambientale competente
per territorio attestante che l'iniziativa  proposta  e'  compatibile
con  la  vigente  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale in
materia ambientale;
   19) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che nell'impianto viene effettuato o meno manipolazione  e
trasformazione  del  prodotto  rientrante  nella previsione normativa
delle direttive CEE n. 492 e n. 493,  rispettivamente  del  15  e  22
luglio 1991;
   20)  per  gli impianti di mitilicoltura e di acquacoltura in acque
dolci:   certificazione   rilasciata    dalla    U.S.L.    competente
sull'idoneita' delle acque all'allevamento;
   21)  quadro  riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole
voci  dei  preventivi  e  le  corrispondenti  voci   del   piano   di
investimento previste dai pertinenti formulari;
   22) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante  che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo
Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali  o  dalla  Comunita'
europea  contributi  a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la
medesima   iniziativa  oggetto  della  domanda  precisando,  in  caso
affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.
E. Zone marine protette.
  Nei confronti delle iniziative di  gestione  attiva  delle  risorse
alieutiche  e,  di  conseguenza,  in collegamento con le attivita' di
acquacoltura in  mare,  si  registra  un'attenzione  progressivamente
crescente   da   parte   dell'amministrazione   e   delle   categorie
interessate. In tale contesto si
inserisce  la  specifica  previsione  di  stanziamento  operata   per
l'applicazione   di   tale  misura  nel  programma  settoriale  pesca
1994-1999; cio' anche se  costituiscono  indubbiamente  ostacolo  non
marginale  ad  una maggiore diffusione delle zone marine protette sia
la competizione con altre attivita' che pure  trovano  localizzazione
lungo la fascia costiera che gli appesantimenti procedurali dell'iter
concessorio  degli  specchi acquei a causa della natura pubblicistica
del bene.
  I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro
strutture, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e  la
spesa  di  investimento riconoscitiva ammissibile viene integralmente
coperta dal finanziamento comunitario (50%) e nazionale (50%).
  I documenti occorrenti per la presentazione delle iniziative sono i
seguenti:
   1) domanda di ammissione (parte  A  del  formulario  previsto  dal
regolamento CEE n. 970/87);
   2) questionario (allegati B1, B2, B3 del formulario gia' in uso);
   3) relazione descrittiva dell'iniziativa;
   4)   concessione   demaniale   ovvero  un  atto  rilasciato  dalla
competente autorita' da cui risulti che la richiesta  di  concessione
e'  in  corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi
ostativi al suo rilascio;
   5) accordo di collaborazione - avente durata  almeno  triennale  -
con  istituto  scientifico  per  il  controllo  dell'evoluzione delle
risorse;
   6) certificato del tribunale per lo stato non  fallimentare  ed  i
poteri del legale rappresentante;
   7) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
   8) per le cooperative: certificato prefettizio, atto costitutivo e
statuto;
   9) computo metrico-estimativo vistato per la congruita' dei prezzi
dall'ufficio genio civile OO.MM.;
   10) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature);
   11) planimetrie;
   12)  bilanci  degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi
data  di  costituzione  inferiore  a  tre  anni,  oltre  ai   bilanci
depositati,   documentazione,  rilasciata  da  istituto  di  credito,
attestante  la  capacita'  finanziaria   del   richiedente   per   la
realizzazione  del  progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di
presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata  da
istituto   di   credito   attestante  la  capacita'  finanziaria  del
richiedente per la realizzazione del progetto;
   13) certificazione rilasciata dal servizio  ambientale  competente
per  territorio  attestante  che l'iniziativa proposta e' compatibile
con la  vigente  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in
materia ambientale;
   14)  quadro  riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole
voci  dei  preventivi  e  le  corrispondenti  voci   del   piano   di
investimento previste dai pertinenti formulari;
   15) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante  che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo
Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali  o  dalla  Comunita'
europea  contributi  a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la
medesima  iniziativa  oggetto  della  domanda  precisando,  in   caso
affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.
F. Attrezzature dei porti di pesca.
  La   elaborazione  di  uno  specifico  programma  sulla  situazione
generale dei porti in Italia ha evidenziato  un  notevole  e  diffuso
sottodimensionamento  dei  servizi  e delle infrastrutture necessarie
allo svolgimento delle attivita' di  pesca.  Risulta  di  particolare
rilevanza la circostanza che le carenze esistenti riguardano l'intero
aspetto delle tipologie di intervento previste dal regolamento CEE n.
3699/93  e  la  realta'  dei  fatti  dimostra che la molteplicita' di
competenze  amministrative  necessarie  per  la   concessione   delle
autorizzazioni   richieste  ed  i  molteplici  interessi  sottostanti
l'utilizzazione  delle  aree  portuali  impediscono  l'assunzione  di
decisioni   di   investimento   sulla  base  di  valutazioni  tecnico
economiche.
  Tuttavia   l'amministrazione   ha   destinato   cospicue   risorse,
nell'ambito   delle   disponibilita'  finanziarie  assegnate  per  la
realizzazione  del  piano  settoriale  1994-1999,  per  aumentare  la
dotazione  dei  servizi  e  infrastrutture  portuali a servizio della
pesca valutando che una  maggiore  diffusione  di  tali  attrezzature
implica  la  razionalizzazione  delle operazioni di pesca e dunque un
alleggerimento dei costi di produzione per gli operatori.
  I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro
strutture, gli organismi pubblici e privati.
  Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare  impianti  e
attrezzature destinati a:
    a)  migliorare  le  condizioni  di  sbarco,  di  trattamento e di
magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti;
    b) coadiuvare le attivita' delle navi da pesca  (rifornimento  di
carburante  e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e
riparazione delle navi da pesca);
    c)  sistemare  le  banchine,  nell'intento   di   migliorare   le
condizioni  di  sicurezza  al momento dell'imbarco e dello sbarco dei
prodotti.
  Nel sottolineare che sono privilegiati gli investimenti  nei  porti
che  interessano l'intera comunita' dei pescatori, che contribuiscono
allo sviluppo generale del  porto  e  al  miglioramento  dei  servizi
offerti  ai  pescatori,  si  elencano  i  documenti occorrenti per la
presentazione dei progetti:
   1) domanda, come  da  allegato  III  -  parte  B,  sezione  I  del
regolamento CEE n. 3856/91 della Commissione del 18 dicembre 1991;
   2)  relazione  contenente le informazioni particolareggiate di cui
all'allegato III - parte B, sezione II del predetto regolamento;
   3) prospetti da B1 a B10 del formulario gia' in uso;
   4)  bilanci  degli  ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi
data  di  costituzione  inferiore  ai  tre  anni,  oltre  ai  bilanci
depositati,   documentazione   rilasciata  da  istituto  di  credito,
attestante  la  capacita'  finanziaria   del   richiedente   per   la
realizzazione  del  progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di
presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata  da
istituto   di   credito   attestante  la  capacita'  finanziaria  del
richiedente per la realizzazione del progetto;
   5) certificato del tribunale per lo stato non  fallimentare  ed  i
poteri del legale rappresentante;
   6) certificato di iscrizione alla camera di commercio;
   7) per le societa': atto costitutivo e statuto;
   8) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (solo per le
societa' cooperative);
   9)  atto  da  cui  risulti  la disponibilita' del terreno (atto di
acquisto o  di  affitto  almeno  decennale,  debitamente  registrato,
ovvero  concessione edilizia e/o concessione demaniale ovvero un atto
rilasciato dalla competente autorita' da cui risulti che la richiesta
di concessione e' in corso  di  istruttoria  e  che  allo  stato  non
sussistono elementi ostativi al suo rilascio;
   10)  certificazione  dell'autorita'  marittima  attestante  che il
progetto e' localizzato in ambito portuale;
   11) relazione tecnica, planimetrie e disegni del progetto;
   12)  computi  metrici  estimativi   delle   costruzioni,   vistati
dall'ufficio tecnico pubblico che dovra' successivamente accertare lo
stato  di  avanzamento  dei lavori e provvedere ai relativi collaudi,
secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n.
41, modificato dall'art. 12 della legge  10  febbraio  1992,  n.  165
(ufficio  genio  civile  opere marittime oppure ufficio regionale del
genio civile oppure ufficio tecnico comunale);
   13)  preventivi  di  ditte  specializzate  per  la  fornitura   di
macchinari, attrezzature e materiali;
   14)  certificazione  rilasciata dal servizio ambientale competente
per territorio attestante che l'iniziativa  proposta  e'  compatibile
con  la  vigente  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale in
materia ambientale;
   15) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra  le  singole
voci   dei   preventivi   e  le  corrispondenti  voci  del  piano  di
investimento previste dai pertinenti formulari;
   16) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto  dallo
Stato,  da  altri  enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita'
europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato  per  la
medesima   iniziativa  oggetto  della  domanda  precisando,  in  caso
affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.
G. Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici.
  L'andamento dei consumi ittici  freschi,  congelati  e  trasformati
mostra un andamento crescente nel tempo.
  Di   conseguenza,   quanto   alla  capacita'  di  trasformazione  e
lavorazione dei prodotti della pesca, si prevede la realizzazione  di
nuove  unita'  produttive  conformemente alle mutate esigenze ed alla
diversa competitivita' dei singoli comparti e, per quanto riguarda le
strutture di conservazione, si prevede la realizzazione di iniziative
destinate  al  potenziamento  della  capacita'  di  mantenimento  del
prodotto.
  Interventi  a  sostegno  della  commercializzazione  attraverso  la
costruzione di centri di raccolta, mercati ittici, aste  ed  impianti
di  depurazione  costituiscono,  poi,  un  ulteriore obiettivo che si
intende conseguire con l'applicazione della misura in discorso.
  Si  ritiene,  infine,   necessario   sostenere   il   processo   di
modernizzazione    degli    impianti    relativo,   in   particolare,
all'adeguamento degli stessi alle normative esistenti,  sia  di  tipo
sanitario  che  in  materia di inquinamento, sia ancora in materia di
controllo delle norme relative agli standard di qualita'.
  Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare:
    a) la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti;
    b) l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per  la
trasformazione  e  la  commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell'acquacoltura  dal  momento  dello  sbarco  sino  alla  fase  del
prodotto  finito  (comprese  in particolare le attrezzature di natura
informatica  e  telematica  ad  esclusione  dei  mezzi  di  trasporto
esterno);
    c) l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a
migliorare le competitivita' e ad incrementare il valore aggiunto;
    d)  l'adeguamento  igienico-sanitario  delle  strutture  e  degli
impianti.
  Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti:
    a) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere
utilizzati e trasformati per fini diversi dal  consumo  umano,  salvo
qualora   si  tratti  d'investimenti  concernenti  esclusivamente  il
trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli  scarti
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
    b) il commercio al dettaglio.
  I  beneficiari  della  misura  sono  gli  imprenditori  singoli  ed
associati,  le  associazioni  di  categoria  e  loro  strutture,  gli
organismi  pubblici, la cui partecipazione minima all'iniziativa deve
essere pari almeno al 25% della spesa di investimento ammessa per  le
regioni dell'obiettivo 1 ed al 50% per le altre regioni.
  Si  elencano  i  documenti  occorrenti  per  la  presentazione  dei
progetti:
   1) domanda (parte A del formulario gia' in uso);
   2) relazione sull'investimento, come da allegato  B,  nella  quale
deve  anche  risultare  il  numero degli addetti attuali e previsti a
progetto  ultimato,  completata  dai  prospetti  da  B1  a  B10   del
formulario gia' in uso;
   3)  certificato  del  tribunale per lo stato non fallimentare ed i
poteri del legale rappresentante;
   4) certificato d'iscrizione alla camera di commercio;
   5) per tutte le societa': atto costitutivo e statuto;
   6) per le societa'  cooperative,  certificato  di  iscrizione  nel
registro prefettizio;
   7)  atto  debitamente  registrato da cui risulti la disponibilita'
del  terreno  (proprieta'  ovvero  contratto  di   locazione   almeno
decennale)  ovvero  concessione  demaniale  ovvero un atto rilasciato
dalla competente  autorita'  da  cui  risulti  che  la  richiesta  di
concessione  e'  in  corso  di  istruttoria  e  che  allo  stato  non
sussistano elementi ostativi al suo rilascio;
   8) computi metrici estimativi  delle  costruzioni  da  realizzare,
vistati  dall'ufficio  tecnico pubblico competente (ufficio del genio
civile per  le  opere  marittime,  genio  civile  regionale,  ufficio
tecnico comunale, ecc.);
   9) planimetrie e disegni del progetto;
   10)   preventivi  di  ditte  specializzate  per  la  fornitura  di
macchinari, attrezzature e materiali;
   11) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le  societa'  aventi
data  di  costituzione  inferiore  ai  tre  anni,  oltre  ai  bilanci
depositati  documentazione,  rilasciata  da  istituto   di   credito,
attestante   la   capacita'   finanziaria   del  richiedente  per  la
realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno  obbligo  di
presentazione  del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata da
istituto  di  credito  attestante  la   capacita'   finanziaria   del
richiedente per la realizzazione del progetto;
   12) dichiarazione d'impegno a coprire con fondi propri l'eventuale
differenza  tra  gli  importi  dei  contributi  richiesti e di quelli
concessi;
   13) per nuovi impianti: lettere di impegno e/o di affidamento  e/o
contratti   di   fornitura   delle   materie   prime  destinate  alla
trasformazione e/o alla commercializzazione;
   14) certificazione rilasciata dal servizio  ambientale  competente
per  territorio  attestante  che l'iniziativa proposta e' compatibile
con la  vigente  normativa  comunitaria,  nazionale  e  regionale  in
materia ambientale;
   15) certificazione rilasciata dalle competenti autorita' sanitarie
attestante   che   l'investimento  da  realizzare  e'  conforme  alle
direttive  del  consiglio  delle  Comunita'  europee   91/492/CEE   e
91/493/CEE rispettivamente del 15 e del 21 luglio 1991;
   16)  indicazione  del  tipo  di  contratto  collettivo  di  lavoro
applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente;
   17) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra  le  singole
voci   dei   preventivi   e  le  corrispondenti  voci  del  piano  di
investimento previste dai pertinenti formulari;
   18) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15,
attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto  dallo
Stato,  da  altri  enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita'
europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato  per  la
medesima   iniziativa  oggetto  della  domanda  precisando,  in  caso
affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta.
H. Iniziative speciali.
   I campi  di  intervento  in  cui  tali  iniziative  si  articolano
riguardano:
    A)  la promozione dei prodotti ed il sostegno di nuove iniziative
interne ed esterne;
    B) l'accesso al mercato dei capitali;
    C) l'assistenza tecnica.
 A) Promozione dei prodotti.
  Tali interventi sono finalizzati alla promozione  e  valorizzazione
dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.
  Dovranno   essere   svolte   ricerche  di  mercato,  in  Italia  ed
all'estero, inchieste sul consumo, azioni test, studi di mercato  dal
lato  dell'offerta  internazionale,  consulenza  ed  assistenza,  con
obiettivi specifici riguardanti la valorizzazione della produzione  e
la salvaguardia dei margini di profitto delle imprese di pesca.
  Le  categorie  di  beneficiari  dei  suddetti  interventi  sono  le
associazioni nazionali di categoria costituite in organismo unitario.
 B) Accesso al mercato dei capitali.
  Gli interventi sono diretti a migliorare l'accesso delle piccole  e
medie  imprese  del  settore al mercato finanziario, sia dal punto di
vista dei prestiti, che del capitale di rischio.
  E' prevista la costituzione di un fondo unico nazionale di garanzia
dei prestiti sulle operazioni strutturali, relative ad iniziative  in
materia  di  pesca  e  di  acquacoltura, che realizzate in territorio
nazionale, fruiranno di una partecipazione della Comunita'.
  Per ogni inziativa, la garanzia non potra' riferirsi ad un  periodo
superiore  ai cinque anni e la copertura di cui potra' beneficiare il
progetto sara' limitata al massimo del 50% del  rischio,  e  in  ogni
caso non potra' superare l'importo di 500.000 ECU.
  Il  fondo di garanzia si applichera', ai prestiti bancari a medio e
lungo termine e ad interventi  sotto  forma  di  fondi  propri  nelle
piccole e medie imprese del settore.
  Il  fondo  sara'  gestito da un organismo unitario costituito dalle
associazioni nazionali di categoria designato dallo Stato membro, che
vigilera' sulla conformita' delle  sue  attivita'  alle  disposizioni
comunitarie.
  Il  fondo  avra'  come  obiettivi specifici il complemento di aiuto
alla creazione  di  societa'  di  produzione,  commercializzazione  e
trasformazione dei prodotti ittici operanti in territorio nazionale.
 C) Assistenza tecnica.
  E' articolata in due misure: sostegno alle azioni di sorveglianza e
controllo  e  realizzazione  di  un  osservatorio economico, entrambe
finalizzate a realizzare strumenti di  supporto  all'attivita'  delle
amministrazioni pubbliche, nazionali e comunitarie:
  C.1) Sostegno alle azioni di sorveglianza e controllo.
  Tale misura deve:
   consentire  l'attivita'  di sorveglianza e controllo del programma
da parte delle amministrazioni interessate;
   consentire l'acquisizione di parametri tecnici per la  definizione
di una adeguata politica del piano settoriale della pesca.
  E' prevista la costituzione di:
   gruppi di lavoro destinati a svolgere, attivita' di sorveglianza e
controllo,  analisi  ex  ante ed ex post in merito alla realizzazione
del programma;
   gruppi di lavoro destinati ad operare nell'ambito di  una  o  piu'
strutture  di  monitoraggio  dei  parametri  tecnici;  per tale scopo
saranno  interessate  le  strutture  centrali  e  periferiche   delle
associazioni di categoria.
  Le  categorie  di  beneficiari  dei  suddetti  interventi  dovranno
essere:
    a) esperti di pesca;
    b) associazioni nazionali di categoria.
  C.2) Realizzazione di un osservatorio economico.
  Scopo della  misura  e'  lo  sviluppo  di  basi  statistiche  e  di
attivita'  di  monitoraggio  di  indicatori  economici dell'attivita'
produttiva della pesca, ivi compreso  il  monitoraggio  di  parametri
occupazionali,   con  l'obiettivo  di  realizzare  una  struttura  di
rilevazione a  servizio  delle  associazioni  di  categoria  e  delle
amministrazioni pubbliche.
  Verra'  a  tal fine realizzato un osservatorio economico tramite il
rafforzamento della rete di  rilevazione  degli  aspetti  strutturali
gia'  esistente,  per  la  cui  attuazione e' prevista una spesa pari
all'80% delle risorse disponibili per la stessa misura  iniziale,  il
rimanente 20% e' destinato alla realizzazione di basi statistiche sul
mercato del lavoro.
  L'amministrazione centrale nazionale partecipera' a tale iniziativa
fornendo  il  collegamento con l'archivio licenze in essere presso la
direzione generale della pesca e dell'acquacoltura  e  sovrintendendo
all'esecuzione dell'iniziativa.
  Beneficiari  dei suddetti interventi sono gli istituti di ricerca e
le associazioni nazionali di categoria.
  I documenti occorrenti per la presentazione delle iniziative di cui
alle lettere A) , B) e C) sono i seguenti:
   1) domanda di ammissione con firma autenticata;
   2) relazione descrittiva  dell'iniziativa  contenente  dettagliate
informazioni  su  tutti  gli aspetti segnalati nella nota esplicativa
per la descrizione del progetto;
   3)  certificato  del  tribunale  da  cui  risulti  lo  stato   non
fallimentare;
   4)  certificato  di  iscrizione  alla  camera di commercio (per le
persone giuridiche), dal quale risultino le generalita' di coloro che
ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e  di  cittadinanza
(per le persone fisiche);
   5)  bilanci  degli  ultimi  tre  esercizi  ovvero, per le societa'
aventi  data  di  costituzione   inferiore   a   tre   anni,   idonea
documentazione,  rilasciata  da  istituto  di  credito  attestante la
capacita'  finanziaria  del  richiedente  per  la  realizzazione  del
progetto;
   6)  quadro  riepilogativo  che contenga un rapporto tra le singole
voci  dei  preventivi  e  le  corrispondenti  voci   del   piano   di
investimento previste dai pertinenti formulari.
  Non  sono  ammesse assunzioni di personale con i contributi erogati
per le iniziative di cui al presente paragrafo.
  Il complesso di notizie e  chiarimenti  forniti  non  esaurisce  le
problematiche  connesse  all'attuazione di una normativa che presenta
aspetti assai complessi ed articolati, pur  tuttavia  rappresenta  un
insieme  di  informazioni  utili  per una corretta applicazione delle
procedure attivate con la regolamentazione comunitaria in discorso.
  Ulteriori notizie possono comunque essere utilmente assunte in  via
diretta  presso  i  servizi  di  questa  direzione  generale.  A tale
proposito per ciascuna iniziativa  si  indicano  i  responsabili  del
procedimento con il pertinente numero telefonico:
   arresto definitivo sig. Eugenio Petracchiola, telefono 59084555;
   costruzione pescherecci sig. Fortunato Amato,
tel. 59084495; sig.ra Diana Aurilia, tel. 59084505;
   ammodernamento pescherecci sig. Andrea Forte,
tel. 59084561; sig. Emanuele Salvati, tel. 59084561;
   societa' miste sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596;
   associazioni temporanee di impresa sig. Giuseppe
Bruni, tel. 59084596;
   acquacoltura  sig.ra  Susanna Marchetti, telefono 59084222; sig.ra
Daniela Pagnotta, tel. 59084537;
sig. Petracchiola Eugenio, tel. 59084555;
   barriere  artificiali  sig.ra  Diana  Aurilia, tel. 59084505; sig.
Amato Fortunato, tel. 59084495;
   attrezzature porti pesca sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596;
   impianti a terra sig. Ettore Amato, tel. 59084811;  sig.ra  Marina
Giuseppone, tel. 59084175;
   iniziative speciali sig. Antonio Bassanin, telefono 59084581.
  Al  fine  di  consentire  un  piu'  proficuo lavoro, nell'interesse
dell'utenza, si suggerisce  di  richiedere  informazioni  telefoniche
negli stessi orari di ricevimento del pubblico.
Orario ricevimento pubblico:
  dal lunedi' al giovedi, dalle ore 11 alle ore 12, dalle ore 15 alle
ore 16; venerdi', dalle ore 11 alle ore 12.
                                      Il direttore generale: AMBROSIO
Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1995
Registro n. 1 Risorse agrarie, foglio n. 86