Alla Lega/Pesca ANCP Federcoopesca Federpesca AGCI UNCI API ANCIT Alla Commissione CEE D.G. XIV Alle regioni Alle province autonome di Trento e Bolzano A tutte le capitanerie di porto La presente circolare abroga e sostituisce la circolare n. 60477 del 17 giugno 1994, registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 1994, registro n. 2, foglio 161, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1994. Tenuto conto dell'esperienza maturata sotto la vigenza della circolare da ultimo citata e delle osservazioni fatte pervenire dalle associazioni professionali, la scrivente amministrazione ha ritenuto opportuno emanare la seguente circolare al fine di semplificare - ove possibile - le modalita' di presentazione dei progetti. PREMESSA. Il regolamento CEE n. 2080/93 ha istituito lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) che prevede dal 1 gennaio 1994 interventi di sostegno in favore delle seguenti iniziative gia' rientranti nel campo di applicazione degli abrogati regolamenti numeri 4028/86 e 4042/89: arresto definitivo di navi da pesca; associazioni temporanee di impresa e societa' miste; costruzione e ammodernamento di navi da pesca; acquacoltura e sistemazione di zone marine costiere; attrezzature dei porti da pesca; trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici; attivita' di promozione. L'applicazione di tale strumento finanziario rientra tra le funzioni che istituzionalmente questa amministrazione e' chiamata ad assolvere in maniera programmatica generale con riferimento alle citate forme di intervento. E' stato predisposto l'apposito Piano settoriale della pesca e dell'acquacoltura 1994-99, trasmesso per l'approvazione alla Commissione CEE. Con decisioni rispettivamente del 6 dicembre 1994 per le zone ricadenti nell'obiettivo 1 e del 22 dicembre 1994 per le altre zone, la Commissione ha approvato il documento unico di programma. Cio' posto, allo scopo di uniformare per quanto possibile le modalita' di presentazione dei progetti onde garantire che gli interventi dello SFOP realizzino in massimo grado gli obiettivi assegnati alla politica strutturale del settore, si ritiene opportuno premettere le seguenti informazioni di carattere generale rinviando - per quanto attiene alle questioni piu' spiccatamente specifiche - ai dettagli che verranno piu' avanti forniti in sede di trattazione di ciascuna delle misure che compongono il ventaglio tipologico degli interventi. 1. Domande - Modalita' di compilazione e termine di presentazione. 1. a. La domanda di ammissione al contributo, accompagnata dall'elencazione dei documenti prodotti, va compilata in duplice esemplare, utilizzando la consueta modulistica a disposizione presso questa amministrazione, e sottoscritta dal beneficiario con firma autenticata. 1. b. Tale modulistica continuera' ad essere utilizzata in attesa che venga sostituita da una nuova recante parziali modifiche, restando inteso che, per tale circostanza, gli interessati potrebbero essere invitati a fornire eventuali ulteriori informazioni. 1. c. Le domande, complete della relativa documentazione (da allegare in duplice copia di cui una in originale o copia autenticata) devono essere presentate direttamente, o pervenire per il tramite del servizio postale, entro il termine perentorio del 31 maggio 1995 al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura - Div. XXIII - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma. Una copia completa della domanda di ammissione deve essere, altresi', inviata al servizio della regione territorialmente competente. La successiva scadenza e' fissata per il 31 maggio di ogni anno. Le domande che pervengono dopo il predetto termine del 31 maggio di ciascun anno saranno prese in considerazione per l'inserimento nel programma operativo successivo. Non e' ammessa l'integrazione della documentazione dopo la scadenza del termine di ciascun anno. La certificazione a corredo della pratica deve essere in corso di validita' alla data di presentazione della domanda. 1. d. I preventivi richiesti per ciascuna misura devono essere corredati dagli elementi tecnici, illustrativi e descrittivi per ciascuna voce di costo. 2. Procedure istruttorie. 2. a. Ai progetti pervenuti entro il termine predetto viene assegnato un numero cronologico seguito da una delle seguenti sigle di identificazione: AD Arresto definitivo CP Costruzione peschereccio AP Ammodernamento peschereccio SM Societa' miste AT Associazione temporanea di impresa AC Acquacoltura BA Barriere artificiali PP Attrezzature dei porti di pesca IT Impianti a terra IS Iniziative speciali 2. b. Con nota raccomandata l'amministrazione comunica agli interessati gli estremi di identificazione della domanda, che dovranno essere indicati in tutta la corrispondenza successiva indirizzata all'amministrazione, nonche' la data del suo ricevimento. 2. c. L'avviso di ricevimento non precostituisce titolo per l'ammissibilita' ai benefici dello SFOP. 2. c.1. I lavori di realizzazione dell'iniziativa e relativi acquisti devono iniziare successivamente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento ed il beneficiario comunica tempestivamente all'amministrazione l'inizio degli stessi con dichiarazione resa ai sensi della legge n. 15/1968. L'inosservanza di tale obbligo, accertata successivamente alla intervenuta decisione di ammissione, comportera' la revoca ovvero la riduzione del beneficio accordato secondo le modalita' stabilite dall'emanando decreto ministeriale concernente le procedure di liquidazione del contributo. 2. c.2. Per la costruzione delle navi da pesca all'inizio dei lavori e' parificata l'entrata in esercizio della nave. 2. c.3. Tuttavia sono ritenuti ammissibili i lavori - relativi ad un progetto rientrante tra le misure sopra elencate - iniziati successivamente alla presentazione della domanda che sia stata respinta per carenza della documentazione ovvero che non sia stata ammessa ai benefici del regolamento in questione, quando sia presentata una nuova domanda entro la successiva scadenza, sempre che il pertinente progetto abbia gli stessi obiettivi progettuali di quello inerente alla precedente domanda. 2. d. Completato l'iter istruttorio, le iniziative prescelte - anche con riferimento alle priorita' previste dal decreto 25 novembre 1994 - sono ammesse ai benefici previsti dal regolamento in questione ed ai beneficiari viene notificato l'accoglimento dell'iniziativa, l'importo del contributo comunitario concesso, la spesa di investimento ammessa nonche' la misura della partecipazione nazionale al finanziamento del progetto. A tal fine il valore del tasso dell'ECU che sara' applicato, ai fini della determinazione delle ammissioni, in relazione alla disponibilita' finanziaria, e' quello contabile al cambio del mese di gennaio nell'anno di presentazione della domanda di concessione. 2. e. Sono restituite ai richiedenti le domande: a) relative ad iniziative non conformi agli indirizzi programmatici indicati nel piano settoriale e nel quadro comunitario di sostegno; b) relative ad iniziative i cui lavori ed acquisti siano iniziati anteriormente alla data di ricevimento della domanda di finanziamento salva la previsione di cui al precedente punto 2. c.3; c) erronee o incomplete della documentazione richiesta per ciascuna iniziativa; d) senza firma autenticata dell'istante sul formulario relativo alla domanda; e) con documentazione non presentata conformemente alle previsioni della legge n. 15/1968, ove ne sia consentita la produzione ai sensi di detta legge. Tuttavia l'amministrazione si riserva di richiedere, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 241/1990, integrazioni o rettifiche alla documentazione richiesta. 2. f. Le iniziative che - sebbene complete dal punto di vista documentale e conformi agli obiettivi programmatici - non abbiano trovato accoglimento per carenza di risorse finanziarie disponibili sono parimenti restituite dall'amministrazione all'interessato. Definito nelle sue linee essenziali l'iter procedimentale attuativo della normativa in riferimento, si ritiene opportuno approfondire - come in precedenza accennato - alcuni aspetti particolari delle singole misure di intervento, al fine di fornire gli elementi di conoscenza necessari ad assicurare una corretta utilizzazione dei fondi assegnati. A. Arresto definitivo di navi da pesca. Con il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, e' stato emanato un apposito regolamento ministeriale recante le norme di attuazione della nuova normativa comunitaria concernente il fermo definitivo (regolamento CEE n. 2080/93 - art. 2, regolamento CEE n. 3699/93 - art. 8). Detto provvedimento ha anche tenuto conto delle problematiche emerse nell'applicazione del decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226. Gli aspetti qualificanti della normativa in questione sono: a) gli importi da corrispondere ai beneficiari e le modalita' di ritiro sono determinati in coerenza alla tabella dei premi prevista dal regolamento CEE 3699/93 recante modalita' di applicazione del regolamento CEE n. 2080/93; b) il valore del tasso dell'ECU da applicare e' quello contabile al cambio del mese di gennaio nell'anno di presentazione della domanda di concessione; c) il ritiro della nave dall'attivita' di pesca puo' essere effettuato entro un anno dalla notifica del decreto di concessione mediante radiazione della nave dai registri di iscrizione ovvero radiazione dal registro comunitario delle navi da pesca, istituito presso questa amministrazione ai sensi dei regolamenti CEE 163/89 e 109/94; d) la nave da ritirare deve essere stata armata per almeno settantacinque giorni in ciascuno dei due anni solari antecedenti la data di presentazione della domanda di concessione; e) per le navi aventi tonnellaggio inferiore a 25 TSL costituisce operazione di fermo definitivo esclusivamente la demolizione; f) le domande di concessione presentate ai sensi del precedente decreto ministeriale 7 giugno 1991, n. 226 e pervenute all'amministrazione entro la data del 31 dicembre 1993 precedono nell'ordine cronologico quelle presentate ai sensi del decreto 14 ottobre 1994, n. 611 e sono istruite a norma dell'art. 24 del regolamento CEE n. 4028/86. Non saranno ammesse ai benefici del Regolamento 2080/93 per la misura in questione le navi con eta' inferiore ai dieci anni. B. Associazioni temporanee di impresa e societa' miste. Tali misure sono finalizzate alla riduzione dello sforzo di pesca mediante allontanamento definitivo e/o temporaneo di parte della flotta di maggiori dimensioni. L'eccesso di sforzo di pesca che caratterizza la flotta da pesca in Italia riguarda in particolare i battelli operanti a strascico, sia nell'area mediterranea che oltre gli stretti. Per "associazione temporanea d'impresa" s'intende un'associazione basata su un accordo contrattuale limitato nel tempo, tra armatori della Comunita' e persone fisiche o giuridiche di uno o piu' Paesi terzi che hanno rapporti con la Comunita' e avente come scopo lo sfruttamento e la valorizzazione in comune delle risorse ittiche di detto o detti Paesi terzi e la ripartizione dei costi, dei profitti o delle perdite dell'attivita' economica intrapresa congiuntamente, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario. Per "societa' mista" s'intende una societa' di diritto privato costituita da uno o piu' armatori della Comunita' e da uno o piu' partner di Paesi terzi, costituita nell'ambito delle relazioni formali fra la Comunita' ed il Paese terzo e avente come obiettivo lo sfruttamento e l'eventuale valorizzazione delle risorse ittiche nelle acque soggette alla sovranita' e/o giurisdizione di tali Paesi terzi, nella prospettiva dell'approvvigionamento prioritario del mercato comunitario. Le principali condizioni - individuate dal regolamento CEE 3699/93 - che i progetti di societa' miste e di associazioni temporanee di imprese devono soddisfare sono le seguenti: a) riguardare navi con una stazza superiore a 25 TSL, registrate in un porto della Comunita', in attivita' da oltre cinque anni battenti bandiera di uno Stato membro della Comunita', tecnicamente adatte a svolgere le operazioni di pesca previste; tuttavia, non sara' richiesta un'attivita' minima di cinque anni per le navi registrate in un porto comunitario fra il 1 gennaio 1989 e il 31 dicembre 1990; b) le navi interessate devono battere bandiera dello Stato membro per tutta la durata dell'associazione temporanea d'impresa, che deve prevedere operazioni di pesca per una durata compresa tra sei mesi e un anno; c) qualora venga costituita una societa' mista, le azioni debbono essere completate da un trasferimento definitivo della nave o delle navi verso un Paese terzo interessato, senza possibilita' di ritorno nelle acque comunitarie; d) i contributi finanziari per i progetti di societa' miste non sono cumulabili con un aiuto comunitario concesso in applicazione del presente regolamento o dei regolamenti CEE n. 2908/83 e n. 4028/86. Dai contributi concessi verra' detratto pro rata temporis l'importo riscosso in precedenza nei seguenti casi: d.1) aiuti alla costruzione nei dieci anni precedenti la costituzione della societa' mista; d.2) aiuti alla modernizzazione e/o premio ad un'associazione temporanea di impresa nei cinque anni precedenti la costituzione della societa' mista. Inoltre: la societa' mista dovra' essere costituita dopo la data di presentazione del progetto presso questa amministrazione, salva la previsione di cui al precedente punto 2. c.3; le operazioni di pesca di ciascun peschereccio interessato alla associazione temporanea di impresa dovranno iniziare dopo la presentazione del progetto presso questa amministrazione. In attesa della nuova modulistica, le domande per la presentazione di progetti relativi alla costituzione di associazioni temporanee di impresa e di societa' miste devono essere presentate, rispettivamente, nella forma gia' prescritta dall'allegato I del regolamento CEE n. 1957/91 e dall'allegato I del regolamento CEE n. 1956/91 e devono recare i dati, i documenti e le relazioni richiesti da detti allegati. Alla domanda va allegata, inoltre, la seguente documentazione: 1) estratto matricola; 2) certificato di stazza conformemente al regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986; 3) certificato di classe; 4) licenza di pesca; 5) certificato d'iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso; 6) dichiarazione dell'autorita' marittima attestante: a) che la nave e' in attivita' al momento della presentazione della domanda; b) che la nave e' in attivita' da oltre cinque anni (non richiesto per le navi immatricolate dall'1.1.1989 al 31.12.1990); 7) atto costitutivo e statuto (per le societa'); 8) certificato d'iscrizione alla camera di commercio (per le societa'), dal quale risultino le generalita' di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche); 9) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante; 10) certificato d'iscrizione nel registro prefettizio (solo per le societa' cooperative); 11) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se l'interessato ha richiesto ovvero ha gia' ottenuto per le stesse unita' oggetto della domanda di finanziamento la concessione di contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato a carico dello Stato, delle regioni, dell'Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno, di altri enti pubblici e/o della Comunita' economica europea; in caso affermativo si applicano i principi di cui al precedente punto d). C. Costruzione e ammodernamento di navi da pesca. Lo scopo di tali forme di intervento e', per le nuove costruzioni, di contribuire sia pure in misura modesta ad avviare gradualmente il processo di sostituzione delle unita' obsolete ed il ringiovanimento della flotta da pesca; per quanto riguarda l'ammodernamento, lo scopo e' di contribuire in modo sostanziale al processo di mantenimento dello stock di capitale fisico, all'aumento della sicurezza delle operazioni di bordo, al rispetto delle norme sanitarie, al processo di riconversione delle attivita' di pesca verso sistemi e attrezzature piu' selettive ed a minor impatto ambientale. Di entrambe le misure si evidenziano di seguito gli aspetti ritenuti di maggiore rilievo e significato sotto il profilo di un corretto avvio della procedura di ammissione: Costruzione M/P. a) La modulistica progettuale deve essere adeguata alle disposizioni del regolamento CEE n. 2930/86 del 22 settembre 1986 che definisce i nuovi criteri di misurazione della lunghezza, della larghezza, della stazza e della potenza dei motori. b) In applicazione della decisione n. c(92)3319/5 in data 21 dicembre 1992, con la quale la Commissione ha approvato il programma di orientamento pluriennale per la flotta peschereccia italiana per il periodo 1993/1996, sono ammissibili le richieste di finanziamento che abbiano le seguenti percentuali di ritiro rispetto al natante da costruire in termini sia di tonnellaggio che di potenza: b.1) 120% per i segmenti che praticano la pesca a strascico, traino pelagico e mestieri assimilati; b.2) 115% per le draghe e i pescherecci a sfogliara che pescano stocks bentonici; b.3) 100% per gli altri segmenti e per le draghe idrauliche, che con detta riduzione si conformino alle previsioni del decreto ministeriale 29 maggio 1992. I valori di ritiro richiesti si riferiscono sia al tonnellaggio che alla potenza. Sono tuttavia ammissibili le istanze in cui la media di ritiro sia uguale o superiore a quella richiesta per il segmento sempre che ciascun valore sia comunque almeno pari al 100%. c) La partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa di costruzione deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni. d) I documenti da produrre a corredo della domanda di contributo, per la cui compilazione occorre utilizzare la parte A dell'apposito formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti: 1) allegati da B a D5 del predetto formulario; 2) foto recente del natante da ritirare; 3) preventivo (o contratto) del cantiere navale; 4) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature); 5) piano costruttivo della nave (disegni e prospetti); 6) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e' richiesta documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto (tra essi rientra, tra gli altri, il socio di cooperativa proprietario della nave da pesca che sia gestita dalla cooperativa); 7) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante; 8) per le cooperative: certificato prefettizio ovvero di iscrizione allo schedario generale della cooperazione; 9) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso; 10) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima unita' oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta; 11) per le societa': atto costitutivo e statuto; 12) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) dell'unita' da ritirare dal quale risulti la data di acquisto della proprieta' da parte del richiedente; che l'unita' e' in esercizio ed il numero di iscrizione dello stesso nel registro delle navi da pesca della Comunita' (numero CEE); 13) copia della licenza o del permesso di pesca; 14) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che per la barca da ritirare non siano stati concessi dallo Stato, da altri enti pubblici, locali e nazionali o dalla Comunita' europea, contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato; 15) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari. Ammodernamento M/P. a) I lavori di ammodernamento non devono comportare un aumento del tonnellaggio e devono riguardare navi fino a 29 anni di eta'. Tale limite puo' essere superato se gli investimenti concernono il miglioramento delle condizioni di lavoro e di sicurezza e/o le attrezzature di controllo delle operazioni di pesca, purche' l'organo tecnico competente certifichi la validita' dell'iniziativa (in difetto di detta certificazione si applica il limite suddetto dei 29 anni); b) La potenza massima continuativa del nuovo motore deve essere pari a quella del motore sostituito. c) Non sono ammissibili: lavori di ordinaria manutenzione; revisione e riparazione di attrezzature e dello scafo; attrezzature non indispensabili per l'attivita' del peschereccio; materiale di seconda mano; materiale non durevole; attrezzature per la pesca (dai cavi di acciaio alla rete) a meno che la loro sostituzione costituisca riconversione verso sistemi e attrezzature piu' selettive; lavori di rifacimento dello scafo, che, per la loro entita', siano assimilabili ad una nuova costruzione. d) La partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa di ammodernamento deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni. e) I documenti da produrre a corredo della domanda di contributo, per la cui compilazione occorre utilizzare l'apposito modulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87, sono i seguenti: 1) estratto matricolare (o del R.N.M.G.) della nave da ammodernare; 2) certificato di iscrizione nel registro delle imprese di pesca del proprietario della nave ovvero, nell'ipotesi in cui vi sia nomina di armatore, dell'armatore stesso; 3) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante; 4) preventivo (o contratto) del cantiere navale; 5) preventivo di ditte specializzate (macchinari e attrezzature); 6) certificato (se il richiedente e' societa' cooperativa) d'iscrizione nel registro prefettizio; 7) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di avere o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima unita' oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, la tipologia, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta; 8) per le iniziative con investimento previsto superiore a trecento milioni, bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto (tra essi rientra, tra gli altri, il socio di cooperativa proprietario della nave da pesca, che sia gestita dalla cooperativa); 9) certificato del registro italiano navale di cui al precedente punto a) per le unita' con eta' superiore a 29 anni. D. Acquacoltura. Le misure previste nel settore dell'acquacoltura sono articolate in interventi finalizzati: a) al consolidamento della produzione; b) allo sviluppo di attivita' innovative; c) alla creazione di servizi territoriali per la produzione. Gli interventi di cui sub a) sono diretti sulle unita' produttive di acquacoltura esistenti in acque marine e interne al fine di ridurre i costi di produzione, migliorare la qualita' dei prodotti (in termini igienico-sanitari, nutrizionali, di sicurezza d'uso), raggiungere elevati livelli di compatibilita' ambientale. Gli interventi di cui sub b) hanno lo scopo - attraverso la realizzazione di nuove unita' - di incoraggiare lo sviluppo dell'acquacoltura con riferimento a nuove specie e con tecnologie a basso impatto ambientale e ad aprire opportunita' di sviluppo alle cooperative per riconversione e riduzione dello sforzo di pesca. Infine, con la previsione della creazione di servizi territoriali per la produzione (punto c), si intendono realizzare centri di servizio per la produzione ubicati in aree strategiche per l'acquacoltura sul territorio nazionale. Mentre le prime due tipologie di intervento sono aperte a tutti gli operatori del settore, i centri di servizio territoriale per la produzione sono riservati a specifiche categorie di beneficiari quali: associazioni di categoria, amministrazioni regionali. Particolare importanza assume, in tale contesto, una corretta valutazione di tutte le problematiche connesse all'applicazione della misura "acquacoltura" con riferimento soprattutto alla necessita' di facilitare e snellire le procedure di valutazioni dei progetti da parte dell'amministrazione. Si ritiene, pertanto, opportuno raccomandare la piu' puntuale compilazione della documentazione da produrre unitamente all'istanza di ammissione al finanziamento ricordando, altresi', che la partecipazione minima del beneficiario all'iniziativa deve essere pari almeno al 40% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 60% per le altre regioni: 1) domanda di ammissione; 2) questionario tecnico-economico (allegati B1, B2, D1, D2 e D3 del formulario gia' in uso); 3) relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate ed esaustive informazioni su tutti gli aspetti segnalati nella nota esplicativa per la decrizione del progetto (parte B); 4) per gli impianti da ammodernare o ristrutturare: due foto con veduta generale delle unita' di allevamento, una foto fabbricati, una foto impianti ingrasso; 5) concessione edilizia e/o concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorita' da cui risulti che la richiesta di concessione e' in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio. Si richiama - a proposito delle procedure concernenti il rilascio delle concessioni demaniali marittime per finalita' di acquacoltura - il contenuto della circolare n. 15 - serie I del 18 ottobre 1994 del soppresso Ministero della marina mercantile - Direzione generale del demanio marittimo e dei porti; 6) atto da cui risulti la disponibilita' del terreno (atto di acquisto o di affitto almeno decennale, debitamente registrato); 7) copia del contratto stipulato con il consulente per il periodo di assistenza; 8) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante; 9) certificato di iscrizione alla camera di commercio (per le societa'), dal quale risultino le generalita' di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche); 10) per le cooperative e le societa': estratto libro soci; atto costitutivo e statuto; 11) per le cooperative: certificato prefettizio; 12) computo metrico-estimativo, vistato per la congruita' dei prezzi, a seconda della competenza, dall'ufficio genio civile OO.MM. oppure dall'ufficio regionale del genio civile; 13) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature); 14) planimetrie (piani, prospetti, ecc.); 15) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto; 16) carta mappale rientrante tra la scala 1: 2000 e la scala 1: 200.000; 17) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente; 18) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta e' compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale; 19) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che nell'impianto viene effettuato o meno manipolazione e trasformazione del prodotto rientrante nella previsione normativa delle direttive CEE n. 492 e n. 493, rispettivamente del 15 e 22 luglio 1991; 20) per gli impianti di mitilicoltura e di acquacoltura in acque dolci: certificazione rilasciata dalla U.S.L. competente sull'idoneita' delle acque all'allevamento; 21) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari; 22) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta. E. Zone marine protette. Nei confronti delle iniziative di gestione attiva delle risorse alieutiche e, di conseguenza, in collegamento con le attivita' di acquacoltura in mare, si registra un'attenzione progressivamente crescente da parte dell'amministrazione e delle categorie interessate. In tale contesto si inserisce la specifica previsione di stanziamento operata per l'applicazione di tale misura nel programma settoriale pesca 1994-1999; cio' anche se costituiscono indubbiamente ostacolo non marginale ad una maggiore diffusione delle zone marine protette sia la competizione con altre attivita' che pure trovano localizzazione lungo la fascia costiera che gli appesantimenti procedurali dell'iter concessorio degli specchi acquei a causa della natura pubblicistica del bene. I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro strutture, le amministrazioni regionali, provinciali e comunali e la spesa di investimento riconoscitiva ammissibile viene integralmente coperta dal finanziamento comunitario (50%) e nazionale (50%). I documenti occorrenti per la presentazione delle iniziative sono i seguenti: 1) domanda di ammissione (parte A del formulario previsto dal regolamento CEE n. 970/87); 2) questionario (allegati B1, B2, B3 del formulario gia' in uso); 3) relazione descrittiva dell'iniziativa; 4) concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorita' da cui risulti che la richiesta di concessione e' in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio; 5) accordo di collaborazione - avente durata almeno triennale - con istituto scientifico per il controllo dell'evoluzione delle risorse; 6) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante; 7) certificato di iscrizione alla camera di commercio; 8) per le cooperative: certificato prefettizio, atto costitutivo e statuto; 9) computo metrico-estimativo vistato per la congruita' dei prezzi dall'ufficio genio civile OO.MM.; 10) preventivi ditte specializzate (macchinari e attrezzature); 11) planimetrie; 12) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi data di costituzione inferiore a tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto; 13) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta e' compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale; 14) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari; 15) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta. F. Attrezzature dei porti di pesca. La elaborazione di uno specifico programma sulla situazione generale dei porti in Italia ha evidenziato un notevole e diffuso sottodimensionamento dei servizi e delle infrastrutture necessarie allo svolgimento delle attivita' di pesca. Risulta di particolare rilevanza la circostanza che le carenze esistenti riguardano l'intero aspetto delle tipologie di intervento previste dal regolamento CEE n. 3699/93 e la realta' dei fatti dimostra che la molteplicita' di competenze amministrative necessarie per la concessione delle autorizzazioni richieste ed i molteplici interessi sottostanti l'utilizzazione delle aree portuali impediscono l'assunzione di decisioni di investimento sulla base di valutazioni tecnico economiche. Tuttavia l'amministrazione ha destinato cospicue risorse, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie assegnate per la realizzazione del piano settoriale 1994-1999, per aumentare la dotazione dei servizi e infrastrutture portuali a servizio della pesca valutando che una maggiore diffusione di tali attrezzature implica la razionalizzazione delle operazioni di pesca e dunque un alleggerimento dei costi di produzione per gli operatori. I beneficiari della misura sono le associazioni di categoria e loro strutture, gli organismi pubblici e privati. Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare impianti e attrezzature destinati a: a) migliorare le condizioni di sbarco, di trattamento e di magazzinaggio dei prodotti della pesca nei porti; b) coadiuvare le attivita' delle navi da pesca (rifornimento di carburante e di ghiaccio, approvvigionamento d'acqua, manutenzione e riparazione delle navi da pesca); c) sistemare le banchine, nell'intento di migliorare le condizioni di sicurezza al momento dell'imbarco e dello sbarco dei prodotti. Nel sottolineare che sono privilegiati gli investimenti nei porti che interessano l'intera comunita' dei pescatori, che contribuiscono allo sviluppo generale del porto e al miglioramento dei servizi offerti ai pescatori, si elencano i documenti occorrenti per la presentazione dei progetti: 1) domanda, come da allegato III - parte B, sezione I del regolamento CEE n. 3856/91 della Commissione del 18 dicembre 1991; 2) relazione contenente le informazioni particolareggiate di cui all'allegato III - parte B, sezione II del predetto regolamento; 3) prospetti da B1 a B10 del formulario gia' in uso; 4) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati, documentazione rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto; 5) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante; 6) certificato di iscrizione alla camera di commercio; 7) per le societa': atto costitutivo e statuto; 8) certificato di iscrizione nel registro prefettizio (solo per le societa' cooperative); 9) atto da cui risulti la disponibilita' del terreno (atto di acquisto o di affitto almeno decennale, debitamente registrato, ovvero concessione edilizia e/o concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorita' da cui risulti che la richiesta di concessione e' in corso di istruttoria e che allo stato non sussistono elementi ostativi al suo rilascio; 10) certificazione dell'autorita' marittima attestante che il progetto e' localizzato in ambito portuale; 11) relazione tecnica, planimetrie e disegni del progetto; 12) computi metrici estimativi delle costruzioni, vistati dall'ufficio tecnico pubblico che dovra' successivamente accertare lo stato di avanzamento dei lavori e provvedere ai relativi collaudi, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, modificato dall'art. 12 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 (ufficio genio civile opere marittime oppure ufficio regionale del genio civile oppure ufficio tecnico comunale); 13) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali; 14) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta e' compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale; 15) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari; 16) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta. G. Trasformazione e commercializzazione di prodotti ittici. L'andamento dei consumi ittici freschi, congelati e trasformati mostra un andamento crescente nel tempo. Di conseguenza, quanto alla capacita' di trasformazione e lavorazione dei prodotti della pesca, si prevede la realizzazione di nuove unita' produttive conformemente alle mutate esigenze ed alla diversa competitivita' dei singoli comparti e, per quanto riguarda le strutture di conservazione, si prevede la realizzazione di iniziative destinate al potenziamento della capacita' di mantenimento del prodotto. Interventi a sostegno della commercializzazione attraverso la costruzione di centri di raccolta, mercati ittici, aste ed impianti di depurazione costituiscono, poi, un ulteriore obiettivo che si intende conseguire con l'applicazione della misura in discorso. Si ritiene, infine, necessario sostenere il processo di modernizzazione degli impianti relativo, in particolare, all'adeguamento degli stessi alle normative esistenti, sia di tipo sanitario che in materia di inquinamento, sia ancora in materia di controllo delle norme relative agli standard di qualita'. Gli investimenti ammissibili riguardano in particolare: a) la costruzione e l'acquisto di edifici ed impianti; b) l'acquisto di nuove attrezzature ed impianti necessari per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dal momento dello sbarco sino alla fase del prodotto finito (comprese in particolare le attrezzature di natura informatica e telematica ad esclusione dei mezzi di trasporto esterno); c) l'applicazione di nuove tecnologie, destinate in particolare a migliorare le competitivita' e ad incrementare il valore aggiunto; d) l'adeguamento igienico-sanitario delle strutture e degli impianti. Non sono ammissibili gli investimenti riguardanti: a) i prodotti della pesca e dell'acquacoltura destinati ad essere utilizzati e trasformati per fini diversi dal consumo umano, salvo qualora si tratti d'investimenti concernenti esclusivamente il trattamento, la trasformazione e la commercializzazione degli scarti dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura; b) il commercio al dettaglio. I beneficiari della misura sono gli imprenditori singoli ed associati, le associazioni di categoria e loro strutture, gli organismi pubblici, la cui partecipazione minima all'iniziativa deve essere pari almeno al 25% della spesa di investimento ammessa per le regioni dell'obiettivo 1 ed al 50% per le altre regioni. Si elencano i documenti occorrenti per la presentazione dei progetti: 1) domanda (parte A del formulario gia' in uso); 2) relazione sull'investimento, come da allegato B, nella quale deve anche risultare il numero degli addetti attuali e previsti a progetto ultimato, completata dai prospetti da B1 a B10 del formulario gia' in uso; 3) certificato del tribunale per lo stato non fallimentare ed i poteri del legale rappresentante; 4) certificato d'iscrizione alla camera di commercio; 5) per tutte le societa': atto costitutivo e statuto; 6) per le societa' cooperative, certificato di iscrizione nel registro prefettizio; 7) atto debitamente registrato da cui risulti la disponibilita' del terreno (proprieta' ovvero contratto di locazione almeno decennale) ovvero concessione demaniale ovvero un atto rilasciato dalla competente autorita' da cui risulti che la richiesta di concessione e' in corso di istruttoria e che allo stato non sussistano elementi ostativi al suo rilascio; 8) computi metrici estimativi delle costruzioni da realizzare, vistati dall'ufficio tecnico pubblico competente (ufficio del genio civile per le opere marittime, genio civile regionale, ufficio tecnico comunale, ecc.); 9) planimetrie e disegni del progetto; 10) preventivi di ditte specializzate per la fornitura di macchinari, attrezzature e materiali; 11) bilanci degli ultimi tre anni ovvero, per le societa' aventi data di costituzione inferiore ai tre anni, oltre ai bilanci depositati documentazione, rilasciata da istituto di credito, attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto. Per i soggetti che non hanno obbligo di presentazione del bilancio e' richiesta documentazione rilasciata da istituto di credito attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto; 12) dichiarazione d'impegno a coprire con fondi propri l'eventuale differenza tra gli importi dei contributi richiesti e di quelli concessi; 13) per nuovi impianti: lettere di impegno e/o di affidamento e/o contratti di fornitura delle materie prime destinate alla trasformazione e/o alla commercializzazione; 14) certificazione rilasciata dal servizio ambientale competente per territorio attestante che l'iniziativa proposta e' compatibile con la vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia ambientale; 15) certificazione rilasciata dalle competenti autorita' sanitarie attestante che l'investimento da realizzare e' conforme alle direttive del consiglio delle Comunita' europee 91/492/CEE e 91/493/CEE rispettivamente del 15 e del 21 luglio 1991; 16) indicazione del tipo di contratto collettivo di lavoro applicato o da applicare nei confronti del personale dipendente; 17) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari; 18) dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante che l'interessato abbia o meno richiesto o ricevuto dallo Stato, da altri enti pubblici locali e nazionali o dalla Comunita' europea contributi a fondo perduto o mutui a tasso agevolato per la medesima iniziativa oggetto della domanda precisando, in caso affermativo, l'ente interessato e la somma richiesta o ricevuta. H. Iniziative speciali. I campi di intervento in cui tali iniziative si articolano riguardano: A) la promozione dei prodotti ed il sostegno di nuove iniziative interne ed esterne; B) l'accesso al mercato dei capitali; C) l'assistenza tecnica. A) Promozione dei prodotti. Tali interventi sono finalizzati alla promozione e valorizzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura. Dovranno essere svolte ricerche di mercato, in Italia ed all'estero, inchieste sul consumo, azioni test, studi di mercato dal lato dell'offerta internazionale, consulenza ed assistenza, con obiettivi specifici riguardanti la valorizzazione della produzione e la salvaguardia dei margini di profitto delle imprese di pesca. Le categorie di beneficiari dei suddetti interventi sono le associazioni nazionali di categoria costituite in organismo unitario. B) Accesso al mercato dei capitali. Gli interventi sono diretti a migliorare l'accesso delle piccole e medie imprese del settore al mercato finanziario, sia dal punto di vista dei prestiti, che del capitale di rischio. E' prevista la costituzione di un fondo unico nazionale di garanzia dei prestiti sulle operazioni strutturali, relative ad iniziative in materia di pesca e di acquacoltura, che realizzate in territorio nazionale, fruiranno di una partecipazione della Comunita'. Per ogni inziativa, la garanzia non potra' riferirsi ad un periodo superiore ai cinque anni e la copertura di cui potra' beneficiare il progetto sara' limitata al massimo del 50% del rischio, e in ogni caso non potra' superare l'importo di 500.000 ECU. Il fondo di garanzia si applichera', ai prestiti bancari a medio e lungo termine e ad interventi sotto forma di fondi propri nelle piccole e medie imprese del settore. Il fondo sara' gestito da un organismo unitario costituito dalle associazioni nazionali di categoria designato dallo Stato membro, che vigilera' sulla conformita' delle sue attivita' alle disposizioni comunitarie. Il fondo avra' come obiettivi specifici il complemento di aiuto alla creazione di societa' di produzione, commercializzazione e trasformazione dei prodotti ittici operanti in territorio nazionale. C) Assistenza tecnica. E' articolata in due misure: sostegno alle azioni di sorveglianza e controllo e realizzazione di un osservatorio economico, entrambe finalizzate a realizzare strumenti di supporto all'attivita' delle amministrazioni pubbliche, nazionali e comunitarie: C.1) Sostegno alle azioni di sorveglianza e controllo. Tale misura deve: consentire l'attivita' di sorveglianza e controllo del programma da parte delle amministrazioni interessate; consentire l'acquisizione di parametri tecnici per la definizione di una adeguata politica del piano settoriale della pesca. E' prevista la costituzione di: gruppi di lavoro destinati a svolgere, attivita' di sorveglianza e controllo, analisi ex ante ed ex post in merito alla realizzazione del programma; gruppi di lavoro destinati ad operare nell'ambito di una o piu' strutture di monitoraggio dei parametri tecnici; per tale scopo saranno interessate le strutture centrali e periferiche delle associazioni di categoria. Le categorie di beneficiari dei suddetti interventi dovranno essere: a) esperti di pesca; b) associazioni nazionali di categoria. C.2) Realizzazione di un osservatorio economico. Scopo della misura e' lo sviluppo di basi statistiche e di attivita' di monitoraggio di indicatori economici dell'attivita' produttiva della pesca, ivi compreso il monitoraggio di parametri occupazionali, con l'obiettivo di realizzare una struttura di rilevazione a servizio delle associazioni di categoria e delle amministrazioni pubbliche. Verra' a tal fine realizzato un osservatorio economico tramite il rafforzamento della rete di rilevazione degli aspetti strutturali gia' esistente, per la cui attuazione e' prevista una spesa pari all'80% delle risorse disponibili per la stessa misura iniziale, il rimanente 20% e' destinato alla realizzazione di basi statistiche sul mercato del lavoro. L'amministrazione centrale nazionale partecipera' a tale iniziativa fornendo il collegamento con l'archivio licenze in essere presso la direzione generale della pesca e dell'acquacoltura e sovrintendendo all'esecuzione dell'iniziativa. Beneficiari dei suddetti interventi sono gli istituti di ricerca e le associazioni nazionali di categoria. I documenti occorrenti per la presentazione delle iniziative di cui alle lettere A) , B) e C) sono i seguenti: 1) domanda di ammissione con firma autenticata; 2) relazione descrittiva dell'iniziativa contenente dettagliate informazioni su tutti gli aspetti segnalati nella nota esplicativa per la descrizione del progetto; 3) certificato del tribunale da cui risulti lo stato non fallimentare; 4) certificato di iscrizione alla camera di commercio (per le persone giuridiche), dal quale risultino le generalita' di coloro che ricoprono cariche sociali; certificato di nascita e di cittadinanza (per le persone fisiche); 5) bilanci degli ultimi tre esercizi ovvero, per le societa' aventi data di costituzione inferiore a tre anni, idonea documentazione, rilasciata da istituto di credito attestante la capacita' finanziaria del richiedente per la realizzazione del progetto; 6) quadro riepilogativo che contenga un rapporto tra le singole voci dei preventivi e le corrispondenti voci del piano di investimento previste dai pertinenti formulari. Non sono ammesse assunzioni di personale con i contributi erogati per le iniziative di cui al presente paragrafo. Il complesso di notizie e chiarimenti forniti non esaurisce le problematiche connesse all'attuazione di una normativa che presenta aspetti assai complessi ed articolati, pur tuttavia rappresenta un insieme di informazioni utili per una corretta applicazione delle procedure attivate con la regolamentazione comunitaria in discorso. Ulteriori notizie possono comunque essere utilmente assunte in via diretta presso i servizi di questa direzione generale. A tale proposito per ciascuna iniziativa si indicano i responsabili del procedimento con il pertinente numero telefonico: arresto definitivo sig. Eugenio Petracchiola, telefono 59084555; costruzione pescherecci sig. Fortunato Amato, tel. 59084495; sig.ra Diana Aurilia, tel. 59084505; ammodernamento pescherecci sig. Andrea Forte, tel. 59084561; sig. Emanuele Salvati, tel. 59084561; societa' miste sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596; associazioni temporanee di impresa sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596; acquacoltura sig.ra Susanna Marchetti, telefono 59084222; sig.ra Daniela Pagnotta, tel. 59084537; sig. Petracchiola Eugenio, tel. 59084555; barriere artificiali sig.ra Diana Aurilia, tel. 59084505; sig. Amato Fortunato, tel. 59084495; attrezzature porti pesca sig. Giuseppe Bruni, tel. 59084596; impianti a terra sig. Ettore Amato, tel. 59084811; sig.ra Marina Giuseppone, tel. 59084175; iniziative speciali sig. Antonio Bassanin, telefono 59084581. Al fine di consentire un piu' proficuo lavoro, nell'interesse dell'utenza, si suggerisce di richiedere informazioni telefoniche negli stessi orari di ricevimento del pubblico. Orario ricevimento pubblico: dal lunedi' al giovedi, dalle ore 11 alle ore 12, dalle ore 15 alle ore 16; venerdi', dalle ore 11 alle ore 12. Il direttore generale: AMBROSIO Registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 1995 Registro n. 1 Risorse agrarie, foglio n. 86