IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83; Rilevato che per il giorno 14 maggio 1995 sono fissate l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna (che ricomprende alcune zone del comune di Ravenna ed alcuni comuni della stessa provincia di Ravenna) nonche' l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Calabria (che ricomprende il comune di Cosenza ed alcuni comuni della stessa provincia di Cosenza); Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed ai fini delle campagne elettorali relative alle elezioni suppletive anzidette, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche rispettivamente interessate dalle precisate consultazioni elettorali nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree; Considerato il divieto di pubblicita' elettorale nei trenta giorni antecedenti la data delle votazioni, sancito dal ripetuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83; Dispone: Art. 1. Offerta gratuita degli spazi di propaganda comunicato preventivo e codice di autoregolamentazione 1. La comunicazione, per l'offerta gratuita degli spazi di propaganda per l'elezione suppletiva della Camera dei deputati nel collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna e per l'elezione suppletiva del Senato della Repubblica nel collegio uninominale n. 3 della regione Calabria, fissate per il giorno 14 maggio 1995, puo' essere effettuata dalle emittenti radiotelevisive e dagli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali di questi, con diffusione nei comuni interessati dalle consultazioni elettorali, sino al termine di tre giorni dalla data della pubblicazione del presente atto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le emittenti radiotelevisive inviano ai competenti comitati per i servizi radiotelevisivi, entro il giorno seguente alla scadenza del termine anzidetto, un codice di autoregolamentazione concernente i modi ed i tempi delle trasmissioni di propaganda. 2. Il comunicato relativo all'offerta deve precisare le condizioni temporali di prenotazione degli spazi di propaganda ed ogni eventuale ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione di tali spazi, in modo da assicurarne l'equa distribuzione tra tutti i soggetti interessati che ne facciano richiesta. Il comunicato deve inoltre indicare il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' ai sensi di tutte le disposizioni emanate dal Garante. 3. Il comunicato deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia per collocazione sia per modalita' grafiche, sulle testate interessate, ovvero essere diffuso almeno una volta nella fascia oraria di maggior ascolto dell'emittente interessata. Esso puo' essere pubblicato o trasmesso piu' volte ed essere diffuso anche in ogni altra forma ritenuta opportuna.