IL GARANTE
                 PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA
  Visto il decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;
  Rilevato  che  per il giorno 14 maggio 1995 sono fissate l'elezione
suppletiva della Camera dei deputati nel collegio  uninominale  n.  8
della  circoscrizione Emilia-Romagna (che ricomprende alcune zone del
comune di Ravenna ed alcuni comuni della stessa provincia di Ravenna)
nonche'  l'elezione  suppletiva  del  Senato  della  Repubblica   nel
collegio  uninominale n. 3 della regione Calabria (che ricomprende il
comune  di  Cosenza  ed  alcuni  comuni  della  stessa  provincia  di
Cosenza);
  Ritenuti  concretamente  rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1,
del citato decreto-legge 20 marzo 1995,  n.  83,  ed  ai  fini  delle
campagne  elettorali relative alle elezioni suppletive anzidette, gli
editori  che  pubblicano  testate  quotidiane  o  periodiche,  ovvero
edizioni  locali  di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche
rispettivamente interessate dalle precisate consultazioni  elettorali
nonche'  le  emittenti  radiotelevisive  che  hanno  diffusione nelle
stesse aree;
  Considerato il divieto di pubblicita' elettorale nei trenta  giorni
antecedenti   la   data   delle   votazioni,   sancito  dal  ripetuto
decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83;
                              Dispone:
                               Art. 1.
             Offerta gratuita degli spazi di propaganda
       comunicato preventivo e codice di autoregolamentazione
  1.  La  comunicazione,  per  l'offerta  gratuita  degli  spazi   di
propaganda  per  l'elezione  suppletiva della Camera dei deputati nel
collegio uninominale n. 8 della circoscrizione Emilia-Romagna  e  per
l'elezione  suppletiva  del  Senato  della  Repubblica  nel  collegio
uninominale n. 3 della regione Calabria, fissate  per  il  giorno  14
maggio 1995, puo' essere effettuata dalle emittenti radiotelevisive e
dagli editori di giornali quotidiani e periodici o di edizioni locali
di  questi, con diffusione nei comuni interessati dalle consultazioni
elettorali,  sino  al  termine  di  tre  giorni  dalla   data   della
pubblicazione  del  presente  atto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana.  Le  emittenti   radiotelevisive   inviano   ai
competenti  comitati  per  i servizi radiotelevisivi, entro il giorno
seguente  alla  scadenza  del  termine  anzidetto,   un   codice   di
autoregolamentazione concernente i modi ed i tempi delle trasmissioni
di propaganda.
  2.  Il comunicato relativo all'offerta deve precisare le condizioni
temporali di prenotazione degli spazi di propaganda ed ogni eventuale
ulteriore circostanza od elemento rilevante per la fruizione di  tali
spazi,  in  modo  da  assicurarne  l'equa  distribuzione  tra tutti i
soggetti interessati che ne facciano richiesta.  Il  comunicato  deve
inoltre  indicare il domicilio eletto per ogni comunicazione ai sensi
del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, nonche' ai sensi di tutte  le
disposizioni emanate dal Garante.
  3.  Il  comunicato deve essere pubblicato con adeguato rilievo, sia
per  collocazione  sia  per   modalita'   grafiche,   sulle   testate
interessate,  ovvero  essere  diffuso  almeno  una volta nella fascia
oraria di  maggior  ascolto  dell'emittente  interessata.  Esso  puo'
essere  pubblicato  o trasmesso piu' volte ed essere diffuso anche in
ogni altra forma ritenuta opportuna.