IL GARANTE PER LA RADIODIFFUSIONE E L'EDITORIA Visto il proprio regolamento 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1995, come modificato, a seguito dell'emanazione del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, con atto del 22 marzo 1995, pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68; Visto il proprio provvedimento 30 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 77 del 1 aprile 1995; Ritenuti concretamente rilevanti, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, ed ai fini delle campagne elettorali relative alle elezioni fissate nei turni 14-28 maggio 1995 per dodici amministrazioni comunali della regione autonoma della Sicilia e nei turni 28 maggio-11 giugno per settanta amministrazioni comunali della regione autonoma della Valle d'Aosta nonche' per trecentoventuno amministrazioni comunali della regione autonoma del Trentino-Alto Adige, gli editori che pubblicano testate quotidiane o periodiche, ovvero edizioni locali di queste, aventi diffusione nelle aree geografiche interessate dalle consultazioni elettorali nonche' le emittenti radiotelevisive che hanno diffusione nelle stesse aree; Considerato il divieto di pubblicita' elettorale nei trenta giorni antecedenti la data delle votazioni sancito dal ripetuto decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83; Dispone: Art. 1. 1. Per le elezioni dei sindaci e dei consigli comunali nelle regioni autonome della Sicilia, della Valle d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, fissate rispettivamente nei turni 14-28 maggio 1995 e 28 maggio-11 giugno 1995, si applicano, per quanto non diversamente disposto dal presente atto, le disposizioni del titolo I del regolamento 14 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 64 del 17 marzo 1995, come modificato dal provvedimento 22 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 68 del 22 marzo 1995.