IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del  24
luglio  1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle
funzioni  amministrative  relative  agli  interventi  conseguenti   a
calamita'   naturali   o   avversita'   atmosferiche   di   carattere
eccezionale;
  Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n.  590,  che  estende
alle  regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e
Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616, nonche' le disposizioni della
stessa legge n. 590/1981;
  Vista la legge 14 febbraio  1992,  n.  185,  concernente  la  nuova
disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale;
  Visto  l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che
demanda al Ministro dell'agricoltura e delle foreste  (ora  Ministero
delle risorse agricole, alimentari e forestali, ex lege n.  491/1993)
la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita'
atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e
le  provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da
parte delle regioni e province autonome;
  Visto il decreto ministeriale n. 95/01086/100.074  del  13  gennaio
1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
29 del 4 febbraio 1995, con il quale e' stato dichiarato il carattere
di  eccezionalita'  delle  piogge  alluvionali della prima decade del
mese di  novembre  1994  nel  territorio  delle  province  di  Parma,
Piacenza e Reggio Emilia e sono state individuate le aree danneggiate
e le provvidenze applicabili;
  Vista  la  richiesta  della regione Emilia-Romagna di estendere nei
predetti territori  l'applicazione  delle  provvidenze  dell'art.  3,
comma 2, lettera a), della citata legge n. 185/1992;
  Ritenuto di accogliere la richiesta della regione EmiliaRomagna;
                              Decreta:
  A  parziale  modifica  del  decreto ministeriale n. 95/01086 del 13
gennaio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 29 del 4 febbraio 1995, nei territori dei comuni delle province di
Parma,  Piacenza  e  Reggio  nell'Emilia,  danneggiati  dalle  piogge
alluvionali  della  prima  decade  del mese di novembre 1994, possono
essere applicate anche le provvidenze dell'art. 3, comma  2,  lettera
a), della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 21 aprile 1995
                                                Il Ministro: LUCHETTI