Agli assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano Alle organizzazioni di categoria La legge 24 febbraio 1995, n. 46, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1995, ha introdotto rilevanti innovazioni nel quadro delle disposizioni normative nazionali di applicazione della regolamentazione comunitaria sulle quote latte. Al fine di assicurare una corretta ed uniforme attuazione delle nuove disposizioni legislative, appare necessario fornire alle amministrazioni ed agli operatori interessati alcuni chiarimenti ed indicazioni. Piani di sviluppo. L'art. 2, comma 2-bis, della legge n. 46/1995 riconosce ai produttori, che hanno ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico anteriormente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1992, n. 468, la facolta' di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano stesso. L'attribuzione di quota per i piani di sviluppo comporta la cancellazione delle quote gia' spettanti al produttore, fatte salve quelle acquistate o affittate, ed e' disposta previa riduzione delle quantita' vendute o cedute in affitto dal produttore medesimo a partire dal periodo l993-94. La presenza di un obiettivo di produzione nel piano di sviluppo o di miglioramento costituisce presupposto necessario per l'applicazione della norma in argomento. Solo nei casi in cui il piano preveda, in luogo di un obiettivo di produzione, un numero di lattifere da impiegare in azienda, l'obiettivo di produzione puo' essere calcolato dall'amministrazione regionale utilizzando il dato di produzione annuale di kg 4.537 per lattifera, da indicare inderogabilmente a prescindere dalla razza presente in azienda o indicata nel piano. Le aziende i cui piani sono stati approvati e realizzati antecedentemente al periodo 1988-89 non potranno richiedere, in via normale, l'adeguamento della quota in quanto si presume che la medesima, calcolata su detta campagna, corrisponda al livello di produzione raggiunto, salvo la specificazione di cui al seguente capoverso. Qualora, nel corso della realizzazione del piano di sviluppo o di miglioramento siano intervenute cause di forza maggiore cosi' come definite dall'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 569/1993, adeguatamente documentate, il termine circa l'avvenuta realizzazione viene di conseguenza procrastinato in ragione degli eventi che lo hanno causato. I piani di sviluppo o di miglioramento devono intendersi realizzati in tutti i casi in cui sono stati effettuati gli investimenti previsti dal piano, e l'obiettivo di produzione e' stato raggiunto o e' in corso di conseguimento nei tempi previsti dal piano medesimo. Le regioni e le province autonome provvedono, in adempimento di quanto disposto dall'art. 2, comma 2-ter, a trasmettere all'E.I.M.A. le certificazioni concernenti le istanze di cui al comma 2-bis, utilizzando l'allegato modulo n. 1. Campo di applicazione art. 2, comma 2-quater. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2-quater, deve intendersi riferita a tutti gli adempimenti connessi all'applicazione del prelievo supplementare, compresi quelli relativi alla compensazione da parte delle associazioni di produttori. Per l'applicazione della compensazione, le associazioni di produttori sono tenute ad avvalersi, in luogo del bollettino n. 2 pubblicato nel dicembre 1994, della riedizione n. 2-bis, distribuita alle regioni unitamente al bollettino del periodo 1995-96. Il bollettino n. 2-bis deve essere utilizzato per la compensazione congiuntamente al bollettino n. 1, che resta applicabile, ove piu' favorevole, come previsto dall'art. 2, comma 2-quater, della legge n. 46/1995. Autocertificazione. L'art. 2-bis della legge n. 46/1995 prevede la possibilita' che i produttori, in presenza di un contenzioso, autocertifichino la propria produzione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15. La fattispecie prevista dal legislatore deve individuarsi nelle ipotesi in cui esista un contenzioso fra il produttore e l'E.I.M.A. in merito alla sussistenza del diritto alla quota ed alla entita' della medesima. In via preliminare occorre rilevare che la disposizione in argomento, presupponendo l'esistenza di un contenzioso, deve intendersi riferita alle sole forme rituali di impugnazione degli atti amministrativi e richiede necessariamente l'esistenza della impugnazione. Non sono comprese in esse, viceversa, le richieste di riesame, o gli atti a queste assimilabili, che non trovano fondamento in disposizioni di legge. Si deve inoltre rilevare che l'autocertificazione non concerne l'entita' della quota spettante al produttore, ma riguarda esclusivamente la produzione commercializzata nei periodi 1988-89, 1991-92 e 1993-94, e cioe' la base di riferimento su cui deve essere effettuato il calcolo della quota. L'art. 2-bis della legge n. 46/1995 prevede, infatti, l'autocertificazione delle "produzioni" e non delle quote. Sarebbe d'altronde impossibile per il produttore autocertificare la quota ad esso spettante, la cui entita' e' il risultato di calcoli e riscontri che solo l'E.I.M.A. puo' effettuare, in applicazione dell'art. 2 della legge n. 468/1992 e dell'art. 2 della legge n. 46/1995. Cio' comporta che l'autocertificazione effettuata dal produttore costituisce comunque un rimedio provvisorio, che resta oggetto di una successiva determinazione definitiva, che potra' comportare una riduzione di quota, per effetto dell'art. 2 della legge n. 46/1995, anche nell'ipotesi in cui l'autocertificazione risulti confermata dall'esito del giudizio pendente. Premesso quanto sopra si deve rilevare che gli acquirenti restano obbligati, in base al regolamento CEE n. 3950/92, al versamento del prelievo su ogni quantita' consegnata eccedente il quantitativo di riferimento attribuito a ciascun produttore. Tale obbligo sussiste anche nei casi di autocertificazione e si applica nel momento in cui viene definitivamente accertata l'entita' della quota spettante al produttore. Al verificarsi di tale evento l'acquirente e' tenuto a versare il prelievo dovuto sulla base della quota definitivamente quantificata, con effetto retroattivo. Pertanto gli acquirenti debbono utilizzare tutti gli strumenti necessari per garantire l'esatto versamento del prelievo. A tal fine gli acquirenti possono richiedere al produttore idonea garanzia per le quantita' dal medesimo autocertificate. Giova sottolineare che, in presenza di una autocertificazione del produttore, l'acquirente non e' obbligato ad acquisire la medesima ed a considerarla operante ai fini degli obblighi prescritti dal regime quote latte. Infatti il secondo comma dell'art. 2-bis della legge n. 46/1995 "autorizza" gli acquirenti in tal senso, ma non pone alcun obbligo. Ove pertanto l'acquirente non si consideri sufficientemente garantito ai fini del versamento del prelievo potra' rinunciare a prendere in considerazione i quantitativi autocertificati. Il produttore e' tenuto ad indicare nell'autocertificazione i seguenti elementi: l'entita' delle consegne o delle vendite dirette, separatamente indicate, per i periodi 1988-89, 1991-92 e 1993-94; i dati identificativi dell'acquirente al quale effettuava consegne nei periodi di riferimento 1988-89, 1991-92 e 1993-94; l'associazione di produttori cui risultava aderire nei periodi di riferimento sopra indicati. Il produttore e', altresi', tenuto ad allegare alla autocertificazione una copia della impugnazione presentata. L'acquirente dovra' considerare irricevibile, ai fini della presente legge, ogni autocertificazione non redatta ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, o non contenente gli elementi sopraindicati, o non corredata da copia della impugnazione. Per il periodo 1995-96 gli acquirenti, utilizzando l'allegato modulo n. 2 da indirizzare ad E.I.M.A. - Settore quote latte - Via Palestro, 81 - 00185 Roma, trasmettono copia dell'autocertificazione del produttore. L'E.I.M.A. trasmette alle regioni un elenco riepilogativo delle autocertificazioni ricevute ai fini dell'esecuzione degli opportuni controlli. Procedura inerente la distribuzione del bollettino. In base alla vigente normativa il provvedimento amministrativo con il quale viene attribuito al singolo produttore il quantitativo di riferimento e' inserito in un bollettino pubblicato dall'E.I.M.A. Il predetto provvedimento viene portato a conoscenza dei produttori mediante la procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 468/1992. Premesso quanto sopra, appare necessario determinare, in maniera certa ed inequivocabile, anche ai fini di eventuali impugnative, la data in cui il bollettino e' portato a conoscenza degli interessati. Al fine di realizzare una procedura uniforme su tutto il territorio nazionale, si invitano le regioni a seguire la seguente procedura. Una volta ricevuto il bollettino da parte dell'E.I.M.A, le regioni pubblicano immediatamente sul bollettino ufficiale regionale un avviso recante la data a partire dalla quale il bollettino viene messo a disposizione presso gli uffici regionali siti nel capoluogo di ciascuna provincia. A partire da tale data copia del bollettino E.I.M.A. deve essere tassativamente presente e disponibile per gli operatori in ciascuno degli uffici regionali, ubicati nel capoluogo di ogni provincia, secondo quanto prescritto dall'art. 4 della legge n. 468/1992. Dalla predetta data decorre il termine per l'impugnazione del provvedimento di attribuzione di quota davanti al tribunale amministrativo regionale. Specifiche relative ai ricorsi dinanzi al T.A.R. Appare, altresi', opportuno precisare che il bollettino E.I.M.A. rappresenta la mera raccolta di un insieme di provvedimenti amministrativi con i quali viene individualmente assegnata la quota latte a ciascun produttore. Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'interesse azionabile da parte dei singoli produttori, mediante la proposizione di impugnativa al giudice amministrativo, non puo' che riguardare l'atto di attribuzione individuale di quota nell'ambito del bollettino. Cio' allo scopo di non rendere inefficaci gli atti di attribuzioni di quota ad altri produttori, altrettanto meritevoli di tutela, che non sono direttamente interessati dalla impugnazione proposta. Il Ministro: LUCHETTI