Agli  assessorati  all'agricoltura
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome di Trento e Bolzano
                                  Alle organizzazioni di categoria
  La  legge  24  febbraio  1995,  n.  46,  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale n.  48  del  27  febbraio  1995,  ha  introdotto  rilevanti
innovazioni  nel  quadro  delle  disposizioni  normative nazionali di
applicazione della regolamentazione comunitaria sulle quote latte.
  Al fine di assicurare una corretta  ed  uniforme  attuazione  delle
nuove   disposizioni  legislative,  appare  necessario  fornire  alle
amministrazioni ed agli operatori interessati alcuni  chiarimenti  ed
indicazioni.
Piani di sviluppo.
  L'art.  2,  comma  2-bis,  della  legge  n.  46/1995  riconosce  ai
produttori, che hanno ottenuto l'approvazione di un piano di sviluppo
o di miglioramento zootecnico  anteriormente  all'entrata  in  vigore
della  legge  26  novembre  1992,  n.  468,  la  facolta' di chiedere
l'assegnazione  di  una   quota   corrispondente   all'obiettivo   di
produzione indicato nel piano stesso.
  L'attribuzione  di  quota  per  i  piani  di  sviluppo  comporta la
cancellazione delle quote gia' spettanti al produttore,  fatte  salve
quelle  acquistate o affittate, ed e' disposta previa riduzione delle
quantita' vendute o cedute  in  affitto  dal  produttore  medesimo  a
partire dal periodo l993-94.
  La  presenza  di un obiettivo di produzione nel piano di sviluppo o
di   miglioramento    costituisce    presupposto    necessario    per
l'applicazione della norma in argomento.
  Solo  nei casi in cui il piano preveda, in luogo di un obiettivo di
produzione,  un  numero  di  lattifere  da  impiegare   in   azienda,
l'obiettivo  di produzione puo' essere calcolato dall'amministrazione
regionale utilizzando il dato di produzione annuale di kg  4.537  per
lattifera,  da  indicare  inderogabilmente  a prescindere dalla razza
presente in azienda o indicata nel piano.
  Le  aziende  i  cui  piani  sono  stati  approvati   e   realizzati
antecedentemente  al  periodo 1988-89 non potranno richiedere, in via
normale, l'adeguamento della  quota  in  quanto  si  presume  che  la
medesima,  calcolata  su  detta  campagna,  corrisponda al livello di
produzione raggiunto, salvo la  specificazione  di  cui  al  seguente
capoverso.
  Qualora,  nel  corso della realizzazione del piano di sviluppo o di
miglioramento siano intervenute cause di forza  maggiore  cosi'  come
definite  dall'art.  2,  comma  2,  del  decreto del Presidente della
Repubblica n. 569/1993, adeguatamente documentate, il  termine  circa
l'avvenuta   realizzazione  viene  di  conseguenza  procrastinato  in
ragione degli eventi che lo hanno causato.
  I piani di sviluppo o di miglioramento devono intendersi realizzati
in tutti i  casi  in  cui  sono  stati  effettuati  gli  investimenti
previsti  dal piano, e l'obiettivo di produzione e' stato raggiunto o
e' in corso di conseguimento nei tempi previsti dal piano medesimo.
  Le regioni e le province autonome  provvedono,  in  adempimento  di
quanto  disposto dall'art. 2, comma 2-ter, a trasmettere all'E.I.M.A.
le certificazioni concernenti le  istanze  di  cui  al  comma  2-bis,
utilizzando l'allegato modulo n. 1.
Campo di applicazione art. 2, comma 2-quater.
  La  disposizione di cui all'art. 2, comma 2-quater, deve intendersi
riferita  a  tutti  gli  adempimenti  connessi  all'applicazione  del
prelievo  supplementare,  compresi quelli relativi alla compensazione
da parte delle associazioni di produttori.
  Per  l'applicazione  della  compensazione,   le   associazioni   di
produttori  sono  tenute  ad  avvalersi, in luogo del bollettino n. 2
pubblicato nel dicembre 1994, della riedizione n. 2-bis,  distribuita
alle regioni unitamente al bollettino del periodo 1995-96.
  Il  bollettino n. 2-bis deve essere utilizzato per la compensazione
congiuntamente al bollettino n. 1, che resta  applicabile,  ove  piu'
favorevole, come previsto dall'art. 2, comma 2-quater, della legge n.
46/1995.
Autocertificazione.
  L'art.  2-bis  della legge n. 46/1995 prevede la possibilita' che i
produttori,  in  presenza  di  un  contenzioso,  autocertifichino  la
propria produzione ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  La  fattispecie  prevista  dal  legislatore deve individuarsi nelle
ipotesi in cui esista un contenzioso fra il produttore  e  l'E.I.M.A.
in  merito  alla  sussistenza  del diritto alla quota ed alla entita'
della medesima.
  In  via  preliminare  occorre  rilevare  che  la  disposizione   in
argomento,   presupponendo   l'esistenza   di  un  contenzioso,  deve
intendersi riferita alle sole forme  rituali  di  impugnazione  degli
atti  amministrativi  e  richiede  necessariamente  l'esistenza della
impugnazione.
  Non sono comprese in esse, viceversa, le richieste  di  riesame,  o
gli  atti  a  queste  assimilabili,  che  non  trovano  fondamento in
disposizioni di legge.
  Si deve inoltre  rilevare  che  l'autocertificazione  non  concerne
l'entita'   della   quota   spettante   al  produttore,  ma  riguarda
esclusivamente la produzione commercializzata  nei  periodi  1988-89,
1991-92  e 1993-94, e cioe' la base di riferimento su cui deve essere
effettuato il calcolo della quota.
  L'art.   2-bis   della   legge   n.   46/1995   prevede,   infatti,
l'autocertificazione delle "produzioni" e non delle quote.
  Sarebbe d'altronde impossibile per il produttore autocertificare la
quota  ad esso spettante, la cui entita' e' il risultato di calcoli e
riscontri  che  solo  l'E.I.M.A.  puo'  effettuare,  in  applicazione
dell'art.  2  della  legge  n.  468/1992 e dell'art. 2 della legge n.
46/1995.
  Cio' comporta che l'autocertificazione  effettuata  dal  produttore
costituisce comunque un rimedio provvisorio, che resta oggetto di una
successiva  determinazione  definitiva,  che  potra'  comportare  una
riduzione di quota, per effetto dell'art. 2 della legge  n.  46/1995,
anche  nell'ipotesi  in  cui  l'autocertificazione risulti confermata
dall'esito del giudizio pendente.
  Premesso quanto sopra si deve rilevare che gli  acquirenti  restano
obbligati,  in  base al regolamento CEE n. 3950/92, al versamento del
prelievo su ogni quantita' consegnata eccedente  il  quantitativo  di
riferimento attribuito a ciascun produttore.
  Tale  obbligo  sussiste  anche  nei casi di autocertificazione e si
applica nel momento in cui viene definitivamente accertata  l'entita'
della quota spettante al produttore.
  Al  verificarsi  di tale evento l'acquirente e' tenuto a versare il
prelievo dovuto sulla base della quota definitivamente  quantificata,
con effetto retroattivo.
  Pertanto  gli  acquirenti  debbono  utilizzare  tutti gli strumenti
necessari per garantire l'esatto versamento del prelievo.
  A tal fine gli acquirenti possono richiedere al  produttore  idonea
garanzia per le quantita' dal medesimo autocertificate.
  Giova  sottolineare  che, in presenza di una autocertificazione del
produttore, l'acquirente non e' obbligato ad acquisire la medesima ed
a considerarla operante ai fini degli obblighi prescritti dal  regime
quote latte.
  Infatti  il  secondo  comma  dell'art. 2-bis della legge n. 46/1995
"autorizza" gli acquirenti in tal senso, ma non pone alcun obbligo.
  Ove  pertanto  l'acquirente  non  si   consideri   sufficientemente
garantito  ai  fini  del  versamento del prelievo potra' rinunciare a
prendere in considerazione i quantitativi autocertificati.
  Il produttore  e'  tenuto  ad  indicare  nell'autocertificazione  i
seguenti elementi:
   l'entita'  delle  consegne  o delle vendite dirette, separatamente
indicate, per i periodi 1988-89, 1991-92 e 1993-94;
   i dati identificativi dell'acquirente al quale effettuava consegne
nei periodi di riferimento 1988-89, 1991-92 e 1993-94;
   l'associazione di produttori cui risultava aderire nei periodi  di
riferimento sopra indicati.
  Il    produttore    e',   altresi',   tenuto   ad   allegare   alla
autocertificazione una copia della impugnazione presentata.
  L'acquirente  dovra'  considerare  irricevibile,  ai   fini   della
presente  legge,  ogni  autocertificazione non redatta ai sensi della
legge  4  gennaio  1968,  n.  15,  o  non  contenente  gli   elementi
sopraindicati, o non corredata da copia della impugnazione.
  Per  il  periodo  1995-96  gli  acquirenti,  utilizzando l'allegato
modulo n. 2 da indirizzare ad E.I.M.A. - Settore quote  latte  -  Via
Palestro,  81 - 00185 Roma, trasmettono copia dell'autocertificazione
del produttore.
  L'E.I.M.A. trasmette alle regioni  un  elenco  riepilogativo  delle
autocertificazioni  ricevute  ai fini dell'esecuzione degli opportuni
controlli.
Procedura inerente la distribuzione del bollettino.
  In base alla vigente normativa il provvedimento amministrativo  con
il  quale  viene  attribuito al singolo produttore il quantitativo di
riferimento e' inserito in un bollettino pubblicato dall'E.I.M.A.
  Il predetto provvedimento viene portato a conoscenza dei produttori
mediante la procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 468/1992.
  Premesso quanto sopra, appare necessario  determinare,  in  maniera
certa  ed  inequivocabile, anche ai fini di eventuali impugnative, la
data in cui il bollettino e' portato a conoscenza degli interessati.
  Al fine di realizzare una procedura uniforme su tutto il territorio
nazionale, si invitano le regioni a seguire la seguente procedura.
  Una volta ricevuto il bollettino da parte dell'E.I.M.A, le  regioni
pubblicano  immediatamente  sul  bollettino  ufficiale  regionale  un
avviso recante la data a partire  dalla  quale  il  bollettino  viene
messo  a  disposizione presso gli uffici regionali siti nel capoluogo
di ciascuna provincia.
  A  partire  da  tale data copia del bollettino E.I.M.A. deve essere
tassativamente presente e disponibile per gli operatori  in  ciascuno
degli  uffici  regionali,  ubicati  nel  capoluogo di ogni provincia,
secondo quanto prescritto dall'art. 4 della legge n. 468/1992.
  Dalla predetta data  decorre  il  termine  per  l'impugnazione  del
provvedimento   di   attribuzione   di  quota  davanti  al  tribunale
amministrativo regionale.
Specifiche relative ai ricorsi dinanzi al T.A.R.
  Appare, altresi', opportuno precisare che  il  bollettino  E.I.M.A.
rappresenta   la   mera  raccolta  di  un  insieme  di  provvedimenti
amministrativi con i quali viene individualmente assegnata  la  quota
latte a ciascun produttore.
  Alla luce di quanto sopra deve ritenersi che l'interesse azionabile
da   parte  dei  singoli  produttori,  mediante  la  proposizione  di
impugnativa al giudice amministrativo, non puo' che riguardare l'atto
di attribuzione individuale di quota nell'ambito del bollettino.
  Cio' allo scopo di non rendere inefficaci gli atti di  attribuzioni
di  quota  ad altri produttori, altrettanto meritevoli di tutela, che
non sono direttamente interessati dalla impugnazione proposta.
                                                Il Ministro: LUCHETTI