L'ISPETTORE GENERALE CAPO PER LA FINANZA DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO Vista la legge 16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario; Visto l'art. 1, ultimo comma, della citata legge n. 281/1970 il quale attribuisce alle regioni quote del gettito di alcuni tributi erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune; Visto l'art. 8, primo e secondo comma, della stessa legge n. 281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la commisurazione all'ammontare complessivo dei versamenti, in conto competenza e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto ordinario ed affluiti alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato nel penultimo anno finanziario antecedente a quello della devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel medesimo anno; Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724; Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il quale dispone, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco n. 5 allegato alla stessa legge sopra richiamata, previa riduzione del 10%, per un ammontare complessivo di L. 57.574.800.000, cosi' come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al proprio decreto n. 106435 del 28 gennaio 1994; Visto l'art. 5, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 538 (legge finanziaria 1994), il quale stabilisce che il fondo comune determinato ai sensi dell'art. 8 della gia' citata legge n. 281/1970, e successive modificazioni ed integrazioni, viene ripartito, a decorrere dall'anno 1994, in proporzione alle somme attribuite a ciascuna regione per l'anno precedente e che le erogazioni sono disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art. 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151; Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale autorizza, tra l'altro, la Cassa depositi e prestiti a concedere alle regioni mutui ai fini del ripiano degli eventuali disavanzi di amministrazione (comma 1) nonche' per il consolidamento di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa (comma 5); Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 sopra citato, gli oneri di ammortamento relativi ai mutui di che trattasi sono posti a carico delle regioni, mentre al relativo pagamento provvede direttamente il Ministero del tesoro mediante prelievo dei fondi occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune; Visto il proprio decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995, registrato alla Ragioneria centrale presso il Ministero del tesoro in data 7 febbraio 1995 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8 marzo 1995, con il quale e' stato provveduto: a) alla ripartizione tra le regioni a statuto ordinario dell'importo complessivo di L. 3.761.874.800.000 (prospetto n. 2, colonna 4), quale fondo comune per l'anno 1995, in proporzione alle somme attribuite allo stesso titolo nell'anno 1994, di cui L. 3.707.000.000.000 quale fondo comune ex art. 8 della legge n. 281/1970 (prospetto n. 1) e L. 54.874.800.000 quale ammontare complessivo delle confluenze di cui al predetto art. 12 della legge n. 537/1993 (al netto dell'importo di L. 2.700.000.000 rinveniente dal cap. 3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, momentaneamente accantonato nelle more dell'individuazione dei relativi criteri di riparto da parte della Conferenza Stato-regioni); b) alla determinazione delle quote annuali nette (prospetto n. 3) spettante a ciascuna regione per il titolo di cui trattasi, tenuto conto delle somme da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 151/1981 (colonna 2), pari a complessive L. 531.771.982.000, nonche', per quanto concerne la quota relativa alla regione Puglia, dell'importo di L. 106.058.236.390 (colonna 3) quale annualita' 1995 da rimborsare alla Cassa depositi e prestiti a fronte dei mutui contratti dalla medesima regione, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993; c) ad individuare (prospetto n. 4) le quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a valere sulla predetta quota annuale netta; d) ad assegnare ed erogare alle regioni a statuto ordinario le quote relative alla prima trimestralita' del fondo di cui trattasi, pari a complessive L. 781.000.000.000; Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse; Visto in particolare l'art. 2, comma 2, della predetta legge n. 85/1995 il quale ha disposto, tra l'altro, la riduzione del 5% degli stanziamenti iniziali iscritti alla categoria V dei capitoli del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995, e relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, nonche' delle corrispondenti autorizzazioni di spesa, con esclusione di quelli espressamente elencati nella stessa norma; Considerato che lo stanziamento corrispondente al fondo comune netto per l'anno 1995, pari a complessive L. 3.230.102.818.000 (corrispondente al fondo comune lordo cosi' come determinato con il predetto decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995, al netto dell'importo di L. 531.771.982.000 di cui al predetto art. 9 della legge n. 51/1981), risulta essere ricompreso nell'ambito di quello complessivamente iscritto al cap. 5926 per il quale, tenuto conto dell'appartenenza alla categoria V dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dovra' provvedersi alla conseguente riduzione percentuale (5%) disposta dal predetto art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995, non rientrando tra quelli espressamente esclusi da tale riduzione; Considerato, quindi, che in conseguenza di quanto sopra esposto occorre provvedere alla conseguente rideterminazione delle quote nette da attribuire alle regioni a statuto ordinario a titolo di fondo comune 1995 di cui all'art. 8 della legge n. 281/1970 e dell'art. 12 della legge n. 537/1993 (al netto dell'importo di L. 2.700.000.000 relativo al cap. 3031 sopra richiamato); Visto il prospetto n. 1 da cui risultano (colonna 7) le quote annuali spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario a titolo di fondo comune 1995, tenuto conto sia della riduzione disposta dalla predetta legge n. 85/1995 che delle somme da trattenere alla regione Puglia ai sensi dei commi 1, 2 e 5 dell'art. 20 della legge n. 68/1993 (colonna 6); Visto il successivo prospetto n. 2 nel quale sono state indicate (colonne 1, 2, 3 e 4) le nuove quote trimestrali spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario per l'anno 1995 a valere sulle quote annuali nette di fondo comune come sopra rideterminate (prospetto n. 1, colonna 7); Visto infine il prospetto n. 3 nel quale sono stati indicati (colonna 5) gli importi relativi alla seconda trimestralita' del fondo comune 1995 come sopra rideterminata (prospetto n. 2, colonna 2), al netto dei conguagli derivanti dalla differenza tra quanto gia' assegnato ed erogato con il decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995 sopra richiamato quale prima trimestralita' del fondo di che trattasi e quello effettivamente dovuto per lo stesso titolo a seguito dell'intervenuta rideterminazione della medesima trimestralita'; Ritenuta la necessita' di dover provvedere all'attribuzione in favore delle regioni a statuto ordinario delle nuove quote nette di fondo comune regionale 1995 (prospetto n. 1, colonna 7) determinate sulla base di quelle individuate nell'ambito del decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995 e delle riduzioni apportate ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995, nonche' ad assegnare ed erogare in favore delle medesime regioni le quote indicate alla colonna 5 dell'allegato prospetto n. 3 quale seconda trimestralita' rideterminata al netto dei conguagli relativi alla prima trimestralita' di cui al decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995; Decreta: Art. 1. Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1, 2 e 3 che formano parte integrante del presente decreto.