L'ISPETTORE GENERALE CAPO
                           PER LA FINANZA
                   DEL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO
  Vista la legge 16 maggio 1970, n.  281,  concernente  provvedimenti
finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;
  Visto  l'art.  1,  ultimo  comma, della citata legge n. 281/1970 il
quale attribuisce alle regioni quote del gettito  di  alcuni  tributi
erariali mediante la costituzione di apposito fondo comune;
  Visto  l'art.  8,  primo  e  secondo  comma,  della stessa legge n.
281/1970 che determina le quote dei tributi anzidetti stabilendone la
commisurazione all'ammontare complessivo  dei  versamenti,  in  conto
competenza  e residui, relativi al territorio delle regioni a statuto
ordinario ed affluiti alle sezioni  di  tesoreria  provinciale  dello
Stato  nel  penultimo  anno  finanziario  antecedente  a quello della
devoluzione, al netto dei rimborsi per qualsiasi causa effettuati nel
medesimo anno;
  Visto l'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
  Visto l'art. 12, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,  il
quale dispone, tra l'altro, la confluenza nel fondo comune regionale,
a  decorrere dal 1 gennaio 1994, degli stanziamenti di cui all'elenco
n. 5 allegato alla stessa legge sopra  richiamata,  previa  riduzione
del  10%,  per  un  ammontare complessivo di L. 57.574.800.000, cosi'
come evidenziato nel prospetto n. 2 allegato al  proprio  decreto  n.
106435 del 28 gennaio 1994;
  Visto  l'art.  5,  comma  2,  della  legge 24 dicembre 1993, n. 538
(legge finanziaria 1994), il quale stabilisce  che  il  fondo  comune
determinato ai sensi dell'art. 8 della gia' citata legge n. 281/1970,
e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  viene  ripartito,  a
decorrere dall'anno 1994, in  proporzione  alle  somme  attribuite  a
ciascuna  regione  per  l'anno  precedente  e  che le erogazioni sono
disposte in quote trimestrali al netto delle somme di cui all'art.  9
della legge 10 aprile 1981, n. 151;
  Visto l'art. 20 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 68, il
quale  autorizza,  tra  l'altro,  la  Cassa  depositi  e  prestiti  a
concedere  alle  regioni  mutui  ai  fini del ripiano degli eventuali
disavanzi di amministrazione (comma 1) nonche' per il  consolidamento
di passivita' pregresse dovute alla Cassa stessa (comma 5);
  Considerato che ai sensi del comma 2 dell'art. 20 sopra citato, gli
oneri  di ammortamento relativi ai mutui di che trattasi sono posti a
carico  delle  regioni,  mentre  al   relativo   pagamento   provvede
direttamente  il  Ministero  del  tesoro  mediante prelievo dei fondi
occorrenti sulle spettanze regionali relative al fondo comune;
  Visto il proprio decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995,  registrato
alla  Ragioneria  centrale  presso  il Ministero del tesoro in data 7
febbraio 1995 e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  56  dell'8
marzo 1995, con il quale e' stato provveduto:
    a)   alla   ripartizione  tra  le  regioni  a  statuto  ordinario
dell'importo complessivo di L.  3.761.874.800.000  (prospetto  n.  2,
colonna  4),  quale fondo comune per l'anno 1995, in proporzione alle
somme attribuite  allo  stesso  titolo  nell'anno  1994,  di  cui  L.
3.707.000.000.000  quale  fondo  comune  ex  art.  8  della  legge n.
281/1970  (prospetto  n.  1)  e  L.  54.874.800.000  quale  ammontare
complessivo  delle  confluenze di cui al predetto art. 12 della legge
n. 537/1993 (al netto dell'importo di  L.  2.700.000.000  rinveniente
dal  cap.  3031 dello stato di previsione del Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, momentaneamente  accantonato  nelle
more  dell'individuazione  dei  relativi  criteri di riparto da parte
della Conferenza Stato-regioni);
    b) alla determinazione delle quote annuali nette (prospetto n. 3)
spettante a ciascuna regione per il titolo di  cui  trattasi,  tenuto
conto  delle  somme da trattenere ai sensi dell'art. 9 della legge n.
151/1981 (colonna 2), pari a complessive L. 531.771.982.000, nonche',
per  quanto  concerne  la  quota  relativa   alla   regione   Puglia,
dell'importo  di L. 106.058.236.390 (colonna 3) quale annualita' 1995
da rimborsare alla Cassa depositi  e  prestiti  a  fronte  dei  mutui
contratti  dalla medesima regione, ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art.
20 della legge n. 68/1993;
    c) ad individuare (prospetto n. 4) le quote trimestrali spettanti
a ciascuna regione a valere sulla predetta quota annuale netta;
    d) ad assegnare ed erogare alle regioni a  statuto  ordinario  le
quote  relative  alla prima trimestralita' del fondo di cui trattasi,
pari a complessive L. 781.000.000.000;
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 1995,  n.  41,  convertito,  con
modificazioni,  in legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti
per il risanamento della finanza pubblica e per  l'occupazione  nelle
aree depresse;
  Visto  in  particolare  l'art.  2, comma 2, della predetta legge n.
85/1995 il quale ha disposto, tra l'altro, la riduzione del 5%  degli
stanziamenti  iniziali  iscritti  alla  categoria  V dei capitoli del
bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  1995,  e
relative   proiezioni  per  gli  anni  1996  e  1997,  nonche'  delle
corrispondenti autorizzazioni di  spesa,  con  esclusione  di  quelli
espressamente elencati nella stessa norma;
  Considerato  che  lo  stanziamento  corrispondente  al fondo comune
netto per  l'anno  1995,  pari  a  complessive  L.  3.230.102.818.000
(corrispondente  al  fondo comune lordo cosi' come determinato con il
predetto decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995, al netto dell'importo
di L. 531.771.982.000 di cui  al  predetto  art.  9  della  legge  n.
51/1981),   risulta   essere   ricompreso   nell'ambito   di   quello
complessivamente iscritto al cap. 5926 per  il  quale,  tenuto  conto
dell'appartenenza  alla  categoria  V  dello  stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1995, dovra'  provvedersi
alla  conseguente  riduzione  percentuale  (5%) disposta dal predetto
art. 2, comma 2, della legge n. 85/1995, non  rientrando  tra  quelli
espressamente esclusi da tale riduzione;
  Considerato,  quindi,  che  in  conseguenza di quanto sopra esposto
occorre provvedere  alla  conseguente  rideterminazione  delle  quote
nette  da  attribuire  alle  regioni  a statuto ordinario a titolo di
fondo comune 1995 di  cui  all'art.  8  della  legge  n.  281/1970  e
dell'art.  12  della  legge  n. 537/1993 (al netto dell'importo di L.
2.700.000.000 relativo al cap. 3031 sopra richiamato);
  Visto  il  prospetto  n.  1  da  cui risultano (colonna 7) le quote
annuali spettanti a ciascuna regione a statuto ordinario a titolo  di
fondo  comune  1995,  tenuto conto sia della riduzione disposta dalla
predetta legge n. 85/1995 che delle somme da trattenere alla  regione
Puglia  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 5 dell'art. 20 della legge n.
68/1993 (colonna 6);
  Visto il successivo prospetto n. 2 nel quale  sono  state  indicate
(colonne 1, 2, 3 e 4) le nuove quote trimestrali spettanti a ciascuna
regione  a  statuto  ordinario  per  l'anno 1995 a valere sulle quote
annuali nette di fondo comune come sopra rideterminate (prospetto  n.
1, colonna 7);
  Visto  infine  il  prospetto  n.  3  nel  quale sono stati indicati
(colonna 5) gli importi  relativi  alla  seconda  trimestralita'  del
fondo  comune  1995 come sopra rideterminata (prospetto n. 2, colonna
2), al netto dei conguagli derivanti dalla differenza tra quanto gia'
assegnato ed erogato con il decreto n. 107849  del  31  gennaio  1995
sopra richiamato quale prima trimestralita' del fondo di che trattasi
e  quello  effettivamente  dovuto  per  lo  stesso  titolo  a seguito
dell'intervenuta rideterminazione della medesima trimestralita';
  Ritenuta la necessita'  di  dover  provvedere  all'attribuzione  in
favore  delle  regioni a statuto ordinario delle nuove quote nette di
fondo comune regionale 1995 (prospetto n. 1, colonna  7)  determinate
sulla  base  di  quelle individuate nell'ambito del decreto n. 107849
del 31 gennaio 1995 e delle riduzioni apportate ai sensi dell'art. 2,
comma 2, della legge n. 85/1995, nonche' ad assegnare ed  erogare  in
favore  delle  medesime  regioni  le  quote  indicate  alla colonna 5
dell'allegato   prospetto   n.   3   quale   seconda   trimestralita'
rideterminata   al   netto   dei   conguagli   relativi   alla  prima
trimestralita' di cui al decreto n. 107849 del 31 gennaio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono approvati gli uniti prospetti numeri 1,  2  e  3  che  formano
parte integrante del presente decreto.