Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda, presentata dalla Confederazione italiana agricoltori, intesa ad ottenere la modificazione dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino "San Vito di Luzzi", approvato con decreto ministeriale 17 ottobre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994); Considerato che la modificazione richiesta riguarda la composizione ampelografica del vino a denominazione di origine controllata "San Vito di Luzzi" tipologia bianco, che prevede l'utilizzazione del vitigno "Malvasia bianco" in misura variabile dal 40 al 60%, del vitigno "Greco bianco", dal 20 al 30%, del vitigno "Trebbiano toscano", dal 10 al 20% e la possibilita' che alla stessa composizione possano concorrere altri vitigni a bacca bianca raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, fino ad un massimo del 30%; Considerato che il vitigno "Trebbiano toscano" non risulta essere autorizzato ne' raccomandato per la provincia di Cosenza; Considerato che il vitigno "Trebbiano toscano" e' oggetto di una sperimentazione regionale al fine di ottenere l'iscrizione tra i vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta; Ritenuto, pertanto, necessaria la modificazione della composizione ampelografica mediante la soppressione dell'indicazione del vitigno "Trebbiano toscano" e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 40%, degli altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza, che possono concorrere a detta base ampelografica; Ha espresso parere favorevole all'accoglimento della modifica predetta, proponendo ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la formulazione della parte dell'art. 2 che riguarda la base ampelografica del vino a denominazione di origine controllata "San Vito di Luzzi", nel testo di cui appresso, che e' da intendersi sostitutivo di quello corrispondente riportato nel predetto art. 2 del disciplinare omonimo approvato con il soporacitato decreto ministeriale 17 ottobre 1994. ------------ Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata "San Vito di Luzzi" bianco Art. 2. (Omissis). "San Vito di Luzzi" bianco: Malvasia bianca, dal 40 al 60%; Greco bianco, dal 20 al 30%, possono concorrere altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 40%. (Omissis).