Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda, presentata dalla  Confederazione  italiana
agricoltori,  intesa  ad  ottenere  la  modificazione dell'art. 2 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
del vino "San Vito di Luzzi", approvato con decreto  ministeriale  17
ottobre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994);
   Considerato   che   la   modificazione   richiesta   riguarda   la
composizione  ampelografica  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata  "San  Vito  di  Luzzi"  tipologia  bianco,  che  prevede
l'utilizzazione del vitigno "Malvasia bianco" in misura variabile dal
40 al 60%, del vitigno "Greco bianco", dal 20  al  30%,  del  vitigno
"Trebbiano  toscano", dal 10 al 20% e la possibilita' che alla stessa
composizione  possano  concorrere  altri  vitigni  a   bacca   bianca
raccomandati  o  autorizzati  per la provincia di Cosenza, fino ad un
massimo del 30%;
   Considerato che il vitigno "Trebbiano toscano" non risulta  essere
autorizzato ne' raccomandato per la provincia di Cosenza;
   Considerato  che  il vitigno "Trebbiano toscano" e' oggetto di una
sperimentazione regionale al fine  di  ottenere  l'iscrizione  tra  i
vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;
   Ritenuto, pertanto, necessaria la modificazione della composizione
ampelografica  mediante  la soppressione dell'indicazione del vitigno
"Trebbiano toscano" e il conseguente aumento, fino ad un massimo  del
40%,  degli  altri vitigni a bacca bianca, raccomandati o autorizzati
per la provincia di Cosenza, che  possono  concorrere  a  detta  base
ampelografica;
   Ha  espresso  parere  favorevole  all'accoglimento  della modifica
predetta, proponendo ai fini  dell'emanazione  del  relativo  decreto
ministeriale, la formulazione della parte dell'art. 2 che riguarda la
base  ampelografica  del  vino a denominazione di origine controllata
"San Vito di Luzzi", nel testo di cui appresso, che e' da  intendersi
sostitutivo  di  quello  corrispondente riportato nel predetto art. 2
del  disciplinare  omonimo  approvato  con  il  soporacitato  decreto
ministeriale 17 ottobre 1994.
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   Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata "San Vito di Luzzi" bianco
                               Art. 2.
   (Omissis).
   "San Vito di Luzzi" bianco:
    Malvasia bianca, dal 40 al 60%;
    Greco bianco, dal 20 al 30%,
possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  bianca, raccomandati o
autorizzati per la provincia di Cosenza fino ad un massimo del 40%.
   (Omissis).