Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda, presentata dalla  Confederazione  italiana
agricoltori,  intesa  ad  ottenere  la  modificazione dell'art. 2 del
disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
del vino "Scavigna", approvato con decreto  ministeriale  17  ottobre
1994 (Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994);
   Considerato   che   la   modificazione   richiesta   riguarda   la
composizione  ampelografica  del  vino  a  denominazione  di  origine
"Scavigna"  tipologie rosso e rosato, che prevede l'utilizzazione dei
vitigni: "Gaglioppo" fino al 50%, "Nerello Cappuccio" fino al  30%  e
"Aglianico"   fino   al  20%,  e  la  possibilita'  che  alla  stessa
composizione  possano  concorrere  altri   vitigni   a   bacca   nera
raccomandati  o autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino ad un
massimo del 40%;
   Considerato  che  il  vitigno  "Aglianico"  non   risulta   essere
autorizzato ne' raccomandato per la provincia di Catanzaro;
   Considerato   che   il  vitigno  "Aglianico"  e'  oggetto  di  una
sperimentazione regionale al fine  di  ottenere  l'iscrizione  tra  i
vitigni raccomandati o autorizzati per la provincia predetta;
   Ritenuto, pertanto, necessaria la modificazione della composizione
ampelografica  mediante  la soppressione dell'indicazione del vitigno
"Aglianico" e il conseguente aumento, fino ad un massimo del 60%, per
il vitigno "Gaglioppo" e fino ad un massimo del 40%, per  il  vitigno
"Nerello Cappuccio", lasciando inalterata la possibilita' che a detta
composizione ampelografica possano concorrere, fino ad un massimo del
40%,  i  vitigni  a  bacca  nera  raccomandati  o  autorizzati per la
provincia di Catanzaro;
   Ha espresso  parere  favorevole  all'accoglimento  della  modifica
predetta,  proponendo  ai  fini  dell'emanazione del relativo decreto
ministeriale, la formulazione della parte dell'art. 2 che riguarda la
base ampelografica del vino a denominazione  di  origine  controllata
"Scavigna"  rosso  e  rosato,  nel  testo  di cui appresso, che e' da
intendersi  sostitutivo  di  quello  corrispondente   riportato   nel
predetto art. 2 del disciplinare omonimo approvato con il sopracitato
decreto ministeriale 17 ottobre 1994.
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   Proposta di modifica dell'art. 2 del disciplinare di produzione
della denominazione di origine controllata "Scavigna" rosso e rosato
                               Art. 2.
   (Omissis).
   "Scavigna" rosso e rosato:
    Gaglioppo, fino al 60%;
    Nerello Cappuccio, fino al 40%,
possono  concorrere  altri  vitigni  a  bacca  nera,  raccomandati  o
autorizzati per la provincia di Catanzaro, fino  ad  un  massimo  del
40%.