IL MINISTRO DEL BILANCIO
                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio
sanitario nazionale;
  Visti, in particolare, gli articoli 50 e 51, primo e secondo comma,
della citata legge n. 833/1978;
  Vista  la  legge  di  bilancio  23  dicembre  1992,  n.  501,   per
l'esercizio 1993;
  Vista   la  legge  di  bilancio  24  dicembre  1993,  n.  539,  per
l'esercizio 1994;
  Visto il decreto-legge 28 dicembre  1989,  n.  415,  convertito  in
legge  28  febbraio  1990,  n.  38, in particolare l'art. 20 che, fra
l'altro, esclude, a partire dal 1990, le regioni a statuto speciale e
le province autonome dal riparto del Fondo sanitario nazionale;
  Vista la delibera CIPE 30 novembre 1993  con  la  quale,  a  valere
sulle  disponibilita'  1993,  del Fondo sanitario nazionale, parte di
conto capitale, vengono disposte assegnazioni alle regioni a  statuto
ordinario  per  i  propri  istituti  zooprofilattici sperimentali per
manutenzione e acquisto attrezzature, accantonando,  contestualmente,
l'importo  complessivo  di  lire  1.723 milioni non attribuibile alle
regioni a statuto  speciale  interessate,  per  quanto  disposto  dal
richiamato art. 20;
  Vista  la  proposta del Ministero della sanita' n.100/SCPS/4.16916,
del 12 novembre 1994, con la quale viene  assegnato  a  favore  delle
regioni    a   statuto   ordinario,   per   i   rispettivi   istituti
zooprofilattici sperimentali, la quota 1993 di lire 1.723  milioni  -
accantonato con la citata delibera CIPE 30 novembre 1993 - unitamente
alla disponibilita' 1994 di lire 5.000 milioni;
  Ritenuto,  al  momento,  di  provvedere all'assunzione dell'impegno
della sopracitata somma di lire  1.723  milioni,  da  assegnare  alle
regioni    a   statuto   ordinario,   per   i   rispettivi   istituti
zooprofilattici sperimentali, gia' individuati nella  soprarichiamata
proposta del Ministero della sanita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  impegnata la somma complessiva di L. 1.723.000.000 da assegnare
alle  regioni  a  statuto  ordinario,  per  i   rispettivi   istituti
zooprofilattici   sperimentali,   per   le  finalita'  richiamate  in
premessa.