AVVERTENZA:
   Si  procede  alla  ripubblicazione  del testo del presente decreto
corredato delle relative note, ai sensi dell'art.  8,  comma  3,  del
regolamento  di  esecuzione  del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 14
marzo 1986, n. 217.
   Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto  ai  sensi
dell'art.  10,  commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente
della Repubblica e sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica
italiana,  approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la  lettura  delle
disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... ))
   Restano  invariati  il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
                               Art. 1.
  1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970,  n.
352, e' sostituito dal seguente:
  "Di  tutte  le  operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei
quali uno resta  depositato  presso  la  cancelleria  del  tribunale,
unitamente  ai  verbali  di  votazione e di scrutinio degli uffici di
sezione per il (( referendum )) e ai  documenti  annessi;  uno  viene
inviato,  per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il
(( referendum )) , ed  uno  viene  trasmesso  alla  prefettura  della
provincia.".
  2.  Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n.
352, sono soppresse le seguenti parole: "ed  i  relativi  allegati,";
nel  terzo  comma  del  medesimo  articolo sono soppresse le seguenti
parole: "ed agli atti relativi"; dopo il  terzo  comma  del  predetto
articolo  e'  aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini
delle operazioni  e  della  proclamazione  di  cui  al  primo  comma,
l'Ufficio  centrale  per  il  ((  referendum  )) richiede agli uffici
provinciali la trasmissione, per  mezzo  di  corriere  speciale,  dei
verbali   e  dei  documenti  depositati  presso  la  cancelleria  del
tribunale.".
  3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970,  n.
352,  le parole: "L'Ufficio centrale per il (( referendum )) , appena
pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede" sono  sostituite
dalle  seguenti: "L'Ufficio centrale per il (( referendum )) , appena
pervenuti i verbali, procede";  dopo  il  primo  comma  del  medesimo
articolo  e'  aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini
delle operazioni  e  della  proclamazione  di  cui  al  primo  comma,
l'Ufficio  centrale  per  il  ((  referendum  )) richiede agli uffici
provinciali la trasmissione, per  mezzo  di  corriere  speciale,  dei
verbali   e  dei  documenti  depositati  presso  la  cancelleria  del
tribunale.".
  4.  Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n.
352, sono soppresse le seguenti parole: "e agli atti relativi".
 
          Riferimenti normativi:
             - Si trascrive il testo delle disposizioni  della  legge
          n.   352/1970   (Norme   sui   referendum   previsti  dalla
          Costituzione e sulla  iniziativa  legislativa  del  popolo)
          modificate dal presente articolo:
             "Art.   21.   -   Presso   il   tribunale,   nella   cui
          circoscrizione e' compreso il capoluogo della provincia, e'
          costituito  l'ufficio  provinciale   per   il   referendum,
          composto  da  tre  magistrati,  nominati dal presidente del
          tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto  che
          indice  il  referendum.  Dei tre magistrati il piu' anziano
          assume le  funzioni  di  presidente.  Sono  nominati  anche
          magistrati  supplenti  per  sostituire  i  primi in caso di
          impedimento.
             Le  funzioni  di  segretario  sono  esercitate   da   un
          cancelliere  del  tribunale,  designato  dal presidente del
          tribunale medesimo.
             Sulla base dei verbali  di  scrutinio,  trasmessi  dagli
          uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della
          provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto
          del  numero degli elettori che hanno votato e dei risultati
          del referendum, dopo aver provveduto al  riesame  dei  voti
          contestati e provvisoriamente non assegnati.
             Di  tutte  le  operazioni  e'  redatto  verbale  in  tre
          esemplari,  dei  quali  uno  resta  depositato  presso   la
          cancelleria   del   tribunale,  unitamente  ai  verbali  di
          votazione e di scrutinio degli uffici  di  sezione  per  il
          referendum  e  ai documenti annessi; uno viene inviato, per
          mezzo di corriere speciale,  all'Ufficio  centrale  per  il
          referendum,  ed  uno  viene trasmesso alla prefettura della
          provincia.
             I delegati o i promotori della richiesta  di  referendum
          hanno  la  facolta' di prendere cognizione e di fare copia,
          anche per mezzo di un loro incaricato,  dell'esemplare  del
          verbale depositato presso la cancelleria del tribunale".
             "Art. 22. - L'Ufficio centrale per il referendum, appena
          pervenuti   i  verbali  di  tutti  gli  uffici  provinciali
          procede,  in  pubblica  adunanza,  con   l'intervento   del
          procuratore  generale  della Corte di cassazione, facendosi
          assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti
          designati  dal  primo  presidente,  all'accertamento  della
          somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari
          alla   legge  di  revisione  costituzionale  o  alla  legge
          costituzionale  su  cui  si   vota   e   alla   conseguente
          proclamazione dei risultati del referendum.
             Le   funzioni   di   segretario   sono   esercitate  dal
          cancelliere capo della Corte di cassazione, che  redige  il
          verbale delle operazioni in cinque esemplari.
             Un  esemplare  e' depositato presso la cancelleria della
          Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi  dagli
          uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari
          sono   trasmessi   rispettivamente   al   Presidente  della
          Repubblica,  ai  Presidenti delle due Camere ed al Ministro
          per la grazia e la giustizia.
             Se lo ritiene necessario  ai  fini  delle  operazioni  e
          della  proclamazione  di  cui  al  primo  comma,  l'Ufficio
          centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali
          la  trasmissione,  per  mezzo  di  corriere  speciale,  dei
          verbali  e  dei  documenti depositati presso la cancelleria
          del tribunale".
            "Art. 36. - L'Ufficio centrale per il referendum,  appena
          pervenuti  i  verbali,  procede,  in  pubblica adunanza con
          l'intervento  del  procuratore  generale  della  Corte   di
          cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale
          dei  calcoli,  da  esperti  designati dal primo presidente,
          all'accertamento della partecipazione alla votazione  della
          maggioranza  degli  aventi  diritto,  alla  somma  dei voti
          validi   favorevoli   e   dei    voti    validi    contrari
          all'abrogazione    della    legge,   e   alla   conseguente
          proclamazione dei risultati del referendum.
             Se lo ritiene necessario  ai  fini  delle  operazioni  e
          della  proclamazione  di  cui  al  primo  comma,  l'Ufficio
          centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali
          la  trasmissione,  per  mezzo  di  corriere  speciale,  dei
          verbali  e  dei  documenti depositati presso la cancelleria
          del tribunale".
             "Art.  45.  -  L'Ufficio  centrale  per  il   referendum
          costituito  presso  la  Corte  di  cassazione, procede alla
          somma dei risultati del  referendum  relativi  a  tutto  il
          territorio  nel  quale  esso si e' svolto, e ne proclama il
          risultato.
             La  proposta  sottoposta  a  referendum  e'   dichiarata
          approvata,  nel caso che il numero dei voti attribuiti alla
          risposta affermativa al  quesito  del  referendum  non  sia
          inferiore  alla  maggioranza  degli elettori iscritti nelle
          liste elettorali dei comuni nei quali e' stato  indetto  il
          referendum; altrimenti e' dichiarata respinta.
             Un  esemplare  del  verbale dell'Ufficio centrale per il
          referendum e' depositato presso la cancelleria della  Corte
          di  cassazione,  unitamente  ai  verbali,  trasmessi  dagli
          uffici provinciali  del  referendum.  Altri  esemplari  del
          verbale  sono  trasmessi  al  Presidente  del Consiglio dei
          Ministri, ai Presidenti delle due Camere  e  ai  presidenti
          delle  regioni interessate; del risultato del referendum e'
          data notizia nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  a
          cura del Presidente del Consiglio dei Ministri.
             Nel  caso  di  approvazione  della proposta sottoposta a
          referendum,  il  Ministro  per  l'interno,  entro  sessanta
          giorni  dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui
          al precedente comma, presenta al Parlamento il  disegno  di
          legge costituzionale od ordinaria di cui all'art. 132 della
          Costituzione.
             Qualora  la  proposta non sia approvata, non puo' essere
          rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni".