AVVERTENZA: Si procede alla ripubblicazione del testo del presente decreto corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( ..... )) Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Art. 1. 1. Il quarto comma dell'articolo 21 della legge 25 maggio 1970, n. 352, e' sostituito dal seguente: "Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il (( referendum )) e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il (( referendum )) , ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia.". 2. Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "ed i relativi allegati,"; nel terzo comma del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: "ed agli atti relativi"; dopo il terzo comma del predetto articolo e' aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il (( referendum )) richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.". 3. Nel primo comma dell'articolo 36 della legge 25 maggio 1970, n. 352, le parole: "L'Ufficio centrale per il (( referendum )) , appena pervenuti i verbali ed i relativi allegati, procede" sono sostituite dalle seguenti: "L'Ufficio centrale per il (( referendum )) , appena pervenuti i verbali, procede"; dopo il primo comma del medesimo articolo e' aggiunto il seguente: "Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il (( referendum )) richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale.". 4. Nel terzo comma dell'articolo 45 della legge 25 maggio 1970, n. 352, sono soppresse le seguenti parole: "e agli atti relativi".
Riferimenti normativi: - Si trascrive il testo delle disposizioni della legge n. 352/1970 (Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo) modificate dal presente articolo: "Art. 21. - Presso il tribunale, nella cui circoscrizione e' compreso il capoluogo della provincia, e' costituito l'ufficio provinciale per il referendum, composto da tre magistrati, nominati dal presidente del tribunale entro quaranta giorni dalla data del decreto che indice il referendum. Dei tre magistrati il piu' anziano assume le funzioni di presidente. Sono nominati anche magistrati supplenti per sostituire i primi in caso di impedimento. Le funzioni di segretario sono esercitate da un cancelliere del tribunale, designato dal presidente del tribunale medesimo. Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione per il referendum di tutti i comuni della provincia, l'ufficio provinciale per il referendum da' atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati. Di tutte le operazioni e' redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del tribunale, unitamente ai verbali di votazione e di scrutinio degli uffici di sezione per il referendum e ai documenti annessi; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale per il referendum, ed uno viene trasmesso alla prefettura della provincia. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facolta' di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del tribunale". "Art. 22. - L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli uffici provinciali procede, in pubblica adunanza, con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere per l'esecuzione materiale dei calcoli da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla legge di revisione costituzionale o alla legge costituzionale su cui si vota e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Le funzioni di segretario sono esercitate dal cancelliere capo della Corte di cassazione, che redige il verbale delle operazioni in cinque esemplari. Un esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali trasmessi dagli uffici provinciali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle due Camere ed al Ministro per la grazia e la giustizia. Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale". "Art. 36. - L'Ufficio centrale per il referendum, appena pervenuti i verbali, procede, in pubblica adunanza con l'intervento del procuratore generale della Corte di cassazione, facendosi assistere, per l'esecuzione materiale dei calcoli, da esperti designati dal primo presidente, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione della legge, e alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum. Se lo ritiene necessario ai fini delle operazioni e della proclamazione di cui al primo comma, l'Ufficio centrale per il referendum richiede agli uffici provinciali la trasmissione, per mezzo di corriere speciale, dei verbali e dei documenti depositati presso la cancelleria del tribunale". "Art. 45. - L'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione, procede alla somma dei risultati del referendum relativi a tutto il territorio nel quale esso si e' svolto, e ne proclama il risultato. La proposta sottoposta a referendum e' dichiarata approvata, nel caso che il numero dei voti attribuiti alla risposta affermativa al quesito del referendum non sia inferiore alla maggioranza degli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni nei quali e' stato indetto il referendum; altrimenti e' dichiarata respinta. Un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale per il referendum e' depositato presso la cancelleria della Corte di cassazione, unitamente ai verbali, trasmessi dagli uffici provinciali del referendum. Altri esemplari del verbale sono trasmessi al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai Presidenti delle due Camere e ai presidenti delle regioni interessate; del risultato del referendum e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del Presidente del Consiglio dei Ministri. Nel caso di approvazione della proposta sottoposta a referendum, il Ministro per l'interno, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di cui al precedente comma, presenta al Parlamento il disegno di legge costituzionale od ordinaria di cui all'art. 132 della Costituzione. Qualora la proposta non sia approvata, non puo' essere rinnovata prima che siano trascorsi cinque anni".