IL DIRETTORE GENERALE
                   DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA
  Vista la legge 14 luglio 1965,  n.  963,  e  successive  modifiche,
concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, e
successive modifiche,  recante  regolamento  per  l'esecuzione  della
legge 14 luglio 1965, n. 963;
  Vista  la  legge  17  febbraio  1982, n. 41, e successive modifiche
concernente piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della  pesca
marittima, ed in particolare l'art. 4;
  Visto  il  decreto-legge  3  febbraio  1993,  n.  29,  e successive
modifiche;
  Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491,  recante  il  riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
ed istituzione del Ministero delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali;
  Visto  il  regolamento  CEE del Consiglio del 22 settembre 1986, n.
2930, e successive modifiche, sulla definizione delle caratteristiche
dei pescherecci;
  Considerato  il  notevole  lasso  di  tempo  intercorrente  fra  la
pubblicazione  del  suddetto regolamento CEE nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunita' europee (25 settembre 1986) e il termine  finale  per
la  sua  integrale  applicazione  per  le  unita'  con lunghezza alle
perpendicolari uguale o superiore ai 24 metri (18 luglio 1994);
  Tenuto  conto  che  le   visite   per   la   determinazione   delle
caratteristiche previste dal surriferito regolamento CEE, per le navi
impegnate   in  campagne  internazionali  di  pesca,  possono  essere
effettuate anche in porti esteri ove normalmente fanno scalo;
  Ritenuta  l'opportunita'  di  consentire,   in   via   eccezionale,
l'adeguamento alle disposizioni previste dal suddetto regolamento CEE
entro la data del 31 maggio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  tutte  le  navi  esistenti  con  lunghezza alle perpendicolari
uguale o superiore ai 24 metri, soggette agli obblighi  previsti  dal
regolamento  CEE  n.  2930 del 22 settembre 1986, gli armatori devono
far pervenire  al  Ministero  dell  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  -  Direzione  generale  della pesca e dell'acquacoltura la
relativa documentazione entro e non oltre il 31 maggio 1995.