IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive
modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n.
1639,  e  successive  modifiche,  con  il quale e' stato approvato il
regolamento per l'esecuzione della predetta legge;
  Vista la legge 17 febbraio 1982, n.  41,  e  successive  modifiche,
concernente  il  piano  per  la razionalizzazione e lo sviluppo della
pesca marittima;
  Vista la legge 4 dicembre 1993,  n.  491,  recante:  "Riordinamento
delle  competenze regionali e statali in materia agricola e forestale
e istituzione del Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali";
  Visto il vigente piano triennale della pesca, approvato con decreto
ministeriale  21  dicembre  1993  e, in particolare, il punto 4 dello
stesso, relativo ai rapporti tra pesca e ambiente;
  Ritenuta l'opportunita' di razionalizzare la disciplina della pesca
del novellame da semina, con modalita' univoche di svolgimento  della
stessa  e  di presentazione delle relative domande di autorizzazione,
al fine di tutelare in maniera piu' efficace tale tipo di risorsa;
  Sentiti la Commissione consultiva centrale ed il Comitato nazionale
per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare,
che hanno espresso parere favorevole nella riunione del  20  febbraio
1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Il  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali -
Direzione  generale  della  pesca  e  dell'acquacoltura,   autorizza,
secondo  le  modalita' previste dagli articoli seguenti, la pesca del
novellame  allo  stato  vivo  destinato   agli   allevamenti   o   ai
ripopolamenti ad esclusione dei seguenti periodi:
    a)  dal  1 gennaio alla seconda domenica di marzo e dal 15 giugno
al 15 settembre per il novellame di pesce;
    b) dal 15 giugno al 15 settembre per  il  novellame  di  anguilla
(ce'ca);
    c)  dal 16 giugno al 14 settembre e dal 16 novembre al 14 gennaio
per il novellame di mitili (cozze);
    d) dal 16 maggio al 14 ottobre e dal 16 novembre al 14 aprile per
il novellame di vongole veraci.
  2. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari  e  forestali  -
Direzione  generale  della  pesca  e  dell'acquacoltura,  sentito  il
Comitato nazionale per la conservazione e la gestione  delle  risorse
biologiche  del  mare, valuta eccezionali situazioni meteo-climatiche
che richiedano un diverso periodo per un anno determinato.