IL MINISTRO DELLE RISORSE
                  AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992, n. 72, concernente il fondo di
solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n.  561,  recante  misure
urgenti  in  materia di pesca ed acquacoltura, convertito in legge 30
novembre 1994, n. 655;
  Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge  che  prevede  che,
con  decreto  del  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
forestali, sentita la Commissione consultiva centrale  per  la  pesca
marittima,  sono  approvate  le  modalita'  tecniche di attuazione in
materia di fondo di solidarieta' nazionale della pesca;
  Visto il proprio decreto 28 ottobre 1994 con il  quale  sono  state
emanate  le modalita' tecniche di attuazione per gli eventi ecologici
avversi, verificatisi nel corso dell'anno 1994;
  Ritenuto che le misure previste dal decreto 28 ottobre 1994 per  il
comparto della pesca dei molluschi bivalvi di carattere congiunturale
in  attesa della predisposizione e dell'entrata in vigore di un piano
nazionale  per  la  razionalizzazione  della  pesca   in   questione,
finalizzato  ad  una  gestione  ottimale  delle risorse, vanno estese
anche al compartimento marittimo di Termoli;
  Sentita la Commissione consultiva centrale  della  pesca  marittima
che,  nella  riunione del 7 marzo 1995, ha reso all'unanimita' parere
favorevole;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. In dipendenza della crisi degli stocks di molluschi bivalvi  nel
compartimento  di  Termoli  e'  dichiarata  la eccezionale avversita'
ecologica di cui al decreto ministeriale in premessa citato.
  2. Alle unita' del compartimento marittimo di Termoli,  esercitanti
la  pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante, e' fatto
obbligo di sospendere l'attivita' di pesca fino al 31 agosto 1995.
  3. Al personale imbarcato alla  data  del  1  novembre  1994  sulle
unita'  di  cui  al  comma  2,  che  sono  da  considerare  armate ed
equipaggiate a tutti gli effetti, e' corrisposto, per tutta la durata
della sospensione dell'attivita',  a  cura  dell'armatore  il  minimo
monetario  garantito  previsto  dal contratto collettivo nazionale di
lavoro, salvo lo sbarco volontario da parte del marittimo e lo sbarco
determinato da forza maggiore.
  4.  In  dipendenza  della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'
corrisposto  alle imprese un contributo a fondo perduto per otto mesi
nella misura di otto milioni in ragione di mese.
  5. Al fine di conseguire la concessione del contributo  di  cui  al
comma   4,   l'istanza,   corredata   dalla   documentazione  di  cui
all'allegato  A  al  presente   decreto,   e'   presentata   a   cura
dell'armatore  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari e
forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura  entro
il 30 aprile 1995.
  6.  Il  pagamento  del  contributo, compatibilmente con la relativa
disponibilita'  finanziaria  in  dipendenza  delle   previsioni   del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, previsto dal presente articolo
e'  disposto  con  decreto  del  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali entro il 31 agosto 1995.