IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Visto il decreto-legge 30 settembre 1994, n. 561, recante misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 655; Visto l'art. 1, comma 2, di detto decreto-legge che prevede che, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, sono approvate le modalita' tecniche di attuazione in materia di fondo di solidarieta' nazionale della pesca; Visto il proprio decreto 28 ottobre 1994 con il quale sono state emanate le modalita' tecniche di attuazione per gli eventi ecologici avversi, verificatisi nel corso dell'anno 1994; Ritenuto che le misure previste dal decreto 28 ottobre 1994 per il comparto della pesca dei molluschi bivalvi di carattere congiunturale in attesa della predisposizione e dell'entrata in vigore di un piano nazionale per la razionalizzazione della pesca in questione, finalizzato ad una gestione ottimale delle risorse, vanno estese anche al compartimento marittimo di Termoli; Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 7 marzo 1995, ha reso all'unanimita' parere favorevole; Decreta: Art. 1. 1. In dipendenza della crisi degli stocks di molluschi bivalvi nel compartimento di Termoli e' dichiarata la eccezionale avversita' ecologica di cui al decreto ministeriale in premessa citato. 2. Alle unita' del compartimento marittimo di Termoli, esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi con attrezzo turbosoffiante, e' fatto obbligo di sospendere l'attivita' di pesca fino al 31 agosto 1995. 3. Al personale imbarcato alla data del 1 novembre 1994 sulle unita' di cui al comma 2, che sono da considerare armate ed equipaggiate a tutti gli effetti, e' corrisposto, per tutta la durata della sospensione dell'attivita', a cura dell'armatore il minimo monetario garantito previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro, salvo lo sbarco volontario da parte del marittimo e lo sbarco determinato da forza maggiore. 4. In dipendenza della dichiarazione di cui al comma 1 e' corrisposto alle imprese un contributo a fondo perduto per otto mesi nella misura di otto milioni in ragione di mese. 5. Al fine di conseguire la concessione del contributo di cui al comma 4, l'istanza, corredata dalla documentazione di cui all'allegato A al presente decreto, e' presentata a cura dell'armatore al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura entro il 30 aprile 1995. 6. Il pagamento del contributo, compatibilmente con la relativa disponibilita' finanziaria in dipendenza delle previsioni del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, previsto dal presente articolo e' disposto con decreto del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il 31 agosto 1995.