IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto  il  decreto ministeriale 12 dicembre 1994, con il quale sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1995;
  Visti i propri decreti del 7 aprile 1995 che hanno disposto per  il
14 aprile 1995 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno,
centottantacinque  e trecentosessantasette giorni senza l'indicazione
del prezzo base di collocamento;
  Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre  1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Ritenuto  che  in  applicazione  dell'art. 2 del menzionato decreto
ministeriale 12 dicembre 1994 occorre indicare con apposito  decreto,
per   ogni   scadenza,   i   prezzi   risultanti  dall'asta  relativa
all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1995;
  Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta  dei  buoni
ordinari del Tesoro per l'emissione del 14 aprile 1995 sono indicati,
tra  l'altro,  gli importi degli interessi pagati per le tre tranches
dei titoli emessi;
                              Decreta:
  Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 aprile 1995 il
prezzo medio ponderato e' risultato pari a  L.  97,41  per  i  BOT  a
novantuno giorni, a L. 94,71 per i BOT a centottantacinque giorni e a
L. 89,70 per i BOT a trecentosessantasette giorni.
  La  spesa  per  interessi,  gravante  sul  cap. 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del   tesoro   per   l'anno
finanziario  1995;  ammonta  a  L.  155.513.126.000  per  i  buoni  a
novantuno giorni con scadenza 14 luglio 1995; a L.    317.634.053.000
per i titoli a centottantacinque giorni con scadenza 16 ottobre 1995;
quella gravante nel corrispondente capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  del tesoro per il 1996 ammonta a lire 462.614.250.000
per i titoli a trecentosessantasette giorni con  scadenza  15  aprile
1996.
  Il prezzo minimo accoglibile e' risultato pari a L. 97,07 per i BOT
a novantuno giorni, a L. 94,04 per i BOT a centottantacinque giorni e
a L. 88,55 per i BOT a trecentosessantasette giorni.
  Il  presente  decreto  verra'  inviato per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 20 aprile 1995
                                   p. Il direttore generale: PAOLILLO