Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 gennaio 1994 al 6 giugno 1994,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Ellesse, dal 1 gennaio 1994 Ellesse International S.p.a., con sede in
Ellera   di  Corciano  (Perugia)  e  unita'  di  Ellera  di  Corciano
(Perugia),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  28  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
n. 219 unita', su un organico complessivo di n. 227 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato  -  nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ellesse, dal  1  gennaio  1994
Ellesse  International S.p.a., a corrispondere i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1 luglio 1994 all'11 luglio 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italam
86,  con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Ancona, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  12  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 46 unita', su un organico complessivo di  n.  46
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato - nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1,  in  favore
dei  lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Italam 86, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 1 settembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Barbarossa,  con  sede  in  Pontefelcino  (Perugia)   e   unita'   di
Pontefelcino  (Perugia),  per i quali e' stato stipulato un contratto
di solidarieta' che stabilisce, per 24  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  22,80 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 60 unita', su un organico complessivo di n. 60 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art.  1,  in  favore
dei  lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Barbarossa, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal 1 luglio 1994 al 28 novembre 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.M.
- Costruzioni ingg. Matricardi, con sede in Ascoli Piceno e unita' di
Ascoli  Piceno,  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  18  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 35 unita', su un organico complessivo di n. 38 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla  S.r.l.  C.I.M.  -  Costruzioni  ingg.
Matricardi, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi
2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13  dell'art.  5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 10 ottobre 1994, la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.
Borgotec  tecnologie  per  l'automazione,  con  sede  in  Borgomanero
(Novara) e unita' di Borgomanero  (Novara),  per  i  quali  e'  stato
stipulato  un  contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo   di
lavoratori  pari  a n. 62 unita', su un organico complessivo di n. 66
unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti   dalla   S.p.a.   Borgotec   tecnologie   per
l'automazione,  a  corrispondere  i particolari benefici previsti dai
commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 luglio 1993, n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati  nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,
registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre  1994,  registro
n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 febbraio 1994 al 31 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina
Sud  Mensa presso Sofim, con sede in Napoli e unita' di Foggia, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a  34  ore  medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 20 unita', su un organico complessivo
di n. 390 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cusina Sud Mensa presso  Sofim,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994, la corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.
Panelectric, con sede in Cameri (Novara) e unita' di Cameri (Novara),
per  i  quali  e'  stato  stipulato  un contratto di solidarieta' che
stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario  di  lavoro
da  40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un
numero massimo di lavoratori pari a n.  52  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 52 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto, in favore dei lavoratori
dipendenti dalla S.r.l. Panelectric, a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 14 febbraio 1994 al 30 giugno 1994, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.p.a.
Linclalor, con sede in Villanova Monferrato (Alessandria) e unita' di
Villanova Monferrato (Alessandria), per i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta' che stabilisce, per 23 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 29,60 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
n. 152 unita', su un organico complessivo di n. 251 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Linclalor,  a  corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  aprile  1994 al 31 marzo 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla S.r.l.
Consorzio agrario interprovinciale di Campobasso e Isernia, con  sede
in  Campobasso e unita' di Campobasso e Isernia, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per  21  mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 31
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 70 unita', su un organico complessivo di  n.  73
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Consorzio agrario interprovinciale
di  Campobasso  e  Isernia,  a  corrispondere  i particolari benefici
previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui  al  successivo  comma  13
dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  nella  legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel  decreto  ministeriale  del  25
ottobre  1994,  registrato  dalla Corte dei conti in data 23 novembre
1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  1  luglio 1994 al 2 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mabro,
con  sede  in  Grosseto  e  unita' di Orvieto (Terni), per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  24
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo   di  lavoratori  pari  a  n.  119  unita',  su  un  organico
complessivo di n. 156 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Mabro,   a   corrispondere   i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo  dal  29 agosto 1994 al 28 agosto 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista,  in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat
auto, con sede in  Torino  e  unita'  di  Arese  (Milano)  e  Rivalta
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  22  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari  a  n.  4863  unita',  su  un
organico complessivo di n. 84.617 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Fiat  auto,  a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare, all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dal 31 ottobre 1994 al 30 ottobre 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fiat
auto,  con sede in Torino e unita' di Mirafiori (Torino), per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  per
20  mesi,  la  riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da 40 ore
settimanali a 20 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  1.300  unita',  su  un organico
complessivo di n. 84.617 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Fiat  auto,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 7 febbraio 1994 al 6 febbraio 1995, la corresponsione del
trattamento di integrazione salariale di  cui  all'art.  1,  primo  e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi  prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Iveco
Fiat, con sede in Torino e unita' di Torino - enti  centrali,  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  22  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 30 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo  di  lavoratori  pari  a  n.  2.280  unita',  su  un organico
complessivo di n. 16.968 unita'.
   L'Istituto  nazionale  della  previdenza   sociale   e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Iveco  Fiat,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n.
236, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In  via  preliminare,  all'erogazione  dei  benefici di cui sopra,
trattandosi di fattispecie rientrante nell'art.  4,  comma  1,  della
legge  19  luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza
sociale, verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella  stessa
unita'   produttiva   al   trattamento   di   integrazione  salariale
straordinaria  ed  al  trattamento  di  integrazione   salariale   da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come  disciplinato  nell'art.  1, lettera c), del decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il  9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con  decreto  ministeriale  22  marzo  1995 e' autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1994 al 30 aprile 1995,  la  corresponsione  del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Iveco
Fiat,  con  sede  in Torino e unita' di Torino - centro distribuzione
ricambi, per i quali e' stato stipulato un contratto di  solidarieta'
che  stabilisce,  per  20  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori  pari  a  n.  400  unita',  su  un
organico complessivo di n. 16.968 unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Iveco  Fiat, a corrispondere i
particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al
successivo  comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, nella legge 19  luglio  1993,  n.
236,  tenuto  conto  dei criteri di priorita' individuati nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
   In via preliminare, all'erogazione  dei  benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di  fattispecie  rientrante  nell'art. 4, comma 1, della
legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale  della  previdenza
sociale,  verifichera'  che  i  lavoratori  interessati  nella stessa
unita'  produttiva   al   trattamento   di   integrazione   salariale
straordinaria   ed   al  trattamento  di  integrazione  salariale  da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi come disciplinato nell'art. 1,  lettera  c),  del  decreto
ministeriale  23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale 22 marzo  1995  e'  autorizzata,  per  il
periodo dall'11 luglio 1994 al 10 gennaio 1995, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui all'art. 1, primo e
secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadi -
Servizi e attivita' doganali per l'industria (gruppo Fiat), con  sede
in  Torino  e unita' di Arese (Milano) e Torino, per i quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la
riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore  settimanali  a  20
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a n. 8 unita', su un organico complessivo di  n.  127
unita'.
   L'Istituto   nazionale   della   previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto  sopra  disposto,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  SADI  -  Servizi  e  attivita'
doganali per l'industria (gruppo Fiat), a corrispondere i particolari
benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti  di  cui  al  successivo
comma  13  dell'art.  5  del  decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio  1993,  n.  236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.