Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Servocavi, con sede in Milano e unita' in Paderno Dugnano (Milano), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 aprile 1995 al 13 ottobre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 13 aprile 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie C avi Sud, Azienda Meca, dal 1 settembre 1993 Pirelli Cavi, unita' di Giovinazzo, contrada Torre del Tuono (Bari), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1 aprile 1995 al 30 settembre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 31 marzo 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Industrie Cavi Sud, Azienda Alfacavi TLC, dal 1 settembre 1993 Pirelli Cavi S.p.a., unita' di Airola (Benevento), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 gennaio 1995 al 10 luglio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 10 gennaio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' Italiana di Partecipazione, unita' di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 maggio 1995 al 28 novembre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 28 maggio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Maserati gia' Officine Alfieri Maserati S.r.l., con sede legale in Modena, unita' produttiva in Milano Lambrate, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 gennaio 1995 al 20 luglio 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 20 gennaio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Informatica, unita' di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 aprile 1995 al 21 ottobre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 21 aprile 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, unita' di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 aprile 1995 al 27 ottobre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 27 aprile 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla Servizi Aziendali Pirelli Societa' Consortile p.a., unita' di Milano, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 18 luglio 1995 al 17 gennaio 1996, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 17 luglio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Pirelli Cavi, unita' di Livorno Ferraris (Vicenza), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1995 al 2 novembre 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 2 maggio 1996 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. Con decreto ministeriale 22 marzo 1995, ai sensi dell'art. 6, comma 5 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 31, e' prorogata in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla S.p.a. Societa' Pneumatici Pirelli, unita' di Villafranca Tirrena (Messina), la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995, con pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' ulteriormente prorogata sino al 6 dicembre 1995 e comporta pari riduzione della durata del trattamento economico di mobilita'. Il trattamento di cui sopra e' pari all'80% del trattamento straordinario di cassa integrazione guadagni e la sua corresponsione e' autorizzata esclusivamente nei confronti dei lavoratori gia' interessati dalle disposizioni dell'art. 1, comma 2, della legge n. 56/1994, i quali, alla data di scadenza del trattamento CIGS concesso in base a tale normativa, abbiano ancora diritto ad usufruire del trattamento di mobilita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale nei confronti dei lavoratori interessati. Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993, della ditta S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o Borletti Climatizzazione appaltatrice di mensa aziendale presso l'azienda summenzionata con sede in Avellino e unita' di Avellino. Parere comitato tecnico: seduta del 31 gennaio 1995. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale in favore dei lavoratori dipendenti interessati addetti alla unita' di mensa aziendale sottoindicata, limitatamente alle giornate in cui vi e' stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria presso la societa' appaltante S.r.l. Idealpast unita' mensa c/o Borletti Climatizzazione, con sede in Avellino e unita' di Avellino, per il periodo dal 1 ottobre 1992 al 31 marzo 1993. Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1992 con decorrenza 1 ottobre 1992. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 e' approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, relativa al periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994, della ditta S.p.a. Ferroleghe con sede in Milano e unita' di Milano. Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, gia' disposta con decreto ministeriale del 6 ottobre 1993 con effetto dal 14 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Ferroleghe con sede in Milano e unita' di Carrara Avenza (Massa), per il periodo dal 14 gennaio 1994 al 13 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 12 gennaio 1994 con decorrenza 14 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 marzo 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 gennaio 1995, della ditta SAM - Societa' agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso). Parere comitato tecnico del 1 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta SAM - Societa' agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 3 gennaio 1994 al 2 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 31 gennaio 1994 con decorrenza 3 gennaio 1994; 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta SAM - Societa' agricola molisana, con sede in Boiano (Campobasso) e unita' di Boiano (Campobasso), per il periodo dal 1 settembre 1994 al 2 gennaio 1995. Istanza aziendale presentata l'8 settembre 1994 con decorrenza 3 luglio 1994. Articolo 7, comma 1, legge 236/93. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 marzo 1995 e' approvato il programma per crisi aziendale, relativo al periodo dal 1 aprile 1993 al 31 marzo 1994, della ditta S.p.a. Angelo del Priore, con sede in Salerno e unita' di Salerno. Parere comitato tecnico del 2 febbraio 1995: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Angelo del Priore, con sede in Salerno e unita' di Salerno, per il periodo dal 1 aprile 1993 al 30 settembre 1993. Istanza aziendale presentata il 25 maggio 1993 con decorrenza 1 aprile 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente Vnormativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 4 marzo 1995: 1) e' approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 2 agosto 1993 al 1 agosto 1994, della ditta S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano). Parere comitato tecnico del 24 novembre 1994: favorevole. A seguito dell'approvazione di cui sopra, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, con effetto dal 1 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati dipendenti dalla ditta S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), per il periodo dal 2 agosto 1993 al 1 febbraio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 settembre 1993 con decorrenza 2 agosto 1993. 2) a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, e' autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, gia' disposta con effetto dal 1 agosto 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Fabbrica milanese conduttori, con sede in Milano e unita' di Vignate (Milano), per il periodo dal 2 febbraio 1994 al 31 luglio 1994. Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1994 con decorrenza 2 febbraio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995: 1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dall'8 febbraio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Fimi - Gruppo Philips, con sede in Saronno (Varese) e unita' di Saronno (Varese), per il periodo dall'8 agosto 1994 al 7 febbraio 1995. Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1994 con decorrenza 8 agosto 1994. 2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 19 ottobre 1993, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 9 novembre 1993 con effetto dal 1 gennaio 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Acciaierie e Ferriere di Piombino, con sede in Piombino (Livorno) e unita' di Piombino (Livorno) e Sesto S. Giovanni (Milano), per il periodo dal 1 luglio 1994 al 31 dicembre 1994. Istanza aziendale presentata il 25 luglio 1994 con decorrenza 1 luglio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Socimi societa' costruzioni industriali Milano, con sede in Milano e unita' di Binasco (Milano) e Chilivani (Sassari), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 maggio 1994 al 6 novembre 1994. Istanza aziendale presentata il 17 giugno 1994 con decorrenza 11 maggio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Alti forni e ferriere di Servola, con sede in Trieste e unita' di Trieste, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 gennaio 1995 al 30 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 1 luglio 1995 al 31 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.T.V., con sede in Somma Lombardo (Varese) e unita' di Somma Lombardo (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 marzo 1994 all'11 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 12 settembre 1994 all'11 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montepilli, con sede in Gerenzano (Varese) e unita' di Gerenzano (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'8 luglio 1994 al 7 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dall'8 gennaio 1995 al 1 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Impresa Costruzioni Concari cav. lav. Pietro, con sede in Parma e unita' di Parma (diversi cantieri), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 15 novembre 1994 al 14 maggio 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Navalsimpel, con sede in Milano e unita' di Milano, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 13 novembre 1994 al 12 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio di Occhieppo, con sede in Occhieppo Superiore (Vicenza) e unita' di Occhieppo Superiore (Vicenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCM Valma, con sede in Rovagnate (Como) e unita' di Napoli e Rovagnate (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 aprile 1994 al 13 giugno 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valentini International, con sede in Montalto Uffugo (Cosenza) e unita' di Montalto Uffugo (Cosenza), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 aprile 1994 al 22 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 23 ottobre 1994 al 22 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni metalliche Settala, con sede in Caleppio di Settala (Milano) e unita' di Caleppio di Settala (Milano), e' prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 maggio 1994 al 31 ottobre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Allestimenti Signani, con sede in La Spezia e unita' di Albiano Magra (Massa), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 12 dicembre 1994 all'11 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 12 giugno 1995 all'11 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farm Invest 84, con sede in Roma e unita' di Roma e Stimigliano (Rieti), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 27 maggio 1993 al 30 giugno 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.P.E.R. Italiana Perforazione e Ricerche, con sede in Prezzate di Mapello (Bergamo) e unita' di Prezzate di Mapello (Bergamo), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1994 al 13 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gama, con sede in Milano e unita' di Albiate (Milano) e Pasturo (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 gennaio 1994 al 17 luglio 1994. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15794 del 6 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 18 luglio 1994 al 17 gennaio 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Zamponi, con sede in Sesto Ulteriano (Milano) e unita' di Sesto Ulteriano (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 maggio 1994 al 17 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 18 novembre 1994 al 17 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Effemme, con sede in S. Giorgio in Bosco (Padova) e unita' di S. Giorgio in Bosco (Padova), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 1 giugno 1994 al 31 dicembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. OCM Valma, con sede in Rovagnate (Como) e unita' di Napoli e Rovagnate (Como), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 14 giugno 1994 al 10 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dall'11 ottobre 1994 al 10 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carrozzeria industriale Pero Carri, con sede in Pero (Milano) e unita' di Pero (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 luglio 1992 al 29 gennaio 1993. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 30 gennaio 1993 al 29 luglio 1993. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.BAS., con sede in Castelmella (Brescia) e unita' di Castelmella (Brescia), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 26 marzo 1994 al 25 settembre 1994. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Cantore & C., con sede in Torino e unita' di Rosta (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 30 aprile 1994 al 29 ottobre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 30 ottobre 1994 al 29 aprile 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Giorgioni di A. Giorgioni & C., con sede in Torino e unita' di Torino, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 luglio 1994 al 18 gennaio 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 19 gennaio 1995 al 18 luglio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sicon Societa' Italiana Contenitori, con sede in Torino e unita' di Borgaro Torinese (Torino) e Mappano (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 agosto 1994 al 17 febbraio 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 18 febbraio 1995 al 17 agosto 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnofilter, con sede in None (Torino) e unita' di None (Torino), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 marzo 1994 al 10 settembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dall'11 settembre 1994 al 10 marzo 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.I.L.I.M., con sede in Nova Milanese (Milano) e unita' di Nova Milanese (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 maggio 1994 al 5 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 6 novembre 1994 al 5 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. F.lli Lorioli, con sede in Cernusco sul Naviglio (Milano) e unita' di Cernusco sul Naviglio (Milano) e Roma, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 23 maggio 1994 al 22 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 23 novembre 1994 al 22 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Tecnoproduct Italia, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Caronno Pertusella (Varese), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 maggio 1994 al 16 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 17 novembre 1994 al 16 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Brianza Arreda S.p.a. gia' Merati S.p.a., con sede in Branzi (Bergamo) e unita' di Muggio' (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 18 giugno 1994 al 17 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 18 dicembre 1994 al 17 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Simec Strutture, con sede in Aicurzio (Milano) e unita' di Aicurzio (Milano), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 13 maggio 1994 al 12 novembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 13 novembre 1994 al 12 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Kappa, con sede in Roma e unita' di Soncino (Cremona), e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 25 giugno 1994 al 24 dicembre 1994. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 25 dicembre 1994 al 24 giugno 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Con decreto ministeriale 8 marzo 1995 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Casillo Silos, con sede in S. Giuseppe Vesuviano (Napoli) e unita' di Castellammare di Stabia (Napoli) e Livorno, e' autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 7 dicembre 1994 al 6 giugno 1995. La corresponsione del trattamento disposta con il precedente art. 1 e' prorogata dal 7 giugno 1995 al 6 dicembre 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonche' all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo. L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.